Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/06/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 780/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 780/2023 promossa da:
(C.F. ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio degli Avv.ti Claudio Defilippi (C.F. C.F._2
) e/o Gianna Sammicheli (C.F. ) C.F._3 C.F._4
Appellanti
Contro
(C.F. ) E_ P.IVA_1
Appellata contumace
(C.F. e per Controparte_2 P.IVA_2 essa la procuratrice (C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3 con il patrocinio dell'Avv. Roberto Parretti (c.f. ) C.F._5
Intervenuta
04.10.2022 R.G. n. 15581/2016
CONCLUSIONI
In data 24.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2764/2022 emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione III Civile, Giudice
Dott.Umberto Castagnini nell'ambito del giudizio N.R.G. 15581/2016, depositata in cancelleria in data 4.10.2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Nel merito ed in via preliminare: revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il D.I. opposto, perchè affetto da vizio di ultrapetizione da parte del Giudice del procedimento monitorio o in subordine, dichiarare nulla la clausola di provvisoria esecutorietà del decreto;
Sempre nel merito ed in via principale: revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il D.I. opposto, e rigettare la domanda ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto e del tutto sfornita di prova, per le causali di cui in narrativa, con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio;
ancora nel merito ed in via principale: condannare la a corrispondere, ai E_
Sigg.ri e a titolo di risarcimento dei danni non Pt_2 Parte_1 patrimoniali subiti a causa della illegittima segnalazione alla centrale rischi della CA d'TA, una somma che non essendo possibile determinare secondo parametri specifici, dovrà essere determinata in via equitativa, anche a seguito di espletanda istruttoria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre
CAP e IVA come per legge. Nel merito ed in via subordinata: accertata e dichiarata la carenza di prova del presunto credito ingiunto, non potendosi escludere la sussistenza di poste contabili illegittime (per capitalizzazione di interessi, tassi ultralegali, commissione di massimo scoperto, ecc.), annullare tutte le voci non verificabili e, dunque, partire da un saldo pari a “zero” ai fini della esatta quantificazione delle somme effettivamente dovute. In via istruttoria: Voglia, l'Ill.mo Sig.r Giudice del Tribunale di Firenze ordinare, ex art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio dell'originale del contratto sottoscritto e delle sue condizioni economiche e di tutti gli estratti conto dall'apertura del rapporto alla chiusura e disporre inoltre, consulenza tecnica al fine di verificare eventuali illeciti civili e penali concernenti la normativa antiusura per i rapporti oggetto di controversia, disponendo altresì i seguenti quesiti: “Letti gli atti ed i documenti di causa, in relazione al conto corrente oggetto di causa, previa richiesta di esibizione alla CA della documentazione ritenuta necessaria per rispondere ai quesiti, il CTU ricostruisca i rapporti di dare-avere tra le parti, con rideterminazione del saldo del conto corrente e l'individuazione dell'importo che deve essere eventualmente riconosciuto a credito del correntista mediante le seguenti operazioni:
1. Il CTU dovrà indicare se i conti risultano assistiti da affidamenti, specificando per quali periodi e per quali importi, indicando gli elementi addotti a supporto delle conclusioni assunte 2. Il
CTU dovrà verificare il saldo ed il riconteggio dei numeri creditori e debitori quotidianamente, senza considerare le cosiddette clausole “uso piazza” ovvero le convenzioni interbancarie su valute antergate e postergate che non sono fonte di diritto 3. Il CTU provvederà a ricostruire il saldo finale dei conti correnti con i criteri di seguito indicati: I. Disapplichi la capitalizzazione trimestrale degli interessi sul saldo passivo, come da legge di stabilità 2014(e laddove esistano addebiti per erogazione di finanziamenti, estrapoli l'importo interessi e conteggi nel numero debitori solo l'importo capitale), ossia estrapoli dalle somme addebitate dalla CA gli interessi anatocistici, prodotti per effetto di ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi;
