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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/03/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ambra Alvano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8738 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto: responsabilità professionale, vertente
TRA
Parte_1
(C.F.: ) rappresentato e difeso, in virtù di C.F._1
mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Giuseppe Nuzzo, presso il cui studio sito in Santa Maria a Vico alla via Appia n. 15 è elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
, (p. Controparte_1
iva , in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Massimo Villa, presso il cui studio sito in
Napoli al viale Antonio Gramsci n. 21 è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
NONCHE'
, (C.F.: ) Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Giuseppe Serpico, presso il cui studio in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 42 è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
(C.F. Controparte_3
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in C.F._3
calce alla comparsa di risposta, dall' Avv. Andrea Bertucci del foro di Modena, con studio in Modena, Largo Aldo Moro n. 1;
CONVENUTA
(C.F. ) Controparte_4 C.F._4
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Bruno Amirante ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Santa Maria C.V. alla via
Mazzocchi n. 45,
CONVENUTA
, residente in [...]
Gorizia n. 32;
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
, (c.f. ), in persona Controparte_6 P.IVA_2 dell'amministratore delegato dr. e del dirigente CP_7
procuratore dr. , elettivamente domiciliata in Napoli, Controparte_8
alla via Santa Lucia 62, presso lo studio dell'avv. Edoardo Errico e dell'avv. Fabrizio Errico (c.f. ), che la CodiceFiscale_5
rappresentano e difendono in virtù di procure generali alle liti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
pag. 2/25 E
ALLIANZ S.P.A., (P.Iva in persona del legale P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione, dall'Avv. Giuseppe
Esposito, presso il cui studio sito in Caivano alla via Braucci n. 23 è elettivamente domiciliata;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
ha convenuto in giudizio la casa di cura
[...] Controparte_1
struttura sanitaria specializzata per la cura e degenza di pazienti affetti da malattie neuropsichiatriche, il direttore sanitario CP_2
e le dr.sse , e
[...] Controparte_3 Controparte_4
chiedendo di accertare e dichiarare la loro Controparte_5
responsabilità in ordine ai danni patiti in seguito all'episodio di violenza commesso ai suoi danni da un altro degente della struttura, verificatosi in data 11.06.2013 all'interno della predetta clinica, nonché di condannarli in solido al pagamento di € 959.502,50 a titolo di risarcimento danni, ovvero a quella diversa somma da determinarsi in corso di causa.
La controparte Controparte_1
si è ritualmente costituita in giudizio, contestando la
[...]
ricostruzione dei fatti prospettata da parte attrice e chiedendo a) in via preliminare, la chiamata in causa della compagnia assicurativa al fine di essere manlevata e tenuta indenne da Controparte_6 eventuali condanne di pagamento in favore dell'attore; b) nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
pag. 3/25 Si costituito, altresì, , in qualità di direttore Controparte_2
sanitario della suindicata struttura, il quale ha chiesto nel merito il rigetto della domanda, in quanto infondata.
Si è poi costituita , medico specialista Controparte_3
(psichiatra) della struttura, la quale ha eccepito: a) in via preliminare,
l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 8, co. 1 della legge n. 24/2017; b) nel merito, l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto.
Infine, si è costituita psicologa alle Controparte_9
dipendenze della convenuta casa di cura, la quale ha dedotto: a) in via preliminare, la chiamata in causa della compagnia assicurativa
Allianz s.p.a., al fine di essere manlevata e tenuta indenne da eventuali condanne di pagamento in favore di parte attrice;
b) la nullità dell'atto di citazione notificato a mezzo pec per assenza dei requisiti di forma, in violazione di quanto disposto dalla legge n.
24/2010; c) l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 8, co. 1 della legge n. 24/2017; d) nel merito, l'infondatezza della domanda attorea in fatto e in diritto.
Diversamente, , benché regolarmente citata, è Controparte_5
rimasta contumace.
Autorizzata la chiamata in causa dei predetti terzi, si è costituita in giudizio, in primis, Allianz s.p.a., la quale ha rilevato: a)
l'infondatezza della domanda attorea;
b) la circostanza che la polizza fosse a secondo rischio;
c) la sussistenza del massimale.
Si è poi costituita in giudizio la , la quale Controparte_6 ha eccepito: a) l'infondatezza degli addebiti mossi dall'attore alla casa di cura;
b) in ogni caso l'illegittimità di ogni domanda di manleva oltre i limiti del massimale;
c) la non ripetibilità delle spese pag. 4/25 legali affrontate dalla propria assicurata Controparte_1
[...]
La causa, istruita a mezzo prova testimoniale e CTU - assegnata alla scrivente soltanto in data 16.9.2024 - è stata presa in decisione all'udienza del 17.10.2024 con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
La domanda è solo parzialmente fondata.
1. L'esame delle eccezioni preliminari.
Devono preliminarmente essere esaminate le questioni preliminari avanzate dalle controparti e Controparte_4 [...]
. CP_3
L'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla convenuta si rileva infondata ai sensi e per gli Controparte_4 effetti dell'art.156 c.p.c., secondo cui “non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge e che può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. La presenza di collegamenti ipertestuali nell'atto di citazione notificato in via telematica non rappresenta motivo di nullità dello stesso, dal momento che nel caso di specie, la costituzione in giudizio della convenuta e la articolata difesa dalla stessa compiuta dimostrano, appunto, che l'atto ha raggiunto perfettamente il suo scopo e che l'irregolarità dedotta non è inclusa nell'elenco delle cause tassative di nullità dell'atto di citazione.
pag. 5/25 Parimenti infondata risulta l'eccezione di improcedibilità della domanda, superata in corso di causa. Invero in data 19.06.2018
l'attore presentava nuova istanza di mediazione notificata a tutte le parti del procedimento e con verbale del 11.09.2018 anche la seconda procedura di mediazione si concludeva negativamente.
Superate le eccezioni preliminari, va affrontato il merito, non senza una premessa sui principi giuridici applicabili alla materia della responsabilità medica, rilevanti per la risoluzione del caso in esame.
2. Inquadramento giuridico.
Secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza, confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (si v. sent. 1/7/2002
n. 9556 e sent. 11/1/2008 n. 577) il rapporto che lega la struttura sanitaria, pubblica o privata, al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico - cd contratto di “spedalità” o di “assistenza sanitaria e protezione” - che si perfeziona, anche sulla base di fatti concludenti, con la sola accettazione del paziente presso la struttura.
Si tratta, dunque, di un rapporto che si sostanzia in una serie complessa di prestazioni che la struttura eroga in favore del paziente e che sono destinate a personalizzarsi in relazione alla patologia del soggetto.
Difatti, nel considerare gli obblighi gravanti sul medico e sulla struttura sanitaria, occorre considerare non solo il tipo di struttura alla quale ci si rivolge, ma anche la patologia prospettata dal paziente. Motivo per il quale le strutture psichiatriche sono tenute a spiegare un atteggiamento di protezione e vigilanza differenziato, che varia in funzione delle circostanze del caso concreto.
pag. 6/25 Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c.
È bene precisare che nessun rilievo assume il fatto che la struttura - sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato - per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni (esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario) e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
L'esposto inquadramento giuridico non è mutato in seguito all'introduzione della nuova normativa sulla responsabilità sanitaria
(Legge 8 marzo 2017 n. 24) che, anzi, sotto detto aspetto, conferma la responsabilità contrattuale della casa di cura, assumendo il concorso cumulativo della medesima con la responsabilità aquiliana dell'esercente la professione sanitaria (si v. art. 7 l. cit.). Ad ogni modo, detta normativa non troverà applicazione al caso di specie, trattandosi di evento avvenuto nel 2013 e dunque prima dell'entrata in vigore della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli
Bianco) (sui profili di diritto intertemporale, si v._ Cassazione civile,
Sez. III, che, con la sentenza n. 28994 dell'11.11.2019).
Così ricostruito il rapporto, ne discende che ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, il paziente debba abitualmente provare solo l'avvenuto inserimento nella struttura e che il danno si sia verificato durante il tempo in cui egli si trovi inserito nella struttura (sottoposto alle cure o alla vigilanza del personale della pag. 7/25 struttura), mentre spetta alla controparte dimostrare di aver adempiuto la propria prestazione con la diligenza idonea ad impedire il fatto (Cass. civ. 3 marzo 2010 n. 5067).
