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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ezio Cannata Baratta Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16785/2018 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. TERESA NATASCIA COREA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. CP
, rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO NIGROLI, giusta procura C.F._2
in atti;
RESISTENTE
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15/07/2024, sulle conclusioni ivi precisate, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24/10/2018, ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
pronunciarsi la sua separazione personale da , con cui ha contratto matrimonio a CP
Catania il 25/03/2000 e dal quale sono nati i figli (il 07/04/2001), Persona_1 Persona_2
(il 28/09/2002) e (il 20/01/2009).
[...] Persona_3
La ricorrente ha dedotto che i comportamenti tenuti dal marito, contrari ai doveri coniugali, avevano determinato il naufragio dell'unione coniugale, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
ha quindi chiesto l'addebito della separazione al marito, l'affido condiviso dei Parte_1
figli, con collocazione abitativa presso di sé, regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocataria, assegnazione in proprio favore della casa coniugale (di cui era peraltro esclusiva proprietaria) e onere a carico del di contribuire al mantenimento dei figli mediante CP
versamento di un assegno mensile, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Resi i provvedimenti provvisori ed urgenti all'esito dell'udienza presidenziale - celebratasi il
30.10.2019 - con comparsa depositata il 05/01/2021 si è costituito , eccependo CP
preliminarmente che i coniugi si erano riconciliati e chiedendo, in subordine, di essere rimesso in termini per l'eccepita nullità dell'atto introduttivo del giudizio;
nel merito, il resistente ha chiesto dichiararsi la separazione, ma con addebito alla ricorrente, instando per l'affido condiviso della figlia (l'unica ancora minorenne) ed il suo collocamento presso di sé, con Persona_3
conseguente assegnazione in proprio favore della casa familiare ed obbligo per la ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli, mediante versamento di un assegno mensile in proprio favore e pari concorso nelle spese straordinarie.
Con sentenza parziale n. 384/2022, pubblicata il 22/01/2022, il Tribunale, rigettate le eccezioni del resistente, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo si è disposto per il prosieguo della trattazione in ordine alle ulteriori domande di addebito reciprocamente proposte dalle parti ed alle altre richieste relative ai rapporti economici e alla prole.
Effettuato l'ascolto della minore, la causa - istruita documentalmente e mediante espletamento delle prove testimoniali articolate dalle parti ed ammesse con ordinanza del 22.01.2022 - è stata quindi posta in decisione.
2 Tanto premesso, non vi sono elementi in giudizio che consentano di assumere a carico di alcuno dei coniugi la responsabilità della separazione.
In generale, deve rammentarsi che, per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, c.c., è altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo.
L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che l'attitudine euristica delle prove debba essere valutata sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti, in base ad una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro.
In buona sostanza, il coniuge che agisce in giudizio, chiedendo l'addebito della separazione all'altro, non può limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma deve altresì
provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del rapporto, ossia, per come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, che tale violazione sia stata causa della disgregazione della comunione morale che legava i coniugi e non già, invece, quando sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo.
Ne consegue che in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri, tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito,
restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione.
Nel caso specifico nessuna delle parti ha offerto una prova di tale natura.
Ad avviso della ricorrente, l'affectio coniugalis sarebbe venuta meno a causa dei comportamenti del marito (in particolare, la mancata collaborazione con la moglie nella gestione della vita familiare;
il disinteresse alle esigenze della famiglia;
la dedizione esclusiva ai genitori e ai propri interessi, in particolare alla preghiera, con l'adorazione delle immagini sacre poste sui cuscini del letto, preghiera in campagna da solo a pranzo e all'alba, la costrizione dei figli a pregare;
l'interruzione dei rapporti intimi) senza che tali asserzioni - puntualmente contestate da controparte - abbiano trovato rassicurante e puntuale riscontro probatorio: non possono infatti assurgere a prova dei dedotti comportamenti - peraltro rilevanti solo nella misura in cui avessero
3 concretamente inciso sull'adempimento dei doveri coniugali - le dichiarazioni rese all'udienza del
14/09/2022 dalla teste addotta dalla ricorrente, trattandosi di circostanze che la teste Tes_1
ha appreso de relato dalla stessa . Pt_1
Quanto alla richiesta di addebito formulata dal resistente, quest'ultimo ha dedotto che la vita coniugale sarebbe venuta meno alla fine del mese di dicembre del 2020, quando la moglie, senza motivo, avrebbe lasciato la casa familiare per andare a vivere con la madre, ma l'assunto è rimasto sfornito di prova in ordine al fatto che tale allontanamento sia stato causa anziché effetto della crisi coniugale.
In ordine alle statuizioni relative ai figli, va innanzitutto precisato che nulla deve disporsi in ordine all'affidamento e al collocamento dei figli e , che da Per_1 Persona_2
tempo hanno raggiunto la maggior età.
Nulla deve disporsi neppure in ordine alla casa familiare - essendo pacifico tra le parti, oltre che documentato, che la , dopo la sentenza parziale che ha pronunciato la sua separazione Pt_1
dal marito, ha venduto l'immobile - giusta rogito del 20/06/2023 del Notaio Persona_4
rep. 8613 - per la somma di € 240.000,00, unitamente al terreno agricolo e alle pertinenze,
[...]
oltre che alle attrezzature, ai mezzi meccanici e agli animali, trasferendosi a Catania in via Del
Frantoio n. 13, nella casa di sua proprietà, pervenutale per successione della madre, deceduta dopo la sentenza di separazione.
