Articolo 32 della Legge 15 dicembre 1990, n. 395
Articolo 31Articolo 33
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11 gennaio 1991
Art. 32. (Istituzione dei provvedimenti regionali
dell'Amministrazione penitenziaria) 1. Sono istituiti, nelle sedi di cui alla Tabella E allegata alla presente legge, i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.
2. I provveditorati regionali sono organi decentrati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Essi operano nel settore degli istituti e servizi per adulti, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dal Dipartimento stesso, in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti ed internati, e nei rapporti con gli enti locali, le regioni ed il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni regionali.
3. Ogni altra funzione amministrativa concernente il personale e gli istituti ed i servizi penitenziari, demandata dalle leggi vigenti al procuratore generale della Repubblica e al procuratore della Repubblica, e' trasferita ai provveditorati regionali di cui al comma 1.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1991
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