II. Nel caso di condizioni economiche indeterminate, nei trimestri dove non sussista il superamento del tasso soglia, storni gli interessi e le commissioni addebitate riportandole ai sensi dell'art. 117 T.U.B. al tasso nominale “minimo” e quello “massimo” dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive. III. Nei trimestri dove è superato il tasso soglia, annulli completamente oneri ed interessi addebitati, così come se, dall'esame dei contratti bancari, sussista usura pattizia. IV. Non applichi l'art. 1194 c.c. ogni minima commissione o addebito rilevato sia dagli CP_4 estratti conti mensili che trimestrali (commissioni per varie operazioni, assicurazioni, canoni mensili, canoni carte di credito e bancomat, commissioni massimo scoperto, commissione messa a disposizione fondi, commissione istruttoria veloce, spese fisse per chiusura periodica etc.), utilizzandoli per il calcolo del superamento tasso soglia ai sensi della legge 108/96 VI. Non applichi le Circolari della CA d'TA VII. Utilizzi per il ricalcolo non l'algoritmo che si basa sull'accordato e non sull'utilizzato, bensì altro algoritmo che rapporti l'incidenza oneri/commissioni e spese al credito EROGATO ed effettivamente UTILIZZATO, algoritmo aderente e conforme al disposto di cui all'art. 644 c.p. comma 4 c.p., peraltro pure previsto dalla stessa CA d'TA nelle Istruzioni (algoritmo da utilizzare TEG = (Interessi + oneri collegati al credito) x 36.500 diviso il numero dei debitori ricalcolati) VIII. Stabilisca
l'ammontare complessivo di quanto addebitato pertanto dalla CA a titolo di interessi indicati dalla legge n. 108/96 come “usurari”, includendo nelle commissioni di calcolo per la determinazione del tasso tutti gli oneri collegati al credito come descritti al punto V, con la sola esclusione delle imposte e tasse e considerando nel calcolo di valore tutti gli interessi debitori addebitati in conto nel trimestre in cui il TAEG ha evidenziato tale superamento della soglia usura indicata dalla predetta legge. IX. Ridetermini infine i rapporti dare-avere tra le parti epurandoli di tutti gli illeciti, se presenti, emersi dai sopracitati calcoli.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura, oltre
CPA, IVA e spese generali come per legge” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e l'acquisizione ex officio del fascicolo del procedimento pendente innanzi al
Tribunale di Firenze, in persona del dott. Castagnini rg n. 5992/2016 con particolare riferimento alla consulenza tecnica disposta dal Dott. e Per_1 successiva integrazione”.
Per la parte intervenuta:
“In via preliminare affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze voglia dichiarare inammissibile la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi impugnata per le motivazioni di cui in comparsa di costituzione e risposta. Nel merito affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze voglia, comunque respingere la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi impugnata per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta in quanto infondate in fatto ed in diritto. Nel rito affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze voglia dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato il presente appello per le motivazioni di cui in comparsa di costituzione e risposta. Ancora nel merito, qualora venga ritenuto opportuno entrare nel merito dell'appello, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Firenze rigettare il presente appello e le domande tutte ivi formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e confermare la sentenza appellata in ogni sua parte, Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali. In via istruttoria ci si oppone alla richiesta di ctu contabile ex adverso richiesta in quanto palesemente esplorativa”.
. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Firenze, con sentenza nr. 2764/2022 pubblicata il 04.10.2022, ha così deciso: “Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa o assorbita così provvede: 1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo già esecutivo n. 3626/2016 emesso in favore di
[...]
nei confronti di e E_ Parte_2 [...]
2) condanna e in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_1 loro, al pagamento delle spese di lite in favore di E_ che liquida in € 11.500,00 per compensi oltre spese generali nella misura
[...] del 15%, IVA e CPA come per legge”.
