Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 24/03/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2813/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
in persona del Giudice dott.ssa Francesca Clocchiatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2813/2023 di Ruolo Generale in data 28/09/2023
tra
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 alle liti, rilasciata su foglio separato all'atto di citazione, dall'avv. FANTINEL SILVIA (c.f. ) e con domicilio eletto presso lo studio del difensore C.F._2
- parte attrice –
e
Controparte_1
(P.I. ), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti,
[...] P.IVA_1 rilasciata su foglio separato all'atto di citazione, dall'avv. FABBRO LORENZO (c.f.
) e con domicilio eletto presso lo studio del difensore C.F._3
- parte convenuta –
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta CP_2 C.F._4 procura alle liti, rilasciata su foglio separato all'atto di citazione, dall'avv. FABBRO LORENZO (c.f. ) e con domicilio eletto presso lo studio del C.F._3 difensore e
(P.I. ), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, CP_3 P.IVA_2 rilasciata su foglio separato all'atto di citazione, dall'avv. ILARIA CELLA (c.f.
) e con domicilio eletto presso lo studio del difensore C.F._5
- terza chiamata -
Causa assunta in decisione con ordinanza datata 28/02/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- ”I accertare e dichiarare l' Controparte_1 di AI (UD), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore e la SI.ra
[...] responsabili esclusivi in solido tra loro ex art. 2050 c.c. (o in subordine ex CP_4 art. 2052 c.c.) delle lesioni e danni non patrimoniali subite dalla SI.ra in Parte_1 occasione della caduta da cavallo subita in data 05.07.2020 in occasione dell'escursione fuori dal maneggio promossa e organizzata dai convenuti, come meglio evidenziato in premessa, e quindi tenuti al completo ristoro degli stessi;
II. per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attrice della somma totale (arrotondata) di € 25.000,00 (venticinquemila), a titolo di danno non patrimoniale (ovvero a titolo di danno biologico e morale), oltre altre alle spese mediche documentate pari ad euro 2.270,40 , il tutto da contenere entro i limiti della somma di euro 25.999,00, ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e danno da rivalutazione monetaria;
III. condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.”
- “In linea istruttoria: Si chiede ammissione alla prova testimoniale a mezzo dei testi IG.ri
, residente in [...]; residente Testimone_1 Testimone_2 in Udine alla via Como, 2, sulle seguenti circostanze: a) “vero è che in data 05.07.2020 la SI.ra si recava unitamente ad un'amica di nome , presso il Parte_1 Testimone_1 di AI (UD), per poter dare inizio ad un'escursione a Controparte_1 cavallo precedentemente prenotata.” b) “vero è che l'escursione era guidata dalla SI.ra
[...]
istruttrice di equitazione FISE che operava presso il predetto centro”. c) “vero è CP_4 che prima di montare a cavallo la SI.ra comunicava espressamente Parte_1 all'istruttrice di avere un basso grado di esperienza nell'equitazione, oltreché di non avere mai galoppato in uno spazio aperto”. d) “vero è che nonostante il grado di inesperienza comunicato in anticipo, la SI.ra invitava a salire a cavallo sia la SI.ra che CP_2 Pt_1 la SI.ra , spiegando che i cavalli prescelti erano già usciti in mattinata, che si Tes_1 trattava di animali tranquilli e che probabilmente la loro unica difficoltà sarebbe stata quella di “farli avanzare” (ndr: farli andare a passo più svelto), in quanto piuttosto furbi e pigri, benché cavalli da concorso”. e) “vero è che una volta usciti in passeggiata, durante il percorso, si verificava il primo incidente: la SI.ra a seguito di una forte sgroppata Tes_1 del proprio cavallo, rovinava per terra, senza tuttavia riportare gravi lesioni.”. f) “vero è che la SI.ra faceva presente all'istruttrice di fare fatica a governare il cavallo in quanto Pt_1
l'animale presentava segni di nervosismo”. g) “vero è che in seguito, nonostante lo spiacevole episodio, l'istruttrice/accompagnatrice continuava la sua escursione CP_4 partendo al galoppo, seguita dagli altri cavalieri”. h) “vero è che il cavallo montato nell'occasione dalla SI.ra – anch'esso partito al galoppo irretito dagli altri cavalli - Pt_1 invertiva repentinamente la propria direzione, manifestando chiari segni di nervosismo (atti di ribellione, sgroppate, ecc.) che l'amazzone inesperta, non poteva affatto governare;
” i)
