Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 02/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00028/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01987/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1987 del 2022, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’Avv. Brigida Marra e dall’Avv. Diego Del Regno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Napoli, via Diaz, 11, domicilia ex lege ;
per l’annullamento
a – del provvedimento emesso dal Ministero della Difesa in data 1 febbraio 2022 a firma del Capo dell’Ufficio Dott.-OMISSIS- con il quale, è stata rigettata l’istanza presentata dal ricorrente ed avente ad oggetto la richiesta di rimborso delle spese legali relative al procedimento penale da cui il medesimo è stato assolto;
b - del parere redatto dall’Avvocatura dello Stato -OMISSIS- (privo di data) a firma dell’incaricato -OMISSIS- quale Procuratore dello Stato;
c – di tutti gli atti connessi, collegati e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2024 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato il 30 marzo 2022 e depositato il successivo 14 aprile, il ricorrente, già dipendente della Marina Militare, in servizio presso il Distaccamento della Marina Militare di Napoli con la qualifica di Assistente Amministrativo, deduceva:
- di aver assunto, insieme ad altro dipendente, la funzione di “Coordinatore dell’attività dell’Ufficio acquisti” (atto dispositivo n. -OMISSIS- a firma del Capo Servizio Amministrativo C.V. -OMISSIS-), con compiti legati allo svolgimento delle varie fasi procedimentali (i.e. predisposizione degli atti autorizzativi, degli atti dispositivi e degli inviti di gara, nonché dei verbali di aggiudicazione; estrazione degli elenchi delle ditte idonee del settore);
- che il -OMISSIS-, era stato rinviato a giudizio nell’ambito del procedimento penale incardinato in data -OMISSIS-presso il Tribunale di Napoli, per i reati di cui agli art. 81 c.p. e art. 323 c.p. “perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso commesse in tempi diversi, nella sua qualità di coordinatore dell’Ufficio Gare e Liquidazioni del -OMISSIS-, incaricato, in quanto tale, di procedere all’istruttoria degli atti relativi alle gare bandite dal suindicato -OMISSIS- (atti di invito alla gara, spedizione degli stessi, atti dispositivi e di commesse, atti relativi alla fase della liquidazione) omettendo di astenersi nell’ambito della procedura relativa alla gara d’appalto avente ad oggetto “Manutenzione centrali Termiche”[…] nonostante la presenza, tra le società partecipanti, della -OMISSIS-, procurava intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale a -OMISSIS-, amministratore della predetta società”;
- che, più nello specifico, era stato accusato di: non essersi astenuto dalla procedura suindicata nonostante il rapporto esistente con uno dei partecipanti, amico di infanzia e vicino di casa e di averlo conseguenzialmente preferito; […] aver omesso di inviare alla -OMISSIS-. (società che aveva presentato l’offerta migliore) la richiesta di esibizione del patentino per la conduzione delle centrali termiche; […] aver omesso di segnalare che il patentino prodotto dalla -OMISSIS- fosse scaduto”;
- che con sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale di -OMISSIS-, lo aveva assolto dal reato a lui ascritto perché “il fatto non sussiste” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 530 p.p.;
- che con istanza dell’8 ottobre 2020 aveva quindi chiesto il rimborso delle spese legali sostenute ex art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, conv. in legge 135 del 23 maggio 1997;
- che, tuttavia, con provvedimento del 1 febbraio 2022, l’Amministrazione aveva rigettato la domanda, richiamando per relationem , il parere negativo in proposito reso dall’Avvocatura dello Stato.
