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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/09/2024, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal giudice, dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 26/9/2024, tenutasi nelle forme previste tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c.; vista l'ordinanza del 15/5/2024 con cui è stata fissata l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate in data 25/9/2024 da parte attrice;
lette le note scritte depositate in data 25/9/2024da parte convenuta;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3448 R.G. Cont. dell'anno 2019
TRA
- C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Piazza Roma 4, Latina, presso lo studio dell'avv. Giuseppe IBELLO dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- .IVA , in persona Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore , elettivamente Parte_2 domiciliata in via Pio VI 20, Latina, presso lo studio dell'avv. Stefano PEROTTI dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risoluzione del contratto per inadempimento.
CONCLUSIONI: per parte attrice (atto di citazione): “Voglia il Giudice adito, disattese le avverse istanze, eccezioni e domande, dichiarare risolto il contratto inter partes di acquisto di fornitura di materiali;
per effetto condannare la Società convenuta, nella persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della corrisposta somma di euro seimila, oltre accessori maturati e maturandi, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compenso professionale”; per parte convenuta (comparsa di risposta): “Voglia il Tribunale adito 1) in via preliminare, accertare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria ex lege. 2) In via principale, nel merito, rigettare tutte le domande formulate dalla controparte perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiararsi non risolto il contratto intercorrente tra la e il sig. ”. Controparte_1 Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 12/6/2019, ha evocato in Parte_1 giudizio la società affinché, per l'inadempimento della Controparte_1
stessa società, fosse dichiarato risolto il contratto di acquisto di fornitura di materiali concluso con detta società, nonché fosse conseguentemente condannata la convenuta alla restituzione della somma di denaro pari ad € 6.000,00, oltre accessori, maturati e maturandi, sino all'effettivo soddisfo.
A sostegno della propria pretesa, l'attore ha rilevato, in primo luogo di aver stipulato, il 30/3/2016 (v. all. 5 all'atto di citazione), con la società
[...]
un contratto di appalto 'a corpo' per la realizzazione dell'unità Controparte_2
abitativa sita in Borgo San Donato, Via Migliara 49.
Per l'esecuzione di quanto previsto nel contratto, la ditta
[...]
si sarebbe rivolta alla società convenuta per CP_2 Controparte_1
l'acquisto dei materiali necessari alla costruzione e in più occasioni l'attore si sarebbe recato, assieme alla direttrice dei lavori Arch. presso l'azienda per Persona_1 visionare i materiali e condividerne la scelta operata dall'appaltatrice.
Successivamente, in ragione di gravi inadempienze, il rapporto contrattuale tra di esso attore e la ditta è stato risolto ed è stata individuata una Controparte_2 nuova direttrice dei lavori nell'Arch. . Persona_2
Quest'ultima, contattata dalla con la richiesta di poter Controparte_1 acquistare e ritirare il materiale giacente presso l'azienda, avrebbe a ciò acconsentito, cosicché l'attore, in data 5 agosto 2017, ha corrisposto alla la somma di € CP_1
6.000,00 (per la quale la ha emesso la fattura n. 191/2017), con l'accordo in CP_1 forza del quale, dovendo procedersi alla ripresa dei lavori di realizzazione dell'unità abitativa con una nuova ditta appaltatrice, il materiale sarebbe rimasto in deposito presso la finché non fossero iniziate le suddette opere. CP_1
Una volta iniziati i lavori, esso attore avrebbe mandato un proprio incaricato a ritirare la fornitura ma la società avrebbe emesso, a tal proposito, una fattura CP_1
ulteriore (n. 46/2017 del 26/2/2017), senza indicare la detrazione dell'importo di €
6.000,00, già versato da parte da esso attore per l'acquisto de materiali, circostanza che il ha rilevato essere stata confermata da nipote del Pt_1 Persona_3
legale rappresentante della . Controparte_1
Dopo la ripresa dell'attività del cantiere la ditta idraulica che ivi operava avrebbe inviato un incaricato (individuato in ) presso la per il ritiro Parte_3 CP_1
della restante parte di fornitura, in precedenza pagata dal , ma la consegna Pt_1
della merce sarebbe stata negata, questa volta dal Sig. , legale Persona_4
rappresentante della società, che avrebbe giustificato la mancata consegna della fornitura in ragione del fatto che la somma di € 6.000,00 sarebbe stata incassata dalla a titolo di copertura della cifra concordata con la ditta CP_1 Controparte_2
nei propri confronti e che per ricevere la fornitura non consegnata avrebbe preteso un pagamento ulteriore.
L'attore ha rilevato di ritenersi estraneo ai rapporti intercorsi tra l'originaria ditta appaltatrice e la e che a seguito dell'interruzione Controparte_2 CP_1 dei propri rapporti con l'appaltatrice, avrebbe personalmente proceduto all'acquisto del medesimo materiale già selezionato in precedenza da parte dell'appaltatrice, anche al fine di evitare che rimanesse giacente in magazzino. Dunque, tra le parti oggi in causa sarebbe intercorso un nuovo contratto di vendita in relazione al quale la mancata consegna della merce, a seguito del pagamento della stessa da parte del , costituirebbe un grave inadempimento Pt_1
della , e fonderebbe la risoluzione di diritto del contratto di Controparte_1
compravendita.
Per le ragioni esposte l'attore ha concluso, come in epigrafe riportato, per la risoluzione del contratto e la restituzione della somma versata.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 5/11/2019, si è costituita in giudizio la contestando integralmente quanto dedotto da Controparte_1
parte attrice.
