CASS
Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/07/2024, n. 27780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27780 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO :IL TRIBUNALE DI TRANI nel procedimento a carico di: TA PI nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/02/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME di TRANI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG VINCENZO SENATORE, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trani, in funzione di Tribunale del riesame, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta da IE TA (indagato per concorso in ricettazione), ha annullato il decreto del Pubblico Ministero di convalida del sequestro datato 14 febbraio 2024, affermandone l'intempestività in quanto privo dell'attestazione di deposito presso la Segreteria, in presenza della sola Penale Sent. Sez. 2 Num. 27780 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 04/06/2024 apposizione della data sottoscritta dal magistrato inquirente, neppure potendosi desumere aliunde la data del provvedimento. 2. Ricorre per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, lamentando l'erronea lettura degli atti da parte del giudice della cautela, dal momento che risultava agli atti la successiva comunicazione via PEC della convalida al difensore nominato. 3. Si è proceduto con trattazione scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Il verbale di sequestro ad opera della Polizia giudiziaria è stato trasmesso alle 12:30 del 13 febbraio 2024, come da timbro di deposito. Risulta agli atti (affoliazione 37 del fascicolo del Pubblico Ministero) la trasmissione, alle 8:14 del 16 febbraio 2024, mediante posta certificata, del conseguente decreto di convalida da parte del Pubblico Ministero. Secondo una consolidata giurisprudenza, che il Collegio intende ribadire, la disposizione di cui all'art. 355, comma 2, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che l'omessa convalida da parte del pubblico ministero del sequestro eseguito ad iniziativa della polizia giudiziaria, nel termine perentorio delle quarantotto ore successive, ne determina l'inefficacia. Tale termine decorre dalla trasmissione del relativo verbale al pubblico ministero, sempre che lo stesso sia stato a sua volta tempestivamente trasmesso nelle quarantotto ore successive all'esecuzione del sequestro a norma dell'art 355, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 280 del 05/05/2017, dep. 2018, Andrenacci, non massimata;
Sez. 3, n. 9858 del 21/01/2016, Yun, Rv. 266465; Sez. 3, n. 8433 del 03/02/2011, Matarrese, Rv. 249395). Il contrario, e più risalente orientamento, secondo cui sarebbe invece sufficiente che la convalida intervenga entro le complessive novantasei ore dall'esecuzione del sequestro, sul presupposto della rituale sommatoria dei due termini di legge (cfr. Sez. 5, n. 9258 del 13/01/2009, Zhang, Rv. 242999; Sez. 3, n. 3420 del 11/10/1995, Corsaro, Rv. 20:3305), risulta, con ogni evidenza, distonico rispetto al chiaro significato precettivo emergente dalla lettera dei due commi suindicati (ove si fa specifico e insuperabile riferimento alle «quarantotto ore successive»). Anche, dunque, facendo leva, all'esito di Ogni possibile accertamento da parte del Tribunale del riesame, sul contenuto di altri «atti equipollenti meritevoli di fede» idoneo a riscontrare i dati temporali del provvedimento di convalida (cfr. Sez. 3, n. 2691 del 06/12/2019, dep. 2020, La Manna, Rv. 278282-02), l'intervento del Pubblico Ministero risulta inequivocamente tardivo. 2 nsore Il Presidente 2. La struttura e la funzione del giudizio di cassazione - diretto unicamente a verificare la sussistenza nel provvedimento impugnato degli erro res in procedendo o in iudicando dedotti dalle parti, nei limiti dettati tassativamente dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. - impediscono poi di prendere in considerazione elementi non presenti nel fascicolo al momento della decisione censurata con il ricorso (Sez. 2, n. 2347 del 21/12/2023, dep. 2024, Tulliani, n.m.). D'altronde, non a caso, gli artt. 585, comma 4, e 311, comma 4, cod. proc. pen. (quest'ultimo richiamato, in tema di misure cautelari reali, dall'art. 325, comma 3, cod. proc. perì.) consentono, rispettivamente in generale nel giudizio di impugnazione, e in particolare nel giudizio di legittimità, la formulazione di "motivi nuovi", non anche la produzione di "documenti nuovi" (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609, secondo cui, nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito. In termini, Sez. 2, n. 17356 del 28/03/2024, Binetti, non massimata;
Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016, Rv. 267801, Tulli;
Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Rv. 266390, Sanvitale;
Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Rv. 254302, Platamone;