1.1. - Tanto premesso in fatto, il ricorrente impugnava – unitamente al sotteso parere della Difesa Erariale - il provvedimento da ultimo menzionato, articolando, a sostegno, tre ordini di censure, con cui, in sintesi, lamentava: a) la violazione della normativa di settore (art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, conv. in legge 135 del 23 maggio 1997), potendo l’Avvocatura dello Stato pronunciarsi soltanto sul quantum del rimborso e non anche sulla sua effettiva spettanza (decisione, questa, rimessa all’Amministrazione di appartenenza); aa) l’erroneità del parere reso dalla Difesa Erariale per aver ritenuto, come preclusiva al rimborso, la ritenuta violazione, da parte del ricorrente, se non delle norme penali, dei doveri d’ufficio, individuata in alcuni specifici passaggi della motivazione della sentenza di assoluzione; tanto più in considerazione dell’assenza di provvedimenti di natura disciplinare nei suoi confronti, per come dimostrato dalla certificazione del 21 febbraio 2022, a riscontro della richiesta di accesso agli atti dell’8 febbraio 2022, che produceva in allegato (primo motivo); b) la sussistenza di tutti i presupposti previsti dall’art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, conv. in legge 135 del 23 maggio 1997, ai fini del rimborso (“nel caso di specie, oltre a sussistere l’elemento giuridico (provvedimento di assoluzione) e quello soggettivo (l’esercizio della funzione nella qualità di dipendente dell’Amm.ne Statale), sussiste senza alcun dubbio anche quello oggettivo, del nesso causale tra i fatti erroneamente contestati al -OMISSIS- e le funzioni dallo stesso svolte in nome e per conto della -OMISSIS-”); bb) la correlazione dei fatti ascrittigli, con i propri doveri d’ufficio (“Si può ictu oculi notare che, come richiesto dall’art. 18 D.L. 67/97, i fatti da cui è originato il giudizio sono strettamente correlati con l’esercizio delle funzioni svolte”) (secondo motivo); c) la carenza di motivazione alla base dell’adottato diniego (terzo motivo).
1.1. - Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno (21 aprile 2022), con atto di mero stile. In vista dell’udienza pubblica le parti depositavano memorie (31 ottobre 2024) e repliche (12 e 14 novembre 2024). L’Amministrazione resistente eccepiva inoltre, l’inammissibilità dell’impugnativa quanto al parere dell’Avvocatura dello Stato, “trattandosi di atto endoprocedimentale”.
1.2. – All’udienza del 4 dicembre 2024 il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
2.- Oggetto dell’odierno contendere è il provvedimento con cui l’Amministrazione resistente ha rigettato l’istanza di rimborso delle spese legali sostenute dal ricorrente per la difesa nel giudizio penale incardinato il -OMISSIS-presso il Tribunale di Napoli e che lo ha visto imputato per i reati di cui agli art. 81 c.p. e art. 323 c.p.; diniego, a quanto consta, motivato per relationem con il rinvio al parere dell’Avvocatura dello Stato, ivi richiamato. Quest’ultimo, preliminarmente rilevata la sussistenza del presupposto “giuridico” (la sentenza o il provvedimento che esclude la responsabilità) e dell’elemento soggettivo (la qualità di dipendente di un’Amministrazione statale), previsti dall’art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, conv. in legge 135 del 23 maggio 1997, ai fini del rimborso, ha tuttavia considerato come ostativa la ritenuta carenza di diligenza nell’espletamento degli obblighi istituzionali (rintracciabile in alcuni passi della parte motiva della sentenza di assoluzione, compiutamente riportati), considerata come in grado di incidere sull’ulteriore elemento previsto dalla norma e consistente nel “nesso tra i fatti e/o atti da cui è originato il giudizio e l’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali”. Il tutto così in sintesi argomentato nella parte dell’atto consultivo qui di interesse: “dalla lettura della citata disposizione [art. 18 del D.L. 25 marzo 