Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/1999, n. 5926
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Sentenza 15 giugno 1999

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In tema di distanze tra costruzioni, qualora lo strumento urbanistico locale riconosca al preveniente soltanto alcune facoltà nell'intraprendere la costruzione, lo stesso preveniente non può pretendere di allontanarsi dal modello legale, perché l'esigenza che sta a base della disciplina (assicurare un più armonico sviluppo edilizio) non può essere derogata dai privati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/1999, n. 5926
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5926
    Data del deposito : 15 giugno 1999

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