Sez. 4, n. 3396 del 06/12/2005, dep. 2006, Rv. 233241, Kurugamage). Risulta pertanto inconferente in questa sede il richiamo a un primo tentativo di trasmissione della convalida, alle ore 9:39 del 14 febbraio 2024, avuto riguardo alla corretta rappresentazione da parte del ricorrente che «tale circostanza non era nota al tribunale del riesame poiché la ricevuta della PEC con esito "non consegnata" non era stata inizialmente stampata in quanto non ritenuta utile». 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 4 giugno 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG VINCENZO SENATORE, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trani, in funzione di Tribunale del riesame, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta da IE TA (indagato per concorso in ricettazione), ha annullato il decreto del Pubblico Ministero di convalida del sequestro datato 14 febbraio 2024, affermandone l'intempestività in quanto privo dell'attestazione di deposito presso la Segreteria, in presenza della sola Penale Sent. Sez. 2 Num. 27780 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 04/06/2024 apposizione della data sottoscritta dal magistrato inquirente, neppure potendosi desumere aliunde la data del provvedimento. 2. Ricorre per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, lamentando l'erronea lettura degli atti da parte del giudice della cautela, dal momento che risultava agli atti la successiva comunicazione via PEC della convalida al difensore nominato. 3. Si è proceduto con trattazione scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Il verbale di sequestro ad opera della Polizia giudiziaria è stato trasmesso alle 12:30 del 13 febbraio 2024, come da timbro di deposito. Risulta agli atti (affoliazione 37 del fascicolo del Pubblico Ministero) la trasmissione, alle 8:14 del 16 febbraio 2024, mediante posta certificata, del conseguente decreto di convalida da parte del Pubblico Ministero. Secondo una consolidata giurisprudenza, che il Collegio intende ribadire, la disposizione di cui all'art. 355, comma 2, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che l'omessa convalida da parte del pubblico ministero del sequestro eseguito ad iniziativa della polizia giudiziaria, nel termine perentorio delle quarantotto ore successive, ne determina l'inefficacia. Tale termine decorre dalla trasmissione del relativo verbale al pubblico ministero, sempre che lo stesso sia stato a sua volta tempestivamente trasmesso nelle quarantotto ore successive all'esecuzione del sequestro a norma dell'art 355, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 280 del 05/05/2017, dep. 2018, Andrenacci, non massimata;
Sez. 3, n. 9858 del 21/01/2016, Yun, Rv. 266465; Sez. 3, n. 8433 del 03/02/2011, Matarrese, Rv. 249395). Il contrario, e più risalente orientamento, secondo cui sarebbe invece sufficiente che la convalida intervenga entro le complessive novantasei ore dall'esecuzione del sequestro, sul presupposto della rituale sommatoria dei due termini di legge (cfr. Sez. 5, n. 9258 del 13/01/2009, Zhang, Rv. 242999; Sez. 3, n. 3420 del 11/10/1995, Corsaro, Rv. 20:3305), risulta, con ogni evidenza, distonico rispetto al chiaro significato precettivo emergente dalla lettera dei due commi suindicati (ove si fa specifico e insuperabile riferimento alle «quarantotto ore successive»). Anche, dunque, facendo leva, all'esito di Ogni possibile accertamento da parte del Tribunale del riesame, sul contenuto di altri «atti equipollenti meritevoli di fede» idoneo a riscontrare i dati temporali del provvedimento di convalida (cfr. Sez. 3, n. 2691 del 06/12/2019, dep. 2020, La Manna, Rv. 278282-02), l'intervento del Pubblico Ministero risulta inequivocamente tardivo. 2 nsore Il Presidente 2. La struttura e la funzione del giudizio di cassazione - diretto unicamente a verificare la sussistenza nel provvedimento impugnato degli erro res in procedendo o in iudicando dedotti dalle parti, nei limiti dettati tassativamente dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. - impediscono poi di prendere in considerazione elementi non presenti nel fascicolo al momento della decisione censurata con il ricorso (Sez. 2, n. 2347 del 21/12/2023, dep. 2024, Tulliani, n.m.). D'altronde, non a caso, gli artt. 585, comma 4, e 311, comma 4, cod. proc. pen. (quest'ultimo richiamato, in tema di misure cautelari reali, dall'art. 325, comma 3, cod. proc. perì.) consentono, rispettivamente in generale nel giudizio di impugnazione, e in particolare nel giudizio di legittimità, la formulazione di "motivi nuovi", non anche la produzione di "documenti nuovi" (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609, secondo cui, nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito. In termini, Sez. 2, n. 17356 del 28/03/2024, Binetti, non massimata;
Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016, Rv. 267801, Tulli;
Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Rv. 266390, Sanvitale;
Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Rv. 254302, Platamone;
Sez. 4, n. 3396 del 06/12/2005, dep. 2006, Rv. 233241, Kurugamage). Risulta pertanto inconferente in questa sede il richiamo a un primo tentativo di trasmissione della convalida, alle ore 9:39 del 14 febbraio 2024, avuto riguardo alla corretta rappresentazione da parte del ricorrente che «tale circostanza non era nota al tribunale del riesame poiché la ricevuta della PEC con esito "non consegnata" non era stata inizialmente stampata in quanto non ritenuta utile». 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 4 giugno 2024