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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 30/05/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2831/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
MANCINELLI NICOLETTA;
RICORRENTE
contro
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Udine (UD) il 08/06/1997,
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
separati con sentenza non definitiva n. 706/2023, pubblicata il 04/12/2023 e passata in giudicato il 05/06/2024 – R.G. 2831/2022 -Tribunale Ordinario di
Pordenone;
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], Persona_1
, nata a [...] il [...], Persona_2 CP_2
nato a [...] il [...], maggiorenni ed
[...]
1 economicamente autosufficienti, e CP_3 CP_4
nati a Udine (UD) il 25/01/2008;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note scritte di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 31/01/2025 e cioè per parte ricorrente “NEL MERITO:
- disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad CP_3 CP_4
entrambi i genitori, con loro collocazione presso la madre;
- assegnarsi in via definitiva la casa coniugale sita in Sequals (PN), via
Giandomenico Facchina n. 12 alla ricorrente in virtù della convivenza con i figli, disponendo in via definitiva il rilascio della stessa da parte del resistente entro un determinato termine;
- facoltizzare il padre a stare con i figli nei termini e modi ritenuti più
opportuni;
- farsi obbligo al signor di contribuire al mantenimento dei figli CP_1 CP_3
e mediante assegno mensile non inferiore a euro 400,00= ( euro 200,00= CP_4
per ciascun figlio) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati - sezione di Pordenone;
- Spese di lite rifuse”.
Motivi della decisione
Con sentenza parziale n. 706/2023 pubblicata il 04/12/2023, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle questioni concernenti l'affido e il mantenimento della prole.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 31/01/2025,
tenutasi mediante trattazione scritta, previa concessione dei termini di cui
2 all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
1. Affido della prole.
Per quanto riguarda l'affidamento dei figli e entrambi di anni CP_3 CP_4
17, occorre osservare quanto segue.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c.,
comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura;
costituisce eccezione a tale regola la soluzione dell'affidamento dei minori ad uno solo dei genitori, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, primo comma, c.c.); in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato”.
Dunque, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore,
insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza, indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento).
Quanto al contenuto dell'affidamento esclusivo, deve ritenersi che la necessità
di garantire l'interesse del minore consente al giudice di modulare in concreto l'ambito dei poteri-doveri spettanti al genitore non affidatario;
questo comporta che, nell'ipotesi di affidamento monogenitoriale, è possibile che il genitore non affidatario – in base ad un provvedimento motivato, suscettibile di modifica nel tempo, che tenga conto delle peculiarità di ogni singolo caso -
sia escluso in tutto o in parte dall'esercizio della responsabilità genitoriale
3 quando una diversa soluzione sia contraria all'interesse del minore (art. 337
quater, terzo comma, c.c.). Resta in ogni caso salvo per il genitore non affidatario il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell'altro genitore e di ricorrere al giudice ove ravvisi un pregiudizio per il figlio.
Nel caso in esame, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento,
deve essere disposto l'affidamento dei grandi minori alla madre, alla quale deve essere attribuito l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale.
Tanto si rende opportuno alla luce del disinteresse manifestato del padre nei confronti dei figli, che si è tradotto in particolare nella violazione sistematica dell'obbligo di cura e sostegno, dal momento che il resistente – come dichiarato da parte ricorrente – si è sempre disinteressato di assistere moralmente ed economicamente la moglie e i figli, non ha mai contribuito al loro sostentamento, né si è mai interessato ad altri aspetti della loro crescita;
inoltre, il marito non ha ottemperato spontaneamente al rilascio della casa coniugale, dopo l'emissione dei provvedimenti provvisori, costringendo la moglie a ricorrere alla procedura esecutiva, come dichiarato dalla stessa in atti.
Tale condotta, valutata unitamente al disinteresse che il convenuto ha dimostrato scegliendo di non costituirsi in giudizio, non comparire all'udienza fissata dal Tribunale per sentire le parti, nonché a quella fissata per rendere l'interrogatorio formale, con le conseguenze di cui all'art. 232 c.p.c., valutate unitamente a tutte le considerazioni sinora esposte, avvalora il fatto che costui,
allo stato, non può reputarsi un genitore adeguato, per cui è opportuno attribuire alla madre tutte le decisioni di maggior interesse per i minori
(concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale).
Il padre potrà incontrare i figli accordandosi direttamente con loro, per quanto concerne tempi e modalità, stante la loro età adolescenziale (17 anni).
4
4. Assegnazione della casa familiare.
Giusto il disposto dell'art. 337 sexies c.c., la casa familiare sita in Sequals (PN),
via Giandomenico Facchina n. 12, con ogni arredo e pertinenza, sarà assegnata alla madre , in qualità di genitore collocatario dei figli Parte_1
minori. Parte ricorrente ha dichiarato in atti di aver già agito esecutivamente,
per il rilascio dell'immobile da parte del marito.
