Articolo 79 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238
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1 marzo 2017
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14 luglio 2024
Art. 79. Piano dei controlli 1. Il soggetto a carico del quale l'organismo di controllo autorizzato accerta una non conformita' classificata grave nel piano dei controlli di una denominazione protetta, approvato con il corrispondente provvedimento autorizzatorio, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 13.000 euro. La sanzione e' ridotta alla meta' qualora le non conformita' gravi si riferiscano a superfici o quantita' di prodotti o materie prime e le differenze riscontrate rientrino all'interno di una soglia di tolleranza dell'1,5 per cento e comunque non siano superiori a 10 ettolitri di vino, 15 quintali di uva o 1.000 metri quadrati di vigneti per tipologia di prodotto.
2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica quando per la fattispecie e' gia' prevista sanzione ai sensi di altra norma contenuta nel presente titolo.
((3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attivita' di controllo per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso e che, a richiesta dell'ufficio territoriale dell'ICQRF, entro trenta giorni non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non corrisposto. Il soggetto inadempiente, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore)) 4. Per l'illecito previsto al comma 3, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica la sanzione accessoria della sospensione dal diritto di utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.
5. Il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attivita' di controllo ovvero a intralciare o a ostacolare l'attivita' di verifica da parte del personale dell'organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dall'ufficio territoriale, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro.
Entrata in vigore il 14 luglio 2024