1997] emerge, dunque, che il legislatore subordini il diritto al rimborso delle spese legali alla congiunta ricorrenza di un presupposto giuridico (la sentenza o il provvedimento che esclude la responsabilità), nonché di due requisiti, uno soggettivo (la qualità di dipendente di un’Amministrazione statale) e uno oggettivo (il nesso tra i fatti e/o atti da cui è originato il giudizio e l’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali). […] È […] per la mancanza del requisito oggettivo che la Scrivente ritiene che -OMISSIS- non abbia diritto al rimborso di cui all’art. 18 del D.L. 25 marzo 1997. Dalla lettura della […] sentenza emerge infatti che “le irregolarità e le carenze del procedimento amministrativo, evidenziate con estrema puntualità dai Carabinieri, si sono rilevate innanzitutto di ridotto rilievo concreto e, soprattutto, sono apparse principalmente frutto di una gestione distratta, in qualche passaggio forse superficiale da parte dell’ufficio che doveva trattarle, ma certamente non caratterizzate da violazione di legge o regolamento né animate dal dolo intenzionale dell’imputato indi favorire una delle imprese che avevano partecipato alla gara di appalto di cui si discute” (pag. 3), emerge altresì che “sarebbe stato importante al dibattimento sapere come era organizzato l’ufficio e quali poteri e compiti operativi concreti fossero affidati a -OMISSIS- e quali ai suoi colleghi, oltre che ai superiori gerarchici. Tuttavia, le deposizioni dei testi sentiti in dibattimento che lavorava[no] con mansioni diverse per il -OMISSIS- di Napoli della Marina Militare non sono state di nessun ausilio per comprendere al meglio come siano andati i fatti e come fossero ripartite le responsabilità e i controlli. Al contrario, i testi… si sono celati dietro delle dichiarazioni estremamente generiche e dietro una inverosimile mancanza di memoria non solo sui fatti specifici oggetto del processo, il che sarebbe stato in teoria anche comprensibile, ma anche su conto di quel che era accaduto per anni e anni nell’organizzazione del proprio lavoro, il tutto quasi ai limiti della reticenza penalmente rilevante” (pag. 5). Emerge infine che -OMISSIS-, pur essendo solo assistente amministrativo e non avendo funzioni direttive si definiva “… egli stesso...responsabile dell’ufficio acquisiti in questione”. Tali comportamenti, sebbene non siano da soli idonei ad integrare la fattispecie criminosa di cui all’art. 323, costituiscono, invece, una violazione dei doveri d’ufficio da parte dell’istante, che impedisce di concedere allo stesso il rimborso delle spese legali”. La violazione del sopracitato obbligo da parte di -OMISSIS-, difatti, fa venir meno la sussistenza del nesso che l’art. 18 L. 135/97 richiede tra il fatto o l’atto da cui è originato il giudizio e l’espletamento del servizio o l’assolvimento degli obblighi istituzionali. Al contrario è proprio dal mancato completo assolvimento dei suoi obblighi da parte del richiedente, connesso alle ragioni d’ufficio/di servizio, che il procedimento penale a carico dell’odierno istante è stato instaurato. Dunque, soltanto qualora l’istanza avesse diligentemente assolto gli obblighi lui imposti, questo avrebbe avuto il diritto di richiedere il rimborso delle spese legali”.
2. - Orbene, in questi termini circoscritto il thema DE , ritiene anzitutto il Collegio doversi disattendere l’eccezione preliminare di inammissibilità, formulata dall’Amministrazione resistente nelle proprie difese: l’odierna impugnativa, infatti, non ha ad oggetto il (solo) parere dell’Avvocatura dello Stato (atto consultivo e, come tale, privo di potestà autoritativa) ma il provvedimento di rigetto adottato dal Ministero resistente il 1 febbraio 2022 nella parte in cui ha fatto proprio, con rinvio per relationem ed a fini motivazionali, a tale parere. Ne consegue l’ammissibilità del gravame.
3. – Tanto chiarito e passando all’esame, nel merito, del ricorso, si osserva quanto segue.