“vero è che la SI.ra tentò più volte invano di fermare il proprio cavallo”. j) “vero è Pt_1 che ad un certo punto il cavallo montato dalla SI.ra ormai fuori controllo, Pt_1 spaventato da una pozzanghera, disarcionava l'amazzone, facendola cadere rovinosamente per terra.” k) “vero è che a seguito della caduta la subiva un grave trauma cranico, Pt_1 perdendo conoscenza sebbene per un breve lasso di tempo, prima di essere soccorsa dagli altri presenti, mentre il proprio cavallo (dal quale veniva disarcionata) continuava a galoppare sino alle scuderie” l) “vero è che l'infortunata veniva poi riportata al centro ippico con un mezzo (quad) in quanto impossibilitata a camminare”. m) “vero è che nell'occasione l'istruttrice continuava a minimizzare l'accaduto, nonostante la gravità delle lesioni subite e le evidenti difficoltà respiratorie della SInora , ribadendo che, secondo il suo Parte_1 parere, non servivano cure ospedaliere”. n) “vero è che successivamente, la stessa istruttrice del centro, riscuoteva il pagamento del costo della passeggiata a cavallo pattuito in € 20,00 per ciascuna persona accompagnata”. o) “vero è che la veniva poi accompagnata Pt_1 all'ospedale di Udine per le cure del caso dal Sig. dove veniva ricoverata per diversi Tes_2 giorni”. Si chiede altresì sin da ora CTU medico-legale volta alla quantificazione delle lesioni e del danno viologico subito dall'attrice in occasione del sinistro e alla compatibilità di questo con la dinamica dell'incidente descritto. Si fa sin da ora ampia riserva di richiedere ulteriori mezzi istruttori anche a seguito del comportamento processuale di controparte”.
Per parte convenuta Controparte_1
- “In via preliminare nel rito: autorizzare la a chiamare in Parte_2 causa la (P.I. ), con sede legale a Milano in Piazza Tre Torri n.3, CP_3 P.IVA_2 disponendo ai sensi dell'art. 269 cpc lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione della suddetta nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis cpc. Nel merito: rigettare integralmente ogni domanda di parte attrice in quanto infondata per le causali di cui in narrativa. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare il concorso di colpa della attrice nella causazione del danno dalla stessa patito, ridurre proporzionalmente l'ammontare del danno dovuto dalla convenuta
[...]
o dalle convenute in solido, e condannare in ogni caso Parte_2 CP_3
a rimborsare alla ogni somma che la stessa
[...] Parte_2 convenuta, in via esclusiva o in solido con la SI.ra , fosse condannata a CP_2 pagare alla SI.ra Spese di lite rifuse.” Parte_1
- “In istruttoria si chiede l'ammissione della prova testimoniale sulle circostanze indicate nella parte narrativa del presente atto, premesse le parole “Vero che”, numerate da n.1 a n.23, con i seguenti testimoni: SI. , res. a AI;
SI.ra , res. a Tes_3 Parte_3
Reana del Rojale;
SI. res. a Nimis;
SI. res. a Udine;
SI.ra Persona_1 Per_2
, res. a Udine;
SI. res. a Trieste;
SI. res. a Parte_4 Persona_3 Persona_4
AI. Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale di parte attrice sulle circostanze indicate nella parte narrativa del presente atto al n.8 e n.
9. Con riserva di precisare ulteriori istanze istruttorie nei termini di legge.” Per parte convenuta CP_2
- “In via preliminare nel rito: autorizzare la a chiamare in Parte_2 causa la (P.I. ), con sede legale a Milano in Piazza Tre Torri n.3, CP_3 P.IVA_2 disponendo ai sensi dell'art. 269 cpc lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione della suddetta nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis cpc. Nel merito: rigettare integralmente ogni domanda di parte attrice in quanto infondata per le causali di cui in narrativa. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare il concorso di colpa della attrice nella causazione del danno dalla stessa patito, ridurre proporzionalmente l'ammontare del danno dovuto dalla convenuta
[...]
o dalle convenute in solido, e condannare in ogni caso Parte_2 CP_3
a rimborsare alla ogni somma che la stessa
[...] Parte_2 convenuta, in via esclusiva o in solido con la SI.ra , fosse condannata a CP_2 pagare alla SI.ra Spese di lite rifuse.” Parte_1
- “In istruttoria si chiede l'ammissione della prova testimoniale sulle circostanze indicate nella parte narrativa del presente atto, premesse le parole “Vero che”, numerate da n.1 a n.23, con i seguenti testimoni: SI. , res. a AI;
SI.ra , res. a Tes_3 Parte_3
Reana del Rojale;
SI. res. a Nimis;
SI. res. a Udine;
SI.ra Persona_1 Per_2
, res. a Udine;
SI. res. a Trieste;
SI. res. a Parte_4 Persona_3 Persona_4
AI. Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale di parte attrice sulle circostanze indicate nella parte narrativa del presente atto al n.8 e n.
