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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sez. XVII Civile
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Cavaliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39814/2020 del R.G.A.C.C. e vertente: tra nato a [...], il [...], residente in [...]
Stilicone, 148 (C.F.: ) e ato a Roma, il C.F._1 Parte_2
17.04.1965, residente in [...] (C.F.: ), C.F._2 elettivamente domiciliati in Roma, Via dell'Amba Aradam, 22 presso e nello studio dell'Avv.
Francesco Grillo che li rappresenta e difende per procura in atti;
Attori contro
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e P_ C.F._3
, nata a [...] il [...] (C.F.: CP_2
entrambi residenti in [...]
Elisabetta n. 17, rappresentati ed assistiti congiuntamente e disgiuntamente, per mandato in calce del presente atto dagli avv.ti Francesco Casellati del Foro di Venezia e Nicola Di Pierro del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Tagliamento n. 55 per procura in atti;
Convenuti
Oggetto: Mutuo – indebito - ingiustificato arricchimento.
Conclusioni: le parti concludevano come da note di trattazione scritta all'udienza del 16.10.2024 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE e con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data Parte_1 Parte_2
20/7/2020, agivano in giudizio contro i SIg. e al fine di chiedere la P_ CP_2
restituzione della somma complessiva di euro 160.000,00.
La pretesa creditoria trovava origine in una serie di somme cedute dai genitori defunti degli attori in favore dei convenuti tramite 5 assegni bancari dal valore di 10.000 euro cada uno, tre bonifici bancari di cui due dal valore di 30.000 euro ed uno dal valore di 20.000 euro in favore del
SI. ed un successivo bonifico dal valore di 30.000 euro eseguito in favore della P_
SI.ra , dal valore di 30.000 euro, nonché un ulteriore bonifico bancario sempre dal CP_2
valore di 30.000 euro, effettuato successivamente in data 27/01/2011.
Gli attori con il ricorso allegavano a sostegno della loro pretesa le copie dei bonifici e degli assegni, nonché una scrittura privata avente valore di riconoscimento di debito del 19/10/2010, sottoscritta dal SI. in cui lo stesso dichiarava di aver ricevuto la somma complessiva P_
di euro 130.000 dalla famiglia , impegnandosi, altresì, a restituire tale somma. Per_1
Gli attori adducevano che, in seguito alla morte dei genitori, in qualità di eredi avevano avanzato una richiesta restitutoria ai SIg. e delle somme da questi percepite, P_ CP_2
invitandoli alla negoziazione assistita e concludevano chiedendo di: accertare e dichiarare la consegna di denaro in mutuo ai convenuti e condannare il sig. al pagamento della P_
complessiva somma di euro 160.000, in favore degli attori, oltre interessi e rivalutazione;
condannare, altresì, la SI.ra al pagamento della somma di euro 30.000 oltre CP_2
interessi e rivalutazione in favore degli attori, in solido con il marito. In via subordinata, accertare che la consegna di denaro in favore dei convenuti non è comunque giustificata da alcun titolo, e pertanto, condannare il SI. alla ripetizione in favore degli attori dell'importo di euro P_
160.000, percepito indebitamente, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 2033 c.c.; condannare, altresì, la SI.ra alla ripetizione, in favore degli attori e in solido con il marito, CP_2 dell'importo di euro 30.000 percepito indebitamente, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 2033 c.c. In via ulteriormente subordinata, chiedevano di accertare che i pagamenti effettuati nei confronti dei convenuti rappresentavano un ingiustificato arricchimento e pertanto chiedevano la condanna del SI. in solido con la moglie , al pagamento della somma di P_ CP_2
30.000 euro, oltre all'importo di euro 160.000, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.
In ogni caso, chiedevano condanna dei convenuti alla refusione delle spese.
Si costituivano i SIg. e che nel contestare ogni richiesta e pretesa P_ CP_2
avversa negavano, innanzitutto, la paternità delle sottoscrizioni allegate da parte attrice, quali la lettera inviata dalla figlia dei convenuti e il documento rappresentante il riconoscimento di debito e quanto alla richiesta di restituzione in virtù del contratto di mutuo, eccepivano vizi strutturali posto che, nel contratto, mancava l'indicazione dell'affare, degli interessi dovuti nonché il termine di durata e quanto a quest'ultimo punto, chiedevano che fosse il Giudice a stabilire, ex art. 1817 c.c. il termine di restituzione della somma.
