Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 14404/2023 R.G..L.,
promossa
DA
, rappresentato e difeso dall' avv. MARTORANA Parte 1
PIETRO e dall'avv. PERRONE PAOLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 in
,
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in
VIA LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 12/03/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Condanna l'INPS alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, ivi compreso rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. MARTORANA PIETRO e dell'avv. PERRONE PAOLO, antistatari.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/11/2023, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(pensione di inabilità, indennità di accompagnamento e in subordine assegno mensile di invalidità civile, benefici di cui all'art. 3 L. n. 104/1992), avendo presentato la domanda amministrativa il 24.11.2022 e non essendo mai stata convocata a visita dall CP 1 .
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite. ,In particolare, l' CP_1 dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note scritte depositate dalla sola parte ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente sia in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 1, L. n. 104/1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, e che non sia in possesso dei requisiti sanitari per la concessione delle prestazioni di invalidità civile richieste, essendo con detta decorrenza invalida nella misura del 68%.
Quest'ultima conclusione del C.T.U., tuttavia, a differenze delle altre che si condividono e richiamano, non appare corretta, sulla scorta delle Tabelle di legge.
In particolare, se va condivisa la diagnosi operata dal C.T.U., "Malattia cerebrovascolare cronica da pregresso ictus cerebrale ischemico fronto-parietale destro con residua ipostenia emilato sinistro Lombartrosi a modesta limitazione funzionale. Trait talassemico", non lo è la valutazione dell'invalidità derivante dalle patologie accertate sulla scorta delle tabelle di legge.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti che hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati
-
va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici
5006, 5007 e 5008), determinando la percentuale di invalidità, che può essere diminuita o aumentata di 5 punti al massimo, in relazione alla perdita della capacità lavorativa specifica;
in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti.
Le patologie non tabellate possono essere valutate per analogia con patologie tabellate, tuttavia, operata l'analogia non può essere valutata una percentuale di invalidità diversa da quella prevista per il codice ritenuto applicabile per analogia, dovendosi attribuire la percentuale per questo prevista in misura fissa o una percentuale comunque rientrante nel range previsto dal codice tabellare. Operando diversamente, la valutazione del medico legale si pone contro le tabelle di legge ed è affetta da violazione di legge, non potendosi pertanto condividere, atteso che in tal modo il consulente tecnico potrebbe applicare una qualsiasi percentuale di invalidità a propria discrezione, così violando i principi costituzionali di eguaglianza nell'erogazione delle prestazioni di assistenza sociale, a presidio dei quali è stata disposta la natura obbligatoria delle Tabelle di legge.
Orbene, il C.T.U. non si è attenuto ai criteri e principi come sopra delineati previsti nelle Tabelle di legge, avendo così valutato:
"Pregresso ictus cerebrale ischemico fronto-parietale destro con residua ipostenia emilato sinistro
COD 7306 EMIPARESI (EMISOMA NON DOMINANTE) 31 400 valutazione percentuale 40% Malattia cerebrovascolare cronica COD 2301 (per analogia) ESITI DI SOFFERENZA
ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI DISTURBI DEL
COMPORTAMENTO DI MEDIA ENTITÀ 21 300 valutazione percentuale 25%
Trattandosi di menomazioni multiple, tra loro funzionalmente concorrenti Applicandosi per la valutazione il criterio medico legale del c.d. "calcolo salomonico" valutazione percentuale 60%
Lombartrosi a modesta limitazione funzionale Il quadro rappresentato nella storia clinico- anamnestica descrive segni di osteoartrosi a modesta limitazione funzionale;
non rilevati all'esame neurologico segni di irritazione radicolare né deficit motori e sensitivi. Tale patologia cronica ed evolutiva, episodicamente, a seguito di situazioni di stress fisici determina limitazioni funzionali per sintomatologia algica. La deambulazione e i passaggi posturali si presentano autonomi. Tenuto in considerazione che queste determinano obiettivamente una limitazione funzionale a meno di circa 1/3, si ritiene di dovere applicare un criterio proporzionale rispetto alla voce tabellare 7010- SI CH OM 31 40 0 presa in riferimento per analogia, una valutazione percentuale del 20%.".
Ed invero, anzitutto, se certamente corretta è l'applicazione del calcolo salomonico alle percentuali di invalidità determinate per le prime due patologie, il C.T.U. nulla ha rilevato in relazione alla perdita della capacità lavorativa specifica della ricorrente, che è in età lavorativa, poiché aveva 50 anni alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Sotto questo profilo, deve rilevarsi che le gravi patologie che affliggono la ricorrente e le loro conseguenze funzionali (emiparesi e disturbi del comportamento) incidono certamente sulla capacità lavorativa specifica della ricorrente, con la conseguenza che la percentuale di invalidità del 60% calcolata dal C.T.U. va aumentata almeno di 3 punti percentuali, così riconoscendo alla ricorrente perdette patologie un'invalidità complessiva del 63%.
Quanto, poi, all'ultima patologia il CTU ha violato le previsioni delle Tabelle di legge, atteso che ha applicato un codice tabellare per analogia, attribuendo poi una percentuale di invalidità, del 20%, di molto inferiore al range previsto dal codice applicato, dal 31 al 40%. Sulla scorta delle considerazioni del C.T.U. in relazione alla misura non grave dell'incidenza funzionale della patologia, va quindi applicata la percentuale minima ivi prevista del 31%.
Applicando alle percentuali sopra ottenute, del 63% e del 31% il calcolo riduzionistico cd. a scalare previsto nelle Tabelle di legge si ottiene una
- -
invalidità complessiva in misura del 74%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa come ritenuto dal CTU in
relazione alle patologie in diagnosi e alla inferiore percentuale erroneamente calcolata che costituisce requisito sanitario per la concessione con detta decorrenza dell'assegno mensile di invalidità civile.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell'INPS che non ha mai convocato a visita la ricorrente non pronunciandosi su nessuna delle prestazioni richieste e si liquidano e
-
distraggono in parte dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta delle prestazioni sopra indicate sin dalla data della domanda amministrativa. Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S..
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 1/04/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/03/2025
LA GIUDICE
Paola Marino