Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/04/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio CO Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 666/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, in qualità di ex socio unico e legale rappresentante della Parte_1 socio unico, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziano Balboni giusta procura in atti;
CP_1
- appellante –
CONTRO
, Controparte_2
- appellato rappresentato e difeso dagli Avvocati Dario Adornato, Angelo Labrini, Angela Fazio, CP_3
Valeria Grandizio ( ) e Ettore Triolo, giusta procura in atti;
C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avvocati A. Manuela Nucera e Antonio D'Agostino. CP_4
Giusta procura in atti;
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Reggio Calabria, la ricorrente proponeva opposizione a estratto di ruolo in relazione alla cartella di pagamento n. 09420120025189575000.
La medesima azione era stata esercitata nell'ambito dei procedimenti recanti n. RG. 1518/2020,
39420120002348362000, n. 39420130001550767000, n. 39420130003294723000, n.
39420150003397991000.
La CO, in particolare, evidenziava che essendo stata destinataria di richieste di pagamento da parte degli Enti impositori per presunti debiti contributivi contratti dalla società della quale era stata socia al 100% del capitale e amministratrice unica e che era stata CP_1
Contr dichiarata fallita con sentenza n. 25/2017, si era recata presso gli uffici dell per avere informazioni sulla vicenda e per effettuare un controllo della posizione della ex società amministrata, richiedendo, a tal fine, la stampa della posizione della società accesa presso l'Agente della Riscossione.
Precisava che “successivamente, in data 12/07/2019, il Tribunale dichiarava la chiusura del fallimento della predetta società, ai sensi dell'art. 118 n. 4 L.F. Conseguentemente a tale decisione, in data 30/10/2019, il Curatore Fallimentare nominato, provvedeva alla cancellazione della con socio unico dal Registro delle Imprese”. CP_1
Nel merito, oltre a rilevare l'omessa notificazione degli atti sopra indicati, eccepiva prescrizione quinquennale dei crediti contributivi.
Il Giudice di prime cure innanzitutto riteneva che “In via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' Si osserva sul punto che, pur CP_3 essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del CP_2 CP_6 credito, sia l'ente impositore che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
Dichiarava, poi, inammissibile il ricorso per assenza di interesse ad agire osservando che “nel caso di specie, va osservato come tutti gli estratti di ruolo rechino come soggetto passivo dei crediti CP_ contributivi e assicurativi la società dichiarata fallita con sentenza CP_4 CP_1
23/2017, alla quale era seguito il decreto di chiusura del fallimento per mancanza di attivo, ai sensi dell'art. 118 n. 4 L.F, e la cancellazione della società da Registro delle Imprese in data 30/10/2019.
Ciò premesso, giova richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord. 09-10-2017, n. 23625) secondo cui "l'estinzione della società non determina l'estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno di tipo successorio sui generis, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - il che sacrificherebbe ingiustamente i diritto dei creditori sociali ma si trasferiscono ai soci", i quali possono in quanto tali essere chiamati a risponderne - però secondo le ordinarie regole di legittimazione attiva e passiva, e senza il litisconsorzio necessario con la società, ove questa sia già estinta - "nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, ovvero illimitatamente,
a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate" (v. Cass.
Sez. U. n. 6070/13; cfr. Cass. nn. 5736/16, 23765/08, 20874/04, 9418/01).
Nella specie, rientrando la nello schema delle società di capitali, appare evidente CP_1 come l'obbligazione dell'unica socia, ricorrente nei presenti procedimenti, risulti circoscritta entro i limiti del quantum percepito in sede di bilancio finale di liquidazione.
Ne deriva che l'assenza di attivo patrimoniale, attestata dal decreto di chiusura del fallimento del 12.07.2019, impedisce di ritenere che la ricorrente abbia attinto dal patrimonio residuo della società.
Alla luce di tali dati occorre effettuare una verifica sulla sussistenza dell'interesse ad agire.
Posto che, unitamente alla legittimazione ad agire, esso costituisce una delle condizioni dell'azione, va osservato che esclusivamente alla ricorrenza di entrambe può considerarsi esistente l'azione, così sorgendo per il giudice la necessità di provvedere sulla domanda.
Sotto il profilo funzionale occorre sottolineare altresì che la valutazione della sussistenza dell'interesse ad agire consente di evitare che si proceda all'esame del merito quando l'accoglimento della domanda non determinerebbe alcun mutamento, così escludendo il rischio di attività processuali inutili, in nome del principio di economia processuale.
In altri termini, allorché si valuti l'impossibilità di conseguire un vantaggio obiettivo per la parte attraverso la sentenza di accoglimento, l'art. 100 c.p.c. appare deputato a bloccare l'esercitabilità dell'azione astrattamente finalizzata alla tutela dell'interesse.
Tale funzione si declina nei requisiti di concretezza e attualità dell'interesse che, infatti, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. II, 24/01/2019, n.
2057) “deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire”.
Mutuando ancóra gli assunti della Suprema Corte, ne discende che “l'interesse ad agire in giudizio trascende il piano della mera prospettazione soggettiva dell'agente, dovendo, per converso, assurgere ad una consistenza giuridicamente oggettiva, tale da rinvenire la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice che non si limiti ad un'affermazione di puro principio, di massima o accademica, ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente” (v. Cass. civ. Sez. II, 27/08/2002, n. 12548).
