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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 5155 del 2022 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. GRECO GIUSEPPE EMANUELE e l'avv. PECORARO UGO ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. MARINELLI MASSIMILIANO resistente
E CONTRO
CP_2
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: retribuzione all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 24/03/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto ricorso, condanna l'
[...]
al Controparte_3
pagamento in favore della ricorrente della somma di € 31.494,41 per differenze
1 retributive, €. 6.091,45 per tredicesima mensilità (importi lordi) dal 16/01/2018 al
25/05/2022, oltre €. 8.052,08 per rivalutazione monetaria al 28/06/24, oltre successiva fino al saldo;
- condanna l'
[...]
al Controparte_3 versamento dei contributi previdenziali non prescritti, parametrati alla retribuzione come sopra indicata;
- condanna l'
[...]
Controparte_3 alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 3.500,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Emanuele
Greco e dell'avv. Ugo Pecoraro;
- condanna l'
[...]
Controparte_3 alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi € CP_2
1.200,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge se dovute;
- pone definitivamente a carico dell'
[...]
, Controparte_3 [...]
, le spese di consulenza, già liquidate in corso di causa. CP_3 CP_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 25/05/2022 la ricorrente in epigrafe esponeva di avere lavorato presso l come lavoratrice socialmente utile CP_3
(ex “Pip”), nell'ambito di Convenzioni stipulate fra la detta azienda e la CP_4
e la poi, dal 16.07.2004 al 16 maggio 2013; che in tale
[...] Parte_2 data la inviava la comunicazione di cessazione del rapporto Parte_2 di lavoro e che, nonostante ciò, aveva continuato a svolgere, senza soluzione di continuità, attività di lavoro subordinato presso l'Ente ospitante ( , CP_3 svolgendo mansioni di impiegata amministrativa di cui al livello BS del contratto di riferimento.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro - essendo venuta meno la matrice assistenziale dello stesso - tenendo conto delle mansioni richiamate dal CCNL di appartenenza, condannare l' CP_3 resistente al pagamento delle differenze retributive, del TFR e al versamento in favore dell' dei contributi dovuti ed omessi, nonché riconoscere l'effettiva CP_2 anzianità di servizio sia ai fini giuridici che contributivi e pensionistici;
in via
2 subordinata, accertare e dichiarare lo svolgimento di mansioni diverse rispetto a quelle oggetto di convenzione, condannare l' al pagamento delle CP_3 differenze retributive e contributive, del TFR;
in ogni caso, con risarcimento del danno da reiterazione illegittima dei contratti di collaborazione;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_3 convenuta, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e l'intervenuta prescrizione quinquennale di ogni eventuale credito e deducendo, nel merito, la infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che si costituiva, altresì, l' chiedendo, in caso di accertamento CP_2 positivo del rapporto di lavoro, di condannare l al pagamento dei CP_3
contributi non versati all'ente di previdenza, nei limiti della prescrizione quinquennale dalla data di notifica del ricorso introduttivo (all' del presente CP_2 giudizio, oltre sanzioni dovute per legge;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi e l'effettuazione di CTU contabile, all'udienza di trattazione scritta ex art 127 ter cpc del 24.03.2025 la causa veniva decisa;
- rilevato che occorre in primo luogo chiarire che la ricorrente deduce, in via principale, che il rapporto deve essere qualificato come di lavoro subordinato sin dall'origine, a causa della sua durata, dell'inserimento stabile dei ricorrenti nella organizzazione aziendale, a causa dello svolgimento di mansioni tipiche e comunque eccedenti quelle previste dalla convenzione. Data siffatta prospettazione, il soggetto passivo viene correttamente individuato nella odierna resistente;
- rilevato poi che occorre chiarire che, con riferimento alla eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.” (Cassazione civile, sez. un., 28/12/2023, n. 36197).
L'applicazione di tale principio al caso di specie conduce a ritenere prescritti tutti gli eventuali crediti maturati in data antecedente al 16.01.2018, tenuto conto della data di notifica del ricorso, e non di quella delle diffide prodotte sub doc. 27.