La sentenza è stata emessa a seguito dell'opposizione proposta da e Pt_2 avverso il D.I. n. 3626/2016 emesso nei loro confronti per Parte_1
l'importo di € 130.194,16, oltre spese di giudizio, in favore di E_
. Gli opponenti avevano chiesto di revocare, dichiarare nullo e/o
[...] illegittimo il decreto ingiuntivo, contestando, in via preliminare, il vizio di ultrapetizione per la concessione della provvisoria esecuzione senza istanza di parte e, nel merito, l'illegittima applicazione di interessi usurari;
la mancanza di prova attestante la sussistenza del credito;
la nullità del contratto per difetto di forma scritta;
l'illegittima capitalizzazione degli interessi;
l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi. In via istruttoria, avevano formulato istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto il contratto di conto corrente, nonché gli estratti conto integrali, oltre alla richiesta di CTU, per la rideterminazione del rapporto di dare-avere.
Si era costituita contestando E_
l'opposizione e chiedendone il rigetto perché infondata e non provata.
La causa, istruita documentalmente, previo rigetto delle richieste istruttorie, è stata decisa come sopra indicato.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ed (di Pt_1 Parte_2 seguito anche APPELLANTI) hanno convenuto in giudizio innanzi questa Corte Contr d'appello la (di seguito solo o E_ anche APPELLATA), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi:
1. Richiesta di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351 co. 2 e 283 c.p.c.
2. Capo 2 e capo 3 della Sentenza impugnata. Sul superamento del tasso soglia usurario e sulla prova del credito.
3. Capo 5 della sentenza impugnata. Sugli interessi anatocistici.
Per tali ragioni è stata formulata da parte APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte. Contr Non si costituita in giudizio sebbene ritualmente evocatavi.
È intervenuta in giudizio Controparte_2 tramite la procuratrice premettendo che, Controparte_3 con effetti giuridici a far data dal 1° dicembre 2020, E_
(“Società Scissa”) si è scissa in (“Società Beneficiaria”),
[...] CP_2 trasferendo a quest'ultima un compendio di attività e passività (Compendio
Scisso); del trasferimento del Compendio Scisso è stata data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica TAna del
29 dicembre 2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151; è così CP_2 divenuta esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti inclusi nel Compendio
Scisso, ivi incluso il credito oggetto del giudizio, come confermato anche dalla Contr dichiarazione di cessione redatta dalla precedente titolare del credito di
Ha evidenziato che, ex art. 58 del TUB i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Società Scissa, conservavano la validità ed il grado a favore della Società Beneficiaria e che non sono incluse nel Compendio Scisso le passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e beni ricompresi nel Compendio
Scisso ed originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi o commissivi posti in essere da BMPS anteriormente alla Scissione, sicchè non CP_2 sarebbe legittimata passiva in ordine alle suindicate domande restitutorie o risarcitorie;
in data 04.02.2021 Controparte_2 ha conferito procura speciale per la gestione dei crediti deteriorati a
[...]
La società intervenuta ha quindi contestato, Controparte_3 perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
Respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, con ordinanza del 24.04.2025 la causa, lette le note e conclusioni depositate telematicamente dalle parti, veniva rimessa al Collegio per la decisione
***
Contr 1. Preliminarmente, si dichiara la contumacia di ritualmente citata e non comparsa.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 348-bis c.p.c. è assorbita dall'assunzione della causa in decisione.
3. Sempre preliminarmente si rileva che gli appellanti hanno integralmente richiamato e trascritto le conclusioni rese nel primo grado di giudizio, in cui sono state formulate molteplici eccezioni e richieste;
tuttavia, nel contesto dell'atto di appello e specialmente nei tre motivi di gravame hanno formulato critiche alla sentenza soltanto su alcune delle statuizioni contenute nei capi 2 e
3 “Sul superamento del tasso soglia usurario e sulla prova del credito” e 5
“Sugli interessi anatocistici”.
Le questioni affrontate nei capi non censurati non vengono esaminate, secondo il costante insegnamento della S.C.: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”. (Cass. n. 2320/2023). Anche se riguardati dalle conclusioni come riportate in esergo, manca una seppur concisa esposizione delle ragioni a base dell'impugnazione con riferimento a profili diversi da quelli in precedenza indicati, che li sottrae al vaglio del Collegio, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza sul punto.
4. Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. Il primo motivo (“Richiesta di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351 co. 2 e 283 c.p.c.”) è superato dalla decisione sull'istanza cautelare, con pronuncia di rigetto, avvenuta con ordinanza del 29.2.2024. II. Il secondo motivo di gravame (“Capo 2 e capo 3 della Sentenza impugnata. Sul superamento del tasso soglia usurario e sulla prova del credito”) è infondato.
Si riportano, per comodità espositiva, i capi della sentenza impugnati.
“Per quanto concerne l'asserito superamento del tasso soglia usurario, non è precisato da parte attrice se la contestazione ha ad oggetto l'usura originaria ovvero l'usura sopravvenuta, essendo presente in atto di citazione il generico riferimento al “costante superamento del tasso soglia per l'usura”, così non precisando se la violazione riscontrata risale al momento della conclusione del contratto, o alla fase di esecuzione dello stesso.
Lo scrutinio dell'usura va, infatti, condotto in primo luogo sul tasso originariamente convenuto. Nell'ipotesi in cui questo tasso sia inferiore al tasso soglia, ciò non esclude che, nel corso del rapporto, possa comunque verificarsi un superamento.
Tale superamento può verificarsi ogni qualvolta il tasso di interesse pattuito nel contratto sia inferiore al tasso soglia stabilito dal DM applicabile in quel momento, che poi, a fronte delle rilevazioni dei DM successivi, che abbiano abbassato il tasso soglia, quel tasso, originariamente inferiore, risulti superiore ai DM applicabili in trimestri successivi.
In questa ipotesi (cd. usura sopravvenuta), come affermato dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, nell'ambito del rapporto di mutuo, ma con considerazioni estensibili analogicamente al rapporto di conto corrente, “non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto" (SS.UU.
n. 24675/2017).
Parte opponente però non ha neppure allegato in maniera specifica se l'asserito superamento del TSU è dipeso dalla variazione delle condizioni economiche o dall'abbassamento dei tassi, ipotesi quest'ultima non rilevante, avendo fatto riferimento solo ai trimestri senza alcuna indicazione specifica (cfr. pag. 3 atto di opposizione).
Ogni accertamento sul punto a mezzo CTU risulterebbe pertanto esplorativo.
Con riguardo all'usura originaria, comunque l'eccezione concernente il superamento del tasso soglia è infondata, in quanto la prospettazione degli opponenti si fonda sull'applicazione di una formula diversa da quella adottata della CA d'TA per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi, in violazione del cd. principio di simmetria riconosciuto dalle Sezioni Unite nelle sentenze n. 16303/2018 (in riferimento alla CMS) e n. 19597/2020 (in riferimento agli interessi moratori) ed è tale, pertanto, da rendere inammissibile l'istanza di CTU contabile, in quanto esplorativa e irrilevante dal momento che la non omogeneità dei due parametri di confronto determinerebbe comunque risultati non attendibili.
[…] La prova del credito è stata fornita dalla CA attraverso la produzione integrale degli estratti conto (dal 17.03.2007 al 4.09.2015 - doc. 4 comparsa), nonché del contratto di conto corrente (doc. 8 memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. parte opposta), risultando pertanto infondata la relativa eccezione di parte opponente.
Deve, pertanto, rilevarsi che l'istanza ex 210 c.p.c., reiterata nelle note scritte depositate il 26.09.2022, è inammissibile, in quanto irrilevante e superflua”.