5. Mantenimento della prole.
In ordine al mantenimento della prole minorenne, tenuto conto della potenziale capacità economica delle parti e considerate le presumibili esigenze dei figli, i tempi di permanenza presso la madre e gli esclusivi oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in misura analoga a quella già stabilita in sede presidenziale l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento dei minori;
infatti, la madre ha dichiarato di lavorare come addetta alle pulizie in un albergo che la occupa sei giorni settimanali su sette, percependo circa euro 600,00 mensili durante i mesi invernali e circa euro 800,00 durante i mesi estivi (come da documentazione prodotta in atti) e di mantenere se stessa e figli solo grazie all'aiuto da parte dei tre figli maggiori, senza il quale non riuscirebbe nemmeno a far fronte ai bisogni primari.
Per quanto riguarda il convenuto contumace, invece, la ricorrente ha dichiarato all'inizio della causa che lo stesso è stato disoccupato per anni e poi,
negli scritti conclusivi, ha dichiarato che avrebbe reperito un'occupazione; non consta, in ogni caso, una sua inabilità lavorativa e, pertanto, non sussistono elementi per non ritenere lo stesso in grado di procacciarsi un reddito proporzionale alle competenze sinora acquisite.
Alla luce di quanto esposto, dunque, il marito dovrà corrispondere alla moglie l'importo mensile di euro 400,00 (euro 200,00 a figlio), dalla domanda giudiziale e l'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni
5 anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'Istat, se in aumento.
Il genitore non collocatario dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
L'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla madre, come previsto dalla legge in caso di affido esclusivo.
6. Spese.
La totale soccombenza del convenuto comporta la condanna di CP_1
al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo in
[...]
favore di , ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti Parte_1
(valore indeterminabile -complessità bassa, tutte le fasi, valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
affida i figli minori e in atti generalizzati, alla CP_3 CP_4
madre, alla quale è attribuito in via esclusiva l'esercizio della responsabilità
genitoriale; la madre potrà adottare in autonomia e senza il consenso del padre tutte le decisioni di maggior interesse per i minori (concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio, il rinnovo del permesso di soggiorno per sé
e per i figli); con collocazione prevalente presso la madre;
assegna la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita in Sequals (PN),
via Giandomenico Facchina n. 12, alla madre;
Parte_1
dispone che il padre veda e tenga con sé i figli minori accordando tempi e modalità direttamente con gli stessi, stante la loro età adolescenziale;
determina in euro 400,00 (euro 200,00 a figlio) il contributo mensile dovuto da per il mantenimento dei figli minori, da corrispondere a Controparte_1
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con Parte_1
6 decorrenza dalla domanda e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, come individuate nel Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine
degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla madre;
condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 30/05/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2831/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
MANCINELLI NICOLETTA;
RICORRENTE
contro
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Udine (UD) il 08/06/1997,
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
separati con sentenza non definitiva n. 706/2023, pubblicata il 04/12/2023 e passata in giudicato il 05/06/2024 – R.G. 2831/2022 -Tribunale Ordinario di
Pordenone;
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], Persona_1
, nata a [...] il [...], Persona_2 CP_2
nato a [...] il [...], maggiorenni ed
[...]
1 economicamente autosufficienti, e CP_3 CP_4
nati a Udine (UD) il 25/01/2008;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note scritte di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 31/01/2025 e cioè per parte ricorrente “NEL MERITO:
- disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad CP_3 CP_4
entrambi i genitori, con loro collocazione presso la madre;
- assegnarsi in via definitiva la casa coniugale sita in Sequals (PN), via
Giandomenico Facchina n. 12 alla ricorrente in virtù della convivenza con i figli, disponendo in via definitiva il rilascio della stessa da parte del resistente entro un determinato termine;
- facoltizzare il padre a stare con i figli nei termini e modi ritenuti più
opportuni;
- farsi obbligo al signor di contribuire al mantenimento dei figli CP_1 CP_3
e mediante assegno mensile non inferiore a euro 400,00= ( euro 200,00= CP_4
per ciascun figlio) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati - sezione di Pordenone;
- Spese di lite rifuse”.
Motivi della decisione
Con sentenza parziale n. 706/2023 pubblicata il 04/12/2023, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle questioni concernenti l'affido e il mantenimento della prole.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 31/01/2025,
tenutasi mediante trattazione scritta, previa concessione dei termini di cui
2 all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
1. Affido della prole.
Per quanto riguarda l'affidamento dei figli e entrambi di anni CP_3 CP_4
17, occorre osservare quanto segue.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c.,
comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura;
costituisce eccezione a tale regola la soluzione dell'affidamento dei minori ad uno solo dei genitori, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, primo comma, c.c.); in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato”.
Dunque, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore,
insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza, indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento).
Quanto al contenuto dell'affidamento esclusivo, deve ritenersi che la necessità
di garantire l'interesse del minore consente al giudice di modulare in concreto l'ambito dei poteri-doveri spettanti al genitore non affidatario;
questo comporta che, nell'ipotesi di affidamento monogenitoriale, è possibile che il genitore non affidatario – in base ad un provvedimento motivato, suscettibile di modifica nel tempo, che tenga conto delle peculiarità di ogni singolo caso -
sia escluso in tutto o in parte dall'esercizio della responsabilità genitoriale
3 quando una diversa soluzione sia contraria all'interesse del minore (art. 337
quater, terzo comma, c.c.). Resta in ogni caso salvo per il genitore non affidatario il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell'altro genitore e di ricorrere al giudice ove ravvisi un pregiudizio per il figlio.
