Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/01/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1533 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 (alla quale è riunito il procedimento n. 2217/20 R.G.), passata in decisione all'udienza cartolare del 21 gennaio 2025 e vertente tra
TRA 1) ( e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi anche disgiuntamente, per procura in atti, C.F._1 dagli Avv.ti Claudio Persichino e Antonella De Rosa;
2) (C.F. ) e (C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
), rappresentati e difesi, per procura in atti, dagli Avv.ti C.F._3
CASTELLANO GLADYS, AVAGLIANO PAOLA, STIAFFINI NICOLA
APPELLANTI
E
1) - già contumace Controparte_1 Controparte_2
2) (C.F. . ), E per essa CP_3 P.IVA_2 Controparte_4
(c.f. n. ), rappresentata dalla procuratrice P.IVA_3 Controparte_5
(C.F. n. ), rappresentata e difesa, per procura in atti, anche disgiuntamente
[...] P.IVA_4 dagli Avv.ti Maria Rosaria Torelli e Marco Torelli;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
n. 3532/2014 per il pagamento della somma di euro 123.683,28 a carico della
[...] [...]
della minor somma di euro 65.000,00 ai fideiussori Parte_1 Parte_2 Pt_5
e , relativo ad una linea di credito su conto corrente n.
[...] Parte_3 Parte_4
10923 con il suddetto istituto di credito.
A fondamento dell'opposizione detti opponenti eccepivano preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e chiedevano in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in subordine l'accertamento della somma dovuta, anche mediante ctu tecnico contabile.
Si costituiva in giudizio la chiedendo in via preliminare la Controparte_2 concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto ed il rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto.
Avverso il medesimo decreto ingiuntivo proponevano parimenti opposizione (n. 48093/2014)
e , in qualità di garanti della eccependo Pt_3 Parte_4 Pt_1 Parte_1 preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in subordine la sospensione ex art. 295 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la chiedendo in via preliminare la concessione Controparte_2 della provvisoria esecuzione del d.i. opposto ed il rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto.
Disposta la riunione dei due procedimenti e concessa dal Tribunale la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, nelle more del giudizio interveniva ex art. 111 CPC 2) CP_3 in quanto cessionaria di crediti pecuniari della per effetto di un Controparte_2 contratto di cessione di crediti in blocco, concluso in data 20/07/2018 (data trasferimento crediti) ai sensi del combinato disposto degli artt.1 e 4 della L.130/1999 del 30/04/1999.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “ rigetta l'opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo n. 3532 del 6 febbraio 2014 così come corretto con ordinanza del 12 maggio 2014; Condanna e in solido a rifondere a Parte_3 Parte_4
e spese di lite per complessivi euro 14.500,00 di cui euro Controparte_2
3.000,00 per lo studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva, euro 5.000,00 per la fase istruttoria ed euro 4.500,00 per la fase decisoria. Iva al 22% spese generali al 15% e CPA” .
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[… Con ricorso per decreto ingiuntivo del 22 novembre 2013 la Controparte_2 agiva in via monitoria nei confronti dei fideiussori della società per Parte_6
l'importo complessivo di euro 123.683,28 quale saldo debitore del contratto di conto corrente n.
177310923 acceso in data 11 gennaio 2006, ottenendo dal tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n.
3532 del 6 febbraio 2014 nei confronti del quale proponevano opposizione i fideiussori eccependo in via preliminare l'incompetenza del tribunale di Roma a favore del tribunale di Ancona e contestando
l'invalidità del contratto di fideiussione trattandosi di fideiussione omnibus nella quale non era previsto il massimale di garanzia, se non nella prima pagina della fideiussione che però non recava espressamente la firma dei fideiussori. Rappresentavano inoltre che vi era in corso un procedimento penale nei confronti di uno dei soci della società garantita e imputavano alla una erronea applicazione degli Controparte_2 interessi, delle valute e degli estratti conto con conseguente liberazione dei fideiussori ai sensi dell'articolo 1956 c.c.