I convenuti evidenziano, poi, che parte attrice non aveva dato prova dell'esistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore dei convenuti, né di un'obbligazione in virtù della quale era stata eseguita la prestazione;
invece, per quanto concerne l'ingiustificato arricchimento evidenziavano l'assenza di legittimazione attiva degli attori, posto che l'impoverimento non era stato causato direttamente a loro e, inoltre, osservavano che l'arricchimento doveva essere effettivo e sussistente al momento in cui veniva proposta la domanda.
Deducevano, altresì, che gli attori non avevano provato la mancanza di una giusta causa dell'attribuzione al fine di esperire l'azione che, tra l'altro, è caratterizzata dalla sua sussidiarietà, potendo essere proposta solo qualora non ci sia un'altra azione proponibile per riparare al pregiudizio subito.
Quanto alla domanda di corresponsione di interessi, evidenziavano che gli attori non avevano indicato la data di decorrenza di questi, rendendo, così, la domanda inammissibile.
Concludeva chiedendo di disporre il mutamento di rito ai fini della istruzione piena della controversia non potendo la stessa venir decisa mediante sommaria istruttoria ex art. 702 bis c.p.c., con fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. e di accertare che alcuna somma venne consegnata da e a e né a titolo di mutuo, Controparte_3 Parte_3 P_ CP_2 né ex art. 2033 c.c.; di accertare l'assenza dei presupposti dell'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. e di rigettare, anche, la domanda circa gli interessi e la rivalutazione e, in ogni caso, di condannare parte attrice alla refusione delle spese, nonché in via istruttoria chiedevano prova per testi.
Con ordinanza dell'8/4/2021, il Giudice disponeva il mutamento del rito e concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con memorie ex art. 183 c.p.c. le parti si riportavano ai loro scritti difensivi e si opponevano alle reciproche richieste.
Il Giudice, con ordinanza del 28/04/2022 rigettava le richieste di interrogatorio formale e di prova per testi avanzate dalle parti e rinviava all'udienza del 16/10/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 16/10/2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. *****
La domanda attorea di restituzione della somma oggetto di contestazione versata a titolo di mutuo è infondata e, pertanto, va respinta.
La domanda de quo ha ad oggetto un prestito o mutuo tra privati, disciplinato dal legislatore ex art. 1813 e ss. c.c.
Per costante giurisprudenza di legittimità l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi sia la consegna sia il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione, sicché anche la prova o l'ammissione della consegna della somma che si assume mutuata, che può essere avvenuta per svariate ragioni, non è sufficiente, richiedendosi la prova di entrambi gli elementi, e la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) non costituisce eccezione in senso sostanziale e non determina l'inversione dell'onere della prova (in tal senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3642 del
24/02/2004; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9541 del 22/04/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27 del
05/01/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3258 del 14/02/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12119 del
19/08/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2653 del 21/02/2003).
Ma si deve anche tenere conto, come rilevato da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17050 del
28/07/2014, della natura del rapporto e della presenza nel caso concreto, qualora la dazione sia provata, di circostanza idonee a giustificare che una parte trattenga il denaro ricevuto dall'altra; questo significa in concreto che il giudizio deve essere formulato non in astratto ma in relazione alle posizioni concretamente assunte dalle parti e che il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in base al quale ritenga di avere diritto a trattenere la somma ricevuta.
Parte attrice deduce la sussistenza del contratto di mutuo e/o prestito grazioso quale titolo per il proprio diritto alla restituzione delle somme, tuttavia omette di fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda proposta. La stessa, difatti, ha allegato a sostegno della propria pretesa creditoria sia gli assegni (doc. 2) ed i bonifici (doc. 4, 6, 8 e 9) effettuati dai genitori deceduti in favore dei convenuti, per un totale di euro 160.000, sia una scrittura privata di riconoscimento di debito (doc. 1) ed una lettera della figlia degli odierni convenuti (doc. 16) nella quale la stessa ringraziava gli zii deceduti per la elargizione delle somme oggetto del presente giudizio con la promessa di restituire le stesse.
