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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 699/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 22:09, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 699/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CELLETTI Parte_1 C.F._1
BIANCAMARIA e dell'avv. VANNICELLI FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CELLETTI Controparte_1 C.F._2
BIANCAMARIA e dell'avv. VANNICELLI FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CELLETTI Parte_2 C.F._3
BIANCAMARIA e dell'avv. VANNICELLI FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._4
CELLETTI BIANCAMARIA e dell'avv. VANNICELLI FRANCESCO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_1
[...]
Controparte_4 con il patrocinio della dott.ssa , della dott.ssa Controparte_5 Controparte_6 del dott. Controparte_7
PARTI RESISTENTI
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.8.2023 le ricorrenti adivano il Giudice del lavoro affinché fossero accolte le seguenti conclusioni “Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad essere reinserita nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per la Provincia di e per l'effetto: - ripristinare gli incarichi a tempo CP_4 indeterminato ex art. 59, co. 4, D.L. 73/2021 attribuiti alle ricorrenti con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2021 presso i seguenti istituti: o Istituto di Istruzione Secondaria di Rosignano Marittimo CP_8
(Aliotta, Bacci, ; o Istituto di Rosignano Pt_1 CP_1 Per_1 Controparte_9
Marittimo (Rizzo) o Istituto di Livorno (Ruocco). o presso altro Istituto del medesimo Controparte_10
Ambito Territoriale;
- in subordine, disporre in ogni caso in capo a ciascuna delle ricorrenti il riconoscimento del punteggio spettante per gli anni di servizio, nella misura di 12 punti, ed il corrispettivo economico dovuto ai sensi del
CCNL di categoria per i mesi di forzata astensione dal servizio, anche sotto forma di risarcimento del danno, in misura non inferiore ad € 15.600 su base annua, suddiviso per i mesi di stensione, fatti salvi migliori conteggi o in quella ritenuta di giustizia”, con vittoria delle spese di lite. Allegavano le ricorrenti di essersi laureate in
Italia e di aver, poi, conseguito all'estero, e segnatamente presso l'Università San Jorge di Zaragoza,
Spagna, la specializzazione per insegnanti di sostegno nelle scuole secondarie ai fini dell'inserimento nella prima fascia (titolari di specializzazione) delle graduatorie provinciali per le supplenze e di aver quindi presentato al odierno resistente la domanda di Controparte_3 riconoscimento del proprio titolo estero ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 e della
Direttiva UE 2005/36. Deducevano le attrici che, a partire dall'A.S. 2020/2021, il
[...]
, con l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 disponeva l'apertura delle Controparte_3
GPS (Graduatorie Provinciali Supplenza), prevedendo, fra l'altro, la possibilità, per coloro che avessero conseguito un titolo estero in attesa di riconoscimento, e che avessero presentato istanza di riconoscimento avanti alla competente Amministrazione, di essere inseriti in prima fascia con riserva. Allegavano, quindi, le docenti come, in forza del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID – 19 per le imprese, la salute, i giovani, il lavoro e i servizi territoriali” ed in particolare dell'art. 59, le ricorrenti, avendo conseguito il titolo estero necessario per accedere alla prima fascia delle suddette graduatorie provinciali, riservata ai docenti specializzati, presentavano istanza di inserimento ai sensi del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 presso la provincia di , per CP_4 essere poi inserite nella prima fascia della graduatoria provinciale, in posizione utile per il pagina 2 di 4 conferimento dell'incarico di ruolo. Le docenti risultavano quindi assegnatarie, a partire dal mese di settembre 2021, di incarico di supplenza a tempo determinato, finalizzato all'inserimento in ruolo su posto di sostegno, ai sensi dell'art. 59, comma 4, D.L. 25 maggio 2021 n. 73, presso le seguenti scuole meglio specificate in ricorso. Lamentavano tuttavia le attrici che il Controparte_3 comunicava successivamente a ciascuna di loro il rigetto delle rispettive istanze di riconoscimento del titolo estero, mentre i rispettivi istituti ordinavano la risoluzione del rapporto di lavoro in essere con le ricorrenti. Tanto premesso, le odierni ricorrenti lamentano, essenzialmente, l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalla prima fascia delle graduatorie provinciali e della revoca dell'incarico a tempo indeterminato precedentemente attribuito ex art. 59 del D.L. 73/2021 e del contratto presupposto, richiedendo in questa sede il reinserimento in prima fascia GPS delle medesime, nonché il ripristino del precedente contratto.
Si costituiva il resistente variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del CP_3 quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del Giudice Amministrativo ed evidenziava, nel merito,
l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Alla udienza odierna, poi, i procuratori concordemente chiedevano dichiararsi cessata materia del contendere per essere medio tempore intervenuti i decreti relativi alle immissioni in ruolo delle ricorrenti, le loro conclusioni divergendo solo in punto di spese (cfr. verbale di udienza odierna).
Tanto premesso, deve essere dichiarata cessata materia del contendere, dichiarazione che presuppone, invero, che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti, idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003): nel caso di specie l'intervenuta adozione dei decreti relativi alle immissioni in ruolo delle ricorrenti (cfr. docc. 23 e 24 da ultimo versati in atti), elimina l'interesse alla pronuncia del giudice sul ricorso presentato.
Quanto alle spese di lite appare equa la compensazione integrale delle stesse atteso che da un lato la materia è stata oggetto di modifiche legislative, mentre dall'altro il si è prontamente CP_3 attivato per l'applicazione della normativa sopravvenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando sul ricorso: pagina 3 di 4 1) dichiara la cessata materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite.