Gli appellanti censurano la pronuncia sostenendo l'impossibilità di effettuare ed allegare un'analisi preventiva adeguata ed approfondita del tasso di interesse applicato dall'opposta poiché quest'ultima avrebbe prodotto la documentazione richiesta solo con il deposito della memoria n. 2, mentre gli opponenti avrebbero assolto al proprio onere probatorio effettuando, con la carente documentazione in possesso, una seppur scarna ricostruzione dei tassi illegittimamente applicati, indicando i periodi di superamento mediante una analisi econometrica;
la ctu avrebbe potuto condurre ad una analisi approfondita dei tassi, non riuscendo la motivazione della sentenza a dirimere il dubbio circa la legittimità degli interessi applicati sul conto corrente, a prescindere dalla disamina sull'usura originaria o sopravvenuta;
sarebbe inoltre assente la motivazione sull'eccepita infondatezza del decreto ingiuntivo poiché basato sul vecchio saldaconto e non su estratto conto. eccepisce la CP_2 totale infondatezza dell'assunto avversario, deducendo che nel giudizio monitorio sarebbe sufficiente la produzione della certificazione ex art. 50 TUB, essendo necessaria la produzione di tutti i singoli estratti conti soltanto in caso di contestazione sulle singole poste, che nel giudizio di opposizione la CA avrebbe da subito prodotto tutti gli estratti conto, comprensivi di scalare interessi, (cfr. allegato 4 fascicolo di causa di primo grado) relativi al conto corrente ordinario n. 2485,65, dalla sua apertura, avvenuta in data
17.03.2008, sino al trimestre con chiusura in data 30.09.2015, producendo inoltre, con la memoria ex art. 183 sesto comma cpc n. 2, copia completa del contratto di apertura ed infine che la consulenza finalizzata a dirimere i dubbi degli opponenti avrebbe secondo l'appellata avrebbe avuto un evidente carattere esplorativo.
Il motivo di appello non può essere accolto;
non ha pregio la consulenza di parte che applica una formula diversa da quella adottata dalla CA d'TA; la giurisprudenza assolutamente maggioritaria e oramai da tempo consolidata fa riferimento a quella della CA d'TA, di talché una richiesta istruttoria di c.t.u., che si basi su formule diverse seguite dal perito di parte, in effetti risulta esplorativa, in quanto inevitabilmente volta a ricercare profili di usurarietà dei tassi nemmeno embrionalmente corroborati probatoriamente e, a ben vedere, nemmeno dedotti, una volta che quelli indicati in perizia si rivelino già di per se stessi fallaci.
Sul punto la Suprema Corte ha più volte evidenziato che “la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
si osserva che per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, […] non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. n. 26048/2023, n.
8498/2025, n. 10373/2019, n. 30218/2017, n. 3130/2011, n. 3191/2006, n.
5422/2002).
Tanto basta per rendere infondata la doglianza relativa all'usura, che era onere degli opponenti che l'hanno dedotta allegare in maniera specifica e corretta e dimostrare, conservando il contratto e la documentazione contabile relativa allo svolgimento del rapporto o munendosene tempestivamente, eventualmente formulando istanza ai sensi dell'art. 119 t.u.b.
Relativamente alla prova del credito, ai fini del procedimento monitorio è sufficiente richiamare l'art. 50 T.U.B.: «La CA d'TA e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido».
Il Collegio inoltre condivide quanto argomentato dal primo Giudice, risultando dagli atti di primo grado (All. 4 fascicolo opposta) che la CA ha prodotto gli estratti conto e, con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., il contratto per intero, in tal modo assolvendo all'onere probatorio su di essa gravante nell'ambito del giudizio instaurato a seguito dell'opposizione.
III. La terza censura (“Capo 5 della sentenza impugnata. Sugli interessi anatocistici”), articolata in due profili, è infondata.
Si riporta, per comodità espositiva, il capo della sentenza impugnato.
“In merito alla lamentata applicazione di interessi anatocistici: il contratto oggetto di contestazione da parte attrice opponente risale al 17.03.2008, ossia successivamente all'emanazione della delibera CICR del 9.02.2000, senza quindi che sia rinvenibile alcuna illegittimità, essendo state osservate entrambe le condizioni legittimanti la capitalizzazione degli interessi, quali l'espressa pattuizione e la pari periodicità degli interessi creditori e debitori (pag. 27 art. 9 doc. 8 comparsa).
Per tale ragione deve confermarsi l'inammissibilità della CTU contabile, oggetto di richiesta reiterata in sede di precisazione delle conclusioni da parte dell'opponente, in quanto di natura esplorativa”.
