Sentenza 15 giugno 1999
Massime • 1
In tema di distanze tra costruzioni, qualora lo strumento urbanistico locale riconosca al preveniente soltanto alcune facoltà nell'intraprendere la costruzione, lo stesso preveniente non può pretendere di allontanarsi dal modello legale, perché l'esigenza che sta a base della disciplina (assicurare un più armonico sviluppo edilizio) non può essere derogata dai privati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/1999, n. 5926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5926 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Rel. Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SP NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TARANTO N. 18, presso lo studio dell'avvocato A. BRANCACCIO, difesa dall'avvocato ANTONIO CIRILLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SO NT, SO GU, domiciliati ex lege in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difesi dall'avvocato GENNARO IMPROTA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
SO LV, SO RI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 283/96 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 21/5/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/1/99 dal Consigliere Dott. Michele ANNUNZIATA;
udito l'Avvocato CIRILLO ANTONIO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato IMPROTA GENNARO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LU PA conveniva davanti al tribunale di Salerno IT IN, per sentirla condannare all'abbattimento di una costruzione realizzata su un terreno di sua proprietà, senza il rispetto delle distanze stabilite dallo strumento urbanistico locale (Piano di fabbricazione del Comune di Sarno), rispetto al confine del giardino dell'istante.
L'adito tribunale, acquisito vario materiale probatorio (tra cui consulenze tecniche ecc.) e dopo che la convenuta aveva sostenuto che la costruzione indicata era in realtà la ricostruzione di precedenti fabbriche, con sentenza del 30 novembre 1986 rigettava la domanda del LU.
Su gravame degli eredi di quest'ultimo (LU TA, IE, AT e RI) la corte di appello di Salerno con sentenza del 21 maggio 1996, in riforma della precedente decisione, condannava la IT a demolire (per la parte che interessava il confinante fondo dei LU) le nuove opere in elevazione sul locale interrato, di guisa che tra ogni punto delle stesse ed ogni punto del confine con il contiguo fondo dei LU non intercorresse una distanza inferiore a metri cinque, salva la facoltà di costruire sul confine.
E tanto la corte territoriale statuiva, alla luce dello strumento urbanistico locale (art. 32 e 33), dal momento che il lato, che interessava i rapporti tra i due fondi, della costruzione della IT distava metri 2,30 nel punto di massimo (imbocco di vico Morelli di Sarno) e metri 1,40 nel punto di minima distanza (lato opposto a vico Morelli); ed osservando che lo stesso strumento urbanistico locale aveva recepito il principio della prevenzione (art. 875 cod. civ.), soltanto parzialmente (nel senso che al preveniente era consentito rispettare le indicate distanze o costruire sul confine).
Avverso la sentenza della corte salernitana proponeva ricorso per cassazione la IT, affidato a tre motivi: 1) con il primo, denunciando violazione e falsa applicazione degli art. 873 e 875 cod. civ. e 32 delle Norme tecniche del piano di fabbricazione del
Comune di Sarno (in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), deduceva che la stessa corte aveva erroneamente limitato le facoltà insite nel principio della prevenzione (art. 875 cod. civ.), riducendole alle facoltà, per il preveniente, di costruire a distanza o sul confine;
2) con il secondo, denunciando vizio di malgoverno delle risultanze processuali (perizie tecniche;
prove testimoniali ecc.), deduceva che i giudici di secondo grado avevano erroneamente esclusa la preesistenza di precedenti costruzioni, poi abbattute;
3) con il terzo motivo, deduceva che gli stessi giudici di merito avevano errato nel descrivere la posizione della costruzione rispetto ai piani stradali, per giungere, poi, sempre erratamente, a ritenere che in precedenza non vi era stata una costruzione abbattuta e la nuova costruzione era stata eseguita in difformità dalla concessione edilizia.
Resistevano con controricorso soltanto LU TA e IE, i quali hanno presentato memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure della ricorrente non sono fondate.
L'esame delle stesse, per essere collegate tra loro, può essere eseguito unitariamente.
Ciò posto, osserva la Corte che i giudici di secondo grado hanno accertato in fatto che non è stata raggiunta la prova che la ricorrente avesse in loco una precedente costruzione, sulla quale avrebbe poi realizzato il manufatto (con modifiche), per cui è causa.
Sul punto, i giudici medesimi hanno condotto un ragionamento (facendo, peraltro, buon governo del materiale probatorio raccolto) congruo e logico, che non consente spazio per sindacato in sede di legittimità.
Passando ora all'esame della censura principale della ricorrente, la quale contesta che i giudici di secondo grado abbiano fatto corretta applicazione, nel caso che ne occupa, dei principi che governano la materia delle distanze legali nelle costruzioni a confine, bisogna osservare che la tesi della stessa ricorrente non coglie nel segno. Per vero, dagli accertamenti fatti eseguire nelle fasi del merito è risultato che la costruzione della ricorrente non è rispettosa delle distanze (anche alla luce dello strumento urbanistico locale), che bisogna osservare nei confronti della proprietà dei controricorrenti, anche tenendo conto della posizione della costruzione denunciata, rispetto al livello stradale, dopo che sul punto sono stati eseguiti i noti accertamenti tecnici (fatti propri dai giudici del merito, con motivazione che non consente - come già detto - controllo in sede di legittimità).
La tesi della ricorrente, nel punto centrale, contesta che si possa ritenere (come nella sentenza impugnata) che il principio della prevenzione (art. 875 cod. civ.) non possa spandersi nella sua naturale estensione, potendo essere limitato a due sole facoltà (costruire a distanza o sul confine).
Al contrario, la giurisprudenza in materia ripete con costante orientamento che, se lo strumento urbanistico locale (come nel caso che ne occupa) riconosce al preveniente soltanto alcune facoltà nell'intraprendere la costruzione, lo stesso preveniente (nel caso, la ricorrente) non può pretendere di allontanarsi dal modello legale, perché l'esigenza che sta a base della disciplina (assicurare un più armonico sviluppo edilizio) non può essere derogata dai privati (tra le altre, Cass. 14 giugno 1997 n. 5364;
Cass. 24 giugno 1992 n. 7754). I giudici salernitani si sono uniformati ai consolidati principi in materia (da cui la Sezione non ha seri motivi per discostarsi), per cui il ricorso deve essere rigettato.
La ricorrente è tenuta al pagamento delle spese processuali (art.385 cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in lire 272.350, oltre lire 2.000.000 per onorario.
Roma 12 gennaio 1999.