Ordinanza collegiale 5 maggio 2025
Sentenza 10 gennaio 2026
Commentario • 1
- 1. La discrezionalità dell’Autorità di PS nel rilascio del porto d’armiRaffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 26 gennaio 2026
Non esiste un diritto soggettivo al porto d'armi e alla detenzione di munizioni; viceversa, la regola generale è costituita dal divieto di detenzione delle armi. L'Amministrazione può rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, tale divieto, alla luce di una valutazione discrezionale nella quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive. La valutazione che compie l'Autorità di PS in materia è caratterizzata, quindi, da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso delle armi da parte di soggetti non pienamente affidabili. Il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 10/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00019/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00599/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 599 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Panetta, Arianna Rovere, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
del decreto emesso dal Questore della Provincia di Imperia-OMISSIS-(-OMISSIS-), recante revoca del porto di fucile uso caccia -OMISSIS- rilasciato il 21 dicembre 2016 dal Commissario di P.S. di Ventimiglia, nonché la licenza di collezione di armi comuni e la licenza di collezione di armi antiche, artistiche e rare-OMISSIS-, ambedue rilasciati il 14 luglio 2021 dal Commissariato di P.S. di Ventimiglia, nonché di ogni atto antecedente, presupposto, connesso e conseguente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 21 giugno 2023,
per la revoca e/o l'annullamento
del decreto emesso dalla Prefettura di Imperia in data 10 novembre 2022 e notificato in data 30 marzo 2023 (-OMISSIS-), recante il divieto di detenere qualsiasi tipologia di armi, munizioni e materie esplodenti, nonché di ogni atto antecedente, presupposto, connesso e conseguente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2025 il dott. CO LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 2 settembre 2022 e depositato il successivo 30 settembre 2022 il nominato in epigrafe ha esposto quanto segue.
2. Con il provvedimento gravato, il Questore di Imperia ha revocato la licenza di porto di fucile uso caccia -OMISSIS- rilasciata il 21 dicembre 2016 dal Commissario di P.S. di Ventimiglia, nonché la licenza di collezione di armi comuni e la licenza di collezione di armi antiche, artistiche e rare-OMISSIS-, rilasciate in data 14 luglio 2021 dal Commissariato di P.S. di Ventimiglia.
A fondamento della revoca l’Amministrazione ha posto due circostanze: il ricorrente ha ceduto un’arma a soggetto privo di regolare titolo per la detenzione e inoltre, presso la sua abitazione è stata rinvenuta un’arma non regolarmente denunciata e non è stata rinvenuta un’arma risultante tra quelle denunciate.
3. Nell’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha esposto di aver ceduto le armi in buona fede a un soggetto che possedeva un titolo in fase di rinnovo e che possedeva già altre armi. Quanto alla discrasia tra le armi denunciate e quelle rinvenute, il ricorrente ha dedotto che è dovuta a un errore primigenio effettuato verosimilmente da suo padre, originario proprietario del fucile, che avrebbe erroneamente riportato il numero di matricola al momento dell’acquisto; a riprova di tale circostanza, evidenzia che il numero di canna è corretto. In diritto ha articolato le censure così sintetizzabili: violazione degli artt. 10 e 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (d’ora in avanti “T.U.L.P.S.”); eccesso di potere per travisamento dei presupposti, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione; violazione degli artt. 10 e 10- bis della l. 7 agosto 1990, n. 241.
3.1. Con motivi aggiunti notificati in data 26 maggio 2023 e depositati il successivo 21 giugno 2023 ha impugnato il provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni emesso dalla Prefettura di Imperia, basato sui medesimi presupposti, articolando censure analoghe.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, instando per la reiezione del ricorso.
Il ricorrente ha depositato due decreti di archiviazione, relativi alle contestazioni dei reati di cui all’art. 35 T.U.L.P.S. e art. 2 della l. 2 ottobre 1967, n. 895.
All’esito dell’udienza pubblica del 30 aprile 2025, con ordinanza della Prima Sezione, -OMISSIS-, il Tribunale ha chiesto all’Amministrazione di indicare con precisione la data di scadenza della licenza del cessionario e quella in cui è stato richiesto il rinnovo della stessa.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista della successiva udienza pubblica del 21 novembre 2025, alla quale la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1. È opportuno muovere dal quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente fa valere la violazione delle garanzie procedimentali.
Il motivo non è suscettibile di positivo apprezzamento.
Il provvedimento impugnato dà conto delle memorie presentate e procede a una effettiva – seppur sintetica – confutazione delle osservazioni formulate con riferimento a entrambe le ragioni poste a fondamento della revoca: la cessione di un’arma a persona priva di titolo e la discrasia tra le armi denunciate e quelle possedute.
4.2. Le ulteriori censure, attenendo alla ricorrenza dei presupposti per l’emissione del divieto, possono essere trattate congiuntamente.
4.2.1. Va premesso che nel nostro ordinamento « non esiste un diritto soggettivo al porto d'armi e alla detenzione di munizioni; viceversa, la regola generale è costituita dal divieto di detenzione delle armi. L'Amministrazione può rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, tale divieto, alla luce di una valutazione discrezionale nella quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive. La valutazione che compie l'Autorità di PS in materia è caratterizzata, quindi, da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso delle armi da parte di soggetti non pienamente affidabili. Il giudizio di "non affidabilità" è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a "buona condotta" (cfr. tra le tante, C.d.S. Sez. III, 12/06/2020, n.3759). A tal fine, l'Autorità amministrativa può valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (cfr. C.d.S., Sez. III, n. 1538 del 18.4.2016) » ( ex multis Cons. Stato, Sez. III, 21 giugno 2021, n. 4751).