In particolare la convenuta ha rilevato, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda in ragione del mancato previo esperimento della procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del DL n. 132/2014, allegando a tal proposito che l'oggetto della domanda rientrerebbe nelle materie per le quali è prevista la negoziazione assistita a condizione di procedibilità della domanda.
Nel merito, la società convenuta ha sostenuto l'infondatezza della domanda attorea sul presupposto che il rapporto instaurato tra il e la ditta appaltatrice Pt_1
si sarebbe sostanziato in un rapporto di mandato con Controparte_2 rappresentanza ai sensi dell'art. 1704 c.c.; in tal senso dunque l'impresa CP_2
avrebbe agito in qualità di mandataria del , legittimata ad agire in nome e Pt_1
per conto del proprio mandante.
Tale rapporto sarebbe stato dimostrato dal comportamento del che Pt_1
più volte si sarebbe presentato presso la in qualità di Controparte_1
cliente interessato alla visione dei materiali e alla redazione di un preventivo sulla merce, anche con l'ausilio dell'arch. che al tempo dirigeva i lavori di Per_1
costruzione; per poi recarvisi successivamente con tale ditta di costruzioni al fine di rendere edotto il legale rappresentante della , , che il CP_1 Parte_2
contratto di compravendita dei materiali sarebbe stato formalmente stipulato dalla
Controparte_2
La società convenuta ha, inoltre, rilevato di non aver mai intrattenuto direttamente rapporti col titolare della ditta o alcun altro sottoposto, ma che CP_2 essa avrebbe meramente proceduto all'acquisto di tali materiali, i quali sarebbero stati indirizzati alla consegna presso l'abitazione del , sita in Sabaudia alla Via Pt_1
Migliara 49, riportando altresì, i documenti di acquisto dei beni, la dicitura
“riferimento ”; tale circostanza, a parere della convenuta, comproverebbe Pt_1
ulteriormente la qualità di mandante del nei confronti della Pt_1 CP_2
mandataria, la quale avrebbe agito meramente esclusivamente nell'interesse dell'attore, contestualmente spendendone il nome.
La ha poi rilevato come il abbia inteso Controparte_1 Pt_1 sostituirsi al mandatario per l'acquisto dei materiali, proseguendo egli stesso nell'adempimento del contratto, antecedentemente stipulato tra la e la CP_1
, rimasto in sospeso. CP_2
Secondo la convenuta, il , in seguito a tale sostituzione, si sarebbe Pt_1 più volte recato presso l'azienda per visionare il materiale ivi rimasto, anche accompagnato dalla nuova direttrice dei lavori Arch. e nell'agosto 2017 Per_2 avrebbe rivelato la propria intenzione di dar seguito all'accordo con la CP_2
aveva stipulato con la , suggellando il proprio impegno con il versamento di € CP_1
6.000,00 con bonifico bancario, a titolo di acconto sul maggior dovuto.
Sulla base di quanto allegato, la convenuta ha concluso come riportato in epigrafe.
2. All'udienza del 5/11/2019 il Tribunale ha concesso all'attore il termine di quindici giorni per l'introduzione della procedura di negoziazione assistita;
l'attore depositava successivamente il verbale di esperimento della negoziazione assistita, datato al 19/6/2020.
Assegnati su istanza i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. le parti procedevano a depositare le previste memorie istruttorie.
Con ordinanza del 29/11/2021 il giudice ha ammesso la prova per interpello articolata da parte attrice, limitatamente ai capitoli 3,4 e 5 e la prova testimoniale per i capitoli 4 e 5; ha contestualmente ammesso la prova per testimoni articolata dalla convenuta per i cap. a e d della memoria da essa depositata;
con l'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori il giudice ha proposto altresì una soluzione conciliativa.
All'udienza del 10/1/2023 il Tribunale ha dato atto del rifiuto della proposta conciliativa da parte dell'attore e dell'accettazione del convenuto e ha proceduto all'assunzione delle prove testimoniali, con l'escussione di Parte_2 [...]
e Tes_1 Persona_3
Lette le note autorizzate dalle parti, con ordinanza del 15/5/2024 il Giudice ha fissato per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del
26/09/2024.
3. La domanda di parte attrice è fondata per i motivi di fatto e di diritto di seguito esposti.
Costituisce un antefatto non controverso e adeguatamente documentato con il deposito del relativo atto (allegato 5 all'atto di citazione, in analogico) l'esistenza di un contratto di appalto stipulato il 30/6/2016 tra l'attore e l'impresa Parte_1
ed avente ad oggetto 'Lavori di ultimazione di fabbricato Controparte_3 residenziale, ubicato in Comune di Sabaudia (LT) - Via Migliara 49'.
Dall'art. 6, lett. b) del predetto contratto si desume che costituisce onere della ditta appaltatrice “la fornitura dei materiali dei ponteggi e delle attrezzature necessarie alla esecuzione di quanto in contratto …”.
D'altra parte, in via generale va osservato che, in forza dell'art. 1658 del c.c.,
l'appaltatore deve organizzare i mezzi necessari all'appalto.
In sostanza, l'art. 1658 c.c. prevede una presunzione legale relativa e, cioè, che la fornitura della materia necessaria a compiere l'opera appaltata sia a carico dell'appaltatore e deve, di conseguenza, considerarsi ricompresa nella misura del corrispettivo dovuto. Deriva da quanto precede, pertanto, che incombe all'appaltatore l'onere di provare la pattuizione derogatoria (ossia la convenzione in forza della quale il committente è tenuto alla fornitura della materia che, pertanto, non è parte integrante del corrispettivo spettante) ovvero la esistenza di usi contrari
(Cass. civ., sez. II, 02/08/2019, n. 20870).
La regola, come visto, trova conferma nell'accordo concluso tra l'attore e l'impresa appaltatrice.