Gli odierni convenuti, però, nel primo scritto difensivo ne hanno contestato la paternità.
Sul punto, si deve osservare che è chi vuole avvalersi del documento contestato che deve avanzare istanza di verificazione, non potendo altrimenti lo stesso avere alcuna valenza probatoria nel giudizio. Parte attrice non ha proposto istanza di verificazione della scrittura privata e la mancata proposizione equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova con la conseguenza che il Giudice non ne deve tener conto. A nulla rileva la richiesta attorea di interrogatorio formale dei convenuti circa la paternità della sottoscrizione del documento del riconoscimento di debito, posto che gli attori non hanno allegato alcun documento comparativo, né richiesto consulenze tecniche necessarie ai fini della verificazione.
Ne consegue che l'attore avrebbe dovuto allegare altri elementi idonei a provare la conclusione di un contratto di mutuo, quale fonte dell'obbligo restitutorio in capo alla convenuta, non potendo lo stesso desumersi dalla mera consegna degli assegni bancari, potendo le somme di denaro essere state versate per svariate ragioni.
Non può infatti addossarsi sulla convenuta l'onere di provare un titolo, diverso dal mutuo, idoneo a giustificare la consegna degli assegni, non potendo la contestazione sul titolo invocato dal convenuto determinare una inversione dell'onere della prova che, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c. grava su chi agisce in giudizio.
La domanda, pertanto, non può essere accolta mancando la prova del titolo da cui deriva la richiesta di restituzione.
Merita accoglimento, invece, la domanda di indebito oggettivo, avanzata in subordine dagli attori.
L'indebito, disciplinato dall'art. 2033 c.c., stabilisce in particolare che, “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Quanto all'onere della prova, se pur è vero che chi agisce per l'adempimento di un obbligo di restituzione di somme che assume di avere pagato è tenuto a fornire la prova del titolo su cui fonda il suo diritto, è anche innegabile che chi riceva il denaro altrui non è in linea di principio autorizzato a trattenerlo "senza causa".
Sul punto va rilevato che, i convenuti hanno asserito di non essere tenuti alla restituzione della somma oggetto di contestazione posto che tra gli stessi ed i genitori defunti degli attori ci sarebbero stati svariati scambi di denaro. Gli stessi, però, non allegano prove dalle quali possano desumersi le pregresse dazioni di denaro ed è principio consolidato quello per cui chi “trattiene” somme di denaro deve provare la ragione che giustifichi lo stesso, posto che il nostro ordinamento non tollera spostamenti patrimoniali ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro. Gli odierni convenuti, difatti, hanno riconosciuto di aver ricevuto le somme senza, però, allegare la ragione in forza della quale si ritengono a loro volta legittimati a trattenere la somma ricevuta, non assolvendo, pertanto, all'onere probatorio.
Deve allora ritenersi fondata la domanda attrice e dunque la richiesta di restituzione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e pertanto i convenuti e vanno condannati P_ CP_2
alla restituzione rispettivamente di euro 160.000,00 e di euro 30,000,00 oltre agli interessi legali dalla data della domanda, 10.08.2020 e sino al soddisfo non risultando provata la mala fede.
Nulla è dovuto per rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta ed in mancanza della prova del maggior danno subito.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda.
Stante l'esito del giudizio, sussistono i presupposti per compensare metà delle spese del giudizio e porre la restante metà a carico della parte soccombente e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda attorea di restituzione della somma a titolo di prestito tra privati;
- accoglie la domanda di restituzione in favore dei SIg. e Parte_1 Parte_2
a titolo di indebito oggettivo e condanna alla restituzione della
[...] P_
somma di euro 160.000,00, oltre interessi legali dal 10.08.2020 al soddisfo e condanna e , in solido tra loro, alla restituzione della somma di euro P_ CP_2
30.000,00, oltre interessi legali dal 10.08.2020 al soddisfo;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, in favore degli attori alla refusione di metà delle spese di lite, che si liquidano per tale misura in euro 4.000,00, oltre spese generali e accessori come per legge;
- dichiara compensate, tra le parti, la restante metà delle spese.