Inoltre, è onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica e l'azione o l'omissione dei sanitari (ex plurimis: Cassazione civile sez. III, 22/09/2023,
n.27151; sent, del 11 novembre 2019, n. 28991 e n. 28992; sentenza
26 luglio 2017, n. 18392; cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del
11/01/2008). Come affermato da Cass. 12 settembre 2013, n. 20904,
"dal punto di vista del danneggiato la prova del nesso causale quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo, che si sarà articolata con comportamenti positivi ed eventualmente omissivi, si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che è rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione o dal suo aggravamento fino anche ad un esito finale come quello mortale o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato". Non è invece onere del paziente provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità, né enucleare gli specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili solo dagli esperti del settore (cfr. Cass. n. 9471/2004).
La parte debitrice, sia essa il sanitario o la struttura sanitaria, dovrà dal suo canto dimostrare l'assenza di colpa e che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione pag. 8/25 della prestazione (ex plurimis: Cassazione civile sez. III, 22/09/2023,
n.27151; sent, del 11 novembre 2019, n. 28991 e n. 28992; sentenza
26 luglio 2017, n. 18392; cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del
11/01/2008).
Ne deriva che, se anche per presunzioni non si riesca a provare la causa del danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul paziente, mentre se resta ignota la causa d'impossibilità sopravvenuta della prestazione, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità e inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore.
Tanto premesso, di seguito sinteticamente i fatti di causa.
3. Il caso.
È fatto incontestato, oltre che documentalmente provato, che in data 06.06.2013 , all'epoca di anni 43, Parte_1
affetto da problemi e patologie di carattere neurologico, veniva ricoverato presso la casa di cura “ di San Leucio di Controparte_1
Caserta. In data 11.06.2013, alle ore 19:15 circa, all'interno della predetta struttura, il veniva violentemente e ripetutamente Pt_1
colpito alla nuca e alle tempie da un altro degente della casa di cura di nome . Nelle immediatezze dell'evento, il Persona_1 Pt_1
lamentava al personale medico-ausiliario dolori diffusi e la totale assenza di sensibilità alle gambe. Così, a seguito del peggioramento dello stato clinico, in data 14.06.2013 il paziente veniva trasportato al PS dell'Ospedale di Caserta “Sant'Anna e San Sebastiano”, ove approfonditi accertamenti diagnosticavano una compressione midollare e cervicale con assenza di deambulazione, e precisamente pag. 9/25 “ernia postero-mediana e paramediana dx del disco intersomatico
C5-C6 che comprime lo spazio subaracnoideo e la superficie midollare e impronta la radice di C6 omolaterale, a tale livello si associa la presenza di area di elevato segnale di natura malacica da riferire a sofferenza mielica, inoltre apprezzabile nel tratto compreso tra la limitante somatica superiore di C7 è una tenue alterazione del segnale del midollo spinale di natura gliotica. Lieve protrusione postero-mediana del disco intersomatico. Canale vertebrale di ampiezza ridotta nel tratto C4-C6”. In data 21.06.2013, l'attore veniva dimesso dalla e trasferito presso il reparto di CP_1 neurochirurgia dell'istituto Neuromed di Pozzilli, ove veniva sottoposto ad intervento chirurgico e dimesso solo in data 24.09.2013 con diagnosi di uscita: “tetraparesi con deficit della stazione eretta e della deambulazione da intervento di discectomia C-5-C6 e di decompressione midollare. Sindrome bipolare”. Allo stato, l'attore è costretto a vivere in via definitiva su una sedia a rotelle.
Oggetto del presente giudizio è dunque l'accertamento della responsabilità dei convenuti per non aver assunto un comportamento conforme alla diligenza richiesta ex art. 1172, co.2 c.c.
Più nello specifico l'attore ha evidenziato una duplice responsabilità: una sotto il profilo dell'omessa vigilanza della struttura sanitaria e del relativo personale sui propri pazienti tale da non aver impedito l'evento di aggressione ad opera di altro degente della struttura psichiatrica;
l'altra per malpractice medica/sanitaria per gravi omissioni nella successiva gestione della delicata vicenda clinica a seguito dei gravi danni riportati subito dopo l'aggressione dal Pt_1
pag. 10/25
4. La responsabilità del direttore sanitario e dei medici dr.ssa
dr.ssa e dr.ssa : efficacia del CP_3 CP_4 CP_5
giudicato penale di assoluzione.
Va in primo luogo dato atto che per il medesimo fatto è stato intrapreso – su querela dell'odierno attore - giudizio penale volto all'accertamento delle responsabilità del direttore sanitario,
, e del personale medico-ausiliario che ebbe in cura Controparte_2
il paziente : dr.ssa Persona_1 Controparte_3
Con psicologa e psicologa . Detto Controparte_4 Controparte_5
giudizio è esitato nella sentenza n. 3015/2022 passata in giudicato e sulla circostanza non è sorta contestazione.
Occorre premettere – richiamando Cass. sez. III, 12/09/2022,
n.26811 - che il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi, salvo limitate eccezioni, tra cui proprio quanto previsto dall'art. 652 c.p.p., ossia l'efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno, ove il danneggiato dal reato si sia costituito parte civile o sia stato posto in condizione di farlo e sempre che non abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75, comma 2, c.p.p.
Posto, dunque, il principio generale dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile, il carattere di eccezione a tale principio che si rinviene in quanto previsto dalla norma dell'art. 652
c.p.p. (e analogamente è da dirsi per le ipotesi contemplate dagli artt.
651, 653 e 654 dello stesso codice) impedisce non solo di poter fare pag. 11/25 applicazione analogica della citata disposizione oltre i casi espressamente previsti, ma impone di perimetrarne anche in senso restrittivo l'operatività, tenuto conto dei limiti costituzionali del rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, richiamati dalla stessa legge delega (tra le altre, Cass., 2 agosto 2004, n.
14770; Cass., 8 marzo 2013, n. 5898; Cass., 29 agosto 2013, n.
19863; Cass., 18 novembre 2014, n. 24475; Cass., 5 aprile 2016, n.
6541; Cass., 22 giugno 2017, n. 15470; Cass., 13 giugno 2018, n.
15392; Cass., 3 luglio 2018, n. 17316).
Ne consegue, anzitutto, che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione - per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima -, pronunciata in seguito a dibattimento, nel giudizio in cui vi è stata la partecipazione del danneggiato come parte civile o nel quale questi sia stato messo in condizione di parteciparvi, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno (per tutte, Cass., S.U., 26 gennaio 2011, n. 1768; Cass. sez. III, 12/09/2022, n.26811).
L'efficacia preclusiva del giudicato di assoluzione è tale, però, soltanto se il giudicato stesso "contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.c." (così tra le molte, la citata pag. 12/25 Cass. n. 19863/2013; cfr. anche Cass., 25 settembre 2014, n. 20252 e
Cass., 11 marzo 2016, n. 4764).
Quanto, poi, al richiesto accertamento dell'insussistenza del fatto
- quale ipotesi, tra quelle circoscritte dalla norma di cui all'art. 652
c.p.p., su cui può intervenire la preclusione del giudicato penale di assoluzione - va precisato (così, tra le molte, Cass. n.
19863/2013 e Cass. n. 15392/2018, citate) che "per "fatto" accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso.
Al giudice civile è dunque, precluso procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio, ma non di indagare, ai fini della cognizione ad esso rimessa, su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale, così come sull'accertamento dell'elemento soggettivo del fatto, giacché non è determinativa di un vincolo la formula assolutoria, resa in coerenza con l'accertamento in concreto, "perché il fatto non costituisce reato" (tra le tante, Cass.,
25 novembre 2021, n. 36638).
Nè, tantomeno, esplica efficacia vincolante nel giudizio civile la qualificazione che dei fatti accertati abbia dato il giudice penale;
del resto, la assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" non esonera il giudice civile, davanti al quale sia stata proposta l'azione per il risarcimento dei danni, dal riesaminare i fatti accertati nel giudizio penale quando il titolo della responsabilità civile sia diverso da quello della responsabilità penale (Cass., 15 febbraio 1999 n.
pag. 13/25 1678; Cass., 20 aprile 2007, n. 9508; Cass., 9 dicembre 2010, n.
24862; Cass., 30 novembre 2015, n. 24342).
Valutazione, questa, che investe la qualificazione giuridica di quei fatti e gli effetti giuridici da essi scaturenti ai fini propri del giudizio civile, in forza, quindi, della disciplina sostanziale che regola il rapporto giuridico dedotto in questo giudizio, ma che non può, tuttavia, porre in discussione (come detto) la "materialità fenomenica" dell'accertamento del giudice penale, ricadente sull'accadimento reale che integra il nucleo oggettivo del reato
(condotta-evento-nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro), prescrivendo l'art. 652 c.p.p. un vincolo che si traduce nella
"impossibilità per il giudice civile di ritenere inesistenti i fatti accertati dal giudice penale, ovvero di ritenere esistenti fatti dei quali sia stata esclusa la verità in sede penale" (così Cass. n. 4929/2015, citata).
