Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 20/12/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00886/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00504/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 504 del 2024, proposto da
CO UL, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Augusto De Matteis, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Bonazzi, 9;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 672664LH/1-1-PRC del 26.9.2024, comunicato il 1°.10.2024, col quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo - Servizio Trattamento Economico - Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza ha respinto l’istanza avanzata dal ricorrente il 27.6.2024 per ottenere, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, il riscatto ai fini pensionistici del periodo corrispondente alla durata legale del Corso di Laurea in Economia e Commercio, nonché, ai sensi dell’art. 1783 del D. Lgs. 15.3.2010 n. 66, il riconoscimento di detto periodo ai fini del trattamento stipendiale e di fine rapporto, insieme ad ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, e, comunque,
per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere sia il riscatto a fini pensionistici del predetto periodo (art. 32 D.P.R. n. 1092/1973), sia il riconoscimento dello stesso periodo ai fini del trattamento stipendiale e di fine rapporto (art. 1783 D. Lgs. n. 66/2010), con conseguente accertamento, quanto al beneficio di cui all’art. 1783 D. Lgs. n. 66/2010, del diritto del ricorrente al pagamento degli importi differenziali spettanti a titolo stipendiale maturati e non corrisposti, con l’aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all’effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 la dott.ssa EN EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente CO UL è un tenente colonnello del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri, proveniente dal ruolo speciale a esaurimento, attualmente in servizio presso il Comando Legione Carabinieri “Umbria”. Egli impugna avanti al presente Tribunale il provvedimento prot. n. 672664LH/1-1-PRC del 26 settembre 2024 con il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo - Servizio Trattamento Economico - Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza ha respinto l’istanza del 27 giugno 2024 diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 32 D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, il riscatto a fini pensionistici del periodo corrispondente alla durata legale del Corso di Laurea in Economia e Commercio, nonché, ai sensi dell’art. 1783 D. Lgs. 15.3.2010 n. 66, il riconoscimento di detto periodo ai fini del trattamento stipendiale e di fine rapporto.
2. Il Ministero della Difesa si è costituito con atto di mero stile; quindi in data 7 maggio 2025 ha depositato il decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 38 dell’11 aprile 2025, con cui venivano riconosciuti al ricorrente, ai fini pensionistici, anni 1, mesi 11, e giorni 3. All’uopo la difesa erariale ha chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
3. Con memoria versata in atti il 3 ottobre 2025 il ricorrente ha contestato l’avvenuta soddisfazione integrale della pretesa vantata, in quanto il decreto n. 38 del 2025 ha riconosciuto il periodo inerente la durata del corso legale della laurea ai soli fini pensionistici, senza provvedere integralmente sull’istanza - che riguardava il riscatto anche ai fini stipendiali e di fine rapporto - chiedendo la corresponsione degli importi differenziali medio tempore maturati e non corrisposti, con l’aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all’effettivo soddisfo; il ricorrente segnalava che l’identica pretesa risultava accoglibile alla stregua della nota prot. 6/367/1-55-21-1 del 22 gennaio 2025 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, che invitava al riconoscimento del periodo contestato sia ai fini pensionistici, sia ai fini stipendiali, prendendo atto del mutato orientamento giurisprudenziale originatosi a partire dalla pronuncia del Consiglio di Stato, sez. II, 28 dicembre 2021, n. 5878.
4. All’udienza pubblica del 4 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. per la parte della domanda inerente il riconoscimento ai fini stipendiali, poiché il ricorrente, sotto tale profilo, ha visto la propria pretesa soddisfatta.
6. Quanto invece alla domanda di riconoscimento ai fini stipendiali, il ricorso è fondato e deve essere accolto, stante il chiaro disposto dell’art. 1783 del D.Lgs. n. 66/2010 (su cui, da ultimo, anche T.A.R. Liguria, Sez. I, 30 luglio 2024, n. 554) nonché, della stessa nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 22 gennaio 2025.
Per l’effetto l’Amministrazione della Difesa deve essere condannata al riconoscimento in favore del ricorrente del corso di laurea anche ai fini stipendiali e di trattamento di fine rapporto, tramite corresponsione delle differenze retributive medio tempore maturate con l’aggiunta degli interessi legali ma non della rivalutazione monetaria, stante l’espresso divieto di cui all'art. 16, comma 6, della L. n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994 (cfr. Cass. civ., sez. lav., 10 ottobre 2025, n. 27184, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 03 ottobre 2023, n. 14571, id. sez. V, 5 settembre 2022, n. 11398, T.A.R. Valle d'Aosta, sez. I, 28 agosto 2023, n. 41).
7. Conclusivamente deve essere in parte dichiarata la cessazione della materia del contendere, e per la restante parte il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, cosi provvede: dichiara in parte la cessazione della materia del contendere, e per la restante parte lo accoglie.
Condanna il Ministero della Difesa al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 1.000,00= (mille/00) oltre oneri e accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PI GA, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
EN EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN EL | PI GA |
IL SEGRETARIO