Roma, 14 gennaio 2024 Il Giudice
Dott.ssa Daniela Cavaliere
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sez. XVII Civile
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Cavaliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39814/2020 del R.G.A.C.C. e vertente: tra nato a [...], il [...], residente in [...]
Stilicone, 148 (C.F.: ) e ato a Roma, il C.F._1 Parte_2
17.04.1965, residente in [...] (C.F.: ), C.F._2 elettivamente domiciliati in Roma, Via dell'Amba Aradam, 22 presso e nello studio dell'Avv.
Francesco Grillo che li rappresenta e difende per procura in atti;
Attori contro
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e P_ C.F._3
, nata a [...] il [...] (C.F.: CP_2
entrambi residenti in [...]
Elisabetta n. 17, rappresentati ed assistiti congiuntamente e disgiuntamente, per mandato in calce del presente atto dagli avv.ti Francesco Casellati del Foro di Venezia e Nicola Di Pierro del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Tagliamento n. 55 per procura in atti;
Convenuti
Oggetto: Mutuo – indebito - ingiustificato arricchimento.
Conclusioni: le parti concludevano come da note di trattazione scritta all'udienza del 16.10.2024 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE e con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data Parte_1 Parte_2
20/7/2020, agivano in giudizio contro i SIg. e al fine di chiedere la P_ CP_2
restituzione della somma complessiva di euro 160.000,00.
La pretesa creditoria trovava origine in una serie di somme cedute dai genitori defunti degli attori in favore dei convenuti tramite 5 assegni bancari dal valore di 10.000 euro cada uno, tre bonifici bancari di cui due dal valore di 30.000 euro ed uno dal valore di 20.000 euro in favore del
SI. ed un successivo bonifico dal valore di 30.000 euro eseguito in favore della P_
SI.ra , dal valore di 30.000 euro, nonché un ulteriore bonifico bancario sempre dal CP_2
valore di 30.000 euro, effettuato successivamente in data 27/01/2011.
Gli attori con il ricorso allegavano a sostegno della loro pretesa le copie dei bonifici e degli assegni, nonché una scrittura privata avente valore di riconoscimento di debito del 19/10/2010, sottoscritta dal SI. in cui lo stesso dichiarava di aver ricevuto la somma complessiva P_
di euro 130.000 dalla famiglia , impegnandosi, altresì, a restituire tale somma. Per_1
Gli attori adducevano che, in seguito alla morte dei genitori, in qualità di eredi avevano avanzato una richiesta restitutoria ai SIg. e delle somme da questi percepite, P_ CP_2
invitandoli alla negoziazione assistita e concludevano chiedendo di: accertare e dichiarare la consegna di denaro in mutuo ai convenuti e condannare il sig. al pagamento della P_
complessiva somma di euro 160.000, in favore degli attori, oltre interessi e rivalutazione;
condannare, altresì, la SI.ra al pagamento della somma di euro 30.000 oltre CP_2
interessi e rivalutazione in favore degli attori, in solido con il marito. In via subordinata, accertare che la consegna di denaro in favore dei convenuti non è comunque giustificata da alcun titolo, e pertanto, condannare il SI. alla ripetizione in favore degli attori dell'importo di euro P_
160.000, percepito indebitamente, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 2033 c.c.; condannare, altresì, la SI.ra alla ripetizione, in favore degli attori e in solido con il marito, CP_2 dell'importo di euro 30.000 percepito indebitamente, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 2033 c.c. In via ulteriormente subordinata, chiedevano di accertare che i pagamenti effettuati nei confronti dei convenuti rappresentavano un ingiustificato arricchimento e pertanto chiedevano la condanna del SI. in solido con la moglie , al pagamento della somma di P_ CP_2
30.000 euro, oltre all'importo di euro 160.000, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.
In ogni caso, chiedevano condanna dei convenuti alla refusione delle spese.
Si costituivano i SIg. e che nel contestare ogni richiesta e pretesa P_ CP_2
avversa negavano, innanzitutto, la paternità delle sottoscrizioni allegate da parte attrice, quali la lettera inviata dalla figlia dei convenuti e il documento rappresentante il riconoscimento di debito e quanto alla richiesta di restituzione in virtù del contratto di mutuo, eccepivano vizi strutturali posto che, nel contratto, mancava l'indicazione dell'affare, degli interessi dovuti nonché il termine di durata e quanto a quest'ultimo punto, chiedevano che fosse il Giudice a stabilire, ex art. 1817 c.c. il termine di restituzione della somma.