Dal contratto richiamato si evince la espressa volontà del committente, l'attore
, di onerare l'appaltatore (impresa ) dell'onere relativo all'acquisto Pt_1 CP_2
dei materiali;
in attuazione di tale obbligo, la si è rivolta alla Controparte_2
per l'acquisto dei materiali edili necessari all'esecuzione del Controparte_1
contratto. La circostanza assume rilievo anche nei rapporti tra le parti in causa in relazione alla configurazione del contratto dedotto in giudizio.
Risulta infatti non controversa la circostanza che il richiamato contratto di appalto tra l'attore e l'impresa sia cessato (v. documento Parte_1 CP_2 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice a firma dell'avv. Ibello del
3/5/2017 denominato 'Copia comunicazione di recesso') e che la stessa società convenuta, con comunicazione via email del 19/6/2017 (all. 1 del fascicolo cartaceo allegato alla citazione), ha inviato all'attore una lista dei materiali da ritirare
(evidentemente individuati nel corso dello svolgimento del contratto di appalto poi cessato), costituenti l'oggetto di un nuovo rapporto contrattuale, che infatti la stessa impresa (in calce alla email contenente l'elenco dei materiali oggetto di contrattazione) si riservava di formalizzare attraverso la emissione della relativa fattura.
Dallo scambio di email citato è derivata l'missione di fattura n. 191/2017 del
2/8/2017 da parte della ed intestata a . Controparte_1 Parte_1
Fattura dell'importo di € 6.000,00 per 'acconto fornitura'. Non è contestato che il abbia bonificato l'importo in favore della società convenuta (circostanza Pt_1 documentata dalla stessa parte convenuta con l'allegazione del doc. 7 della seconda memoria istruttoria).
A dimostrazione dell'esistenza di un rapporto diretto tra la società convenuta, come venditrice del materiale, e l'attore come acquirente è la stessa documentazione ulteriormente allegata al fascicolo attoreo: la fattura 46/2017 ed il correlato documento di trasporto n. 011 del 7/2/2018, ha ad oggetto materiale denominato
'Porto Rotondo' (al. 3 e 4 al fascicolo analogico di parte attrice), presente anche alla fine del richiamato estratto conto di materiali che definisce l'oggetto del contratto tra le parti.
La circostanza che detta fattura sia contestata, a fronte di un pagamento già avvenuto, non esclude ma conferma l'esistenza del rapporto obbligatorio tra le parti e relativo all'acquisto del materiale indicato nel più volte citato elenco della email
19/6/2017 inviata proprio dalla società convenuta. Vi è poi il dato inequivoco del pagamento del prezzo in acconto. Che vi fosse un residuo da corrispondere è circostanza peraltro non dedotta, poiché, come appresso, l'assunto di parte convenuta muove da altri presupposti.
4. Ad avviso della convenuta il rapporto Controparte_1 intercorrente tra l'attore e l'impresa si sarebbe invece Controparte_2 sostanziato in un rapporto di mandato con rappresentanza ai sensi dell'art. 1704 c.c., per cui la seconda avrebbe agito in nome e nell'esclusivo interesse del primo.
In sostanza, sostiene parte convenuta, l'impresa ha agito quale CP_2
mandataria del , provvedendo ad effettuare gli ordini sulla base delle scelte e Pt_1
delle valutazioni economiche fatte dal direttamente presso la sede della Pt_1
e, dall'altro, ad eseguire i pagamenti della merce di volta in Controparte_1
volta ordinata per la realizzazione dei lavori. Che dunque la corresponsione della somma di € 6.000,00 di cui al citato bonifico avrebbe costituito un acconto sul maggiore importo dovuto alla società per effetto dell'impegno direttamente CP_1
assunto dal per il tramite del mandatario . Pt_1 CP_2
4.1 Nell'ipotesi del mandato con rappresentanza, il mandatario presta un'attività negoziale impiegando la propria volontà, ma esegue l'incarico secondo l'intendimento dichiarato o presupposto del mandante, quindi la volontà del mandatario corrisponde a quella del mandante senza identificarsi con essa.
L'effetto tipico della rappresentanza è previsto dall'art. 1388 c.c., secondo cui il negozio rappresentativo è concluso dal rappresentante, ma produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato: si considera direttamente concluso tra rappresentato e terzo, i quali vengono a trovarsi immediatamente di fronte con tutti i diritti e gli obblighi che per entrambi scaturiscono dal negozio.
Presupposto indispensabile affinché possa sussistere un rapporto di tal guisa è il conferimento del potere di spendita del nome nel proprio interesse, da parte del mandante al mandatario. Ed infatti, per quanto qui interessa, la sottoscrizione per conto di una determinata persona, con espressa enunciazione del nome o di altra espressione che la identifichi, deve considerarsi come spendita del nome della stessa
e, quindi, attività compiuta in sua rappresentanza, purché sia stato effettivamente conferito il relativo potere (Cas., sez. III, 29/09/2017, n. 22818). Sotto altro profilo, quanto all'onere della prova incombente, nel caso di specie, sulla società convenuta (terza rispetto al rapporto di mandato), va richiamato il seguente principio: In caso di contratto concluso dal rappresentante nella ipotesi in cui il terzo agisca contro il rappresentato e quest'ultimo contesti l'esistenza dei poteri rappresentativi in capo a colui che ha agito, per suo conto e in suo nome, l'onere della prova circa l'esistenza dei poteri in questione incombe sul terzo contraente che pretenda di addossare sul rappresentato gli effetti del contratto concluso a suo nome, quale fatto costitutivo della pretesa azionata (Cass. civ., sez. II, 10/04/2024, n. 9679).