3 Sul punto, non ignora questo giudice che la Suprema Corte ha affermato che
“Anche se l'atto di costituzione in mora - idoneo ai fini dell'interruzione della prescrizione
- richiede la forma scritta, tuttavia analoga formalità non è imposta per il conferimento della relativa procura, non operando in tale ipotesi il richiamo fatto dall'art. 1324 cod. civ. alla disciplina propria dei contratti per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale. Pertanto, l'esistenza di un potere rappresentativo a detti fini può essere provato con ogni mezzo di prova e, quindi, anche mediante presunzioni. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S. C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata nella cui motivazione non era stato spiegato perché il conferimento della procura alle liti ad un legale per il recupero del credito in via giudiziaria relativo ad interessi e rivalutazione su ratei pensionistici non potesse essere utilizzato come argomento di prova per dedurne che lo stesso avesse ricevuto mandato per ottenere in via stragiudiziale il pagamento del medesimo credito con l'invio di un telegramma a sua firma, senza che la circostanza che il conferimento della procura alle liti fosse presumibilmente successivo alla spedizione dell'atto stragiudiziale e al compimento della prescrizione potesse essere di ostacolo alla valutazione di quei fatti, in funzione della prova dell'esistenza del potere rappresentativo, proprio in virtù dell'affermata libertà di forma caratterizzante quest'ultimo aspetto)”
(Cass. Sez. L., 16/04/2007, n. 9046).
E, ancora più di recentemente: “Ai fini della costituzione in mora del debitore e della interruzione del termine di prescrizione, è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, per l'assenza di prova di una procura già conferita, aveva ritenuto inidonea ad interrompere la prescrizione una lettera firmata dal difensore poi designato dal lavoratore medesimo con procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 2965 del 03/02/2017).
Si ritiene, tuttavia, che nel caso di specie il lasso di tempo intercorso tra la diffida ed il deposito del ricorso (rispettivamente, gennaio 2020, maggio 2022) e il fatto che la diffida fosse stata inoltrata per conto di un numero consistente di soggetti, costituiscano circostanze che non consentono di fare presumere l'esistenza del mandato nei termini riportati dalla Suprema Corte;
- rilevato che secondo l'orientamento reiteratamente espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “L'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
468/1997, poi riprodotto dall'articolo 4 del decreto legislativo 81/2000, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un
4 rapporto speciale che coinvolge più soggetti di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione.
Pertanto, l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze della pubblica amministrazione, per l'attuazione di un apposito progetto, non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, realizzandosi in tal caso un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici.” (così, ex plurimis, Cass. sez. lav.,
14/03/2018, n.6155). Tuttavia, è stato altresì chiarito che tale qualificazione non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126
c.c., essendo unicamente necessario, a tal fine, che risultino provati, oltre alla difformità rispetto al progetto, l'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, ossia l'instaurazione in via di mero fatto di un rapporto di impiego (da ultimo Cass. Sez. L - Ordinanza n. 3504 del 07/02/2024, ma in precedenza Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 40806 del 2021; Cass. Sez. L - Ordinanza
n. 17101 del 11/07/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 22287 del 21/10/2014);
- rilevato che, con riferimento al caso in esame, parte resistente neppure deduce, e comunque non prova, che successivamente alle convenzioni prodotte dalla parte ricorrente sub doc. 3, siano stati predisposti ulteriori progetti. Deve dunque darsi come circostanza non contestata che, cessato il rapporto con la in Parte_2 data 30.04.2013, la ricorrente abbia prestato la propria attività in via di fatto in favore della parte resistente senza l'inserimento in alcun specifico (o generico, in verità), progetto;
- rilevato poi che tale circostanza non può essere superata dal fatto che la legislazione regionale ha, nel corso degli anni, rifinanziato i “rapporti assistenziali” come quello in esame, atteso che – come chiarito – l'utilizzazione dei soggetti già appartenenti al bacino è avvenuta, dal maggio 2014, in assenza di qualsivoglia progetto.