Nel perimetro delle rammentate coordinate giuridiche della materia, la S.C., con orientamento coeso (tra le altre, Cass., 16 ottobre 1998, n. 10277; Cass., 27 agosto 2001, n. 11272; Cass., 19 maggio 2003, n. 7765; Cass., 20 gennaio 2005, n. 1218; Cas., 20 settembre 2006, n. 20325; Cass., 21 febbraio 2008, n. 4519; Cass., 21 aprile 2016, n. 8035; Cass., 12 marzo 2019, n. 4929), ha, quindi, affermato che occorre il concorso di tre condizioni perché la sentenza penale di assoluzione possa spiegare effetto di giudicato nel giudizio civile di danno quanto all'accertamento che "il fatto non sussiste". È necessario, pertanto, che: a) la sentenza penale sia stata pronunciata in esito al dibattimento;
b) che il danneggiato si sia costituito parte civile, ovvero sia stato messo in condizione di farlo;
pag. 14/25 c) che in sede civile la domanda di risarcimento del danno sia stata proposta dalla vittima nei confronti dell'imputato, ovvero di altro soggetto che abbia comunque partecipato al giudizio penale nella veste di responsabile civile.
In altri termini, quest'ultima condizione impone che vi sia coincidenza soggettiva tra le parti del processo penale e quelle del processo civile di risarcimento.
Va precisato che la ratio decidendi di Cass. n. 8035/2016 è in armonia con i principi della materia sopra ricordati, poiché la decisione dà risalto, al tempo stesso, ad un carente apprezzamento di fatti non ricompresi nel giudicato penale e alla mancata diversa valutazione degli effetti giuridici ai fini propri del giudizio civile dei fatti accertati in sede penale.
Fatta queste premessa, nel caso specifico è intervenuta sentenza n. 3015/22 del Trib. Pen. SMCV passata in giudicato, che all'esito dell'istruttoria dibattimentale e in forza di quanto da essa emerso, ha ritenuto che, dovesse essere esclusa la responsabilità sia del direttore sanitario che dei sanitari coinvolti (convenuti) essendo CP_2
stato accertata: a) l'idoneità operativa e funzionale della CP_1
b) la correttezza della posologia di farmaci somministrati
[...] all' ; c) la non rimproverabilità della condotta di adozione di Per_1
mezzi di costrizione (letto di contenzione, camicia di forze) e di restrizione (in una stanza chiusa a chiave); d) la mancanza di prevedibilità dell'episodio di aggressione;
e) la non prevenibilità dell'evento lesivo.
pag. 15/25 In altri termini sulla scorta della motivazione cui si rimanda, il
Giudice penale conclude affermando che “nessun rimprovero, nemmeno di semplice leggerezza, può essere mosso agli odierni imputati, in ragione della rispettiva preposizione, e con riguardo alle condotte censurate. Tale affermazione determina l'adozione della formula assolutoria “piena di cui al dispositivo per tutti gli imputati”.
Dunque, viene in rilievo, nella specie, un giudicato penale di assoluzione - in forza di sentenza penale di primo grado, emessa all'esito di dibattimento e non fatta oggetto di impugnazione - dei medici che avevano in cura il paziente aggressore e del direttore sanitario (per quanto concerne i profili organizzativi della struttura e di vigilanza/custodia) il quale si fonda su un accertamento in concreto, pieno ed effettivo, circa la insussistenza del nesso causale tra la condotta dei predetti (ritenuta non colposa) e l'evento di danno che ha colpito il paziente.
Si tratta di giudicato che, pur non essendosi l'attore costituito parte civile, ma avendo avuto la possibilità di farlo, esplica certamente effetti extra penali nel giudizio civile nei confronti degli imputati assolti inibendo al giudice civile di rimettere in discussione l'accertamento di "fatto" esitato in sede penale e in forza delle regole proprie di quel giudizio (anche, dunque, sull'apprezzamento più rigoroso del nesso di causalità materiale) che è divenuto accertamento ostativo all'accoglimento nel merito della domanda risarcitoria che si fondi sul medesimo "fatto".
5. Responsabilità della struttura sanitaria nella fase pre – aggressione.
pag. 16/25 Tuttavia, l'azione proposta in sede civile proposta non ha investito solo la posizione dei sanitari assolti in sede penale, ma è stata intentata anche nei confronti della struttura sanitaria presso la quale operavano il direttore ed i sanitari coinvolti.
A tal riguardo, si pone il problema se quel giudicato possa avere effetti propri ed immediati, seppur riflessi, anche su parti diverse
(ossia la struttura sanitaria) da quelle che abbiano partecipato al giudizio penale (medici imputati assolti e danneggiato parte civile).
Il quesito viene risolto dalla S.C. da ultimo con la sentenza richiamata della sez. III, 12/09/2022, n.26811, nella quale si richiama la norma dell'art. 1306 c.c., la quale, in ambito di solidarietà passiva, comporta che il giudicato intervenuto fra il creditore e uno dei debitori solidali "non ha effetto contro gli altri debitori" (comma 1), mentre "(g)li altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata su ragioni personali del condebitore". In altri termini, in forza dell'art. 1306 c.c. la "presenza della solidarietà passiva impedisce l'effetto del giudicato riflesso, che conseguirebbe al nesso di pregiudizialità-dipendenza, e consente l'operatività del solo giudicato favorevole al terzo" (così Cass. n. 18325/2019).
In ragione di quanto precede, la S.C. nel precedente richiamato enuncia il seguente principio di diritto: “Nella controversia civile di responsabilità sanitaria, promossa dal danneggiato al fine di ottenere la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità contrattuale esclusivamente fondata sull'art. 1228 c.c. per il fatto colposo dei medici dei quali si sia avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione di cura, la sentenza - pronunciata all'esito di dibattimento nel processo penale
pag. 17/25 al quale abbia partecipato (o sia stata messo in condizione di parteciparvi) soltanto il danneggiato come parte civile e divenuta irrevocabile - che abbia assolto i medici con la formula "perché il fatto non sussiste", in forza di accertamento effettivo sulla insussistenza del nesso causale tra la condotta degli stessi sanitari e
l'evento iatrogeno in danno del paziente in relazione ai medesimi fatti oggetto del giudizio civile di danno, esplica, ai sensi dell'art.
652 c.p.p., piena efficacia di giudicato ostativo di un diverso accertamento di quegli stessi fatti ed è opponibile, ai sensi dell'art.
1306, comma 2, c.c., dalla convenuta struttura sanitaria, debitrice solidale con i medici assolti in sede penale, all'attore danneggiato, ove l'eccezione sia stata tempestivamente sollevata in primo grado e successivamente coltivata".
Detto principio appare applicabile anche al caso di specie, in quanto unico è il fatto dannoso imputabile a tutti i condebitori
(struttura sanitaria e personale medico ausiliario) e risultando il
"fatto" colpevole del direttore sanitario e dei medici operanti elemento costitutivo, ai sensi dell'art. 1228 c.c., della responsabilità della struttura stessa. Inoltre, la sentenza è intervenuta in corso di giudizio (nello specifico dopo le memorie istruttorie) sicchè non poteva pretendersi dalla struttura sanitaria la proposizione dell'eccezione di giudicato sin dalla sua costituzione, ma si apprezza comunque il suo rilievo in sede di successivi atti difensivi.
Ne discende che l'accertamento contenuto nel giudicato penale può essere opposto all'attore anche da parte della struttura sanitaria, quale condebitrice solidale per i medesimi fatti.
Deve comunque essere osservato che la sentenza penale e gli atti pag. 18/25 del relativo procedimento (tra cui la perizia del dr. , Per_2
regolarmente transitati nel giudizio civile ed oggetto di contraddittorio, anche al di fuori della efficacia di giudicato, avrebbero comunque valore di fonte di prova atipica pienamente utilizzabile nel convincimento di questo giudice. Invero, gli elaborati peritali risalenti alla fase di indagine e gli atti del procedimento penale sono liberamente apprezzabili e utilizzabili, quali elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite in tale sede, nei confronti di tutte le parti del processo (Cass. n. 8496/2023; Cass. n. 18567 del
2018).
6. Responsabilità della struttura sanitaria nella fase post – aggressione.
In merito alla gestione e al monitoraggio delle condizioni fisiche di nelle immediatezze dell'evento – segmento Parte_1
temporale che non ha invece formato oggetto di valutazione da parte del Giudice penale - si denota una scarsa attenzione del personale medico alle sintomatologie presentate dal paziente.
