Articolo 9 della Legge 30 aprile 1971, n. 206
Articolo 8Articolo 10
Versione
15 maggio 1971
Art. 9.
Ai sensi dell' articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7 , lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonche' del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, e' stabilito, per l'anno finanziario 1971, in lire 20 miliardi e 70.000.000.
Entrata in vigore il 15 maggio 1971