Si costituiva in giudizio la sottolineando come la clausola pattizia relativa Controparte_2 alla competenza del foro di non fondava una competenza esclusiva e rivendicando la CP_2 competenza del tribunale di Roma, luogo dove era stato sottoscritto il contratto. Sottolineava come la fideiussione prestata dai fideiussori doveva considerarsi autonoma con conseguente impossibilità di sollevare tutte le eccezioni tipiche del fideiussore.
L'opposizione non può essere accolta.
Sono agli atti i contratti di fideiussione sottoscritti dai fideiussori in data 27 febbraio 2006 che recano chiaramente la sottoscrizione dei fideiussori sul retro del contratto costituito da un'unica pagina e che quindi devono essere considerati validi anche per quanto riguarda l'indicazione della massimale della fideiussione sul frontespizio ( peraltro l'importo non risulta scritto ed aggiunto a penna ma costituisce un tutt'uno con il corpo della fideiussione).
La fideiussione risulta sottoscritta a Roma, circostanza questa che fonda anche la competenza territoriale del presente tribunale, atteso che l'articolo 14 che deroga alla competenza favore del tribunale di Ancona non prevede una competenza esclusiva.
L'articolo 5) della fideiussione prevede poi: “ il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca. Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente la banca
è tenuta a richiesta del fideiussore a comunicare di i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del fideiussore quale risultante al momento della richiesta”.
Vi è quindi espressa deroga a quanto disposto dall'articolo 1956 c.c.
Inoltre la lettura congiunta dell'articolo 9) “ nessuna eccezione può essere opposto del fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore” e dell'articolo 7) “ il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente la banca a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” porta questo giudice a qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia, circostanza questa che preclude la proposizione di tutte le eccezioni relative al rapporto ad eccezione della cosiddetta exceptio doli.
Si impone quindi il rigetto dell'opposizione e la condanna degli opponenti al pagamento delle spese processuali.]»
§ 2 — Hanno proposto appello (n. 1533/20 R.G.) Parte_1
( ),e contestando la sentenza di primo grado sotto vari P.IVA_1 Parte_2 profili e chiedendo “a) In via pregiudiziale e cautelare: sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
b) In via preliminare: dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del
Distretto di Corte di Appello di Ancona.
c) In via principale e nel merito: accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto: - Accertare e dichiarare la nullità / l'inesistenza della sentenza 16839/2019 (R.G. 48093/14), emessa dal Tribunale di Roma – Sezione XVII Civile – in persona del dott. Andrea Postiglione e depositata in cancelleria in data 02.09.2019, nei confronti della società e Parte_1 dell'Arch. ognuno per il proprio titolo, poiché priva di pronuncia sulle Parte_2 domande avanzate nel giudizio di primo grado dagli odierni appellanti, nonché affetta da vizio di motivazione assoluta circa la legittimità della pretesa della Banca opposta nei confronti della debitrice principale, vizi di una gravità tale da rendere il provvedimento insuscettibile di passare in giudicato. Per l'effetto rimettere la causa al primo giudice territorialmente competente.
d) In via subordinata: in riforma della sentenza 16839/2019 (R.G. 48093/14), emessa dal Tribunale di Roma – Sezione XVII Civile – in persona del dott. Andrea Postiglione e depositata in cancelleria in data 02.09.2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa, l'incompetenza territoriale del Giudice adito, in ogni caso accertare e dichiarare
l'incompetenza territoriale del Giudice adito, in quanto in forza del contratto di fideiussione il Foro competente è quello di e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accertare e CP_2 dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto revocare, il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi indicati in narrativa, anche in relazione alla posizione del fideiussore. In via subordinata accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della
Banca opposta con riferimento al conto corrente in questione e delle fideiussioni di cui è causa. In via istruttoria ammettersi CTU contabile al fine di verificare e calcolare, con riferimento al complessivo rapporto di apertura di credito de quo, l'ammontare delle competenze complessivamente addebitate nel corso dell'intero rapporto, con la ricostruzione del saldo capitale, tenendo separati gli interessi a debito e le altre competenze addebitate dalla Con ogni riserva di ulteriori CP_2 articolazioni istruttorie anche di meglio precisare i quesiti eventuali da sottoporre al CTU e di produzione documentale” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”.