Tale atteggiamento di sottostima è proseguito anche nei giorni successivi. Invero, alla lamentata assenza di sensibilità alle gambe si accompagnava dal 13.06.2013 una prolungata disuria. Soltanto nella tarda giornata del 14.06.2013 la struttura psichiatrica richiedeva una valutazione clinica e strumentale presso l' . CP_10
Su tali circostanze, la consulenza disposta nel presente giudizio così si è espressa: “Stando al dato documentale disponibile, nelle immediatezze dell'evento (11.6.2013) il quadro clinico era
pag. 19/25 rappresentato dalla perdita di sensibilità agli arti inferiori, sintomo che in quanto insorto improvvisamente era già sufficiente quanto meno per sospettare una lesione midollare incompleta, e ad imporre un trattamento di emergenza in termini di prevenzione secondaria, trattamento fondamentale per evitare una progressione del danno: immobilizzazione del collo, eventualmente immediata attivazione del protocollo NASCIS II con Solumedrol6, valutazione specialistica e strumentale (TC e/o RM) per valutare la indicazione ad una rapida effettuazione dell'intervento chirurgico. Ed invece, in data 12.6.2013 il era sedato e non venne perciò valutato, e nulla venne fatto Pt_1
anche in data 13.6.2013 nonostante la comparsa di ritenzione urinaria, disfunzione autonomica che costituisce un segno fondamentale in quanto è considerata come la regola in tutte le condizioni di lesione midollare. Solo nelle ore serali del 14.6.2013, con l'evidenza clinica anche di paraparesi-plegia, veniva richiesta una valutazione clinica e strumentale presso l' ”. CP_11
Condividendo le prospettazioni del CTU, è possibile sostenere che il personale medico di assumendo un comportamento Controparte_1
negligente, gestì in maniera inappropriata la vicenda del Pt_1
determinando in questo modo un ritardo diagnostico-terapeutico.
Più nello specifico, si legge in perizia: “fermo restando che il ritardo diagnostico-terapeutico non fu naturalmente determinante nella produzione del danno neurologico a genesi traumatica e non iatrogena presentato dal è difficile esprimersi sugli effetti Pt_1
migliorativi solo in ipotesi ottenibili con un più rapido trattamento.
Il nostro convincimento, è che nella gestione della vicenda clinica del vi fu una carente integrazione tra competenze cliniche ed Pt_1
attività organizzativo-gestionali, e tanto a fronte di una patologia
pag. 20/25 che nella sua evoluzione dipendeva anche dal fattore tempo e da una adeguata e complessiva attività assistenziale, ma nello specifico si dovrà anche considerare la non agevole definizione del quadro patologico a fronte delle difficoltà strutturali a cogliere e legare le informazioni cliniche e le attività terapeutiche. È comunque ragionevole ritenere che la complessivamente inadeguata condotta medica non fu del tutto indifferente sulla evoluzione del danno neurologico, ma in letteratura mancano dati concreti in merito alla quota di miglioramento effettivamente ottenibile da un più rapido intervento diagnostico-terapeutico, e quindi non è neppure statisticamente possibile esprimersi in questo senso. Per lo stesso motivo, poi ed ovviamente, non sarebbe possibile neppure esprimersi nei termini richiesti di “misurazione” delle possibilità per il Pt_1
di ottenere un risultato più favorevole, oltretutto nelle condizioni imposte dal ritardo diagnostico e non dalla patologia traumatica.
Dovendosi comunque esprimere una valutazione, tenuto conto di tutti gli elementi acquisiti e discussi, una riduzione modesta e non superiore al 10-15% delle possibilità di avere un risultato migliore in termini solo di contenimento del danno neurologico deve essere considerata come una indicazione assolutamente equilibrata”.
Ebbene, ritiene questo giudice che, le conclusioni rassegnate siano state espresse comunque in termini di adeguata probabilità e che possa dunque ritenersi accertato con ragionevole verosimiglianza la sussistenza del nesso causale tra il comportamento negligente della struttura convenuta – per l'operato dei propri dipendenti – e l'aggravamento delle conseguenze in termini di danno neurologico
(“È comunque ragionevole ritenere che la complessivamente inadeguata condotta medica non fu del tutto indifferente sulla
pag. 21/25 evoluzione del danno neurologico”) evidenziando il CTU delle difficoltà soltanto in punto di determinazione del quantum del danno iatrogeno.
7. I danni.
Acclarata, dunque, la responsabilità della struttura convenuta nei termini supra indicati, può procedersi alla quantificazione dei danni patiti dall'attore.
In proposito si rileva che secondo le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., in conseguenza del fatto per cui è causa Parte_1
ha subìto una lesione psicofisica, dovuta al trauma vertebro-
[...]
midollare, quantificata in termini di danno biologico nella misura del
65% di invalidità permanente: “ Nel caso del poi, in Pt_1
considerazione dell'attuale riscontro di un importante danno motorio agli arti inferiori e di un solo lieve danno motorio agli arti superiori appare equo ancorare la valutazione al limite inferiore del
60%. Per quanto invece attiene al danno anatomico cervicale, da inserire nel contesto della II classe della patologia discale tenuto conto che sono interessate solo due vertebre (C5 e C6), e considerato anche che le possibili conseguenze funzionali di interesse neurologico sono già ricomprese nella precedente valutazione, la quota di danno da riconoscere sarà pari al 10%. Si raggiunge così una valutazione complessiva del 70%, ma si deve evitare di confondere la valutazione complessiva con la valutazione per sommatoria ...pur dovendosi procedere ad un'analisi dell'interferenza che ogni singola menomazione ha prodotto sulla salute umana, il danno biologico globale va determinato non addizionando i singoli valori percentuali di invalidità riferibili a ciascuna minorazione, bensì considerando l'incidenza reale di dette
pag. 22/25 minorazioni sulla complessiva validità del soggetto (Cassazione III
Sezione Civile, sentenza n. 18328/2019), ed allora una complessiva stima del 65% deve essere considerata come perfettamente aderente alla realtà esitale presentata dal soggetto”.
Tuttavia, alla struttura può essere addebitata soltanto la percentuale di danno iatrogeno che, condivisibilmente alle conclusioni del perito ed integrando equitativamente il relativo giudizio, può riconoscersi nel 10 %, atteso che secondo il criterio del
“più ragionevole che non” un intervento maggiormente tempestivo da parte della struttura sanitaria avrebbe determinato un, seppur modesto, contenimento del danno neurologico.
Per queste ragioni il predetto danno biologico, va liquidato in €
20.638,00, considerando l'età del danneggiato al momento del sinistro (43) e la percentuale indicata di invalidità permanente ricollegabile a responsabilità sanitaria.
L'ammontare complessivo della somma risarcitoria, va poi devalutata al dì dell'evento (11.6.2013).
Infine, in conformità ai principi di cui alla sentenza n. 1712 del
17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass.civ., sez. III, 4 luglio
1997/22 gennaio 1998, n. 605), su tale ultimo importo via via rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione fino alla data della decisione. Spetteranno poi gli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
7. Sulla domanda di manleva.
pag. 23/25 Va infine accolta la domanda di manleva, nel limite del massimale, avanzata dalla Controparte_1
in forza della polizza n. 0249454807 per i rischi derivanti da
[...] responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, valevole dal
30.03.2004 al 30.04.2014: nel caso al vaglio, sia la richiesta che il fatto sono avvenuti durante il tempo di vigenza della polizza e sul punto, neppure è sorta contestazione. È esclusa la ripetibilità delle spese legali affrontate dall'assicurata per la propria difesa, in virtù di quanto sancito nel patto di gestione della lite così come descritto in polizza.
8. Sulle spese
L'accoglimento solo in minima parte della domanda e la sopravvenienza della sentenza penale in corso di giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa, salvo le spese di CTU che, in considerazione dell'esito della lite, si pongono definitivamente a carico della struttura sanitaria convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona della dott.ssa Ambra
Alvano, definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n.
8738/2017 R.G.A.C., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto condanna la al pagamento in favore di Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno, della somma di € Parte_1
20.638,00, oltre rivalutazione ed interessi, previa devalutazione alla data del fatto, per come indicato in parte motiva;
pag. 24/25 2) In accoglimento della domanda di garanzia proposta dalla
[...]
condanna a Controparte_1 Controparte_6
tenere indenne l'assicurata dagli effetti della precedente statuizione del dispositivo nei limiti del massimale previsto nella polizza;
3) Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio;
4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della
[...]
