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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 3271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3271 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3271/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DINACCI FILIPPO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13324/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R- Bracco 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250088191680000 TASSA AUTO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 560/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, Sig.ra Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1 ), con atto depositato, in data 11/07/2025, innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, proponeva - tramite il ministero del suo procuratore e difensore, meglio indicato in rubrica – ricorso, ex art. 18 Dlgs n. 546/1992, avverso la cartella di pagamento n. 07120250088191680000, per l'importo di €uro
207,04, notificatale il 27/05/2025, ad istanza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, per conto della Regione
Campania, con ruolo, emesso da quest'ultima, concernente la tassa automobilistica, anno 2020, gravata sull' autoveicolo di sua proprietà, targato Targa_1; atto, questo, generato, dal sotteso avviso di accertamento n. 064037090, asseritamente notificato, addì 24/07/2023.
Invocava l'annullamento, in sede di pubblica udienza dell'opposto provvedimento, per il seguente motivo di doglianza, precisamente: omessa ovvero irregolare notificazione degli atti presupposti e, per l'effetto intervenuta prescrizione della pretesa impositiva, per non avere il prefato Ente Impositore, esercitato il diritto a rivendicarla, nei termini di legge, conseguentemente, la decadenza dall'esercizio dell'azione di riscossione, il tutto, fatte salve le spese di lite con attribuzione.
Osservava, nello specifico - in considerazione delle suindicate doglianze - che l'opposto atto era da intendersi il primo gravame, oggetto di contestazione;
pertanto - a suo dire - da annullarsi, attesa la maturata prescrizione del diritto a richiedere la pretesa creditoria.
Resisteva, soltanto, l'ADER che, preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, con riferimento alle impugnative esclusivamente della Regione Campania.
Di conseguenza, dichiarava di non accettare il contraddittorio, mentre, nel merito, confermando la legittimità del suo operato, contestava tanto l'eccezione di prescrizione quanto quella di decadenza, non sussistendone i presupposti;
per l'effetto, instava il rigetto del ricorso, con la condanna delle spese, a carico della contribuente.
Il suo difensore, nelle more, depositava memorie illustrative, con le quali contestava l'incarto documentale, prodotto dal succitato Ente Impositore, quale prova, per tabulas, della notifica dell' avviso di accertamento, deducendo l'erroneità del procedimento notificatorio, in quanto perfezionatosi, presso un indirizzo non riferito a quello della residenza anagrafica del contribuente, come rilevabile dall'allegato certificato di residenza storica;
da qui, illegittimità della notifica e, conseguentemente, la validità giuridica delle doglianze di cui al ricorso introduttivo.
All'udienza di merito, la Corte, nella spiegata composizione, all'esito del contraddittorio, in camera di consiglio, si riservava la decisione. Sciola la riserva in data 16/02/2026, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dichiara, preliminarmente, la contumacia della Regione Campania, ritualmente, evocata in giudizio.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Osserva che le impugnative della difesa della contribuente hanno pregio giuridico, per effetto dell'omessa prova di notificazione dell'atto presupposto;
circostanza questa, in fatto e diritto che - stante la carenza probatoria del prefato rilievo documentale - ha rilevanza fondamentale ai fini del decisum.
Ne discende che sussistono i presupposti, per censurare l'emessa cartella de qua che è da annullarsi, così come ogni e qualsiasi atto, sotteso alla medesima.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, nel dispositivo.
P.Q.M.
La CORTE DI GIUSTIZIA TRBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI, IN COMPOSIZIONE
MONOCATRICA, SEZIONE VI, pronunciandosi, definitivamente, sul ricorso in epigrafe contrassegnato con RGR N. 13324/2025 - reietta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione - così provvede: Accoglie il ricorso, come da motivazione.
Condanna la Regione Campania, contumace, in persona del Presidente, in carica pro-tempe, al pagamento della somma di €uro cento/00 (€ 100,00), spese generali del 15%, oltre oneri di legge, nonché il rimborso del contributo unificato a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi, antistatario.
Compensa le spese di giudizio, tra la contribuente e la Concessionaria ADER.