E della necessità del progetto non può certo dubitarsi, atteso che gli artt. 8 del
D.Lgs. n. 468/1997, 4 del n. 81/2000, 26 del D.Lgs. n. 151/2015 fanno espresso riferimento alla predisposizione di progetti (peraltro temporanei), e che la
Suprema Corte ha in più occasioni affermato che “la materia dei rapporti a termine rientra nell'ambito dell'”ordinamento civile” rimesso alla potestà legislativa esclusiva dello
Stato” (Cass. 25672/2017);
- rilevato che – con riferimento alle conseguenze derivanti dalle superiori
5 considerazioni – escludendosi la possibilità di una “trasformazione del rapporto”, residua soltanto – secondo quanto disposto dall'art. 2126 c.c.- il diritto ad eventuali differenze retributive;
- rilevato che, in punto di fatto, deve ritenersi provato che la ricorrente, a far data dal 16.01.2028 (dovendosi ritenere maturata la prescrizione per il periodo antecedente, come già chiarito) abbia svolto mansioni assimilabili a quelle di coadiutore amministrativo livello BS, tenuto conto di quanto emerge dai documenti prodotti, provenienti dall' e non contestati nella loro CP_3 genuinità, sia con riferimento alle mansioni che con riferimento all'orario svolti al momento del deposito del ricorso, nonché alla luce di quanto emerge dalle concordanti dichiarazioni rese dai testi escussi;
- rilevato dunque che – in applicazione dei principi esposti – se è vero che nel caso di specie non può ritenersi costituito un rapporto di lavoro subordinato, è altresì vero che la totale assenza di progetto determina, in capo alla ricorrente ai sensi di quanto disposto dall'art. 2126 c.c., il diritto alle differenze retributive tra quanto percepito a far data dal 16.01.2028 e quanto in ipotesi dovuto ad un lavoratore che abbia svolto mansioni di coadiutore amministrativo di cui al livello BS del ccnl comparto sanità con orario settimanale di 30 ore, ed alle relative contribuzioni;
- rilevato che, per quanto concerne la quantificazione delle somme, può senz'altro farsi riferimento alla consulenza in atti, correttamente e congruamente motivata ed immune da vizi logici, con le seguenti precisazioni:
✓ per quanto riguarda le censure di parte ricorrente circa il decorrere della prescrizione, si richiama quanto già esposto;
✓ per quanto concerne la data finale del calcolo, non può che osservarsi che il consulente ha correttamente fatto riferimento alla data di deposito del ricorso (25.05.2022). In ogni caso, per il periodo successivo, permanendo medesime le condizioni, la consulenza fornisce adeguato riferimento per il calcolo;
✓ per quanto concerne i “sussidi integrativi del 2021 e 2022” di cui alla CTP di parte resistente, era onere di questa chiarire innanzi tutto il titolo della relativa corresponsione, al fine di verificare l'eventuale concorso nella quantificazione del credito;
- rilevato, dunque, che il ricorso merita accoglimento nei limiti precisati, con conseguente condanna della parte resistente al pagamento della somma di €
31.494,41 per differenze retributive, €. 6.091,45 per tredicesima mensilità (importi lordi) dal 16/01/2018 al 25/05/2022, oltre €. 8.052,08 per rivalutazione monetaria al
6 28/06/24, oltre successiva fino al saldo;
- rilevato che la circostanza che il rapporto sia ancora in corso determina la infondatezza della domanda relativa al pagamento del TFR. In ogni caso, lo stesso
è stato correttamente quantificato dal CTU in € 5.646,90 maturato sino alla data di deposito del ricorso, oltre rivalutazione per € 693,62 fino al 28/06/24;
- rilevato che non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria, atteso che nel caso di specie non vi è illegittima reiterazione di rapporti a termine, e tenuto conto del fatto – pacifico- che il rapporto è in corso;
- rilevato, dunque, che il ricorso merita accoglimento nei limiti descritti, con le conseguenziali statuizioni in materia di spese di lite di cui al dispositivo, ivi incluse le spese di consulenza, e con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, che hanno reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 24/03/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 5155 del 2022 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. GRECO GIUSEPPE EMANUELE e l'avv. PECORARO UGO ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. MARINELLI MASSIMILIANO resistente
E CONTRO
CP_2
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: retribuzione all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 24/03/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto ricorso, condanna l'
[...]