Quanto alla figlia , appare opportuno e conforme all'interesse della stessa, Persona_3
in considerazione delle dichiarazioni rese dalla minore all'udienza del 14.09.2022 e della sua età anagrafica (essendo prossima a compiere sedici anni) che ella resti affidata ad entrambi i coniugi
- conformemente a quanto chiesto dalle parti e non sussistendo ragioni ostative al riguardo - con collocazione presso la madre, con la quale in atto convive ed ha sempre convissuto sin dall'inizio della separazione - rimettendo al suo gradimento, in base agli impegni scolastici ed extrascolastici
- la determinazione dei tempi di permanenza presso il padre.
Stante la convivenza prevalente della figlia minore presso la madre, deve Persona_3
porsi a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della detta figlia CP
con un assegno, che, tenuto conto delle esigenze della minore (adolescente), va determinato nell'importo mensile di € 250,00, (con decorrenza dalla presente sentenza), oltre al 50% delle
4 spese scolastiche e straordinarie, per esse intese quelle che per la loro rilevanza, imponderabilità ed imprevedibilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli e non sono ricomprese nell'assegno ordinario mensile, quantificato in modo forfettizzato.
A tale quantificazione si perviene tenendo conto delle deduzioni e delle produzioni in atti, da cui emerge che il resistente, pur se afferma di non aver più lavorato dopo il 2020 (l'ultima documentazione reddituale prodotta, la Certificazione Unica 2021 per i redditi dell'anno 2020,
riporta un reddito pari ad € 1.362,76) e di trovarsi in condizioni di indigenza - tanto da non avere neppure un posto dove dormire né quanto necessario per far fronte ai bisogni di prima necessità –
è certamente dotato di capacità lavorativa - avendo sempre lavorato e non risultando affetto da alcuna condizione patologica ostativa allo svolgimento di una generica attività - mentre la ricorrente percepisce un reddito complessivo annuo di € 22.658,00 (vedasi Redditi 2023 Persone
Fisiche - periodo d'imposta 2022), e, pur gravata da pregressi debiti che asserisce contratti nell'interesse della famiglia, dispone delle somme ricavate dalla vendita dell'ex casa familiare oltre ad essere proprietaria della casa ereditata dalla madre in cui si è trasferita a vivere.
Con riferimento alla domanda di mantenimento per i figli maggiorenni e Persona_1
, che hanno, rispettivamente, quasi ventiquattro e ventidue anni compiuti, Persona_2
documentalmente provato che il primo lavora con contratto a tempo indeterminato - cfr la documentazione prodotta in data 19/10/2022, che non può ritenersi tardiva perché riguardante fatti sopravvenuta al maturarsi delle preclusioni istruttorie, avvenuta alla prima udienza successiva alla suo verificarsi), nulla è dato sapere circa un eventuale percorso di studi in cui il secondo sia ancora impegnato (a prescindere dalle deduzioni formulate da parte resistente con note depositate in data
08/07/2024 circa la titolarità in capo a quest'ultimo di un conto bancario dove giacerebbero ingenti somme).
Al riguardo, aderisce questo tribunale alla più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui sussiste “L'obbligo di mantenimento oltre il raggiungimento della maggiore età ove il genitore convivente con il figlio o questo stesso dia la prova (sovente raggiunta agevolmente ed in via indiziaria) dell'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica” (così Cass. n. 17183/2020, e da ultimo vedi Cass. 27904/2021).
5 A tale fine la S.C. valorizza il concetto della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato. Essa si acquista con la maggiore età,
quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto): salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento. In
mancanza, il figlio maggiorenne non ne ha diritto;
ed, anzi, può essere ritenuto egli stesso inadempiente all'obbligo, posto a suo carico dall'art. 315-bis c.c., comma 4, di "contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa">>.
In altri termini - sempre per come si legge nella citata pronuncia 17183/ del 2020 - <
vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio,
non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè,
certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo,
dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro,
dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro. Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze. La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purché
proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché possa trovare un impiego;
salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento. A ciò si aggiunga che, del pari, dovrà tenersi conto dell'adeguatezza e ragionevolezza delle opzioni formative, operate dal figlio, rispetto alle condizioni della famiglia, cui non è ammesso imporre un contributo per essa eccessivamente
6 gravoso e non rientrante nelle sue concrete possibilità economiche, tenuto conto - secondo buona fede - della non imposizione di un eccessivo sacrificio alle altrui esigenze di vita>> (così
testualmente Cass. 2020 n. 17183, cit.).
Tanto premesso, per tornare al caso concreto, ritiene il collegio che, rispettivamente all'età di ventitré anni e all'età di ventidue anni, i figli maggiorenni, e Persona_1 Persona_2
, abbiano fruito di un sufficiente arco temporale per portare utilmente a termine i rispettivi
[...]
percorsi formativi e che comunque, sulla base della documentazione in atti relativa a Per_1
e in difetto di qualunque allegazione in ordini alle aspettative e alle aspirazioni di
[...]
, il mancato conseguimento dell'indipendenza economica non possa più Persona_2
gravare sul padre, che va pertanto assolto dall'onere di mantenimento.
Ricorrono giusti motivi, stante la reciproca soccombenza sulla domanda di addebito e sulle domande di natura economica, per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
rigetta le reciproche domande di addebito delle parti;
dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Persona_3
collocamento prevalente presso la ricorrente e disciplina dei tempi di permanenza della Parte_1
minore presso il padre come in parte motiva;
CP
pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di CP
, la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_1
minore con decorrenza dalla data della presente sentenza, da rivalutarsi Persona_3
annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Dichiara non più dovuto da , con decorrenza dalla data della presente sentenza, CP
alcun contributo per il mantenimento dei figli e . Persona_1 Persona_2
compensa interamente le spese tra le parti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 10/01/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera dott. Massimo Escher
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