E' rimasta contumace - già Controparte_1 Controparte_2
Si è costituita e per essa , rappresentata CP_3 Controparte_4 dalla procuratrice eccependo la non ammissibilità dei motivi Controparte_5 di impugnazione con riguardo alla fideiussione perché non impugnata la statuizione sulla qualificazione di contratto autonomo di garanzia e chiedendo, per il resto, il rigetto dell'appello.
Avverso la medesima sentenza hanno proposto gravame e , Parte_3 Parte_4 contestandola sotto vari profili e chiedendo “ previa dichiarazione di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esplicati in premessa, in riforma dell'impugnata sentenza: in via preliminare
1. accertare per quanto espresso al punto 1) del presente atto la omissione nella sentenza dell'indicazione delle parti opponenti costituite in giudizio, la omessa pronuncia sulle domande azionate delle parti opponenti costituite in giudizio e per l'effetto dichiarare nulla la sentenza impugnata e il decreto ingiuntivo opposto 2. accertare, per quanto espresso al punto 2) del presente atto, la omessa pronuncia della sentenza nell'indicazione e sulla domanda azionata dal creditore intervenuto – e per essa Controparte_3 la costituitasi in giudizio in data 26.04.2019, accertare il difetto di Controparte_4 legittimazione della indicata in sentenza come parte convenuta e Controparte_2 per l'effetto dichiarare nulla la sentenza impugnata e il decreto ingiuntivo opposto nel merito
3. accertare e dichiarare la natura del contratto opposto come contratto di fideiussione omnibus e per l'effetto riformare la prefata sentenza impugnata anche in riferimento alle eccezioni formulate in primo grado dagli odierni appellanti - da intendersi qui interamente trascritte - e dal debitore principale, Parte_1
4. accertare, per i motivi esposti al punto 5 del presente atto la nullità delle clausole 2,6,8 dello schema ABI, applicate al contratto sottoscritto, così per come dichiarate nulle dalla Banca d'Italia con la direttiva n°55 del 2 maggio 2005 e per l'effetto dichiarare la totale nullità del contratto in esame con consequenziale annullamento della sentenza impugnata e revoca del decreto ingiuntivo in questione in subordine e nel merito
5. accertare, per i motivi esposti al punto 4 del presente atto, nell'ipotesi in cui questa Ecc.ma corte voglia considerare la qualificazione del contratto in questione come contratto autonomo di garanzia come da sentenza impugnata, la estinzione della garanzia medesima come sottoscritta dagli odierni appellanti nel contratto de quo per la cessione del credito in questione e per l'effetto dichiarare nulla la sentenza impugnata e il decreto ingiuntivo opposto in subordine
6. nella non voluta e denegata ipotesi di non accoglimento dei prefati punti di impugnazione, accertare ed estendere la condanna di primo grado anche alla società Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t e del Sig. regolarmente opponenti al Parte_2 decreto ingiuntivo de quo e parti in causa.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Rimaneva contumace . Controparte_1
Resisteva e per essa rappresentata dalla CP_3 Controparte_4 procuratrice , eccependo preliminarmente la non Controparte_5 ammissibilità del gravame ex artt. 100 CPC, 342 e 348 bis CPC e chiedendone comunque il rigetto.
In questo procedimento veniva , con ordinanza in data 22.2.21, respinta l'istanza ex art. 283 CPC.
Con provvedimento presidenziale in data 8.6.21 i due procedimenti venivano riuniti ex art. 335 CPC.
Fissata l'udienza del 28.9.21, con trattazione cartolare, le parti depositavano le relative note e la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21 gennaio 2025.