al Controparte_3
pagamento in favore della ricorrente della somma di € 31.494,41 per differenze
1 retributive, €. 6.091,45 per tredicesima mensilità (importi lordi) dal 16/01/2018 al
25/05/2022, oltre €. 8.052,08 per rivalutazione monetaria al 28/06/24, oltre successiva fino al saldo;
- condanna l'
[...]
al Controparte_3 versamento dei contributi previdenziali non prescritti, parametrati alla retribuzione come sopra indicata;
- condanna l'
[...]
Controparte_3 alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 3.500,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Emanuele
Greco e dell'avv. Ugo Pecoraro;
- condanna l'
[...]
Controparte_3 alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi € CP_2
1.200,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge se dovute;
- pone definitivamente a carico dell'
[...]
, Controparte_3 [...]
, le spese di consulenza, già liquidate in corso di causa. CP_3 CP_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 25/05/2022 la ricorrente in epigrafe esponeva di avere lavorato presso l come lavoratrice socialmente utile CP_3
(ex “Pip”), nell'ambito di Convenzioni stipulate fra la detta azienda e la CP_4
e la poi, dal 16.07.2004 al 16 maggio 2013; che in tale
[...] Parte_2 data la inviava la comunicazione di cessazione del rapporto Parte_2 di lavoro e che, nonostante ciò, aveva continuato a svolgere, senza soluzione di continuità, attività di lavoro subordinato presso l'Ente ospitante ( , CP_3 svolgendo mansioni di impiegata amministrativa di cui al livello BS del contratto di riferimento.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro - essendo venuta meno la matrice assistenziale dello stesso - tenendo conto delle mansioni richiamate dal CCNL di appartenenza, condannare l' CP_3 resistente al pagamento delle differenze retributive, del TFR e al versamento in favore dell' dei contributi dovuti ed omessi, nonché riconoscere l'effettiva CP_2 anzianità di servizio sia ai fini giuridici che contributivi e pensionistici;
in via
2 subordinata, accertare e dichiarare lo svolgimento di mansioni diverse rispetto a quelle oggetto di convenzione, condannare l' al pagamento delle CP_3 differenze retributive e contributive, del TFR;
in ogni caso, con risarcimento del danno da reiterazione illegittima dei contratti di collaborazione;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_3 convenuta, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e l'intervenuta prescrizione quinquennale di ogni eventuale credito e deducendo, nel merito, la infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che si costituiva, altresì, l' chiedendo, in caso di accertamento CP_2 positivo del rapporto di lavoro, di condannare l al pagamento dei CP_3
contributi non versati all'ente di previdenza, nei limiti della prescrizione quinquennale dalla data di notifica del ricorso introduttivo (all' del presente CP_2 giudizio, oltre sanzioni dovute per legge;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi e l'effettuazione di CTU contabile, all'udienza di trattazione scritta ex art 127 ter cpc del 24.03.2025 la causa veniva decisa;
- rilevato che occorre in primo luogo chiarire che la ricorrente deduce, in via principale, che il rapporto deve essere qualificato come di lavoro subordinato sin dall'origine, a causa della sua durata, dell'inserimento stabile dei ricorrenti nella organizzazione aziendale, a causa dello svolgimento di mansioni tipiche e comunque eccedenti quelle previste dalla convenzione. Data siffatta prospettazione, il soggetto passivo viene correttamente individuato nella odierna resistente;
- rilevato poi che occorre chiarire che, con riferimento alla eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.” (Cassazione civile, sez. un., 28/12/2023, n. 36197).
L'applicazione di tale principio al caso di specie conduce a ritenere prescritti tutti gli eventuali crediti maturati in data antecedente al 16.01.2018, tenuto conto della data di notifica del ricorso, e non di quella delle diffide prodotte sub doc. 27.