LIVORNO, 19 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 22:09, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 699/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CELLETTI Parte_1 C.F._1
BIANCAMARIA e dell'avv. VANNICELLI FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CELLETTI Controparte_1 C.F._2
BIANCAMARIA e dell'avv. VANNICELLI FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CELLETTI Parte_2 C.F._3
BIANCAMARIA e dell'avv. VANNICELLI FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._4
CELLETTI BIANCAMARIA e dell'avv. VANNICELLI FRANCESCO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_1
[...]
Controparte_4 con il patrocinio della dott.ssa , della dott.ssa Controparte_5 Controparte_6 del dott. Controparte_7
PARTI RESISTENTI
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.8.2023 le ricorrenti adivano il Giudice del lavoro affinché fossero accolte le seguenti conclusioni “Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad essere reinserita nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per la Provincia di e per l'effetto: - ripristinare gli incarichi a tempo CP_4 indeterminato ex art. 59, co. 4, D.L. 73/2021 attribuiti alle ricorrenti con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2021 presso i seguenti istituti: o Istituto di Istruzione Secondaria di Rosignano Marittimo CP_8
(Aliotta, Bacci, ; o Istituto di Rosignano Pt_1 CP_1 Per_1 Controparte_9
Marittimo (Rizzo) o Istituto di Livorno (Ruocco). o presso altro Istituto del medesimo Controparte_10
Ambito Territoriale;
- in subordine, disporre in ogni caso in capo a ciascuna delle ricorrenti il riconoscimento del punteggio spettante per gli anni di servizio, nella misura di 12 punti, ed il corrispettivo economico dovuto ai sensi del
CCNL di categoria per i mesi di forzata astensione dal servizio, anche sotto forma di risarcimento del danno, in misura non inferiore ad € 15.600 su base annua, suddiviso per i mesi di stensione, fatti salvi migliori conteggi o in quella ritenuta di giustizia”, con vittoria delle spese di lite. Allegavano le ricorrenti di essersi laureate in
Italia e di aver, poi, conseguito all'estero, e segnatamente presso l'Università San Jorge di Zaragoza,
Spagna, la specializzazione per insegnanti di sostegno nelle scuole secondarie ai fini dell'inserimento nella prima fascia (titolari di specializzazione) delle graduatorie provinciali per le supplenze e di aver quindi presentato al odierno resistente la domanda di Controparte_3 riconoscimento del proprio titolo estero ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 e della
Direttiva UE 2005/36. Deducevano le attrici che, a partire dall'A.S. 2020/2021, il
[...]
, con l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 disponeva l'apertura delle Controparte_3
GPS (Graduatorie Provinciali Supplenza), prevedendo, fra l'altro, la possibilità, per coloro che avessero conseguito un titolo estero in attesa di riconoscimento, e che avessero presentato istanza di riconoscimento avanti alla competente Amministrazione, di essere inseriti in prima fascia con riserva. Allegavano, quindi, le docenti come, in forza del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID – 19 per le imprese, la salute, i giovani, il lavoro e i servizi territoriali” ed in particolare dell'art. 59, le ricorrenti, avendo conseguito il titolo estero necessario per accedere alla prima fascia delle suddette graduatorie provinciali, riservata ai docenti specializzati, presentavano istanza di inserimento ai sensi del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 presso la provincia di , per CP_4 essere poi inserite nella prima fascia della graduatoria provinciale, in posizione utile per il pagina 2 di 4 conferimento dell'incarico di ruolo. Le docenti risultavano quindi assegnatarie, a partire dal mese di settembre 2021, di incarico di supplenza a tempo determinato, finalizzato all'inserimento in ruolo su posto di sostegno, ai sensi dell'art. 59, comma 4, D.L. 25 maggio 2021 n. 73, presso le seguenti scuole meglio specificate in ricorso. Lamentavano tuttavia le attrici che il Controparte_3 comunicava successivamente a ciascuna di loro il rigetto delle rispettive istanze di riconoscimento del titolo estero, mentre i rispettivi istituti ordinavano la risoluzione del rapporto di lavoro in essere con le ricorrenti. Tanto premesso, le odierni ricorrenti lamentano, essenzialmente, l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalla prima fascia delle graduatorie provinciali e della revoca dell'incarico a tempo indeterminato precedentemente attribuito ex art. 59 del D.L. 73/2021 e del contratto presupposto, richiedendo in questa sede il reinserimento in prima fascia GPS delle medesime, nonché il ripristino del precedente contratto.
Si costituiva il resistente variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del CP_3 quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del Giudice Amministrativo ed evidenziava, nel merito,
l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Alla udienza odierna, poi, i procuratori concordemente chiedevano dichiararsi cessata materia del contendere per essere medio tempore intervenuti i decreti relativi alle immissioni in ruolo delle ricorrenti, le loro conclusioni divergendo solo in punto di spese (cfr. verbale di udienza odierna).
Tanto premesso, deve essere dichiarata cessata materia del contendere, dichiarazione che presuppone, invero, che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti, idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003): nel caso di specie l'intervenuta adozione dei decreti relativi alle immissioni in ruolo delle ricorrenti (cfr. docc. 23 e 24 da ultimo versati in atti), elimina l'interesse alla pronuncia del giudice sul ricorso presentato.
Quanto alle spese di lite appare equa la compensazione integrale delle stesse atteso che da un lato la materia è stata oggetto di modifiche legislative, mentre dall'altro il si è prontamente CP_3 attivato per l'applicazione della normativa sopravvenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando sul ricorso: pagina 3 di 4 1) dichiara la cessata materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite.
LIVORNO, 19 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 4 di 4