La causa veniva assegnata a questo relatore in data 12 luglio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE § 3 — L'appello portante il n. 1533/20 R.G. , composto di 21 pagine, è articolato in cinque motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo gli appellanti si dolgono della violazione ex art. 112 CPC che il Tribunale avrebbe commesso nell'omettere di pronunciarsi nei confronti della società Parte_1
e di , in particolare, sul rapporto debitorio principale,
[...] Parte_2 con conseguente nullità della sentenza impugnata.
§ 3.2 — Col secondo motivo gli appellanti sollevano l'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Roma, per essere competente il Tribunale di Ancona, come indicato nel contratto di fideiussione.
§ 3.3 — Col terzo motivo le parti appellanti eccepiscono la violazione, da parte della banca, dell'art. 1957 C.C.
§3.3 – Col terzo motivo la società suddetta ed il contestano il credito, rilevando Parte_2
l'applicazione di voci illegittime (interessi ultra legali, CMS trimestrali, valute, capitalizzazione trimestrale composta, spese e commissioni non stipulate, addebito di altri saldi debitori), deducendo la non sufficienza, in sede probatoria, del documento ex art. 50 TUB, con conseguente credito non liquido né esigibile, nonché la presenza di “giochi” con i giorni di valute.
§3.4 – Con l'ultimo motivo di appello viene proposta la questione della nullità della fideiussione, sia per assenza di sottoscrizione ed accettazione del massimale, sia per la violazione della normativa sulla concorrenza (c.d. modello ABI), deducendo la rilevabilità d'ufficio di detta nullità.
§ 4 – L'appello portante il n. 2217/20 R.G. è composto di 37 pagine ed è articolato in cinque motivi.
§4.1 – Con il primo motivo (pagg. 8/13) gli appellanti e Parte_3 Parte_4 denunciano l'omessa pronuncia commessa dal Tribunale nei riguardi delle parti del giudizio di primo grado ,e del tutto omessi in Parte_1 Parte_2 sentenza, anche con riguardo alla statuizione sulle spese, con conseguente svantaggio a proprio carico.
§4.2 – Con il secondo motivo (pagg. 13/15) gli appellanti lamentano che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi nei confronti della intervenuta statuizione invece necessaria in CP_6 considerazione del difetto di legittimazione di ormai cedente e quindi Controparte_2 soggetto inesistente.
§4.3 – Con il terzo motivo (pagg. 15/16) le parti appellanti impugnano la qualificazione che il
Tribunale ha formulato della garanzia – come contratto autonomo – perché erronea a fronte della dicitura “fideiussione omnibus” contenuta nel contratto e delle espressioni utilizzate dalla banca nella domanda monitoria. §4.4 – Con il quarto motivo (pagg. 16/20) le parti appellanti, partendo dal presupposto che la garanzia sia autonoma, deducono la sua non cedibilità unitamente al credito perché con la cessione di quest'ultimo – senza consenso del ceduto – si sarebbe estinta anche la garanzia.
§4.5 – Con il quinto motivo (pagg. 20/27) gli appellanti eccepiscono la nullità della Pt_4 fideiussione – invocandone la valutazione d'ufficio – per violazione della normativa sulla concorrenza sia in via totale, sia per le singole clausole, riproponendo la questione ex art. 1957 C.C. essendosi il rapporto interrotto nel 2009 ed essendo stata l'azione di recupero intrapresa dalla banca solo nel 2014 con il decreto ingiuntivo.
§ 4 — Gli appelli sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Stante l'intersecarsi delle questioni, la Corte si fa carico di esaminarle in modo congiunto come proposte nei singoli gravami.
La prima da delibare riguarda la mancata indicazione nell'epigrafe e poi nel dispositivo sia degli originari opponenti e sia della Parte_1 Parte_2 intervenuta CP_6
Mentre gli appellanti ,e hanno Parte_1 Parte_2 certamente interesse ad ottenere una pronuncia – quanto meno chiarificatrice – che riguarda le loro posizioni (atteso che il decreto ingiuntivo, altrimenti, diventa definitivo nonostante la loro opposizione proposta), non è dato comprendere , sotto il profilo logico-giuridico, l'interesse ex art. 100 CPC in capo ai due garanti , atteso che si tratta di posizioni del tutto scindibili e che, al Per_1 più, la questione può riguardare i rapporti interni tra le quattro parti coinvolte.