Nel caso in esame, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento,
deve essere disposto l'affidamento dei grandi minori alla madre, alla quale deve essere attribuito l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale.
Tanto si rende opportuno alla luce del disinteresse manifestato del padre nei confronti dei figli, che si è tradotto in particolare nella violazione sistematica dell'obbligo di cura e sostegno, dal momento che il resistente – come dichiarato da parte ricorrente – si è sempre disinteressato di assistere moralmente ed economicamente la moglie e i figli, non ha mai contribuito al loro sostentamento, né si è mai interessato ad altri aspetti della loro crescita;
inoltre, il marito non ha ottemperato spontaneamente al rilascio della casa coniugale, dopo l'emissione dei provvedimenti provvisori, costringendo la moglie a ricorrere alla procedura esecutiva, come dichiarato dalla stessa in atti.
Tale condotta, valutata unitamente al disinteresse che il convenuto ha dimostrato scegliendo di non costituirsi in giudizio, non comparire all'udienza fissata dal Tribunale per sentire le parti, nonché a quella fissata per rendere l'interrogatorio formale, con le conseguenze di cui all'art. 232 c.p.c., valutate unitamente a tutte le considerazioni sinora esposte, avvalora il fatto che costui,
allo stato, non può reputarsi un genitore adeguato, per cui è opportuno attribuire alla madre tutte le decisioni di maggior interesse per i minori
(concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale).
Il padre potrà incontrare i figli accordandosi direttamente con loro, per quanto concerne tempi e modalità, stante la loro età adolescenziale (17 anni).
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4. Assegnazione della casa familiare.
Giusto il disposto dell'art. 337 sexies c.c., la casa familiare sita in Sequals (PN),
via Giandomenico Facchina n. 12, con ogni arredo e pertinenza, sarà assegnata alla madre , in qualità di genitore collocatario dei figli Parte_1
minori. Parte ricorrente ha dichiarato in atti di aver già agito esecutivamente,
per il rilascio dell'immobile da parte del marito.
5. Mantenimento della prole.
In ordine al mantenimento della prole minorenne, tenuto conto della potenziale capacità economica delle parti e considerate le presumibili esigenze dei figli, i tempi di permanenza presso la madre e gli esclusivi oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in misura analoga a quella già stabilita in sede presidenziale l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento dei minori;
infatti, la madre ha dichiarato di lavorare come addetta alle pulizie in un albergo che la occupa sei giorni settimanali su sette, percependo circa euro 600,00 mensili durante i mesi invernali e circa euro 800,00 durante i mesi estivi (come da documentazione prodotta in atti) e di mantenere se stessa e figli solo grazie all'aiuto da parte dei tre figli maggiori, senza il quale non riuscirebbe nemmeno a far fronte ai bisogni primari.
Per quanto riguarda il convenuto contumace, invece, la ricorrente ha dichiarato all'inizio della causa che lo stesso è stato disoccupato per anni e poi,
negli scritti conclusivi, ha dichiarato che avrebbe reperito un'occupazione; non consta, in ogni caso, una sua inabilità lavorativa e, pertanto, non sussistono elementi per non ritenere lo stesso in grado di procacciarsi un reddito proporzionale alle competenze sinora acquisite.
Alla luce di quanto esposto, dunque, il marito dovrà corrispondere alla moglie l'importo mensile di euro 400,00 (euro 200,00 a figlio), dalla domanda giudiziale e l'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni
5 anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'Istat, se in aumento.
Il genitore non collocatario dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
L'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla madre, come previsto dalla legge in caso di affido esclusivo.
6. Spese.
La totale soccombenza del convenuto comporta la condanna di CP_1
al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo in
[...]
favore di , ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti Parte_1
(valore indeterminabile -complessità bassa, tutte le fasi, valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
affida i figli minori e in atti generalizzati, alla CP_3 CP_4
madre, alla quale è attribuito in via esclusiva l'esercizio della responsabilità
genitoriale; la madre potrà adottare in autonomia e senza il consenso del padre tutte le decisioni di maggior interesse per i minori (concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio, il rinnovo del permesso di soggiorno per sé
e per i figli); con collocazione prevalente presso la madre;
assegna la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita in Sequals (PN),
via Giandomenico Facchina n. 12, alla madre;
Parte_1
dispone che il padre veda e tenga con sé i figli minori accordando tempi e modalità direttamente con gli stessi, stante la loro età adolescenziale;
determina in euro 400,00 (euro 200,00 a figlio) il contributo mensile dovuto da per il mantenimento dei figli minori, da corrispondere a Controparte_1
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con Parte_1
6 decorrenza dalla domanda e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, come individuate nel Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine
degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla madre;
condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 30/05/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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