3.1. - L’art. 18, primo comma, prima parte, del D.L. 67 del 1997 conv. con L. n. 135 del 1997, così dispone: “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato.” Come noto e per come correttamente riepilogato dall’Avvocatura dello Stato nel surrichiamato parere, la ratio della disposizione – di natura eccezionale e, per l’effetto, dall’interpretazione necessariamente restrittiva (cfr., ex multis , Consiglio di Stato Sez. II, 14/07/2023, n. 6908) – è tenere indenni i dipendenti che abbiano agito in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione, delle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all’espletamento dei loro compiti istituzionali. Condizione essenziale, tra le altre, per il rimborso (peraltro nei soli limiti ritenuti congrui dall’Avvocatura erariale) è, pertanto, e per quanto qui rileva, l’imputazione degli effetti della condotta del dipendente direttamente in capo all’Amministrazione di appartenenza. Circostanza, quest’ultima che richiede, “che il fatto o l’atto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell’esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente; che vi sia un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere e il compimento dell’atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell’atto” (cfr., T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 09/05/2019, n. 1037, in senso conforme , ex multis , T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 26/04/2019, n. 350, T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 25/02/2019, n. 193). Ciò posto, ritiene il Collegio che, per quanto, in astratto ed in via generale, il nesso tra i fatti e/o atti da cui è originato il giudizio e l’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali possa essere escluso al ricorrere dell’illecito disciplinare, che impedisce la riconducibilità della condotta del dipendente all’Amministrazione di appartenenza (“la possibilità del rimborso delle spese legali è da escludersi qualora vi sia conflitto di interessi tra dipendente ed amministrazione, emergendo o comunque potendo emergere estremi di natura disciplinare ed amministrativa, per mancanze attinenti al compimento dei doveri d’ufficio” T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 13/11/2023, n. 6202; “va esclusa la spettanza del beneficio di cui alla norma nel caso in cui l'atto o il comportamento possano condurre ad un conflitto con gli interessi dell'Amministrazione di appartenenza, cioè quando, pur in assenza di responsabilità penale, sussistano i presupposti per la configurazione di un illecito disciplinare e l’attivazione del relativo procedimento”, cfr., Consiglio di Stato Sez. II, n. 6908, cit.), nel caso di specie, tale condizione ostativa non sia in effetti riscontrabile in atti, tantomeno negli elementi addotti dall’Amministrazione ( rectius dall’Avvocatura dello Stato) a sostegno del diniego. In proposito, va osservato che, in disparte l’omessa attivazione di un procedimento disciplinare a carico del ricorrente (circostanza pure rilevante, ai fini che qui interessano, e debitamente riscontrata dalla certificazione del 21 febbraio 2022, in atti), gli stralci della sentenza di assoluzione riportati nel parere non individuano alcuna specifica condotta in capo all’istante, descrivendo, in effetti, in maniera del tutto generica ed a tratti evidentemente ipotetica “una gestione distratta, in qualche passaggio forse superficiale” riferibile all’ufficio nel suo complesso e non anche ai dipendenti; i passaggi evidenziando, inoltre, l’impossibilità di una ricostruzione puntuale della consolidata e risalente organizzazione dell’ufficio, nonché dei singoli “compiti operativi” attribuiti a ciascun impiegato, in ragione dell’assenza di concrete evidenze fornite dai colleghi del ricorrente, chiamati a testimoniare nel processo penale, e di cui è ventilata, una condotta “ai limiti della reticenza penalmente rilevante”. In questo quadro, ove, ictu oculi , difettano elementi fattuali dotati di una qualche concretezza univocamente riferibili al ricorrente, l’unica condotta specifica riguarderebbe il fatto che lo stesso – in circostanza di luogo e di tempo non meglio specificate né approfondite dall’organo consultivo – si sia autoqualificato “responsabile dell’ufficio acquisiti”, ma non consta, ed in proposito l’Avvocatura nulla adduce a sostegno del dedotto rilievo disciplinare di tale “comportamento”, in che modo tale condotta, in ipotesi senz’altro irrituale, abbia comportato, in concreto, la violazione dei doveri di diligenza normativamente imposti al pubblico dipendente e l’elisione del nesso di strumentalità, preclusivo del rimborso di cui all’art. 18 del D.L. 67 del 1997. Peraltro, negare il rimborso per il solo fatto, in sé, di essersi “autoqualificato responsabile dell’ufficio acquisiti” (si ribadisce, in assenza di ulteriori elementi utili a contestualizzare la condotta) è senz’altro eccessivo e non in linea con la natura, pur restrittiva, della norma sopra richiamata. Dalle considerazioni sin qui svolte, consegue, da un lato, la violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all’art. 18 del D.L. 67 del 1997, quanto alla ritenuta assenza dei presupposti per il rimborso e, dall’altro, l’evidente illogicità delle argomentazioni che sorreggono il diniego, prive di qualsivoglia riferimento plausibile ad un’eventuale responsabilità disciplinare e, per l’effetto, non condivise dal Tribunale.
Ne discende, assorbiti gli ulteriori profili di doglianza dal cui esame il ricorrente non potrebbe trarre alcuna ulteriore utilità, la fondatezza del presente ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione in ordine all’istanza presentata dal ricorrente, tenuto conto, oltreché della presente decisione, anche di quanto già positivamente valutato in ordine alla sussistenza degli ulteriori presupposti per addivenire al rimborso.
3.2. – Le spese di lite seguono la soccombenza liquidandosi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
- condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.