3 Sul punto, non ignora questo giudice che la Suprema Corte ha affermato che
“Anche se l'atto di costituzione in mora - idoneo ai fini dell'interruzione della prescrizione
- richiede la forma scritta, tuttavia analoga formalità non è imposta per il conferimento della relativa procura, non operando in tale ipotesi il richiamo fatto dall'art. 1324 cod. civ. alla disciplina propria dei contratti per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale. Pertanto, l'esistenza di un potere rappresentativo a detti fini può essere provato con ogni mezzo di prova e, quindi, anche mediante presunzioni. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S. C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata nella cui motivazione non era stato spiegato perché il conferimento della procura alle liti ad un legale per il recupero del credito in via giudiziaria relativo ad interessi e rivalutazione su ratei pensionistici non potesse essere utilizzato come argomento di prova per dedurne che lo stesso avesse ricevuto mandato per ottenere in via stragiudiziale il pagamento del medesimo credito con l'invio di un telegramma a sua firma, senza che la circostanza che il conferimento della procura alle liti fosse presumibilmente successivo alla spedizione dell'atto stragiudiziale e al compimento della prescrizione potesse essere di ostacolo alla valutazione di quei fatti, in funzione della prova dell'esistenza del potere rappresentativo, proprio in virtù dell'affermata libertà di forma caratterizzante quest'ultimo aspetto)”
(Cass. Sez. L., 16/04/2007, n. 9046).
E, ancora più di recentemente: “Ai fini della costituzione in mora del debitore e della interruzione del termine di prescrizione, è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, per l'assenza di prova di una procura già conferita, aveva ritenuto inidonea ad interrompere la prescrizione una lettera firmata dal difensore poi designato dal lavoratore medesimo con procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 2965 del 03/02/2017).
Si ritiene, tuttavia, che nel caso di specie il lasso di tempo intercorso tra la diffida ed il deposito del ricorso (rispettivamente, gennaio 2020, maggio 2022) e il fatto che la diffida fosse stata inoltrata per conto di un numero consistente di soggetti, costituiscano circostanze che non consentono di fare presumere l'esistenza del mandato nei termini riportati dalla Suprema Corte;
- rilevato che secondo l'orientamento reiteratamente espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “L'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
468/1997, poi riprodotto dall'articolo 4 del decreto legislativo 81/2000, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un
4 rapporto speciale che coinvolge più soggetti di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione.
Pertanto, l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze della pubblica amministrazione, per l'attuazione di un apposito progetto, non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, realizzandosi in tal caso un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici.” (così, ex plurimis, Cass. sez. lav.,
14/03/2018, n.6155). Tuttavia, è stato altresì chiarito che tale qualificazione non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126
c.c., essendo unicamente necessario, a tal fine, che risultino provati, oltre alla difformità rispetto al progetto, l'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, ossia l'instaurazione in via di mero fatto di un rapporto di impiego (da ultimo Cass. Sez. L - Ordinanza n. 3504 del 07/02/2024, ma in precedenza Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 40806 del 2021; Cass. Sez. L - Ordinanza
n. 17101 del 11/07/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 22287 del 21/10/2014);
- rilevato che, con riferimento al caso in esame, parte resistente neppure deduce, e comunque non prova, che successivamente alle convenzioni prodotte dalla parte ricorrente sub doc. 3, siano stati predisposti ulteriori progetti. Deve dunque darsi come circostanza non contestata che, cessato il rapporto con la in Parte_2 data 30.04.2013, la ricorrente abbia prestato la propria attività in via di fatto in favore della parte resistente senza l'inserimento in alcun specifico (o generico, in verità), progetto;
- rilevato poi che tale circostanza non può essere superata dal fatto che la legislazione regionale ha, nel corso degli anni, rifinanziato i “rapporti assistenziali” come quello in esame, atteso che – come chiarito – l'utilizzazione dei soggetti già appartenenti al bacino è avvenuta, dal maggio 2014, in assenza di qualsivoglia progetto.
