Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00469/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01284/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1284 del 2025, proposto da
EN OR IE, Farmacia IE S.r.l., IN FR Iannace, LL IE, Vittoria Monaco, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonino Galletti, EN OR IE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INWIT S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Zucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Trasformazione Digitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
Comune di Casali del Manco e ARPA Calabria, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento e/o riforma
della sentenza n. 1145/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, sezione seconda, pubblicata il 30 giugno 2025, sul ricorso numero di registro generale 771 del 2025, proposto da INWIT S.p.A. contro Comune di Casali del Manco, non costituito in giudizio, e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, e dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) – Calabria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di INWIT S.p.A. e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Trasformazione Digitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. RI CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le principali circostanze della vicenda, rilevanti ai fini della decisione, possono essere così riassunte:
- in data 10 marzo 2025, INWIT S.p.A. (INWIT) presentava al Comune di Casali del Manco l’istanza unica, ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003, per la realizzazione di un impianto di telecomunicazioni;
- con nota prot. n. 7812 del 26 maggio 2025, l'amministrazione disponeva la sospensione dei lavori, sostenendo l’incompletezza dell’istruttoria;
- con successivo provvedimento n. 8138 del 29 maggio 2025, il Comune negava l’autorizzazione;
- il diniego veniva impugnato dalla INWIT davanti a questo TAR, che, con sentenza n. 1145 del 30 giugno 2025, accoglieva il ricorso, ritenendo assorbente l’avvenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza originaria;
- in data 7 agosto 2025, a seguito di comunicazione di avvio del procedimento, il Comune di Casali del Manco disponeva l’annullamento in autotutela del titolo formatosi per silentium , basandosi sulle medesime ragioni poste a fondamento del precedente diniego;
- tale ultimo provvedimento è stato impugnato dalla INWIT con separato ricorso (R.G.
n. 1231 del 2025) dinanzi a questo Tribunale, la cui trattazione nel merito è stata fissata per la medesima udienza della presente opposizione.
2. Con l’odierno ricorso, EN OR IE, Farmacia IE S.r.l., IN FR Iannace, e LL IE hanno proposto opposizione di terzo, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.a., chiedendo l’annullamento e/o la riforma della citata sentenza di questa sezione n. 1145 del 30 giugno 2025.
A fondamento dell'impugnazione, gli opponenti deducono la propria qualità di litisconsorti necessari pretermessi, in quanto non evocati nel giudizio di primo grado nonostante la loro agevole identificabilità. Sul punto, rilevano come il provvedimento di diniego comunale, oggetto del precedente ricorso, recasse l'espressa menzione della presenza di “ studi medici e fabbricati vicini ”, quali elementi ostativi all'insediamento.
Sotto il profilo dell’interesse ad agire, gli odierni opponenti rappresentano la prossimità delle loro proprietà e attività professionali rispetto all’impianto, lamentando che la sentenza opposta avrebbe legittimato la realizzazione di un’opera pregiudizievole per la salute e in contrasto con i vincoli di zona.
3. L’opposizione è affidata ai seguenti motivi di diritto:
3.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003, in quanto il Comune avrebbe omesso di rendere pubblica l’istanza presentata da INWIT per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica: secondo gli opponenti, tale omissione non costituirebbe una mera irregolarità formale, bensì un vizio sostanziale insanabile, ostativo al perfezionamento del silenzio-assenso, avendone precluso la tempestiva partecipazione al procedimento e, quindi, impedito di evidenziare i rischi per la salute, il nocumento al valore economico degli immobili e l'esistenza del vincolo idrogeologico ostativo, già accertato dalla Regione con nota del 1° aprile 2025.
3.2. Con il secondo motivo, gli opponenti deducono l’illegittimità del titolo riconosciuto per silentium dalla sentenza n. 1145 del 30 giugno 2025, articolando le seguenti censure:
- INWIT avrebbe omesso di asseverare l’impossibilità di delocalizzare l’impianto in siti alternativi meno impattanti;
- non sarebbe stata adeguatamente considerata la pericolosità derivante dall’esposizione all'irraggiamento elettromagnetico, nonostante la presenza di strutture sensibili;
- il sito ricade in classe 4 (fattibilità con gravi limitazioni), per la quale è previsto che “[e] ventuali interventi infrastrutturali di pubblica utilità dovranno dimostrare, oltre che la necessità della realizzazione, anche la impraticabilità della delocalizzazione ”;
- inoltre, il parere negativo espresso dall’autorità regionale in merito alle attività di movimento terra costituirebbe un atto presupposto vincolante che inibirebbe ab origine la formazione del silenzio-assenso.