Inoltre, in alcune pronunce è stato precisato che il provvedimento inibitorio non esige « un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell'utilizzo delle armi […], trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati » (così Cons. Stato, Sez. III, 19 luglio 2024, n. 6530).
Nell'effettuare tale valutazione prognostica, sulla base degli elementi di fatto considerati, l’autorità di pubblica sicurezza gode di un'ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti dell'irragionevolezza o dell'arbitrarietà (Cons. Stato, Sez. III, 21 novembre 2022, n.10222).
4.2.2. Nel caso di specie, l'onere motivazionale gravante sull'amministrazione è stato assolto e la scelta di revocare il porto d'armi non può ritenersi irragionevole né sproporzionata.
Ad avviso del Collegio risulta decisiva, in tal senso, la componente della motivazione concernente la cessione di un’arma a soggetto privo di titolo, avvenuta in data 7 aprile 2022. Per quanto risulta dalla relazione depositata dalla Questura di Imperia in data 23 giugno 2025, in seguito all’istruttoria disposta dal Tribunale, il cessionario aveva un porto d’armi scaduto in data 19 novembre 2019.
Ebbene, non può a tal proposito scalfire il giudizio di inaffidabilità formulato dall’Amministrazione la circostanza che il ricorrente avesse fatto affidamento sulle dichiarazioni del cessionario. Infatti il -OMISSIS-, considerato l’oggetto della cessione, avrebbe dovuto premurarsi di controllare la scadenza del titolo del -OMISSIS-; ragionando diversamente, la buona fede potrebbe essere invocata anche a fronte di cessioni effettuate nei confronti di chi non ha mai avuto titolo a possedere armi o – addirittura – di chi lo abbia perso per ragioni di comprovato abuso o di sopravvenuta inaffidabilità e, nondimeno, dichiari di possedere un titolo in corso di validità.
Non si tratta, come sostenuto dal ricorrente, di una verifica che solo le autorità competenti possono svolgere, essendo sufficiente richiedere l’esibizione di un documento con contenuti di agevole e immediata consultazione, soprattutto da parte un soggetto a sua volta munito di titolo.
Peraltro, a revocare in dubbio la buona fede del ricorrente, o quantomeno a sottolineare ulteriormente il contegno negligente serbato dal medesimo, soccorre il contenuto dell’atto di cessione (doc. 3 del deposito della Questura del 24 giugno 2025): il documento, sottoscritto, è datato 7 aprile 2022 ma come data di rilascio del titolo del cessionario viene indicata quella del 16 aprile 2022. Prescindendo dalla considerazione che non si vede come un documento possa fare riferimento a un atto recante una data successiva, si tratta di un ulteriore elemento che avrebbe almeno dovuto indurre il ricorrente – laddove lo stesso non ne abbia acquisito consapevolezza – della mancanza di un titolo in corso di validità in capo al cessionario.
4.2.3. Le circostanze appena sintetizzate, complessivamente considerate, definiscono un quadro indiziario tale da rendere il giudizio di inaffidabilità espresso dalla Questura immune dalle censure che tradizionalmente affliggono l’esercizio del potere discrezionale.
4.2.3.1. Quanto alla considerazione che per anni il ricorrente è stato titolare della licenza per uso venatorio, è sufficiente rammentare che « il rilascio del titolo di porto d’armi, come deroga al divieto di portare armi, non genera diritti, né legittimi affidamenti sul rinnovo in perpetuo, ma soggiace a un controllo assiduo e continuo, assai penetrante, che si dispiega normalmente proprio all’atto del periodico rinnovo, non solo sull’uso (o non abuso) del titolo e sul permanere attuale di tutti i requisiti e le condizioni che avevano condotto all’autorizzazione, ma che abilita altresì l’Autorità competente a condurre, nonostante i precedenti rinnovi, anche una riconsiderazione discrezionale sulla stessa opportunità del permanere del titolo autorizzatorio » (tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 6 giugno 2024, n. 5072).
4.2.3.2. Con riguardo, infine, alle archiviazioni ottenute in sede penale, è solo il caso di rammentare che i provvedimenti di pubblica sicurezza divergono nettamente, per presupposti e finalità, dalle valutazioni proprie dell’autorità giudiziaria.
4.3. Considerata la sufficienza degli elementi di fatto appena compendiati a sorreggere la revoca, si può prescindere dalla disamina delle deduzioni relative all’ulteriore componente della motivazione del provvedimento di revoca, ossia la divergenza tra le armi denunciate e quelle possedute, che secondo la prospettazione contenuta nel ricorso è attribuibile a un originario errore del dante causa.
4.4. Le considerazioni svolte con riguardo al provvedimento di revoca possono essere integralmente richiamate con riferimento al provvedimento di divieto di detenzione armi emesso dalla Prefettura.
5. In definitiva, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono essere respinti.
6. Le peculiarità della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PE AR, Presidente
LI LL, Primo Referendario
CO LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO LL | PE AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.