Così deciso, in Napoli, in data 16 febbraio 2026.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DINACCI FILIPPO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13324/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R- Bracco 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250088191680000 TASSA AUTO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 560/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, Sig.ra Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1 ), con atto depositato, in data 11/07/2025, innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, proponeva - tramite il ministero del suo procuratore e difensore, meglio indicato in rubrica – ricorso, ex art. 18 Dlgs n. 546/1992, avverso la cartella di pagamento n. 07120250088191680000, per l'importo di €uro
207,04, notificatale il 27/05/2025, ad istanza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, per conto della Regione
Campania, con ruolo, emesso da quest'ultima, concernente la tassa automobilistica, anno 2020, gravata sull' autoveicolo di sua proprietà, targato Targa_1; atto, questo, generato, dal sotteso avviso di accertamento n. 064037090, asseritamente notificato, addì 24/07/2023.
Invocava l'annullamento, in sede di pubblica udienza dell'opposto provvedimento, per il seguente motivo di doglianza, precisamente: omessa ovvero irregolare notificazione degli atti presupposti e, per l'effetto intervenuta prescrizione della pretesa impositiva, per non avere il prefato Ente Impositore, esercitato il diritto a rivendicarla, nei termini di legge, conseguentemente, la decadenza dall'esercizio dell'azione di riscossione, il tutto, fatte salve le spese di lite con attribuzione.
Osservava, nello specifico - in considerazione delle suindicate doglianze - che l'opposto atto era da intendersi il primo gravame, oggetto di contestazione;
pertanto - a suo dire - da annullarsi, attesa la maturata prescrizione del diritto a richiedere la pretesa creditoria.
Resisteva, soltanto, l'ADER che, preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, con riferimento alle impugnative esclusivamente della Regione Campania.
Di conseguenza, dichiarava di non accettare il contraddittorio, mentre, nel merito, confermando la legittimità del suo operato, contestava tanto l'eccezione di prescrizione quanto quella di decadenza, non sussistendone i presupposti;
per l'effetto, instava il rigetto del ricorso, con la condanna delle spese, a carico della contribuente.
Il suo difensore, nelle more, depositava memorie illustrative, con le quali contestava l'incarto documentale, prodotto dal succitato Ente Impositore, quale prova, per tabulas, della notifica dell' avviso di accertamento, deducendo l'erroneità del procedimento notificatorio, in quanto perfezionatosi, presso un indirizzo non riferito a quello della residenza anagrafica del contribuente, come rilevabile dall'allegato certificato di residenza storica;
da qui, illegittimità della notifica e, conseguentemente, la validità giuridica delle doglianze di cui al ricorso introduttivo.
All'udienza di merito, la Corte, nella spiegata composizione, all'esito del contraddittorio, in camera di consiglio, si riservava la decisione. Sciola la riserva in data 16/02/2026, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dichiara, preliminarmente, la contumacia della Regione Campania, ritualmente, evocata in giudizio.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Osserva che le impugnative della difesa della contribuente hanno pregio giuridico, per effetto dell'omessa prova di notificazione dell'atto presupposto;
circostanza questa, in fatto e diritto che - stante la carenza probatoria del prefato rilievo documentale - ha rilevanza fondamentale ai fini del decisum.
Ne discende che sussistono i presupposti, per censurare l'emessa cartella de qua che è da annullarsi, così come ogni e qualsiasi atto, sotteso alla medesima.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, nel dispositivo.
P.Q.M.
La CORTE DI GIUSTIZIA TRBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI, IN COMPOSIZIONE
MONOCATRICA, SEZIONE VI, pronunciandosi, definitivamente, sul ricorso in epigrafe contrassegnato con RGR N. 13324/2025 - reietta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione - così provvede: Accoglie il ricorso, come da motivazione.
Condanna la Regione Campania, contumace, in persona del Presidente, in carica pro-tempe, al pagamento della somma di €uro cento/00 (€ 100,00), spese generali del 15%, oltre oneri di legge, nonché il rimborso del contributo unificato a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi, antistatario.
Compensa le spese di giudizio, tra la contribuente e la Concessionaria ADER.
Così deciso, in Napoli, in data 16 febbraio 2026.