Ciò anche con riguardo alla statuizione sulle spese, tenuto pure conto che ad ottenere una pronuncia di condanna alla rifusione in proprio favore è semmai la (o la banca cedente), estesa cioè sia CP_6 al debitore principale sia ai garanti;
ma né la cessionaria né la cedente hanno impugnato tale denunciata omissione di pronuncia, sicchè su questo punto il primo motivo di appello dei garanti
è certamente inammissibile. Pt_4
Quanto, invece, all'appello della società debitrice principale e del garante anche a voler Parte_2 ritenere che – nonostante il richiamo al decreto ingiuntivo ed alla posizione della debitrice principale
– la sentenza, nel suo complesso, non consenta di individuare tutte le parti che, comunque, hanno fatto correttamente parte del contraddittorio, in ogni caso ben può la Corte esaminare le questioni
(che risulterebbero così omesse), delibare nel merito e non rimettere ex art. 354 CPC la causa al primo giudice, richiesta peraltro neppure formulata dalla e dal Parte_7 Parte_2
Effettivamente, la sentenza, come sopra testualmente riportata, non consente una ricostruzione con tranquillante certezza della controversia e di tutte le parti coinvolte, sicchè – ad integrazione della pronuncia oggi impugnata – questa Corte si fa carico di esaminare le singole questioni, senza che si possa affermare il passaggio in giudicato (come eccepisce la nei confronti del così CP_6 Parte_2 come della debitrice principale.
E la prima questione da esaminare – riproposta anche nel gravame dei garanti – attiene alla Pt_4 competenza territoriale.
A questo proposito, è palesemente infondata la eccezione per quanto riguarda la società debitrice principale perché non viene indicato in alcun modo cosa sia previsto nel contratto di conto corrente sì da determinare un mutamento dell'organo giudicante prescelto dagli opponenti;
l'unico richiamo
– come già era avvenuto in primo grado – riguarda la fideiussione.
Ma sul punto, per gli appellanti può affermarsi la assoluta genericità ed apoditticità del Per_1 gravame, perché non viene tenuta in alcuna considerazione – nella relativa doglianza- l'affermazione del Tribunale sotto il duplice profilo che il contratto di garanzia non prevede in via esclusiva il
Tribunale di Ancora e il contratto è stato concluso a Roma.
Questo passaggio, non attaccato con
contro
-argomentazioni specifiche, è del tutto condivisibile e può estendersi anche alle due parti oggi appellanti e società garantita. Parte_2
La seconda questione è devoluta nel secondo motivo di appello degli , i quali deducono che Pt_4 stante l'omessa pronuncia nei confronti di il decreto ingiuntivo in sostanza andava revocato CP_6 perché non vi era più legittimazione attiva della che, con la cessione, non Controparte_2 era più titolare del credito.
A parte la carenza di interesse ex art. 100 CPC a dolersi della omessa pronuncia di altro soggetto
(quale è la , sfugge agli appellanti il meccanismo processuale di cui all'art. 111 CPC, CP_6 Pt_4 secondo il quale nel giudizio resta (con la titolarità e la legittimazione attiva) anche il cedente, salvo la sua estromissione se vi è il consenso delle altre parti, evento quest'ultimo mai avvenuto e neppure sostenuto dagli odierni appellanti, il cui motivo di gravame è del tutto pretestuoso.
La terza questione è devoluta sia dagli appellanti , sia dagli altri appellanti e riguarda Pt_4 esclusivamente la qualificazione del contratto di garanzia, indicato dal Tribunale come autonomo e rivendicato, invece , come fideiussione da tutti gli appellanti.