9. Con riserva di precisare ulteriori istanze istruttorie nei termini di legge.”
Per parte terza chiamata:
- “In via principale: respingersi le domande svolte anche ai sensi dell'art. 1227, II° c.c. formalmente eccepito. Spese di lite rifuse;
In via subordinata: respingersi ogni domanda nei confronti di per carenza di copertura assicurativa per le ragioni esposte in CP_3 narrativa. Spese di lite rifuse;
In via ulteriormente subordinata: previo accertamento delle singole percentuali di responsabilità delle convenute, mantenersi la manleva di CP_3 in capo alla sola nei limiti di polizza, franchigie e Parte_2 scoperti, escluso il vincolo solidale. Spese di lite rifuse.”
- “In via istruttoria: Riservato ogni mezzo nei termini di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Con atto di citazione depositato il 27/09/2023, l'attrice conveniva in giudizio il circolo ippico “ di AI e la SI.ra al fine di Parte_2 CP_2 ottenere il risarcimento dei danni derivati dalla caduta da cavallo verificatasi durante un'escursione il 5/07/2020. In particolare, l'attrice esponeva che assieme alla sua amica , dopo Testimone_1
aver concordato telefonicamente un'escursione a cavallo per entrambe, si recavano presso la scuderia;
la donna comunicava allora all'istruttrice di avere un basso grado di esperienza nell'equitazione e l'accompagnatrice la rassicurava dicendole che si trattava di un cavallo tranquillo e pigro. Salita sul cavallo, questo, impauritosi per una pozzanghera, faceva un movimento repentino disarcionandola e facendola cadere a terra. La donna veniva portata in ospedale ove le erano refertati un trauma toracico con fratture costali e un ematoma sul gluteo.
L'attrice concludeva, quindi, invocando la responsabilità extracontrattuale dell' e dell'istruttrice in solido tra loro, in via principale ex art. 2050 c.c. e, CP_1
in subordine, ex art. 2052 c.c.
Si costituivano in giudizio sia l'Associazione SIA l'istruttrice contestando anche in fatto la narrazione attorea;
allegavano di aver messo a disposizione un cavallo adatto ai principianti, benché l'attrice non potesse affermarsi tale, considerato che la stessa possedeva un cavallo da tanti anni e che aveva già frequentato il maneggio.
Chiedevano, pertanto, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, previa chiamata in causa della compagnia assicurativa la condanna di quest'ultima a CP_3 tenere indenne l' e la SI.ra dalla pretesa economica dell'attrice. CP_1 CP_2
Si costituiva in giudizio anche la terza chiamata, eccependo la non operatività della polizza, essendo esclusi dall'ambito applicativo della stessa “i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono”. Si associava, per il resto, alle conclusioni delle convenute.
La causa era istruita attraverso l'audizione dei testi individuati nelle memorie istruttorie. All'udienza del 5/11/2024, escussi i testimoni, parte attrice insisteva per l'ammissione della ctu. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Con decreto del 16/01/2025, era disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta. Depositate le note scritte delle parti, la causa era rimessa in decisione.
II) Va premesso anzitutto che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il proprietario del cavallo rimane responsabile anche nel caso in cui l'animale venga concesso in utilizzo a terzi (“In tema di responsabilità per danni causati da animali, perché la responsabilità gravi su di un altro soggetto, occorre che il proprietario giuridicamente o di fatto si sia spogliato della facoltà di far uso dello stesso (intendendo tale locuzione nel senso di trarne un profitto economico), trasferendo ad un terzo. Qualora, invece, il proprietario continui a far uso dell'animale sia pure tramite un terzo e, quindi, abbia ingerenza nel governo dello stesso, resta responsabile dei danni arrecati dallo stesso di qualunque danno” – così Cass., 14743/2002, ma anche Cass., n. 12307/1998). Pertanto, anche se il proprietario dà in uso il cavallo agli allievi per le escursioni organizzate, la disponibilità dell'animale rimane in capo al titolare dell'attività di maneggio ed è questo che è chiamato a rispondere dell'eventuale danno arrecato dall'animale.