Dunque, secondo quanto ritenuto dalla Corte di legittimità, anche se per la spendita del nome del rappresentato non occorrono formule sacramentali, è comunque necessario che la spendita vi sia stata per poter avvincere il rappresentato nel rapporto obbligatorio. Pertanto, pur se l'agire del rappresentante in nome del rappresentato con spendita del nome tacita può ricavarsi da circostanze, elementi, comportamenti ed altri fattori univoci e concludenti, tuttavia, quando la spendita del nome sia contestata, la prova della sua sussistenza incombe sempre su chi afferma la legittimazione del rappresentato (cfr. Cass. civ., sez. II, 14/11/2002, n. 16025), che è chiamato a provare l'esistenza del conferimento del potere rappresentativo.
4.2 Nel caso in esame, deve ritenersi infondato l'assunto della società convenuta circa l'esistenza di n mandato con rappresentanza tra l'attore e l'impresa
(che avrebbe acquistato per suo conto i materiali dalla ), in quanto, CP_2 CP_1 non è specificamente dedotta, né provata, un'espressa volontà di costituire tale rapporto di rappresentanza, ma appare altresì inesistente, o comunque non offerta, la prova del conferimento della rappresentanza per fatti concludenti, e non è sufficiente a tal proposito l'allegazione di parte convenuta circa la presenza del presso Pt_1
il magazzino della per la visione dei materiali da impiegare per Controparte_1
l'esecuzione dell'appalto, insieme all'architetto incaricata della direzione dei lavori, né tantomeno è utile a fornire la prova del mandato l'indicazione generica
“riferimento ” sul documento attestante l'ordine delle forniture e Pt_1
l'indicazione dell'indirizzo di residenza del come luogo ove sarebbe Pt_1
avvenuta la consegna dei beni.
Tali elementi confermano solo la volontà dell'attore di presiedere alla scelta e alla supervisione della fornitura dei materiali che sarebbero stati acquistati dalla ditta appaltatrice, che, sulla base dell'accordo con l'attore, ha provveduto all'acquisto dei materiali per l'appunto, la cui consegna sarebbe dovuta avvenire all'indirizzo di residenza del , senza che, all'evidenza, tale consegna possa provare in Pt_1
alcun modo la sussistenza di alcun rapporto di mandato tra le due parti.
Va ribadito, d'altra parte, che il contratto di appalto stipulato tra l'attore e il
(supposto mandatario per l'acquisto dei materiali) prevede che sia CP_2
l'appaltatore a provvedere all'acquisto dei materiali;
il rapporto obbligatorio nasce pertanto tra queste parti e a nulla rileva che la provvista finanziaria sia, com'è ovvio, data dalla committenza;
così come irrilevante l'ulteriore circostanza che il committente si sia ingerito nella scelta dei materiali ed abbia optato Parte_1 per l'acquisto in funzione dei prezzi. Le circostanze sono idonee ad incidere nei rapporti tra committente ed appaltatore, ma non definiscono un rapporto obbligatorio tra committente e fornitore dell'appaltatore.
La stessa documentazione contabile (DDT) di cui all'allegato 8 alla seconda memoria istruttoria di parte convenuta è tutta intestata all'impresa
[...]
a riprova del fatto che il rapporto di fornitura intercorre tra questi CP_2
soggetti e ne resta formalmente estraneo l'attore. Si ribadisce poi che l'indicazione della destinazione della merce su questi documenti, da consegnare presso il cantiere
(residenza dell'attore), è fatto del tutto fisiologico nella dinamica dell'appalto, e non è certo circostanza idonea a supportare l'esistenza di un (non provato) rapporto di mandato.
L'eccezione di merito sollevata da parte convenuta va dunque rigettata in quanto non risulta sussistente un rapporto di mandato tra l'attore e l'impresa che ha acquistato i materiali presso la . Controparte_1
5. Risulta quindi fondata la domanda attorea di risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra l'attore e la società convenuta e non collegato, Pt_1
né condizionato dal precedente rapporto di fornitura di materiali tra la stessa società fornitrice e l'impresa . CP_2
Trova dunque applicazione, dimostrato il rapporto obbligatorio, il seguente noto principio giurisprudenziale: in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento -salvo che si tratti di obbligazioni negative- deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ne consegue che, sul piano del riparto dell'onere probatorio, provata la fonte ed allegato l'inadempimento, grava sul convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, dimostrando l'avvenuto adempimento o provando il caso fortuito o la forza maggiore.
Nel caso di specie parte attrice ha allegato la mancata consegna della merce acquistata e la circostanza non è stata smentita;
ne deriva il grave inadempimento della e l'obbligo restitutorio dell'importo versato Controparte_1 dall'acquirente.
In atti risulta depositata la fattura n. 191/2017, che attesta l'avvenuto pagamento del materiale per la somma di € 6.000,00 da parte del . Su tale Pt_1 somma va commisurata la restituzione, con l'aggiunta degli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
6. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta
(scaglione ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, applicati i parametri medi relativi a tutte le fasi con riduzione del 30%, tenuto conto della scarsa complessità della controversia) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda proposta dall'attore e per l'effetto Parte_1
risolve il contratto di vendita di materiale edile intercorso tra le parti cui si riferisce la fattura n. 191/2017 emessa dalla in data 2/8/2017; Controparte_1
- condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 6.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1
favore di , che liquida in € 245,00 per spese ed € 3.553,90 per Parte_1
compenso al difensore, oltre spese generali nella percentuale del 15%, iva e cpa nella misura di legge.