Ora, per gli appellanti il gravame doveva essere specifico e contenente adeguate
contro
- Pt_4 argomentazioni rispetto al chiaro ragionamento seguito dal Tribunale che, leggendo unitamente ex art. 1362 C.C. e segg. le norme contrattuali, ne ha tratto la giusta e condivisibile conclusione secondo la quale si trattava di un contratto sì collegato al rapporto bancario, ma comunque autonomo di garanzia.
Rispetto a tale motivazione, invero, gli appellanti si sono limitati a dedurre un dato Pt_4 puramente testuale – contenuto nel contratto – e la utilizzazione di espressioni sempre testuali nella domanda monitoria, elementi che da soli non sono di certo sufficienti ad individuare una volontà delle parti in senso diverso rispetto a quella, invece, tratta dal Tribunale dalla regolamentazione contrattuale degli interessi.
Ciò posto, per gli appellanti e società debitrice principale – non vincolati dalla pronuncia Parte_2 sul punto del Tribunale – la situazione non è sostanzialmente diversa nel senso che le norme contrattuali già sopra citate (come testualmente sopra riportato) conducono ad una interpretazione del contratto nel senso di una garanzia autonoma, senza che siano stati forniti elementi idonei a contrapporsi a tale risultanza.
Sempre in punto di garanzia, gli appellanti e società debitrice principale hanno riproposto Parte_2 la questione della mancata accettazione del massimale , senza considerare che si trattava di un contratto contenuto in un unico foglio, con la conseguenza che la sottoscrizione e la presa di consapevolezza di tutto il contenuto non può essere divisa per il solo fatto che le diverse condizioni sono state stampate “retro e verso”. La sottoscrizione di un unico foglio è sufficiente a far ritenere che tutto quanto in esso contenuto è stato oggetto di pieno consenso ed accettazione.
Di qui la reiezione anche di questo profilo. Del tutto tardiva, poi, la questione – che tutti e quattro gli appellanti hanno sollevato – relativa alla violazione della normativa anti-trust con l'utilizzo del c.d. modello ABI, violando l'art. 345 CPC.
Posto che solo con il gravame sono stati prodotti i documenti rilevanti a tal fine, la pur rilevabilità
d'ufficio di certe questioni (come quella in esame) deve conciliarsi con la possibilità di eseguire tale operazione “ex actis”, il che non poteva avvenire in primo grado sia perché la questione non era stata oggetto di dibattito processuale, sia perché non vi era stata alcuna produzione documentale utile per effettuare quella verifica rispetto al modello ABI.
Come già affermato in vicende similari da questa Corte, viene imposta in questa sede dalle parti appellanti una indagine del tutto nuova, che amplia i temi introdotti in primo grado e come tale non ammissibile;
con conseguente irrilevanza, peraltro, della questione della nullità totale o parziale del contratto.
In tale ambito si innesta pure la questione – portata all'attenzione della Corte dai soli appellanti
– relativa alla non cedibilità (unitamente al credito) del contratto autonomo di garanzia Pt_4 perché, come tale, non accessorio al credito e, quindi, necessitante di specifico consenso da parte dei garanti ai fini, appunto, della cessione.
In realtà, gli appellanti citano sul punto orientamenti (di dottrina e giurisprudenza) che non paiono del tutto calzanti (come la vicenda della lettera di patronage, mera lettera di intenti che nulla ha a che vedere con l'impegno di una garanzia personale) e comunque nulla dicono in ordine alla normativa specifica e speciale che riguarda le cessioni in blocco dei crediti bancari, ove qualsivoglia garanzia
(personale o reale) segue necessariamente il credito ceduto.
A mente dell'art. 1263 comma primo c.c., a seguito della cessione, il credito viene trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Ciò si evince da una serie di elementi, anche normativi, precisi e concordanti.
Stabilisce l'art. 4, comma primo, della legge 130/1999 che alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario: l'art. 58, comma secondo, del Testo Unico Bancario prevede che la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.; la Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.; ai sensi del terzo comma della stessa norma, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione (…); Infine, il quarto comma prevede “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile”.