III) Ciò detto, nel merito, la pretesa attorea è infondata e va pertanto rigettata.
L'attrice fonda la propria domanda risarcitoria su diverse disposizioni normative: in via principale ritiene sussistente un'ipotesi di responsabilità da attività pericolosa e, in subordine, ritiene applicabile l'art. 2052 c.c. Le convenute costituite contestano tale lettura dell'att, in quanto, da un lato, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 2050 c.c. troverebbe applicazione, nell'ambito dell'attività equestre, soltanto nelle ipotesi in cui l'attività sia riferibile a principianti, viceversa, in caso di allievi esperti, l'art. 2052 c.c.; dall'altro lato, non ritengono applicabile l'art. 2052 c.c. al caso di specie considerato che esso farebbe riferimento alle sole ipotesi di danno cagionato direttamente dall'animale e non di danno derivante dall'esercizio dell'attività.
Preliminarmente, occorre rilevare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'attività di gestione di una scuola d'equitazione non può essere considerata in astratto pericolosa, dovendosi procedere ad un accertamento in concreto sulla base delle modalità dell'insegnamento, degli animali impiegati e della qualità degli allievi
(Cass., n. 11861/1998; Cass., n. 5664/2010; Cass., n. 7093/2015). Dalla qualificazione dell'attività come pericolosa discende l'applicabilità del regime di cui all'art. 2050 c.c. e, conseguentemente, della prova liberatoria consistente nella dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Negli altri casi, al ricorrere dei presupposti di legge, si applicherebbe l'art. 2052 c.c. per i danni cagionati dall'animale.
Dall'applicazione del regime di siffatta disposizione, consegue l'inversione dell'onere della prova: all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, mentre al convenuto spetta la prova liberatoria del caso fortuito. La presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. trova giustificazione nel fatto che la responsabilità si fonda non su di un comportamento o un'attività del proprietario (o di chi si serve dell'animale) ma è riconducibile all'animale stesso, e trova un limite nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità.
Fatta questa doverosa premessa, nel caso di specie, non può condividersi la prospettazione delle convenute e della terza chiamata rispetto al grado di esperienza dell'attrice. È ben vero che la stessa non può dirsi una neofita del mondo equestre, avendo ella partecipato ad altre esercitazioni o avendo comunque già frequentato l'ambito del maneggio, ma deve ritenersi che la donna fosse effettivamente una principiante, per tale intendendosi appunto una persona che era già montata qualche volta a cavallo ed era quindi in grado di gestire l'animale nell'ambito di un percorso senza particolari difficoltà. Ne consegue che nel caso di specie trova applicazione l'art. 2050 c.c. e il relativo regime di prova.
Ciò chiarito, nel merito, nel corso del giudizio sono emersi plurimi elementi per ritenere che l'incidente che ha visto coinvolta l'attrice si sia verificato nonostante il maneggio avesse adottato tutti i mezzi necessari a evitare il danno.
Appurato che nel caso di specie la SI.ra dev'essere considerata una Tes_1
principiante per le considerazioni suesposte, si tratta allora di verificare se, in relazione al grado di esperienza della stessa e del tipo di attività espletata, il maneggio avesse adottato le cautele idonee a evitare il danno.