Latina, lì 26/9/2024
Il giudice
Luca Venditto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal giudice, dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 26/9/2024, tenutasi nelle forme previste tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c.; vista l'ordinanza del 15/5/2024 con cui è stata fissata l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate in data 25/9/2024 da parte attrice;
lette le note scritte depositate in data 25/9/2024da parte convenuta;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3448 R.G. Cont. dell'anno 2019
TRA
- C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Piazza Roma 4, Latina, presso lo studio dell'avv. Giuseppe IBELLO dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- .IVA , in persona Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore , elettivamente Parte_2 domiciliata in via Pio VI 20, Latina, presso lo studio dell'avv. Stefano PEROTTI dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risoluzione del contratto per inadempimento.
CONCLUSIONI: per parte attrice (atto di citazione): “Voglia il Giudice adito, disattese le avverse istanze, eccezioni e domande, dichiarare risolto il contratto inter partes di acquisto di fornitura di materiali;
per effetto condannare la Società convenuta, nella persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della corrisposta somma di euro seimila, oltre accessori maturati e maturandi, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compenso professionale”; per parte convenuta (comparsa di risposta): “Voglia il Tribunale adito 1) in via preliminare, accertare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria ex lege. 2) In via principale, nel merito, rigettare tutte le domande formulate dalla controparte perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiararsi non risolto il contratto intercorrente tra la e il sig. ”. Controparte_1 Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 12/6/2019, ha evocato in Parte_1 giudizio la società affinché, per l'inadempimento della Controparte_1
stessa società, fosse dichiarato risolto il contratto di acquisto di fornitura di materiali concluso con detta società, nonché fosse conseguentemente condannata la convenuta alla restituzione della somma di denaro pari ad € 6.000,00, oltre accessori, maturati e maturandi, sino all'effettivo soddisfo.
A sostegno della propria pretesa, l'attore ha rilevato, in primo luogo di aver stipulato, il 30/3/2016 (v. all. 5 all'atto di citazione), con la società
[...]
un contratto di appalto 'a corpo' per la realizzazione dell'unità Controparte_2
abitativa sita in Borgo San Donato, Via Migliara 49.
Per l'esecuzione di quanto previsto nel contratto, la ditta
[...]
si sarebbe rivolta alla società convenuta per CP_2 Controparte_1
l'acquisto dei materiali necessari alla costruzione e in più occasioni l'attore si sarebbe recato, assieme alla direttrice dei lavori Arch. presso l'azienda per Persona_1 visionare i materiali e condividerne la scelta operata dall'appaltatrice.
Successivamente, in ragione di gravi inadempienze, il rapporto contrattuale tra di esso attore e la ditta è stato risolto ed è stata individuata una Controparte_2 nuova direttrice dei lavori nell'Arch. . Persona_2
Quest'ultima, contattata dalla con la richiesta di poter Controparte_1 acquistare e ritirare il materiale giacente presso l'azienda, avrebbe a ciò acconsentito, cosicché l'attore, in data 5 agosto 2017, ha corrisposto alla la somma di € CP_1
6.000,00 (per la quale la ha emesso la fattura n. 191/2017), con l'accordo in CP_1 forza del quale, dovendo procedersi alla ripresa dei lavori di realizzazione dell'unità abitativa con una nuova ditta appaltatrice, il materiale sarebbe rimasto in deposito presso la finché non fossero iniziate le suddette opere. CP_1
Una volta iniziati i lavori, esso attore avrebbe mandato un proprio incaricato a ritirare la fornitura ma la società avrebbe emesso, a tal proposito, una fattura CP_1
ulteriore (n. 46/2017 del 26/2/2017), senza indicare la detrazione dell'importo di €
6.000,00, già versato da parte da esso attore per l'acquisto de materiali, circostanza che il ha rilevato essere stata confermata da nipote del Pt_1 Persona_3
legale rappresentante della . Controparte_1
Dopo la ripresa dell'attività del cantiere la ditta idraulica che ivi operava avrebbe inviato un incaricato (individuato in ) presso la per il ritiro Parte_3 CP_1
della restante parte di fornitura, in precedenza pagata dal , ma la consegna Pt_1
della merce sarebbe stata negata, questa volta dal Sig. , legale Persona_4
rappresentante della società, che avrebbe giustificato la mancata consegna della fornitura in ragione del fatto che la somma di € 6.000,00 sarebbe stata incassata dalla a titolo di copertura della cifra concordata con la ditta CP_1 Controparte_2
nei propri confronti e che per ricevere la fornitura non consegnata avrebbe preteso un pagamento ulteriore.
L'attore ha rilevato di ritenersi estraneo ai rapporti intercorsi tra l'originaria ditta appaltatrice e la e che a seguito dell'interruzione Controparte_2 CP_1 dei propri rapporti con l'appaltatrice, avrebbe personalmente proceduto all'acquisto del medesimo materiale già selezionato in precedenza da parte dell'appaltatrice, anche al fine di evitare che rimanesse giacente in magazzino. Dunque, tra le parti oggi in causa sarebbe intercorso un nuovo contratto di vendita in relazione al quale la mancata consegna della merce, a seguito del pagamento della stessa da parte del , costituirebbe un grave inadempimento Pt_1
della , e fonderebbe la risoluzione di diritto del contratto di Controparte_1
compravendita.
Per le ragioni esposte l'attore ha concluso, come in epigrafe riportato, per la risoluzione del contratto e la restituzione della somma versata.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 5/11/2019, si è costituita in giudizio la contestando integralmente quanto dedotto da Controparte_1
parte attrice.