I convenuti evidenziano, poi, che parte attrice non aveva dato prova dell'esistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore dei convenuti, né di un'obbligazione in virtù della quale era stata eseguita la prestazione;
invece, per quanto concerne l'ingiustificato arricchimento evidenziavano l'assenza di legittimazione attiva degli attori, posto che l'impoverimento non era stato causato direttamente a loro e, inoltre, osservavano che l'arricchimento doveva essere effettivo e sussistente al momento in cui veniva proposta la domanda.
Deducevano, altresì, che gli attori non avevano provato la mancanza di una giusta causa dell'attribuzione al fine di esperire l'azione che, tra l'altro, è caratterizzata dalla sua sussidiarietà, potendo essere proposta solo qualora non ci sia un'altra azione proponibile per riparare al pregiudizio subito.
Quanto alla domanda di corresponsione di interessi, evidenziavano che gli attori non avevano indicato la data di decorrenza di questi, rendendo, così, la domanda inammissibile.
Concludeva chiedendo di disporre il mutamento di rito ai fini della istruzione piena della controversia non potendo la stessa venir decisa mediante sommaria istruttoria ex art. 702 bis c.p.c., con fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. e di accertare che alcuna somma venne consegnata da e a e né a titolo di mutuo, Controparte_3 Parte_3 P_ CP_2 né ex art. 2033 c.c.; di accertare l'assenza dei presupposti dell'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. e di rigettare, anche, la domanda circa gli interessi e la rivalutazione e, in ogni caso, di condannare parte attrice alla refusione delle spese, nonché in via istruttoria chiedevano prova per testi.
Con ordinanza dell'8/4/2021, il Giudice disponeva il mutamento del rito e concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con memorie ex art. 183 c.p.c. le parti si riportavano ai loro scritti difensivi e si opponevano alle reciproche richieste.
Il Giudice, con ordinanza del 28/04/2022 rigettava le richieste di interrogatorio formale e di prova per testi avanzate dalle parti e rinviava all'udienza del 16/10/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 16/10/2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. *****
La domanda attorea di restituzione della somma oggetto di contestazione versata a titolo di mutuo è infondata e, pertanto, va respinta.
La domanda de quo ha ad oggetto un prestito o mutuo tra privati, disciplinato dal legislatore ex art. 1813 e ss. c.c.
Per costante giurisprudenza di legittimità l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi sia la consegna sia il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione, sicché anche la prova o l'ammissione della consegna della somma che si assume mutuata, che può essere avvenuta per svariate ragioni, non è sufficiente, richiedendosi la prova di entrambi gli elementi, e la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) non costituisce eccezione in senso sostanziale e non determina l'inversione dell'onere della prova (in tal senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3642 del
24/02/2004; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9541 del 22/04/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27 del
05/01/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3258 del 14/02/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12119 del
19/08/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2653 del 21/02/2003).
Ma si deve anche tenere conto, come rilevato da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17050 del
28/07/2014, della natura del rapporto e della presenza nel caso concreto, qualora la dazione sia provata, di circostanza idonee a giustificare che una parte trattenga il denaro ricevuto dall'altra; questo significa in concreto che il giudizio deve essere formulato non in astratto ma in relazione alle posizioni concretamente assunte dalle parti e che il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in base al quale ritenga di avere diritto a trattenere la somma ricevuta.
Parte attrice deduce la sussistenza del contratto di mutuo e/o prestito grazioso quale titolo per il proprio diritto alla restituzione delle somme, tuttavia omette di fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda proposta. La stessa, difatti, ha allegato a sostegno della propria pretesa creditoria sia gli assegni (doc. 2) ed i bonifici (doc. 4, 6, 8 e 9) effettuati dai genitori deceduti in favore dei convenuti, per un totale di euro 160.000, sia una scrittura privata di riconoscimento di debito (doc. 1) ed una lettera della figlia degli odierni convenuti (doc. 16) nella quale la stessa ringraziava gli zii deceduti per la elargizione delle somme oggetto del presente giudizio con la promessa di restituire le stesse.