4. Si è costituita INWIT s.p.a., la quale ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità dell’opposizione per le seguenti ragioni:
- carenza di interesse ad agire, in quanto il Comune, con provvedimento del 7 agosto 2025, ha già annullato in autotutela il titolo abilitativo formatosi per silentium : pertanto, ricorrenti avrebbero già ottenuto il “bene della vita” richiesto, rendendo l'opposizione priva di utilità;
- carenza di interesse, anche sotto un altro profilo, in quanto gli opponenti non avrebbero specificato la lesione concreta e immediata derivante dalla sentenza opposta, limitandosi ad affermazioni astratte e del tutto generiche;
- mancanza di omogeneità delle posizioni processuali, in quanto ricorrenti vantano interessi non omogenei (mentre alcuni agiscono a tutela di attività economiche e professionali, altri intervengono esclusivamente a tutela della proprietà immobiliare), determinando una frammentazione degli stessi incompatibile con il rito collettivo.
Quanto al merito, INWIT deduce che:
- gli opponenti non erano nominativamente indicati nel provvedimento di diniego originario, né erano agevolmente individuabili, con conseguente esonero dall’onere di notifica del ricorso originario;
- quanto alla violazione dell’art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003, l’apporto partecipativo degli opponenti non avrebbe, comunque, mutato l’esito del procedimento; peraltro, a seguito dell’art. 27 della legge n. 182/2025, è stato definitivamente chiarito che la mancata pubblicizzazione dell'istanza non impedisce la formazione del silenzio-assenso;
- quanto alla delocalizzazione dell’opera, il d.lgs. n. 259/2003 non impone al gestore la ricerca preventiva di siti alternativi, in quanto l’area prescelta è l'unica idonea a garantire la copertura 5G nelle “zone bianche” finanziate dal PNRR; né il Comune né i privati hanno indicato alternative tecnicamente equipollenti per raggiungere i target ministeriali;
- quanto alla nota regionale del 1° aprile 2025: essendo l'intervento inferiore a 500 m³ in area agricola non boscata, la competenza al rilascio del parere è delegata al Comune, al quale la società ha prodotto la documentazione integrativa richiesta e, non essendo intervenuto alcun diniego espresso, il nullaosta idrogeologico si è formato per silentium ai sensi dell'art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003, confluendo nel titolo abilitativo finale.
5. Si è costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con memoria di mera forma, mentre non si sono costituiti il Comune di Casali del Manco e ARPA Calabria.
6. Quindi, è seguito lo scambio di memorie, ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
7. Il Collegio ritiene prioritario l'esame dell'eccezione di inammissibilità per mancanza di un interesse ad agire attuale e concreto in capo agli opponenti, sollevata dalla controinteressata INWIT.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
Al riguardo, il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che “ in materia di controversie in ordine al rilascio di titoli abilitativi per l’installazione di stazioni radio base, l’esigenza dell’allegazione e della prova della sussistenza, in capo alle parti ricorrenti, di una situazione legittimante differenziata da quella riferibile al quisque de populo e di un interesse personale, concreto ed attuale, riferibile a un pregiudizio puntuale e specifico recato alla loro sfera giuridica – sia esso di carattere patrimoniale o di peggioramento delle condizioni di vita e di salute, oppure di deterioramento delle concrete e oggettive connotazioni urbanistico e ambientali dell’area – si impone con particolare riguardo proprio in riferimento a titoli abilitativi relativi ad opere infrastrutturali, quali gli impianti SRB e, in genere, le infrastrutture di comunicazione elettronica che a norma degli artt. 86 e 90 d.lgs. 259/2003. Dette opere, infatti, sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità, in quanto funzionali all’erogazione di un servizio a carattere generale, il cui regime autorizzatorio è diverso da quello degli ordinari titoli edilizi. In tale ottica, non può ritenersi sufficiente a radicare la legittimazione e l’interesse ad agire o a resistere la mera circostanza della prossimità dell’opera infrastrutturale al sito in questione, dovendo essere per contro fornita la prova concreta (o quantomeno un principio di prova) del vulnus specifico inferto dagli atti impugnati alla sfera giuridica dei soggetti residenti (e/o proprietari) degli immobili insistenti in detta zona ” (Consiglio di Stato, sez. VI, 4 luglio 2023, n. 6509).
Il Collegio non ignora, peraltro, il più recente orientamento secondo il quale “ al fine di radicare oltre alla legittimazione, derivante dalla incontestata vicinitas, l’interesse al ricorso, è sufficiente che il ricorrente prospetti una possibile nocività per l’ambiente circostante […] mentre attiene alle valutazioni di merito, e non di rito, accertare se in concreto la nocività per l’ambiente sussiste ovvero se il ricorrente ha fornito una prova congrua ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3573/2024).
Tuttavia, tale opzione interpretativa non esonera la parte dall'onere di una prospettazione che sia, seppur minima, dotata di concretezza e non si limiti a mere petizioni di principio.
Ebbene, nel caso di specie, pur a fronte di una sostanzialmente pacifica legittimazione ad agire (essendo gli edifici degli opponenti siti “ nelle immediate vicinanze dell’instaurando impianto e, nello specifico a circa 18,25 mt ”), l'interesse a ricorrere risulta ancorato unicamente a una asserita “ nocività sulla salute derivante dalla prolungata esposizione ai campi elettromagnetici ”, ritenuta dagli opponenti “ oramai fatto notorio ”, nonché al conseguente generico “ deprezzamento ” degli immobili.