Controparte_1
Santa Maria C.V., 30.3.2025 Il Giudice dr.ssa Ambra Alvano
pag. 25/25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ambra Alvano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8738 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto: responsabilità professionale, vertente
TRA
Parte_1
(C.F.: ) rappresentato e difeso, in virtù di C.F._1
mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Giuseppe Nuzzo, presso il cui studio sito in Santa Maria a Vico alla via Appia n. 15 è elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
, (p. Controparte_1
iva , in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Massimo Villa, presso il cui studio sito in
Napoli al viale Antonio Gramsci n. 21 è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
NONCHE'
, (C.F.: ) Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Giuseppe Serpico, presso il cui studio in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 42 è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
(C.F. Controparte_3
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in C.F._3
calce alla comparsa di risposta, dall' Avv. Andrea Bertucci del foro di Modena, con studio in Modena, Largo Aldo Moro n. 1;
CONVENUTA
(C.F. ) Controparte_4 C.F._4
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Bruno Amirante ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Santa Maria C.V. alla via
Mazzocchi n. 45,
CONVENUTA
, residente in [...]
Gorizia n. 32;
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
, (c.f. ), in persona Controparte_6 P.IVA_2 dell'amministratore delegato dr. e del dirigente CP_7
procuratore dr. , elettivamente domiciliata in Napoli, Controparte_8
alla via Santa Lucia 62, presso lo studio dell'avv. Edoardo Errico e dell'avv. Fabrizio Errico (c.f. ), che la CodiceFiscale_5
rappresentano e difendono in virtù di procure generali alle liti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
pag. 2/25 E
ALLIANZ S.P.A., (P.Iva in persona del legale P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione, dall'Avv. Giuseppe
Esposito, presso il cui studio sito in Caivano alla via Braucci n. 23 è elettivamente domiciliata;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
ha convenuto in giudizio la casa di cura
[...] Controparte_1
struttura sanitaria specializzata per la cura e degenza di pazienti affetti da malattie neuropsichiatriche, il direttore sanitario CP_2
e le dr.sse , e
[...] Controparte_3 Controparte_4
chiedendo di accertare e dichiarare la loro Controparte_5
responsabilità in ordine ai danni patiti in seguito all'episodio di violenza commesso ai suoi danni da un altro degente della struttura, verificatosi in data 11.06.2013 all'interno della predetta clinica, nonché di condannarli in solido al pagamento di € 959.502,50 a titolo di risarcimento danni, ovvero a quella diversa somma da determinarsi in corso di causa.
La controparte Controparte_1
si è ritualmente costituita in giudizio, contestando la
[...]
ricostruzione dei fatti prospettata da parte attrice e chiedendo a) in via preliminare, la chiamata in causa della compagnia assicurativa al fine di essere manlevata e tenuta indenne da Controparte_6 eventuali condanne di pagamento in favore dell'attore; b) nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
pag. 3/25 Si costituito, altresì, , in qualità di direttore Controparte_2
sanitario della suindicata struttura, il quale ha chiesto nel merito il rigetto della domanda, in quanto infondata.
Si è poi costituita , medico specialista Controparte_3
(psichiatra) della struttura, la quale ha eccepito: a) in via preliminare,
l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 8, co. 1 della legge n. 24/2017; b) nel merito, l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto.
Infine, si è costituita psicologa alle Controparte_9
dipendenze della convenuta casa di cura, la quale ha dedotto: a) in via preliminare, la chiamata in causa della compagnia assicurativa
Allianz s.p.a., al fine di essere manlevata e tenuta indenne da eventuali condanne di pagamento in favore di parte attrice;
b) la nullità dell'atto di citazione notificato a mezzo pec per assenza dei requisiti di forma, in violazione di quanto disposto dalla legge n.
24/2010; c) l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 8, co. 1 della legge n. 24/2017; d) nel merito, l'infondatezza della domanda attorea in fatto e in diritto.
Diversamente, , benché regolarmente citata, è Controparte_5
rimasta contumace.
Autorizzata la chiamata in causa dei predetti terzi, si è costituita in giudizio, in primis, Allianz s.p.a., la quale ha rilevato: a)
l'infondatezza della domanda attorea;
b) la circostanza che la polizza fosse a secondo rischio;
c) la sussistenza del massimale.
Si è poi costituita in giudizio la , la quale Controparte_6 ha eccepito: a) l'infondatezza degli addebiti mossi dall'attore alla casa di cura;
b) in ogni caso l'illegittimità di ogni domanda di manleva oltre i limiti del massimale;
c) la non ripetibilità delle spese pag. 4/25 legali affrontate dalla propria assicurata Controparte_1
[...]
La causa, istruita a mezzo prova testimoniale e CTU - assegnata alla scrivente soltanto in data 16.9.2024 - è stata presa in decisione all'udienza del 17.10.2024 con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
La domanda è solo parzialmente fondata.
1. L'esame delle eccezioni preliminari.
Devono preliminarmente essere esaminate le questioni preliminari avanzate dalle controparti e Controparte_4 [...]
. CP_3
L'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla convenuta si rileva infondata ai sensi e per gli Controparte_4 effetti dell'art.156 c.p.c., secondo cui “non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge e che può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. La presenza di collegamenti ipertestuali nell'atto di citazione notificato in via telematica non rappresenta motivo di nullità dello stesso, dal momento che nel caso di specie, la costituzione in giudizio della convenuta e la articolata difesa dalla stessa compiuta dimostrano, appunto, che l'atto ha raggiunto perfettamente il suo scopo e che l'irregolarità dedotta non è inclusa nell'elenco delle cause tassative di nullità dell'atto di citazione.
pag. 5/25 Parimenti infondata risulta l'eccezione di improcedibilità della domanda, superata in corso di causa. Invero in data 19.06.2018
l'attore presentava nuova istanza di mediazione notificata a tutte le parti del procedimento e con verbale del 11.09.2018 anche la seconda procedura di mediazione si concludeva negativamente.
Superate le eccezioni preliminari, va affrontato il merito, non senza una premessa sui principi giuridici applicabili alla materia della responsabilità medica, rilevanti per la risoluzione del caso in esame.
2. Inquadramento giuridico.
Secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza, confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (si v. sent. 1/7/2002
n. 9556 e sent. 11/1/2008 n. 577) il rapporto che lega la struttura sanitaria, pubblica o privata, al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico - cd contratto di “spedalità” o di “assistenza sanitaria e protezione” - che si perfeziona, anche sulla base di fatti concludenti, con la sola accettazione del paziente presso la struttura.
Si tratta, dunque, di un rapporto che si sostanzia in una serie complessa di prestazioni che la struttura eroga in favore del paziente e che sono destinate a personalizzarsi in relazione alla patologia del soggetto.
Difatti, nel considerare gli obblighi gravanti sul medico e sulla struttura sanitaria, occorre considerare non solo il tipo di struttura alla quale ci si rivolge, ma anche la patologia prospettata dal paziente. Motivo per il quale le strutture psichiatriche sono tenute a spiegare un atteggiamento di protezione e vigilanza differenziato, che varia in funzione delle circostanze del caso concreto.
pag. 6/25 Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c.
È bene precisare che nessun rilievo assume il fatto che la struttura - sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato - per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni (esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario) e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
L'esposto inquadramento giuridico non è mutato in seguito all'introduzione della nuova normativa sulla responsabilità sanitaria
(Legge 8 marzo 2017 n. 24) che, anzi, sotto detto aspetto, conferma la responsabilità contrattuale della casa di cura, assumendo il concorso cumulativo della medesima con la responsabilità aquiliana dell'esercente la professione sanitaria (si v. art. 7 l. cit.). Ad ogni modo, detta normativa non troverà applicazione al caso di specie, trattandosi di evento avvenuto nel 2013 e dunque prima dell'entrata in vigore della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli
Bianco) (sui profili di diritto intertemporale, si v._ Cassazione civile,
Sez. III, che, con la sentenza n. 28994 dell'11.11.2019).
Così ricostruito il rapporto, ne discende che ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, il paziente debba abitualmente provare solo l'avvenuto inserimento nella struttura e che il danno si sia verificato durante il tempo in cui egli si trovi inserito nella struttura (sottoposto alle cure o alla vigilanza del personale della pag. 7/25 struttura), mentre spetta alla controparte dimostrare di aver adempiuto la propria prestazione con la diligenza idonea ad impedire il fatto (Cass. civ. 3 marzo 2010 n. 5067).