Va inoltre sottolineato che, ponendosi quale requisito per la trattazione del merito della domanda, l'accertamento di tale condizione dell'azione dev'essere effettuato in via preliminare, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e sull'ammissibilità della domanda sotto altri profili.
Coglie nel segno, dunque, l'eccezione dell' – estensibile anche all'impugnazione degli CP_4
CP_ avvisi di addebito dell' – che ha ravvisato il difetto di interesse ad agire in omaggio alla disciplina dettata nell'art. 2495 c.c..
Infatti, in applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, in tema di estensione delle obbligazioni societarie anche ai soci a seguito dell'estinzione dell'ente, la domanda appare priva dell'interesse ad agire della ricorrente la quale non potrebbe conseguire alcun risultato utile e giuridicamente apprezzabile dalla pronuncia giudiziale.”
Ha interposto appello la CO eccependo che dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 6/2003, qualora all'estinzione della società, sia di persone che di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venire meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno successorio in virtù del quale l'obbligazione non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che pendente societate fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
a ciò si doveva aggiungere che l'art. 28 comma 4 del D.lgs. 175/2014, dispone che “ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi” l'estinzione della società di cui all'art. 2495 CC ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese.
In definitiva non era revocabile in dubbio la “sussistenza in capo all'appellante, in qualità di ex socio nonché legale rappresentante della a socio unico, della legittimazione attiva alla CP_1
proposizione del presente ricorso (..)nonché il suo interesse ad agire, entrambi riconosciuti dallo stesso , il quale in data successiva alla cancellazione della società (2020) aveva notificato CP_3
molteplici avvisi di accertamento.
Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: 1) Accogliere la domanda originaria proposta e dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia degli atti impugnati, per tutte le motivazioni indicate in atti e con ogni provvedimento consequenziale;
2) Accogliere la domanda originaria proposta e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva azionata con gli atti impugnati;
3) Condannare gli appellati, in persona dei loro legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze processuali di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi ex art. 93 C.P.C. al sottoscritto procuratore antistatario, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde
Si sono costituite sia che chiedendo il rigetto dell'appello. CP_3 CP_4
Con ordinanza del 12 maggio 2023, l'appellante è stato onerato di documentare la notifica nei confronti di CP_7
Con note del 19 settembre 2023, l'appellante ha dedotto di non “aver proceduto alla notifica dell'atto di appello introduttivo del presente giudizio all' in quanto la stessa in questo CP_7
giudizio avente ad oggetto un accertamento negativo di credito previdenziale non ha legittimità passiva e gli unici soggetti legittimati sia passivi che attivi sono gli enti creditori che hanno ricevuto la regolare notifica.”, citando giurisprudenza a supporto.
Con ordinanza dell'11 novembre 2024, è stata ordinato all'appellante di integrare il contraddittorio nei confronti di atteso che “il Giudice di prime cure ha ritenuto la CP_7
legittimazione passiva di e sul punto non vi è stato alcun appello, con conseguente passaggio CP_7
in giudicato della questione.
L'appellante con successive note ha ribadito di non volere procedere all'integrazione del contraddittorio, atteso che per giurisprudenza costante in materia di accertamento negativo del credito, è priva di legittimazione passiva. CP_7
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 3 aprile 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 4 aprile 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si dà atto che l'appello, in relazione ai vizi per i quali era stato in primo grado statuita la legittimazione passiva di è improcedibile, atteso che il ricorrente non ha CP_7
proceduto alla chiesta integrazione del contraddittorio.
Sempre in via preliminare si dà atto dell'impossibilità di applicare la normativa di cui, all'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis , posto che il Giudice di prime cure ha esplicitamente riconosciuto l'astratta impugnabilità dell'estratto di ruolo;
sul punto dunque si è formato il giudicato.
Ciò posto l'appello è inammissibile, in quanto non sono state mosse censure che colgono la reale ratio decidendi della pronuncia.
Il Giudice ha ritenuto insussistente l'interesse ad agire in quanto, fermo restando il fenomeno successorio per cui l'obbligazione societaria si trasferisce all'unica socia, l'obbligazione di quest'ultima resta circoscritta entro i limiti del quantum percepito in sede di bilancio finale di liquidazione: nel caso di specie nulla aveva percepito l'appellante, visto il decreto di chiusura del fallimento nel quale era attestata l'assenza di attivo patrimoniale.
Sul punto l'appellante nulla ha dedotto, essendosi limitata ad insistere sulla propria legittimazione passiva, per la verità mai messa in dubbio dal Giudice di prime cure.
Infine, in relazione agli avvisi di accertamento che l'appellante sostiene di avere ricevuto e che comproverebbero la sussistenza di interesse ad agire si osserva che gli stessi sono indirizzati alla
CO in qualità di legale rappresentante della società e non di socia;
gli stessi appaiono dunque irrilevanti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante, nella misura liquidata in dispositivo sulla base del DM. N 147/22, valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro e , Parte_1 CP_7 CP_3 CP_4
avverso la sentenza n. 578/2022 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria , pubblicata in data
18/03/2022 , dichiara l'appello inammissibile.
Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite in favore di e che liquida in CP_3 CP_4
€2.906,00, oltre accessori di legge, ciascuno
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 4 aprile 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)