Nell'atto di citazione, l'attrice dichiarava di aver comunicato espressamente, prima della camminata, di avere un basso grado di esperienza e di non aver mai galoppato in spazio aperto. Di tale circostanza dava conferma l'amica che, Testimone_1
interrogata sul punto, all'udienza del 5/11/2024, dichiarava: “Eravamo assieme nel momento in cui la aveva dichiarato all'istruttrice di avere poca esperienza, di aver Pt_1 partecipato solo ad alcune lezioni nel maneggio da lei frequentato, e di non aver mai partecipato a delle passeggiate esterne al galoppo”. Diversamente, il teste riferiva che nel Tes_4
pomeriggio dell'escursione a cavallo, la SI.ra riferiva alla e alla CP_2 Pt_1 che l'escursione sarebbe avvenuta percorrendo una strada di campagna che Tes_1
conduceva ad un'ampia area, nella quale si compiva un circuito circolare, che l'andatura di base era al passo, salvo richieste di andature al trotto o al galoppo, da valutare in base al proprio grado di esperienza. E rispetto a questa richiesta, dichiarava
“Confermo la richiesta che venne fatta, le SInore chiesero di fare la passeggiata al passo, al trotto
e al galoppo, riferirono inoltre di aver già galoppato e trottato, ma non ricordo di aver sentito se
l'avevano fatto soltanto in particolari luoghi o circostanze”; “riferisco inoltre che generalmente la non propone il trotto o il galoppo, e proprio in quella circostanza furono le due SInore CP_2
a richiedere la specifica andatura”. Ancora, la teste confermava che la Testimone_5
prima dell'escursione di cui si discute, aveva frequentato il Circolo Ippico Pt_1
Braida dei Perini di Tarcento e che aveva già cavalcato in spazi aperti con andatura al trotto e al galoppo, oltre a saltare ostacoli. In particolare, interrogata sul punto, riferiva:
“si è vero, anche durante le mie lezioni. Specifico che tali andature erano con me state tenute soltanto nel campo di addestramento, con altre persone e istruttori facenti parte del circolo era invece andata in passeggiata sia al trotto che al galoppo”. Tenuto conto, pertanto, delle dichiarazioni dei testi, agli atti non risulta provato quanto allegato dall'attrice in sede di atto di citazione, anche tenuto conto che, valutate le circostanze, debbano giudicarsi più attendibili le testimonianze dei terzi, non portatori di interessi rispetto al contendere né legati da alcun rapporto con l'attrice.
Occorre poi verificare se il cavallo assegnato fosse idoneo all'attività organizzata. Merita evidenziare, infatti, che l'attività prenotata consisteva in una passeggiata lungo un percorso utilizzato ordinariamente per le escursioni. Con specifico riferimento al cavallo, il teste riferiva “Ero presente, nel primo pomeriggio ho usato il cavallo Tes_4 che ho poi consegnato alla e che poi ha destinato alla e alla sua amica;
il CP_2 Pt_1 cavallo si chiamava , un cavallo tranquillo con il quale non ho mai avuto problemi”. Pt_5
L'attrice sostiene inoltre che l'animale aveva dato evidenti segni di nervosismo nel corso della passeggiata, tanto che, dopo aver bruscamente cambiato direzione, si ribellava e, spaventato da una pozzanghera, la disarcionava facendola cadere a terra.
Anche di questa dinamica non vi è prova agli atti: i testimoni hanno dichiarato di aver visto il cavallo scartare e la SInora cadere. Il non meglio precisato “nervosismo” che il cavallo avrebbe manifestato secondo l'attrice, o il suo movimento repentino poco prima della caduta non paiono concretare un comportamento o movimento stravagante che consentano di muovere alcun rimprovero a titolo di colpa nei confronti dell'istruttrice presente per non aver provveduto a un'eventuale sostituzione dell'animale.
Tutto ciò complessivamente considerato, non risulta addebitabile alcuna responsabilità
a carico dell' Controparte_1
il percorso della passeggiata costituiva quello abituale per le passeggiate
[...]
esterne, era presente un istruttore qualificato, l'attrice indossava vestiti adeguati, il cavallo assegnato era abitualmente utilizzato con i principianti.
A non diversa conclusione si giunge valutando le dichiarazioni rese del legale dell' convenuta al Procuratore federale sportivo nell'ambito del CP_1 procedimento disciplinare, considerato che, anche a voler attribuire natura confessoria stragiudiziale, quanto riferito si limita a dare atto della caduta.
Il rigetto della pretesa attorea assorbe, infine, anche l'esame della domanda di manleva formulata dall' nei confronti della compagnia assicurativa chiamata in CP_1
causa.
III) Le spese di lite seguono la soccombenza. Si liquidano in conformità del DM
55/2014, in base al valore della causa, facendo riferimento ai valori minimi tabellari, per un importo pari a euro 2.540,00 nei confronti delle controparti, importo aumentato del
30% in favore delle convenute costituite assiste dallo stesso difensore. Il riferimento ai minimi tabellari si giustifica per la non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 2813/2023 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda dell'attrice;
2. Condanna l'attrice al pagamento in favore delle convenute delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.540,00, aumentati del 30% ex art. 4 co. 2 D.M. 55/14, oltre a spese forfettarie, IVA e CPA come per legge in favore delle convenute.
3. Condanna l'attrice al pagamento in favore della terza chiamata in causa delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.540,00 oltre a spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Udine, il 24/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Clocchiatti