Inoltre, è onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica e l'azione o l'omissione dei sanitari (ex plurimis: Cassazione civile sez. III, 22/09/2023,
n.27151; sent, del 11 novembre 2019, n. 28991 e n. 28992; sentenza
26 luglio 2017, n. 18392; cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del
11/01/2008). Come affermato da Cass. 12 settembre 2013, n. 20904,
"dal punto di vista del danneggiato la prova del nesso causale quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo, che si sarà articolata con comportamenti positivi ed eventualmente omissivi, si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che è rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione o dal suo aggravamento fino anche ad un esito finale come quello mortale o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato". Non è invece onere del paziente provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità, né enucleare gli specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili solo dagli esperti del settore (cfr. Cass. n. 9471/2004).
La parte debitrice, sia essa il sanitario o la struttura sanitaria, dovrà dal suo canto dimostrare l'assenza di colpa e che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione pag. 8/25 della prestazione (ex plurimis: Cassazione civile sez. III, 22/09/2023,
n.27151; sent, del 11 novembre 2019, n. 28991 e n. 28992; sentenza
26 luglio 2017, n. 18392; cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del
11/01/2008).
Ne deriva che, se anche per presunzioni non si riesca a provare la causa del danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul paziente, mentre se resta ignota la causa d'impossibilità sopravvenuta della prestazione, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità e inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore.
Tanto premesso, di seguito sinteticamente i fatti di causa.
3. Il caso.
È fatto incontestato, oltre che documentalmente provato, che in data 06.06.2013 , all'epoca di anni 43, Parte_1
affetto da problemi e patologie di carattere neurologico, veniva ricoverato presso la casa di cura “ di San Leucio di Controparte_1
Caserta. In data 11.06.2013, alle ore 19:15 circa, all'interno della predetta struttura, il veniva violentemente e ripetutamente Pt_1
colpito alla nuca e alle tempie da un altro degente della casa di cura di nome . Nelle immediatezze dell'evento, il Persona_1 Pt_1
lamentava al personale medico-ausiliario dolori diffusi e la totale assenza di sensibilità alle gambe. Così, a seguito del peggioramento dello stato clinico, in data 14.06.2013 il paziente veniva trasportato al PS dell'Ospedale di Caserta “Sant'Anna e San Sebastiano”, ove approfonditi accertamenti diagnosticavano una compressione midollare e cervicale con assenza di deambulazione, e precisamente pag. 9/25 “ernia postero-mediana e paramediana dx del disco intersomatico
C5-C6 che comprime lo spazio subaracnoideo e la superficie midollare e impronta la radice di C6 omolaterale, a tale livello si associa la presenza di area di elevato segnale di natura malacica da riferire a sofferenza mielica, inoltre apprezzabile nel tratto compreso tra la limitante somatica superiore di C7 è una tenue alterazione del segnale del midollo spinale di natura gliotica. Lieve protrusione postero-mediana del disco intersomatico. Canale vertebrale di ampiezza ridotta nel tratto C4-C6”. In data 21.06.2013, l'attore veniva dimesso dalla e trasferito presso il reparto di CP_1 neurochirurgia dell'istituto Neuromed di Pozzilli, ove veniva sottoposto ad intervento chirurgico e dimesso solo in data 24.09.2013 con diagnosi di uscita: “tetraparesi con deficit della stazione eretta e della deambulazione da intervento di discectomia C-5-C6 e di decompressione midollare. Sindrome bipolare”. Allo stato, l'attore è costretto a vivere in via definitiva su una sedia a rotelle.
Oggetto del presente giudizio è dunque l'accertamento della responsabilità dei convenuti per non aver assunto un comportamento conforme alla diligenza richiesta ex art. 1172, co.2 c.c.
Più nello specifico l'attore ha evidenziato una duplice responsabilità: una sotto il profilo dell'omessa vigilanza della struttura sanitaria e del relativo personale sui propri pazienti tale da non aver impedito l'evento di aggressione ad opera di altro degente della struttura psichiatrica;
l'altra per malpractice medica/sanitaria per gravi omissioni nella successiva gestione della delicata vicenda clinica a seguito dei gravi danni riportati subito dopo l'aggressione dal Pt_1
pag. 10/25
4. La responsabilità del direttore sanitario e dei medici dr.ssa
dr.ssa e dr.ssa : efficacia del CP_3 CP_4 CP_5
giudicato penale di assoluzione.
Va in primo luogo dato atto che per il medesimo fatto è stato intrapreso – su querela dell'odierno attore - giudizio penale volto all'accertamento delle responsabilità del direttore sanitario,
, e del personale medico-ausiliario che ebbe in cura Controparte_2
il paziente : dr.ssa Persona_1 Controparte_3
Con psicologa e psicologa . Detto Controparte_4 Controparte_5
giudizio è esitato nella sentenza n. 3015/2022 passata in giudicato e sulla circostanza non è sorta contestazione.
Occorre premettere – richiamando Cass. sez. III, 12/09/2022,
n.26811 - che il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi, salvo limitate eccezioni, tra cui proprio quanto previsto dall'art. 652 c.p.p., ossia l'efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno, ove il danneggiato dal reato si sia costituito parte civile o sia stato posto in condizione di farlo e sempre che non abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75, comma 2, c.p.p.
Posto, dunque, il principio generale dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile, il carattere di eccezione a tale principio che si rinviene in quanto previsto dalla norma dell'art. 652
c.p.p. (e analogamente è da dirsi per le ipotesi contemplate dagli artt.
651, 653 e 654 dello stesso codice) impedisce non solo di poter fare pag. 11/25 applicazione analogica della citata disposizione oltre i casi espressamente previsti, ma impone di perimetrarne anche in senso restrittivo l'operatività, tenuto conto dei limiti costituzionali del rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, richiamati dalla stessa legge delega (tra le altre, Cass., 2 agosto 2004, n.
14770; Cass., 8 marzo 2013, n. 5898; Cass., 29 agosto 2013, n.
19863; Cass., 18 novembre 2014, n. 24475; Cass., 5 aprile 2016, n.
6541; Cass., 22 giugno 2017, n. 15470; Cass., 13 giugno 2018, n.
15392; Cass., 3 luglio 2018, n. 17316).
Ne consegue, anzitutto, che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione - per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima -, pronunciata in seguito a dibattimento, nel giudizio in cui vi è stata la partecipazione del danneggiato come parte civile o nel quale questi sia stato messo in condizione di parteciparvi, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno (per tutte, Cass., S.U., 26 gennaio 2011, n. 1768; Cass. sez. III, 12/09/2022, n.26811).
L'efficacia preclusiva del giudicato di assoluzione è tale, però, soltanto se il giudicato stesso "contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.c." (così tra le molte, la citata pag. 12/25 Cass. n. 19863/2013; cfr. anche Cass., 25 settembre 2014, n. 20252 e
Cass., 11 marzo 2016, n. 4764).
Quanto, poi, al richiesto accertamento dell'insussistenza del fatto
- quale ipotesi, tra quelle circoscritte dalla norma di cui all'art. 652
c.p.p., su cui può intervenire la preclusione del giudicato penale di assoluzione - va precisato (così, tra le molte, Cass. n.
19863/2013 e Cass. n. 15392/2018, citate) che "per "fatto" accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso.
Al giudice civile è dunque, precluso procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio, ma non di indagare, ai fini della cognizione ad esso rimessa, su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale, così come sull'accertamento dell'elemento soggettivo del fatto, giacché non è determinativa di un vincolo la formula assolutoria, resa in coerenza con l'accertamento in concreto, "perché il fatto non costituisce reato" (tra le tante, Cass.,
25 novembre 2021, n. 36638).
Nè, tantomeno, esplica efficacia vincolante nel giudizio civile la qualificazione che dei fatti accertati abbia dato il giudice penale;
del resto, la assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" non esonera il giudice civile, davanti al quale sia stata proposta l'azione per il risarcimento dei danni, dal riesaminare i fatti accertati nel giudizio penale quando il titolo della responsabilità civile sia diverso da quello della responsabilità penale (Cass., 15 febbraio 1999 n.
pag. 13/25 1678; Cass., 20 aprile 2007, n. 9508; Cass., 9 dicembre 2010, n.
24862; Cass., 30 novembre 2015, n. 24342).
Valutazione, questa, che investe la qualificazione giuridica di quei fatti e gli effetti giuridici da essi scaturenti ai fini propri del giudizio civile, in forza, quindi, della disciplina sostanziale che regola il rapporto giuridico dedotto in questo giudizio, ma che non può, tuttavia, porre in discussione (come detto) la "materialità fenomenica" dell'accertamento del giudice penale, ricadente sull'accadimento reale che integra il nucleo oggettivo del reato
(condotta-evento-nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro), prescrivendo l'art. 652 c.p.p. un vincolo che si traduce nella
"impossibilità per il giudice civile di ritenere inesistenti i fatti accertati dal giudice penale, ovvero di ritenere esistenti fatti dei quali sia stata esclusa la verità in sede penale" (così Cass. n. 4929/2015, citata).
