Articolo 2 della Legge 13 luglio 1966, n. 610
Articolo 1Articolo 3
Versione
23 agosto 1966
Art. 2.
Per i fabbricati di cui al precedente articolo, per i quali sussiste il diritto al contributo diretto in capitale la parte non adibita ad abitazione, a qualsiasi uso destinata, e' ammessa al contributo medesimo, fermo restante il limite previsto dall' articolo 44 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 .
Entrata in vigore il 23 agosto 1966