Art. 6.
Ai fini della legge 9 gennaio 1951, n. 10 , sono valide le istanze presentate entro i termini previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 .
Ai fini della legge 9 gennaio 1951, n. 10 , sono valide le istanze presentate entro i termini previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 .