E della necessità del progetto non può certo dubitarsi, atteso che gli artt. 8 del
D.Lgs. n. 468/1997, 4 del n. 81/2000, 26 del D.Lgs. n. 151/2015 fanno espresso riferimento alla predisposizione di progetti (peraltro temporanei), e che la
Suprema Corte ha in più occasioni affermato che “la materia dei rapporti a termine rientra nell'ambito dell'”ordinamento civile” rimesso alla potestà legislativa esclusiva dello
Stato” (Cass. 25672/2017);
- rilevato che – con riferimento alle conseguenze derivanti dalle superiori
5 considerazioni – escludendosi la possibilità di una “trasformazione del rapporto”, residua soltanto – secondo quanto disposto dall'art. 2126 c.c.- il diritto ad eventuali differenze retributive;
- rilevato che, in punto di fatto, deve ritenersi provato che la ricorrente, a far data dal 16.01.2028 (dovendosi ritenere maturata la prescrizione per il periodo antecedente, come già chiarito) abbia svolto mansioni assimilabili a quelle di coadiutore amministrativo livello BS, tenuto conto di quanto emerge dai documenti prodotti, provenienti dall' e non contestati nella loro CP_3 genuinità, sia con riferimento alle mansioni che con riferimento all'orario svolti al momento del deposito del ricorso, nonché alla luce di quanto emerge dalle concordanti dichiarazioni rese dai testi escussi;
- rilevato dunque che – in applicazione dei principi esposti – se è vero che nel caso di specie non può ritenersi costituito un rapporto di lavoro subordinato, è altresì vero che la totale assenza di progetto determina, in capo alla ricorrente ai sensi di quanto disposto dall'art. 2126 c.c., il diritto alle differenze retributive tra quanto percepito a far data dal 16.01.2028 e quanto in ipotesi dovuto ad un lavoratore che abbia svolto mansioni di coadiutore amministrativo di cui al livello BS del ccnl comparto sanità con orario settimanale di 30 ore, ed alle relative contribuzioni;
- rilevato che, per quanto concerne la quantificazione delle somme, può senz'altro farsi riferimento alla consulenza in atti, correttamente e congruamente motivata ed immune da vizi logici, con le seguenti precisazioni:
✓ per quanto riguarda le censure di parte ricorrente circa il decorrere della prescrizione, si richiama quanto già esposto;
✓ per quanto concerne la data finale del calcolo, non può che osservarsi che il consulente ha correttamente fatto riferimento alla data di deposito del ricorso (25.05.2022). In ogni caso, per il periodo successivo, permanendo medesime le condizioni, la consulenza fornisce adeguato riferimento per il calcolo;
✓ per quanto concerne i “sussidi integrativi del 2021 e 2022” di cui alla CTP di parte resistente, era onere di questa chiarire innanzi tutto il titolo della relativa corresponsione, al fine di verificare l'eventuale concorso nella quantificazione del credito;
- rilevato, dunque, che il ricorso merita accoglimento nei limiti precisati, con conseguente condanna della parte resistente al pagamento della somma di €
31.494,41 per differenze retributive, €. 6.091,45 per tredicesima mensilità (importi lordi) dal 16/01/2018 al 25/05/2022, oltre €. 8.052,08 per rivalutazione monetaria al
6 28/06/24, oltre successiva fino al saldo;
- rilevato che la circostanza che il rapporto sia ancora in corso determina la infondatezza della domanda relativa al pagamento del TFR. In ogni caso, lo stesso
è stato correttamente quantificato dal CTU in € 5.646,90 maturato sino alla data di deposito del ricorso, oltre rivalutazione per € 693,62 fino al 28/06/24;
- rilevato che non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria, atteso che nel caso di specie non vi è illegittima reiterazione di rapporti a termine, e tenuto conto del fatto – pacifico- che il rapporto è in corso;
- rilevato, dunque, che il ricorso merita accoglimento nei limiti descritti, con le conseguenziali statuizioni in materia di spese di lite di cui al dispositivo, ivi incluse le spese di consulenza, e con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, che hanno reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 24/03/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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