Come accennato, parte appellante articola due profili di doglianza: con il primo richiama la pronuncia della S.C. n. 5091/2016, secondo cui “quando la parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante” ed il divieto di compiere indagini esplorative sarebbe da intendersi derogabile, laddove l'accertamento di determinate situazioni di fatto si possa effettuare soltanto mediante l'ausilio di speciali cognizioni tecniche;
con il secondo sostiene che il medesimo giudice, in un giudizio con le stesse parti e con la stessa materia del contendere, avrebbe invece disposto c.t.u.
contesta le deduzioni avversarie, evidenziando la correttezza della CP_2 sentenza impugnata. Deduce che le disposizioni di attuazione della disciplina introdotta con la L. n. 147/2013 (finanziaria 2014), che ha eliminato la capitalizzazione trimestrale, sono state approvate con delibera CICR del 3 agosto 2016, nella quale è stato fissato il termine per l'adozione da parte delle
Banche al più tardi a partire dal 1° ottobre 2016, successivo quindi al termine di chiusura del c/c ordinario n. 2485.65, che è stato chiuso il 07.09.2015 con l'importo a debito di euro 130.194,16. Contesta inoltre l'assunto avversario secondo cui ad ammettere la c.t.u. nella richiamata vertenza analoga sarebbe stato lo stesso Giudice istruttore.
Il secondo dei citati profili di censura è senz'altro infondato: nessun rilievo ha l'affermazione che il medesimo Giudice avrebbe in due casi analoghi deciso diversamente, in un caso disponendo c.t.u. e nell'altro rigettando la richiesta di c.t.u., in quanto ogni giudizio, per quanto analogo ad altri, è un caso a sé stante, che comporta provvedimenti istruttori e decisori che non necessariamente collimano, pur nell'analogia delle fattispecie, dovendo parametrarsi alle allegazioni assertive e al materiale probatorio a disposizione nel singolo caso.
Con il primo profilo di doglianza parte appellante critica la pronuncia perché il
Tribunale non ha disposto la c.t.u. richiesta, sebbene fosse disponibile documentazione contabile utile a fini accertativi, in tal senso evocando l'orientamento giurisprudenziale citato.
La censura è infondata: il Tribunale ha rilevato che il contratto di conto corrente è stato stipulato in epoca successiva alla vigenza della delibera c.i.c.r. del 9 febbraio 2000, ritenendo pertanto che l'anatocismo, debitamente pattuito, fosse legittimo, valutazione giuridica che spetta al giudice.
Correttamente, dunque, questi, sulla base di tale presupposto, non ha ammesso la c.t.u., che, più che esplorativa, era irrilevante, in tal senso dovendosi correggere la motivazione.
Poiché la statuizione sulla legittimità dell'anatocismo non è stata censurata – o, per lo meno, a tutto concedere, il motivo di gravame che si intendesse comunque individuare difetterebbe di specificità, non indicandosi le ragioni di erroneità della sentenza sul punto – anche in appello non può darsi corso all'accertamento peritale, per irrilevanza, con conseguente infondatezza della censura.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il d.m.
147/2022 scaglione € 52.001,00 - € 260.000,00 valori medi, non tenendo conto della fase di istruttoria, perché non tenutasi.
Non vi è luogo a provvedere in punto spese nei confronti di
[...] in quanto rimasta contumace. E_
Il rigetto dell'appello comporta il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da ed nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...] con l'intervento di E_ Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 27647/2022,
[...] disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: dichiara la contumacia di E_ rigetta l'appello avverso la sentenza impugnata, che conferma integralmente;
condanna ed in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 rifondere le spese del grado ad Controparte_2 che liquida in € 9.991,00, oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara non luogo a provvedere in punto di spese di lite nei confronti di
[...]
E_ dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento di ulteriore quota di contributo unificato pari a quello di iscrizione della presente causa.
Firenze, camera di consiglio del 19.06.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
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