Dunque, alla luce di quanto sopra riportato, i privilegi e le garanzie “di qualsiasi tipo” e da “chiunque prestate” o “comunque esistenti a favore del cedente”, conservano “la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.
Venendo ad esaminare, poi, la questione dell'art. 1957 C.C. – peraltro ben valutabile anche in caso di contratto autonomo di garanzia – può affermarsi (ma il Tribunale lo ha già fatto e per gli appellanti va rilevata la totale inconferenza e non specificità del motivo di gravame) che è del tutto Pt_4 irrilevante la eventuale rinuncia da parte dei garanti, atteso che la banca ha dimostrato con tranquillante certezza di aver agito diligentemente e nel termine semestrale. Se è pur vero che la revoca degli affidamenti, con conseguente diffida al pagamento anche nei confronti dei garanti, è intervenuta il 17.11.09 e che il decreto ingiuntivo è stato presentato nel 2014, tutti gli appellanti paiono dimenticare di aver instaurato (sia la debitrice principale, sia i garanti) una trattativa con la banca al fine di poter rientrare dal saldo negativo, sicchè all'esito non positivo di tali proposte di rientro la banca (con la diffida del 29.8.13) ha nuovamente attivato il proprio credito, chiedendo il decreto ingiuntivo esattamente nel termine semestrale.
In sostanza, non può il periodo di “tolleranza” da parte della banca – invocato dagli stessi odierni appellati al fine di non subire le azioni di recupero del credito – operare con esito negativo a carico della banca medesima che, giammai, ha mostrato negligenza o non volontà di operare il detto recupero, bensì ha mostrato con buona fede contrattuale la collaborazione nei confronti dei debitori, sicchè questi ultimi non possono oggi trarre vantaggio da una disponibilità che la banca ha loro mostrato in piena, si ripete, collaborazione contrattuale.
Di qui la reiezione sia del punto di gravame dei garanti , sia del motivo di devoluzione dei Pt_4 restanti appellanti.
Residua, a questo punto, la questione del credito della banca nei confronti del debitore principale, devoluta attraverso il gravame della società correntista.
In realtà, dalla lettura delle allegazioni contenute nel gravame emerge evidente la genericità delle stesse, tali da non consentire – alla luce del contratto di conto corrente e degli elaborati contabili allegati dalla banca – di verificare quali siano le reali contestazioni avverso i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda monitoria.
Ne consegue anche l'inammissibilità della CTU richiesta, perché sarebbe meramente esplorativa.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, entrambi i gravami vanno respinto.
§ 5 — Quanto alle spese del grado queste seguono il principio della soccombenza, ben applicabile anche nei confronti di e proprio Parte_1 Parte_2 in ragione della prevalenza della soccombenza medesima nell'esito complessivo del giudizio.
Peraltro, l'onere va ripartito in ragione dei distinti gravami, visto che non vi è assolutamente coincidenza nella difese, sicchè vi è stata necessità per le controparti di formulare altrettante difese per i singoli argomenti.
Dette spese, dunque, vanno liquidate secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00 Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Trattandosi di procedimento di appelli introdotti dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza n. 16839/19 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta gli appelli;
2. Condanna e in solido tra loro, Parte_1 Parte_2 alla rifusione , in favore di e per essa CP_3 Controparte_4 rappresentata dalla procuratrice , delle spese del grado che Controparte_5 si liquidano in euro 14.317,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Condanna, e in solido tra loro, alla rifusione , in favore di Parte_3 Parte_4
e per essa rappresentata dalla CP_3 Controparte_4 procuratrice , delle spese del grado che si liquidano in euro Controparte_5
14.317,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali
4. Dichiara le parti appellanti e Parte_1 [...]
in solido tra loro, tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_2 unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
5. Dichiara le parti appellanti e , in solido tra loro, tenute a versare Parte_3 Parte_4 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore