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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/07/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. VG 28537/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 28537/2024 vg promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GALIA ALESSANDRO Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MANZO Controparte_1 NADIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nato il [...] e nata il [...]. Persona_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , Parte_1 Controparte_1 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 05/12/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - CP_1 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA in via condivisa i figli e ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 Per_2 prevalente e residenza dei medesimi presso la madre IG.ra e con esercizio Controparte_1 disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute.
DA' ATTO che i IG.ri e si impegnano a mettere in vendita la casa famigliare CP_1 Pt_1 sita Cumiana (TO), Strada Picchi n. 75 identificata catastalmente al Foglio 31 particella 312, cat. A/4
e Foglio 31 particella 577, cat. C/6 con ripartizione al 50% del ricavato, dedotti tutti i costi relativi alla stessa nessuno escluso (a titolo esemplificativo ma non esaustivo eventuali regolarizzazioni urbanistiche, catastali, APE, agenzia immobiliare, estinzione del finanziamento n. 30536223 e accesso presso l'Unicredit di Cumiana). Si stabilisce sin d'ora che il corrispettivo inizialmente richiesto sarà pari ad Euro 120.000,00, salvo che l'agenzia immobiliare proponga un valore superiore, con prezzo minimo di vendita pari ad Euro 90.000; importo quest'ultimo a cui entrambi i comproprietari saranno tenuti e vendere.
ASSEGNA sino alla vendita, la casa famigliare alla IG.ra con cui risiedono Controparte_1
i figli minori.
DA' ATTO che il IG. trasferirà altrove la propria residenza e domicilio entro il 31.12.2024. Pt_1
DA' ATTO che sino alla vendita, il IG. si impegna a versare la quota del 50% della TARI Pt_1 relativa alla casa famigliare e a rimborsare alla IG.ra il 50% del finanziamento n. CP_1 20536223 contratto per l'acquisto della casa familiare per l'importo complessivo residuo pari a €
34.358,36. Sul punto le parti concordano che mensilmente il IG. versi entro il giorno 10 di Pt_1 ogni mese il 50% del rateo. Il finanziamento verrà estinto al momento della vendita della casa famigliare.
DISPONE, quanto alla regolamentazione del diritto di visita, ferma restando la facoltà dei genitori di diversamente concordare, che il padre possa in ogni caso vedere i figli occupandosi di andarli a prendere e riportare:
- per due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita della scuola fino alle ore 21:00 (cena con il padre).
Nei periodi estivi il padre andrà a prendere i figli minori presso l'abitazione materna alle ore 8:00 ovvero all'uscita del centro estivo per riportarli presso l'abitazione materna alle ore 21:00.
- a settimane alterne, un fine settimana dal venerdì dall'uscita della scuola fino alla domenica sera alle ore 21:00 (cena con il padre).
- durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli, ad anni alterni, dal mattino del 23 dicembre alla sera del 30 dicembre oppure dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 6 gennaio. Durante il predetto periodo si intenderà sospeso il regime di visita (primo Natale con la madre). In ogni caso i figli potranno festeggiare il pomeriggio della Vigilia di Natale con il genitore con cui non trascorreranno il Natale.
- nelle vacanze pasquali i figli trascorreranno metà periodo di astensione scolastica alternativamente con ciascun genitore, prevedendo l'alternanza annuale tra il giorno di Pasqua e quello del lunedì dell'Angelo e viceversa (prima Pasqua con il papà);
- nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori una settimana da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Durante il predetto periodo si intenderà sospeso il regime di visita. In caso di contestazione per gli anni pari deciderà il padre e per gli anni dispari la madre.
DISPONE che il IG. , corrisponda alla IG.ra , a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento ordinario per i figli l'importo mensile di € 500,00 (€ 250,00 cadauno) da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno, così come da Protocollo di Intesa IGlato in data 15 marzo 2016 tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino, il cui contenuto si richiama.
DA' ATTO che le parti sin da ora concordano per l'eventuale iscrizione al centro estivo e concordano nella ripartizione al 50% dei costi relativi alla mensa scolastica.
DA' ATTO che le parti stabiliscono che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla IG.ra
. CP_1
DA' ATTO che le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti in favore dei figli minori anche validi per l'espatrio e/o documenti equipollenti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11/7/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 28537/2024 vg promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GALIA ALESSANDRO Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MANZO Controparte_1 NADIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nato il [...] e nata il [...]. Persona_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , Parte_1 Controparte_1 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 05/12/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - CP_1 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA in via condivisa i figli e ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 Per_2 prevalente e residenza dei medesimi presso la madre IG.ra e con esercizio Controparte_1 disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute.
DA' ATTO che i IG.ri e si impegnano a mettere in vendita la casa famigliare CP_1 Pt_1 sita Cumiana (TO), Strada Picchi n. 75 identificata catastalmente al Foglio 31 particella 312, cat. A/4
e Foglio 31 particella 577, cat. C/6 con ripartizione al 50% del ricavato, dedotti tutti i costi relativi alla stessa nessuno escluso (a titolo esemplificativo ma non esaustivo eventuali regolarizzazioni urbanistiche, catastali, APE, agenzia immobiliare, estinzione del finanziamento n. 30536223 e accesso presso l'Unicredit di Cumiana). Si stabilisce sin d'ora che il corrispettivo inizialmente richiesto sarà pari ad Euro 120.000,00, salvo che l'agenzia immobiliare proponga un valore superiore, con prezzo minimo di vendita pari ad Euro 90.000; importo quest'ultimo a cui entrambi i comproprietari saranno tenuti e vendere.
ASSEGNA sino alla vendita, la casa famigliare alla IG.ra con cui risiedono Controparte_1
i figli minori.
DA' ATTO che il IG. trasferirà altrove la propria residenza e domicilio entro il 31.12.2024. Pt_1
DA' ATTO che sino alla vendita, il IG. si impegna a versare la quota del 50% della TARI Pt_1 relativa alla casa famigliare e a rimborsare alla IG.ra il 50% del finanziamento n. CP_1 20536223 contratto per l'acquisto della casa familiare per l'importo complessivo residuo pari a €
34.358,36. Sul punto le parti concordano che mensilmente il IG. versi entro il giorno 10 di Pt_1 ogni mese il 50% del rateo. Il finanziamento verrà estinto al momento della vendita della casa famigliare.
DISPONE, quanto alla regolamentazione del diritto di visita, ferma restando la facoltà dei genitori di diversamente concordare, che il padre possa in ogni caso vedere i figli occupandosi di andarli a prendere e riportare:
- per due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita della scuola fino alle ore 21:00 (cena con il padre).
Nei periodi estivi il padre andrà a prendere i figli minori presso l'abitazione materna alle ore 8:00 ovvero all'uscita del centro estivo per riportarli presso l'abitazione materna alle ore 21:00.
- a settimane alterne, un fine settimana dal venerdì dall'uscita della scuola fino alla domenica sera alle ore 21:00 (cena con il padre).
- durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli, ad anni alterni, dal mattino del 23 dicembre alla sera del 30 dicembre oppure dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 6 gennaio. Durante il predetto periodo si intenderà sospeso il regime di visita (primo Natale con la madre). In ogni caso i figli potranno festeggiare il pomeriggio della Vigilia di Natale con il genitore con cui non trascorreranno il Natale.
- nelle vacanze pasquali i figli trascorreranno metà periodo di astensione scolastica alternativamente con ciascun genitore, prevedendo l'alternanza annuale tra il giorno di Pasqua e quello del lunedì dell'Angelo e viceversa (prima Pasqua con il papà);
- nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori una settimana da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Durante il predetto periodo si intenderà sospeso il regime di visita. In caso di contestazione per gli anni pari deciderà il padre e per gli anni dispari la madre.
DISPONE che il IG. , corrisponda alla IG.ra , a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento ordinario per i figli l'importo mensile di € 500,00 (€ 250,00 cadauno) da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno, così come da Protocollo di Intesa IGlato in data 15 marzo 2016 tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino, il cui contenuto si richiama.
DA' ATTO che le parti sin da ora concordano per l'eventuale iscrizione al centro estivo e concordano nella ripartizione al 50% dei costi relativi alla mensa scolastica.
DA' ATTO che le parti stabiliscono che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla IG.ra
. CP_1
DA' ATTO che le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti in favore dei figli minori anche validi per l'espatrio e/o documenti equipollenti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11/7/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.