In particolare la convenuta ha rilevato, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda in ragione del mancato previo esperimento della procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del DL n. 132/2014, allegando a tal proposito che l'oggetto della domanda rientrerebbe nelle materie per le quali è prevista la negoziazione assistita a condizione di procedibilità della domanda.
Nel merito, la società convenuta ha sostenuto l'infondatezza della domanda attorea sul presupposto che il rapporto instaurato tra il e la ditta appaltatrice Pt_1
si sarebbe sostanziato in un rapporto di mandato con Controparte_2 rappresentanza ai sensi dell'art. 1704 c.c.; in tal senso dunque l'impresa CP_2
avrebbe agito in qualità di mandataria del , legittimata ad agire in nome e Pt_1
per conto del proprio mandante.
Tale rapporto sarebbe stato dimostrato dal comportamento del che Pt_1
più volte si sarebbe presentato presso la in qualità di Controparte_1
cliente interessato alla visione dei materiali e alla redazione di un preventivo sulla merce, anche con l'ausilio dell'arch. che al tempo dirigeva i lavori di Per_1
costruzione; per poi recarvisi successivamente con tale ditta di costruzioni al fine di rendere edotto il legale rappresentante della , , che il CP_1 Parte_2
contratto di compravendita dei materiali sarebbe stato formalmente stipulato dalla
Controparte_2
La società convenuta ha, inoltre, rilevato di non aver mai intrattenuto direttamente rapporti col titolare della ditta o alcun altro sottoposto, ma che CP_2 essa avrebbe meramente proceduto all'acquisto di tali materiali, i quali sarebbero stati indirizzati alla consegna presso l'abitazione del , sita in Sabaudia alla Via Pt_1
Migliara 49, riportando altresì, i documenti di acquisto dei beni, la dicitura
“riferimento ”; tale circostanza, a parere della convenuta, comproverebbe Pt_1
ulteriormente la qualità di mandante del nei confronti della Pt_1 CP_2
mandataria, la quale avrebbe agito meramente esclusivamente nell'interesse dell'attore, contestualmente spendendone il nome.
La ha poi rilevato come il abbia inteso Controparte_1 Pt_1 sostituirsi al mandatario per l'acquisto dei materiali, proseguendo egli stesso nell'adempimento del contratto, antecedentemente stipulato tra la e la CP_1
, rimasto in sospeso. CP_2
Secondo la convenuta, il , in seguito a tale sostituzione, si sarebbe Pt_1 più volte recato presso l'azienda per visionare il materiale ivi rimasto, anche accompagnato dalla nuova direttrice dei lavori Arch. e nell'agosto 2017 Per_2 avrebbe rivelato la propria intenzione di dar seguito all'accordo con la CP_2
aveva stipulato con la , suggellando il proprio impegno con il versamento di € CP_1
6.000,00 con bonifico bancario, a titolo di acconto sul maggior dovuto.
Sulla base di quanto allegato, la convenuta ha concluso come riportato in epigrafe.
2. All'udienza del 5/11/2019 il Tribunale ha concesso all'attore il termine di quindici giorni per l'introduzione della procedura di negoziazione assistita;
l'attore depositava successivamente il verbale di esperimento della negoziazione assistita, datato al 19/6/2020.
Assegnati su istanza i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. le parti procedevano a depositare le previste memorie istruttorie.
Con ordinanza del 29/11/2021 il giudice ha ammesso la prova per interpello articolata da parte attrice, limitatamente ai capitoli 3,4 e 5 e la prova testimoniale per i capitoli 4 e 5; ha contestualmente ammesso la prova per testimoni articolata dalla convenuta per i cap. a e d della memoria da essa depositata;
con l'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori il giudice ha proposto altresì una soluzione conciliativa.
All'udienza del 10/1/2023 il Tribunale ha dato atto del rifiuto della proposta conciliativa da parte dell'attore e dell'accettazione del convenuto e ha proceduto all'assunzione delle prove testimoniali, con l'escussione di Parte_2 [...]
e Tes_1 Persona_3
Lette le note autorizzate dalle parti, con ordinanza del 15/5/2024 il Giudice ha fissato per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del
26/09/2024.
3. La domanda di parte attrice è fondata per i motivi di fatto e di diritto di seguito esposti.
Costituisce un antefatto non controverso e adeguatamente documentato con il deposito del relativo atto (allegato 5 all'atto di citazione, in analogico) l'esistenza di un contratto di appalto stipulato il 30/6/2016 tra l'attore e l'impresa Parte_1
ed avente ad oggetto 'Lavori di ultimazione di fabbricato Controparte_3 residenziale, ubicato in Comune di Sabaudia (LT) - Via Migliara 49'.
Dall'art. 6, lett. b) del predetto contratto si desume che costituisce onere della ditta appaltatrice “la fornitura dei materiali dei ponteggi e delle attrezzature necessarie alla esecuzione di quanto in contratto …”.
D'altra parte, in via generale va osservato che, in forza dell'art. 1658 del c.c.,
l'appaltatore deve organizzare i mezzi necessari all'appalto.
In sostanza, l'art. 1658 c.c. prevede una presunzione legale relativa e, cioè, che la fornitura della materia necessaria a compiere l'opera appaltata sia a carico dell'appaltatore e deve, di conseguenza, considerarsi ricompresa nella misura del corrispettivo dovuto. Deriva da quanto precede, pertanto, che incombe all'appaltatore l'onere di provare la pattuizione derogatoria (ossia la convenzione in forza della quale il committente è tenuto alla fornitura della materia che, pertanto, non è parte integrante del corrispettivo spettante) ovvero la esistenza di usi contrari
(Cass. civ., sez. II, 02/08/2019, n. 20870).
La regola, come visto, trova conferma nell'accordo concluso tra l'attore e l'impresa appaltatrice.