Gli odierni convenuti, però, nel primo scritto difensivo ne hanno contestato la paternità.
Sul punto, si deve osservare che è chi vuole avvalersi del documento contestato che deve avanzare istanza di verificazione, non potendo altrimenti lo stesso avere alcuna valenza probatoria nel giudizio. Parte attrice non ha proposto istanza di verificazione della scrittura privata e la mancata proposizione equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova con la conseguenza che il Giudice non ne deve tener conto. A nulla rileva la richiesta attorea di interrogatorio formale dei convenuti circa la paternità della sottoscrizione del documento del riconoscimento di debito, posto che gli attori non hanno allegato alcun documento comparativo, né richiesto consulenze tecniche necessarie ai fini della verificazione.
Ne consegue che l'attore avrebbe dovuto allegare altri elementi idonei a provare la conclusione di un contratto di mutuo, quale fonte dell'obbligo restitutorio in capo alla convenuta, non potendo lo stesso desumersi dalla mera consegna degli assegni bancari, potendo le somme di denaro essere state versate per svariate ragioni.
Non può infatti addossarsi sulla convenuta l'onere di provare un titolo, diverso dal mutuo, idoneo a giustificare la consegna degli assegni, non potendo la contestazione sul titolo invocato dal convenuto determinare una inversione dell'onere della prova che, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c. grava su chi agisce in giudizio.
La domanda, pertanto, non può essere accolta mancando la prova del titolo da cui deriva la richiesta di restituzione.
Merita accoglimento, invece, la domanda di indebito oggettivo, avanzata in subordine dagli attori.
L'indebito, disciplinato dall'art. 2033 c.c., stabilisce in particolare che, “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Quanto all'onere della prova, se pur è vero che chi agisce per l'adempimento di un obbligo di restituzione di somme che assume di avere pagato è tenuto a fornire la prova del titolo su cui fonda il suo diritto, è anche innegabile che chi riceva il denaro altrui non è in linea di principio autorizzato a trattenerlo "senza causa".
Sul punto va rilevato che, i convenuti hanno asserito di non essere tenuti alla restituzione della somma oggetto di contestazione posto che tra gli stessi ed i genitori defunti degli attori ci sarebbero stati svariati scambi di denaro. Gli stessi, però, non allegano prove dalle quali possano desumersi le pregresse dazioni di denaro ed è principio consolidato quello per cui chi “trattiene” somme di denaro deve provare la ragione che giustifichi lo stesso, posto che il nostro ordinamento non tollera spostamenti patrimoniali ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro. Gli odierni convenuti, difatti, hanno riconosciuto di aver ricevuto le somme senza, però, allegare la ragione in forza della quale si ritengono a loro volta legittimati a trattenere la somma ricevuta, non assolvendo, pertanto, all'onere probatorio.
Deve allora ritenersi fondata la domanda attrice e dunque la richiesta di restituzione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e pertanto i convenuti e vanno condannati P_ CP_2
alla restituzione rispettivamente di euro 160.000,00 e di euro 30,000,00 oltre agli interessi legali dalla data della domanda, 10.08.2020 e sino al soddisfo non risultando provata la mala fede.
Nulla è dovuto per rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta ed in mancanza della prova del maggior danno subito.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda.
Stante l'esito del giudizio, sussistono i presupposti per compensare metà delle spese del giudizio e porre la restante metà a carico della parte soccombente e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda attorea di restituzione della somma a titolo di prestito tra privati;
- accoglie la domanda di restituzione in favore dei SIg. e Parte_1 Parte_2
a titolo di indebito oggettivo e condanna alla restituzione della
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somma di euro 160.000,00, oltre interessi legali dal 10.08.2020 al soddisfo e condanna e , in solido tra loro, alla restituzione della somma di euro P_ CP_2
30.000,00, oltre interessi legali dal 10.08.2020 al soddisfo;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, in favore degli attori alla refusione di metà delle spese di lite, che si liquidano per tale misura in euro 4.000,00, oltre spese generali e accessori come per legge;
- dichiara compensate, tra le parti, la restante metà delle spese.
Roma, 14 gennaio 2024 Il Giudice
Dott.ssa Daniela Cavaliere