Nel perimetro delle rammentate coordinate giuridiche della materia, la S.C., con orientamento coeso (tra le altre, Cass., 16 ottobre 1998, n. 10277; Cass., 27 agosto 2001, n. 11272; Cass., 19 maggio 2003, n. 7765; Cass., 20 gennaio 2005, n. 1218; Cas., 20 settembre 2006, n. 20325; Cass., 21 febbraio 2008, n. 4519; Cass., 21 aprile 2016, n. 8035; Cass., 12 marzo 2019, n. 4929), ha, quindi, affermato che occorre il concorso di tre condizioni perché la sentenza penale di assoluzione possa spiegare effetto di giudicato nel giudizio civile di danno quanto all'accertamento che "il fatto non sussiste". È necessario, pertanto, che: a) la sentenza penale sia stata pronunciata in esito al dibattimento;
b) che il danneggiato si sia costituito parte civile, ovvero sia stato messo in condizione di farlo;
pag. 14/25 c) che in sede civile la domanda di risarcimento del danno sia stata proposta dalla vittima nei confronti dell'imputato, ovvero di altro soggetto che abbia comunque partecipato al giudizio penale nella veste di responsabile civile.
In altri termini, quest'ultima condizione impone che vi sia coincidenza soggettiva tra le parti del processo penale e quelle del processo civile di risarcimento.
Va precisato che la ratio decidendi di Cass. n. 8035/2016 è in armonia con i principi della materia sopra ricordati, poiché la decisione dà risalto, al tempo stesso, ad un carente apprezzamento di fatti non ricompresi nel giudicato penale e alla mancata diversa valutazione degli effetti giuridici ai fini propri del giudizio civile dei fatti accertati in sede penale.
Fatta queste premessa, nel caso specifico è intervenuta sentenza n. 3015/22 del Trib. Pen. SMCV passata in giudicato, che all'esito dell'istruttoria dibattimentale e in forza di quanto da essa emerso, ha ritenuto che, dovesse essere esclusa la responsabilità sia del direttore sanitario che dei sanitari coinvolti (convenuti) essendo CP_2
stato accertata: a) l'idoneità operativa e funzionale della CP_1
b) la correttezza della posologia di farmaci somministrati
[...] all' ; c) la non rimproverabilità della condotta di adozione di Per_1
mezzi di costrizione (letto di contenzione, camicia di forze) e di restrizione (in una stanza chiusa a chiave); d) la mancanza di prevedibilità dell'episodio di aggressione;
e) la non prevenibilità dell'evento lesivo.
pag. 15/25 In altri termini sulla scorta della motivazione cui si rimanda, il
Giudice penale conclude affermando che “nessun rimprovero, nemmeno di semplice leggerezza, può essere mosso agli odierni imputati, in ragione della rispettiva preposizione, e con riguardo alle condotte censurate. Tale affermazione determina l'adozione della formula assolutoria “piena di cui al dispositivo per tutti gli imputati”.
Dunque, viene in rilievo, nella specie, un giudicato penale di assoluzione - in forza di sentenza penale di primo grado, emessa all'esito di dibattimento e non fatta oggetto di impugnazione - dei medici che avevano in cura il paziente aggressore e del direttore sanitario (per quanto concerne i profili organizzativi della struttura e di vigilanza/custodia) il quale si fonda su un accertamento in concreto, pieno ed effettivo, circa la insussistenza del nesso causale tra la condotta dei predetti (ritenuta non colposa) e l'evento di danno che ha colpito il paziente.
Si tratta di giudicato che, pur non essendosi l'attore costituito parte civile, ma avendo avuto la possibilità di farlo, esplica certamente effetti extra penali nel giudizio civile nei confronti degli imputati assolti inibendo al giudice civile di rimettere in discussione l'accertamento di "fatto" esitato in sede penale e in forza delle regole proprie di quel giudizio (anche, dunque, sull'apprezzamento più rigoroso del nesso di causalità materiale) che è divenuto accertamento ostativo all'accoglimento nel merito della domanda risarcitoria che si fondi sul medesimo "fatto".
5. Responsabilità della struttura sanitaria nella fase pre – aggressione.
pag. 16/25 Tuttavia, l'azione proposta in sede civile proposta non ha investito solo la posizione dei sanitari assolti in sede penale, ma è stata intentata anche nei confronti della struttura sanitaria presso la quale operavano il direttore ed i sanitari coinvolti.
A tal riguardo, si pone il problema se quel giudicato possa avere effetti propri ed immediati, seppur riflessi, anche su parti diverse
(ossia la struttura sanitaria) da quelle che abbiano partecipato al giudizio penale (medici imputati assolti e danneggiato parte civile).
Il quesito viene risolto dalla S.C. da ultimo con la sentenza richiamata della sez. III, 12/09/2022, n.26811, nella quale si richiama la norma dell'art. 1306 c.c., la quale, in ambito di solidarietà passiva, comporta che il giudicato intervenuto fra il creditore e uno dei debitori solidali "non ha effetto contro gli altri debitori" (comma 1), mentre "(g)li altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata su ragioni personali del condebitore". In altri termini, in forza dell'art. 1306 c.c. la "presenza della solidarietà passiva impedisce l'effetto del giudicato riflesso, che conseguirebbe al nesso di pregiudizialità-dipendenza, e consente l'operatività del solo giudicato favorevole al terzo" (così Cass. n. 18325/2019).
In ragione di quanto precede, la S.C. nel precedente richiamato enuncia il seguente principio di diritto: “Nella controversia civile di responsabilità sanitaria, promossa dal danneggiato al fine di ottenere la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità contrattuale esclusivamente fondata sull'art. 1228 c.c. per il fatto colposo dei medici dei quali si sia avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione di cura, la sentenza - pronunciata all'esito di dibattimento nel processo penale
pag. 17/25 al quale abbia partecipato (o sia stata messo in condizione di parteciparvi) soltanto il danneggiato come parte civile e divenuta irrevocabile - che abbia assolto i medici con la formula "perché il fatto non sussiste", in forza di accertamento effettivo sulla insussistenza del nesso causale tra la condotta degli stessi sanitari e
l'evento iatrogeno in danno del paziente in relazione ai medesimi fatti oggetto del giudizio civile di danno, esplica, ai sensi dell'art.
652 c.p.p., piena efficacia di giudicato ostativo di un diverso accertamento di quegli stessi fatti ed è opponibile, ai sensi dell'art.
1306, comma 2, c.c., dalla convenuta struttura sanitaria, debitrice solidale con i medici assolti in sede penale, all'attore danneggiato, ove l'eccezione sia stata tempestivamente sollevata in primo grado e successivamente coltivata".
Detto principio appare applicabile anche al caso di specie, in quanto unico è il fatto dannoso imputabile a tutti i condebitori
(struttura sanitaria e personale medico ausiliario) e risultando il
"fatto" colpevole del direttore sanitario e dei medici operanti elemento costitutivo, ai sensi dell'art. 1228 c.c., della responsabilità della struttura stessa. Inoltre, la sentenza è intervenuta in corso di giudizio (nello specifico dopo le memorie istruttorie) sicchè non poteva pretendersi dalla struttura sanitaria la proposizione dell'eccezione di giudicato sin dalla sua costituzione, ma si apprezza comunque il suo rilievo in sede di successivi atti difensivi.
Ne discende che l'accertamento contenuto nel giudicato penale può essere opposto all'attore anche da parte della struttura sanitaria, quale condebitrice solidale per i medesimi fatti.
Deve comunque essere osservato che la sentenza penale e gli atti pag. 18/25 del relativo procedimento (tra cui la perizia del dr. , Per_2
regolarmente transitati nel giudizio civile ed oggetto di contraddittorio, anche al di fuori della efficacia di giudicato, avrebbero comunque valore di fonte di prova atipica pienamente utilizzabile nel convincimento di questo giudice. Invero, gli elaborati peritali risalenti alla fase di indagine e gli atti del procedimento penale sono liberamente apprezzabili e utilizzabili, quali elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite in tale sede, nei confronti di tutte le parti del processo (Cass. n. 8496/2023; Cass. n. 18567 del
2018).
6. Responsabilità della struttura sanitaria nella fase post – aggressione.
In merito alla gestione e al monitoraggio delle condizioni fisiche di nelle immediatezze dell'evento – segmento Parte_1
temporale che non ha invece formato oggetto di valutazione da parte del Giudice penale - si denota una scarsa attenzione del personale medico alle sintomatologie presentate dal paziente.