Dal contratto richiamato si evince la espressa volontà del committente, l'attore
, di onerare l'appaltatore (impresa ) dell'onere relativo all'acquisto Pt_1 CP_2
dei materiali;
in attuazione di tale obbligo, la si è rivolta alla Controparte_2
per l'acquisto dei materiali edili necessari all'esecuzione del Controparte_1
contratto. La circostanza assume rilievo anche nei rapporti tra le parti in causa in relazione alla configurazione del contratto dedotto in giudizio.
Risulta infatti non controversa la circostanza che il richiamato contratto di appalto tra l'attore e l'impresa sia cessato (v. documento Parte_1 CP_2 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice a firma dell'avv. Ibello del
3/5/2017 denominato 'Copia comunicazione di recesso') e che la stessa società convenuta, con comunicazione via email del 19/6/2017 (all. 1 del fascicolo cartaceo allegato alla citazione), ha inviato all'attore una lista dei materiali da ritirare
(evidentemente individuati nel corso dello svolgimento del contratto di appalto poi cessato), costituenti l'oggetto di un nuovo rapporto contrattuale, che infatti la stessa impresa (in calce alla email contenente l'elenco dei materiali oggetto di contrattazione) si riservava di formalizzare attraverso la emissione della relativa fattura.
Dallo scambio di email citato è derivata l'missione di fattura n. 191/2017 del
2/8/2017 da parte della ed intestata a . Controparte_1 Parte_1
Fattura dell'importo di € 6.000,00 per 'acconto fornitura'. Non è contestato che il abbia bonificato l'importo in favore della società convenuta (circostanza Pt_1 documentata dalla stessa parte convenuta con l'allegazione del doc. 7 della seconda memoria istruttoria).
A dimostrazione dell'esistenza di un rapporto diretto tra la società convenuta, come venditrice del materiale, e l'attore come acquirente è la stessa documentazione ulteriormente allegata al fascicolo attoreo: la fattura 46/2017 ed il correlato documento di trasporto n. 011 del 7/2/2018, ha ad oggetto materiale denominato
'Porto Rotondo' (al. 3 e 4 al fascicolo analogico di parte attrice), presente anche alla fine del richiamato estratto conto di materiali che definisce l'oggetto del contratto tra le parti.
La circostanza che detta fattura sia contestata, a fronte di un pagamento già avvenuto, non esclude ma conferma l'esistenza del rapporto obbligatorio tra le parti e relativo all'acquisto del materiale indicato nel più volte citato elenco della email
19/6/2017 inviata proprio dalla società convenuta. Vi è poi il dato inequivoco del pagamento del prezzo in acconto. Che vi fosse un residuo da corrispondere è circostanza peraltro non dedotta, poiché, come appresso, l'assunto di parte convenuta muove da altri presupposti.
4. Ad avviso della convenuta il rapporto Controparte_1 intercorrente tra l'attore e l'impresa si sarebbe invece Controparte_2 sostanziato in un rapporto di mandato con rappresentanza ai sensi dell'art. 1704 c.c., per cui la seconda avrebbe agito in nome e nell'esclusivo interesse del primo.
In sostanza, sostiene parte convenuta, l'impresa ha agito quale CP_2
mandataria del , provvedendo ad effettuare gli ordini sulla base delle scelte e Pt_1
delle valutazioni economiche fatte dal direttamente presso la sede della Pt_1
e, dall'altro, ad eseguire i pagamenti della merce di volta in Controparte_1
volta ordinata per la realizzazione dei lavori. Che dunque la corresponsione della somma di € 6.000,00 di cui al citato bonifico avrebbe costituito un acconto sul maggiore importo dovuto alla società per effetto dell'impegno direttamente CP_1
assunto dal per il tramite del mandatario . Pt_1 CP_2
4.1 Nell'ipotesi del mandato con rappresentanza, il mandatario presta un'attività negoziale impiegando la propria volontà, ma esegue l'incarico secondo l'intendimento dichiarato o presupposto del mandante, quindi la volontà del mandatario corrisponde a quella del mandante senza identificarsi con essa.
L'effetto tipico della rappresentanza è previsto dall'art. 1388 c.c., secondo cui il negozio rappresentativo è concluso dal rappresentante, ma produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato: si considera direttamente concluso tra rappresentato e terzo, i quali vengono a trovarsi immediatamente di fronte con tutti i diritti e gli obblighi che per entrambi scaturiscono dal negozio.
Presupposto indispensabile affinché possa sussistere un rapporto di tal guisa è il conferimento del potere di spendita del nome nel proprio interesse, da parte del mandante al mandatario. Ed infatti, per quanto qui interessa, la sottoscrizione per conto di una determinata persona, con espressa enunciazione del nome o di altra espressione che la identifichi, deve considerarsi come spendita del nome della stessa
e, quindi, attività compiuta in sua rappresentanza, purché sia stato effettivamente conferito il relativo potere (Cas., sez. III, 29/09/2017, n. 22818). Sotto altro profilo, quanto all'onere della prova incombente, nel caso di specie, sulla società convenuta (terza rispetto al rapporto di mandato), va richiamato il seguente principio: In caso di contratto concluso dal rappresentante nella ipotesi in cui il terzo agisca contro il rappresentato e quest'ultimo contesti l'esistenza dei poteri rappresentativi in capo a colui che ha agito, per suo conto e in suo nome, l'onere della prova circa l'esistenza dei poteri in questione incombe sul terzo contraente che pretenda di addossare sul rappresentato gli effetti del contratto concluso a suo nome, quale fatto costitutivo della pretesa azionata (Cass. civ., sez. II, 10/04/2024, n. 9679).