In particolare, il Collegio osserva che:
- non è stato fornito alcun elemento idoneo a dar conto di un pregiudizio specifico, atteso che non è contestato il rispetto dei valori di soglia fissati dal d.P.C.M. 8 luglio 2003, i quali costituiscono espressione del principio di precauzione (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 ottobre 2023, n. 9147);
- anche l’eventuale “deprezzamento” degli immobili è stato dedotto in modo astratto, sulla base della sola presenza dell'impianto, senza alcun riscontro oggettivo a supporto.
Ne consegue che la prospettazione del tutto generica di un danno alla salute o al patrimonio non consente di superare il vaglio di ammissibilità della domanda.
8. Per gli esposti motivi, il ricorso va dichiarato inammissibile, restando assorbito ogni altro profilo di rito o di merito, comprese le ulteriori eccezioni di inammissibilità formulate da INWIT.
9. Tuttavia, per completezza espositiva e in ragione della rilevanza delle questioni sottese, il Collegio ritiene di dover comunque rilevare come i motivi di opposizione formulati non siano idonei a superare l'accertamento contenuto nella sentenza n. 1145 del 30 giugno 2025, né a fondare un diverso esito del giudizio.
9.1. In particolare, con il primo motivo, gli opponenti deducono la violazione dell’art. 44, comma 5, del d.lgs. n. 259/2003, lamentando la mancata pubblicizzazione dell’istanza di INWIT da parte del Comune.
Al riguardo, pur potendosi condividere l’orientamento giurisprudenziale che riconosce in tale omissione un vizio potenzialmente idoneo a determinare l’illegittimità del titolo autorizzatorio, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, le ragioni sostanziali addotte dagli opponenti – segnatamente la mancata valutazione di siti alternativi e il paventato rischio sanitario – non appaiano comunque idonee (per le ragioni che verranno esposte in dettaglio infra ) a superare i presupposti per la formazione del silenzio-assenso. Ne consegue che l'apporto partecipativo dei terzi, ove pure consentito, non avrebbe potuto determinare un esito procedimentale diverso da quello cristallizzatosi per silentium .
9.2. Quanto alle censure contenute nel secondo motivo di ricorso, si osserva quanto segue:
- l'art. 4, comma 7 bis, del decreto legge n. 60/2024 stabilisce che, per gli interventi del Piano “Italia 5G” nelle “aree bianche”, la localizzazione degli impianti è “ disposta [...] sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara ”;
- come già chiarito da questo Tribunale (cfr., inter alia , sentenza del 27 ottobre 2025, n. 1760) tale disposizione abilita i gestori a installare le SRB anche in deroga ai regolamenti comunali, basandosi sulla suddivisione del territorio in “pixel” (quadranti 100x100 metri);
- la localizzazione è disposta “ senza margini di discrezionalità ” e la norma “ non subordina l’autorizzazione all’assenza di siti alternativi ”, ma unicamente alla rispondenza ai pixel del bando PNRR;
- l'ipotetica esistenza di siti alternativi è dunque irrilevante, poiché la legge privilegia la celerità della copertura digitale nelle zone a fallimento di mercato.
- parimenti infondato è il richiamo ai principi di precauzione e di tutela della salute;
- al riguardo la giurisprudenza di questo Tribunale si è già più volte pronunciata (cfr. sentenza di questa sezione n. 1760 del 27 ottobre 2025), ribadendo che la fissazione dei limiti di esposizione è materia riservata allo Stato, mediante l'individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità;
- il pericolo alla salute pubblica derivante dall’utilizzo della tecnologia “5G” è, all’attualità, ipotetico e scientificamente indimostrato e non può giustificare poteri inibitori comunali, atteso che “ il principio di precauzione trova espressione nei limiti alle emissioni elettromagnetiche stabilite dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 ” (Consiglio di Stato, sez. VI, 23 ottobre 2023, n. 9147);
- poiché INWIT ha dimostrato che l'impianto produrrà un campo elettrico di 4,84 V/m, valore ampiamente inferiore alla soglia cautelativa di 15 V/m, ogni censura basata sulla distanza dall’impianto risulta infondata;
- quanto al vincolo idrogeologico, la nota della Regione Calabria del 1° aprile 2025 conferma come, per movimentazioni inferiori a 500 m³ in aree agricole non boscate, la competenza sia delegata al Comune. Ne consegue che, in assenza di un diniego espresso da parte di tale amministrazione entro i termini procedimentali, il nullaosta deve ritenersi anch'esso acquisito per silentium ;
10. In conclusione:
- il ricorso in opposizione di terzo specificato in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire;
- le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore della INWIT; nulla si dispone, invece, per le altre parti, attesa la loro mancata costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna gli opponenti a corrispondere alla INWIT le spese di lite, che si liquidano in euro 4.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge; nulla si dispone nei confronti delle altre parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO RE, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
RI CH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI CH | VO RE |
IL SEGRETARIO