Tale atteggiamento di sottostima è proseguito anche nei giorni successivi. Invero, alla lamentata assenza di sensibilità alle gambe si accompagnava dal 13.06.2013 una prolungata disuria. Soltanto nella tarda giornata del 14.06.2013 la struttura psichiatrica richiedeva una valutazione clinica e strumentale presso l' . CP_10
Su tali circostanze, la consulenza disposta nel presente giudizio così si è espressa: “Stando al dato documentale disponibile, nelle immediatezze dell'evento (11.6.2013) il quadro clinico era
pag. 19/25 rappresentato dalla perdita di sensibilità agli arti inferiori, sintomo che in quanto insorto improvvisamente era già sufficiente quanto meno per sospettare una lesione midollare incompleta, e ad imporre un trattamento di emergenza in termini di prevenzione secondaria, trattamento fondamentale per evitare una progressione del danno: immobilizzazione del collo, eventualmente immediata attivazione del protocollo NASCIS II con Solumedrol6, valutazione specialistica e strumentale (TC e/o RM) per valutare la indicazione ad una rapida effettuazione dell'intervento chirurgico. Ed invece, in data 12.6.2013 il era sedato e non venne perciò valutato, e nulla venne fatto Pt_1
anche in data 13.6.2013 nonostante la comparsa di ritenzione urinaria, disfunzione autonomica che costituisce un segno fondamentale in quanto è considerata come la regola in tutte le condizioni di lesione midollare. Solo nelle ore serali del 14.6.2013, con l'evidenza clinica anche di paraparesi-plegia, veniva richiesta una valutazione clinica e strumentale presso l' ”. CP_11
Condividendo le prospettazioni del CTU, è possibile sostenere che il personale medico di assumendo un comportamento Controparte_1
negligente, gestì in maniera inappropriata la vicenda del Pt_1
determinando in questo modo un ritardo diagnostico-terapeutico.
Più nello specifico, si legge in perizia: “fermo restando che il ritardo diagnostico-terapeutico non fu naturalmente determinante nella produzione del danno neurologico a genesi traumatica e non iatrogena presentato dal è difficile esprimersi sugli effetti Pt_1
migliorativi solo in ipotesi ottenibili con un più rapido trattamento.
Il nostro convincimento, è che nella gestione della vicenda clinica del vi fu una carente integrazione tra competenze cliniche ed Pt_1
attività organizzativo-gestionali, e tanto a fronte di una patologia
pag. 20/25 che nella sua evoluzione dipendeva anche dal fattore tempo e da una adeguata e complessiva attività assistenziale, ma nello specifico si dovrà anche considerare la non agevole definizione del quadro patologico a fronte delle difficoltà strutturali a cogliere e legare le informazioni cliniche e le attività terapeutiche. È comunque ragionevole ritenere che la complessivamente inadeguata condotta medica non fu del tutto indifferente sulla evoluzione del danno neurologico, ma in letteratura mancano dati concreti in merito alla quota di miglioramento effettivamente ottenibile da un più rapido intervento diagnostico-terapeutico, e quindi non è neppure statisticamente possibile esprimersi in questo senso. Per lo stesso motivo, poi ed ovviamente, non sarebbe possibile neppure esprimersi nei termini richiesti di “misurazione” delle possibilità per il Pt_1
di ottenere un risultato più favorevole, oltretutto nelle condizioni imposte dal ritardo diagnostico e non dalla patologia traumatica.
Dovendosi comunque esprimere una valutazione, tenuto conto di tutti gli elementi acquisiti e discussi, una riduzione modesta e non superiore al 10-15% delle possibilità di avere un risultato migliore in termini solo di contenimento del danno neurologico deve essere considerata come una indicazione assolutamente equilibrata”.
Ebbene, ritiene questo giudice che, le conclusioni rassegnate siano state espresse comunque in termini di adeguata probabilità e che possa dunque ritenersi accertato con ragionevole verosimiglianza la sussistenza del nesso causale tra il comportamento negligente della struttura convenuta – per l'operato dei propri dipendenti – e l'aggravamento delle conseguenze in termini di danno neurologico
(“È comunque ragionevole ritenere che la complessivamente inadeguata condotta medica non fu del tutto indifferente sulla
pag. 21/25 evoluzione del danno neurologico”) evidenziando il CTU delle difficoltà soltanto in punto di determinazione del quantum del danno iatrogeno.
7. I danni.
Acclarata, dunque, la responsabilità della struttura convenuta nei termini supra indicati, può procedersi alla quantificazione dei danni patiti dall'attore.
In proposito si rileva che secondo le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., in conseguenza del fatto per cui è causa Parte_1
ha subìto una lesione psicofisica, dovuta al trauma vertebro-
[...]
midollare, quantificata in termini di danno biologico nella misura del
65% di invalidità permanente: “ Nel caso del poi, in Pt_1
considerazione dell'attuale riscontro di un importante danno motorio agli arti inferiori e di un solo lieve danno motorio agli arti superiori appare equo ancorare la valutazione al limite inferiore del
60%. Per quanto invece attiene al danno anatomico cervicale, da inserire nel contesto della II classe della patologia discale tenuto conto che sono interessate solo due vertebre (C5 e C6), e considerato anche che le possibili conseguenze funzionali di interesse neurologico sono già ricomprese nella precedente valutazione, la quota di danno da riconoscere sarà pari al 10%. Si raggiunge così una valutazione complessiva del 70%, ma si deve evitare di confondere la valutazione complessiva con la valutazione per sommatoria ...pur dovendosi procedere ad un'analisi dell'interferenza che ogni singola menomazione ha prodotto sulla salute umana, il danno biologico globale va determinato non addizionando i singoli valori percentuali di invalidità riferibili a ciascuna minorazione, bensì considerando l'incidenza reale di dette
pag. 22/25 minorazioni sulla complessiva validità del soggetto (Cassazione III
Sezione Civile, sentenza n. 18328/2019), ed allora una complessiva stima del 65% deve essere considerata come perfettamente aderente alla realtà esitale presentata dal soggetto”.
Tuttavia, alla struttura può essere addebitata soltanto la percentuale di danno iatrogeno che, condivisibilmente alle conclusioni del perito ed integrando equitativamente il relativo giudizio, può riconoscersi nel 10 %, atteso che secondo il criterio del
“più ragionevole che non” un intervento maggiormente tempestivo da parte della struttura sanitaria avrebbe determinato un, seppur modesto, contenimento del danno neurologico.
Per queste ragioni il predetto danno biologico, va liquidato in €
20.638,00, considerando l'età del danneggiato al momento del sinistro (43) e la percentuale indicata di invalidità permanente ricollegabile a responsabilità sanitaria.
L'ammontare complessivo della somma risarcitoria, va poi devalutata al dì dell'evento (11.6.2013).
Infine, in conformità ai principi di cui alla sentenza n. 1712 del
17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass.civ., sez. III, 4 luglio
1997/22 gennaio 1998, n. 605), su tale ultimo importo via via rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione fino alla data della decisione. Spetteranno poi gli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
7. Sulla domanda di manleva.
pag. 23/25 Va infine accolta la domanda di manleva, nel limite del massimale, avanzata dalla Controparte_1
in forza della polizza n. 0249454807 per i rischi derivanti da
[...] responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, valevole dal
30.03.2004 al 30.04.2014: nel caso al vaglio, sia la richiesta che il fatto sono avvenuti durante il tempo di vigenza della polizza e sul punto, neppure è sorta contestazione. È esclusa la ripetibilità delle spese legali affrontate dall'assicurata per la propria difesa, in virtù di quanto sancito nel patto di gestione della lite così come descritto in polizza.
8. Sulle spese
L'accoglimento solo in minima parte della domanda e la sopravvenienza della sentenza penale in corso di giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa, salvo le spese di CTU che, in considerazione dell'esito della lite, si pongono definitivamente a carico della struttura sanitaria convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona della dott.ssa Ambra
Alvano, definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n.
8738/2017 R.G.A.C., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto condanna la al pagamento in favore di Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno, della somma di € Parte_1
20.638,00, oltre rivalutazione ed interessi, previa devalutazione alla data del fatto, per come indicato in parte motiva;
pag. 24/25 2) In accoglimento della domanda di garanzia proposta dalla
[...]
condanna a Controparte_1 Controparte_6
tenere indenne l'assicurata dagli effetti della precedente statuizione del dispositivo nei limiti del massimale previsto nella polizza;
3) Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio;
4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della
[...]
Controparte_1
Santa Maria C.V., 30.3.2025 Il Giudice dr.ssa Ambra Alvano
pag. 25/25