Dunque, secondo quanto ritenuto dalla Corte di legittimità, anche se per la spendita del nome del rappresentato non occorrono formule sacramentali, è comunque necessario che la spendita vi sia stata per poter avvincere il rappresentato nel rapporto obbligatorio. Pertanto, pur se l'agire del rappresentante in nome del rappresentato con spendita del nome tacita può ricavarsi da circostanze, elementi, comportamenti ed altri fattori univoci e concludenti, tuttavia, quando la spendita del nome sia contestata, la prova della sua sussistenza incombe sempre su chi afferma la legittimazione del rappresentato (cfr. Cass. civ., sez. II, 14/11/2002, n. 16025), che è chiamato a provare l'esistenza del conferimento del potere rappresentativo.
4.2 Nel caso in esame, deve ritenersi infondato l'assunto della società convenuta circa l'esistenza di n mandato con rappresentanza tra l'attore e l'impresa
(che avrebbe acquistato per suo conto i materiali dalla ), in quanto, CP_2 CP_1 non è specificamente dedotta, né provata, un'espressa volontà di costituire tale rapporto di rappresentanza, ma appare altresì inesistente, o comunque non offerta, la prova del conferimento della rappresentanza per fatti concludenti, e non è sufficiente a tal proposito l'allegazione di parte convenuta circa la presenza del presso Pt_1
il magazzino della per la visione dei materiali da impiegare per Controparte_1
l'esecuzione dell'appalto, insieme all'architetto incaricata della direzione dei lavori, né tantomeno è utile a fornire la prova del mandato l'indicazione generica
“riferimento ” sul documento attestante l'ordine delle forniture e Pt_1
l'indicazione dell'indirizzo di residenza del come luogo ove sarebbe Pt_1
avvenuta la consegna dei beni.
Tali elementi confermano solo la volontà dell'attore di presiedere alla scelta e alla supervisione della fornitura dei materiali che sarebbero stati acquistati dalla ditta appaltatrice, che, sulla base dell'accordo con l'attore, ha provveduto all'acquisto dei materiali per l'appunto, la cui consegna sarebbe dovuta avvenire all'indirizzo di residenza del , senza che, all'evidenza, tale consegna possa provare in Pt_1
alcun modo la sussistenza di alcun rapporto di mandato tra le due parti.
Va ribadito, d'altra parte, che il contratto di appalto stipulato tra l'attore e il
(supposto mandatario per l'acquisto dei materiali) prevede che sia CP_2
l'appaltatore a provvedere all'acquisto dei materiali;
il rapporto obbligatorio nasce pertanto tra queste parti e a nulla rileva che la provvista finanziaria sia, com'è ovvio, data dalla committenza;
così come irrilevante l'ulteriore circostanza che il committente si sia ingerito nella scelta dei materiali ed abbia optato Parte_1 per l'acquisto in funzione dei prezzi. Le circostanze sono idonee ad incidere nei rapporti tra committente ed appaltatore, ma non definiscono un rapporto obbligatorio tra committente e fornitore dell'appaltatore.
La stessa documentazione contabile (DDT) di cui all'allegato 8 alla seconda memoria istruttoria di parte convenuta è tutta intestata all'impresa
[...]
a riprova del fatto che il rapporto di fornitura intercorre tra questi CP_2
soggetti e ne resta formalmente estraneo l'attore. Si ribadisce poi che l'indicazione della destinazione della merce su questi documenti, da consegnare presso il cantiere
(residenza dell'attore), è fatto del tutto fisiologico nella dinamica dell'appalto, e non è certo circostanza idonea a supportare l'esistenza di un (non provato) rapporto di mandato.
L'eccezione di merito sollevata da parte convenuta va dunque rigettata in quanto non risulta sussistente un rapporto di mandato tra l'attore e l'impresa che ha acquistato i materiali presso la . Controparte_1
5. Risulta quindi fondata la domanda attorea di risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra l'attore e la società convenuta e non collegato, Pt_1
né condizionato dal precedente rapporto di fornitura di materiali tra la stessa società fornitrice e l'impresa . CP_2
Trova dunque applicazione, dimostrato il rapporto obbligatorio, il seguente noto principio giurisprudenziale: in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento -salvo che si tratti di obbligazioni negative- deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ne consegue che, sul piano del riparto dell'onere probatorio, provata la fonte ed allegato l'inadempimento, grava sul convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, dimostrando l'avvenuto adempimento o provando il caso fortuito o la forza maggiore.
Nel caso di specie parte attrice ha allegato la mancata consegna della merce acquistata e la circostanza non è stata smentita;
ne deriva il grave inadempimento della e l'obbligo restitutorio dell'importo versato Controparte_1 dall'acquirente.
In atti risulta depositata la fattura n. 191/2017, che attesta l'avvenuto pagamento del materiale per la somma di € 6.000,00 da parte del . Su tale Pt_1 somma va commisurata la restituzione, con l'aggiunta degli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
6. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta
(scaglione ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, applicati i parametri medi relativi a tutte le fasi con riduzione del 30%, tenuto conto della scarsa complessità della controversia) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda proposta dall'attore e per l'effetto Parte_1
risolve il contratto di vendita di materiale edile intercorso tra le parti cui si riferisce la fattura n. 191/2017 emessa dalla in data 2/8/2017; Controparte_1
- condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 6.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1
favore di , che liquida in € 245,00 per spese ed € 3.553,90 per Parte_1
compenso al difensore, oltre spese generali nella percentuale del 15%, iva e cpa nella misura di legge.
Latina, lì 26/9/2024
Il giudice
Luca Venditto