Ordinanza collegiale 29 gennaio 2021
Decreto presidenziale 5 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, ordinanza collegiale 29/01/2021, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/01/2021
N. 01328/2016 REG.RIC.
N. 01424/2017 REG.RIC.
N. 01623/2018 REG.RIC.
N. 00433/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2016, proposto da
NA IT, rappresentata e difesa dagli avvocati IA AT CC e Nicola Laurito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Gesess in Firenze, lungarno A. Vespucci 20;
contro
Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
Comune di Camaiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato IA Grazia Zicari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1424 del 2017, proposto da
NA IT, rappresentata e difesa dagli avvocati IA AT CC e Nicola Laurito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Gesess in Firenze, lungarno A. Vespucci 20;
contro
Comune di Camaiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato IA Grazia Zicari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
sul ricorso numero di registro generale 1623 del 2018, proposto da
NA IT, rappresentata e difesa dagli avvocati IA AT CC e Nicola Laurito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Gesess in Firenze, lungarno A. Vespucci 20;
contro
Comune di Camaiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato IA Grazia Zicari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
sul ricorso numero di registro generale 433 del 2020, proposto da
NA IT, rappresentata e difesa dagli avvocati IA AT CC e Nicola Laurito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Gesess in Firenze, lungarno A. Vespucci 20;
contro
Comune di Camaiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato IA Grazia Zicari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1328 del 2016:
- dell'ordine di introito n. 127/2016 e della correlata “scheda di calcolo”, allegati all'atto prot. n. 2016/50462 del 30.8.2016, ricevuto a mezzo raccomandata a/r in data 2.9.2016, con i quali il Comune di Camaiore, Settore 4°, Gestione del territorio, Servizio 13, U.O. Demanio marittimo, ha liquidato il canone per l'anno 2016 relativo alla concessione demaniale della quale la ricorrente è titolare in € 35.283,347 e la correlata imposta regionale ex l.r.t. n. 85/1995, pari al 25% del canone;
- del succitato atto prot. n. 2016/50462 del 30.8.2016, ricevuto a mezzo raccomandata a/r in data 2.9.2016, di accompagnamento all'ordine di introito e alla “scheda di calcolo”, con il quale si intima il pagamento del canone e dell'imposta regionale come sopra quantificati;
- della circolare n. 22 del 25.5.2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per i porti, Divisione 4^, avente a oggetto «Nuove disposizione per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime – Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) – Articolo 04 della legge 4 dicembre 1993, n. 494 – Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime – Anno 2009», nella parte in cui si afferma (par. 3.6, pag. 8): «… si ritiene che in sede di rilascio o di rinnovo della concessione si debba determinare il canone secondo i valori di mercato come sopra ricordato e per gli anni successivi e di validità del titolo concessorio si proceda con l'aggiornamento in base agli indici Istat, fatta ovviamente salva la prima applicazione dei nuovi criteri con decorrenza dal 1° gennaio 2007 per tutti i titoli concessori»;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
e per l'accertamento della legittima misura del canone demaniale relativo all'area in concessione alla ricorrente;
quanto al ricorso n. 1424 del 2017:
- della nota prot. n. 2017/43538 del 04.7.2017 e della relativa scheda di calcolo allegata, ricevuta a mezzo raccomandata a/r in data 7.7.2017, con cui il Comune di Camaiore, Settore 4°, Gestione del territorio, Servizio 13, U.O. Demanio marittimo, ha trasmesso il calcolo del canone da pagare per l'anno 2017 e la relativa imposta regionale relativamente alla concessione demaniale della quale la ricorrente è titolare, quantificati, rispettivamente, in € 35.177,41 e € 8.794,35;
- della circolare n. 22 del 25.5.2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per i porti, Divisione 4^, avente a oggetto «Nuove disposizione per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime – Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) – Articolo 04 della legge 4 dicembre 1993, n. 494 – Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime – Anno 2009», nella parte in cui si afferma (par. 3.6, pag. 8): «… si ritiene che in sede di rilascio o di rinnovo della concessione si debba determinare il canone secondo i valori di mercato come sopra ricordato e per gli anni successivi e di validità del titolo concessorio si proceda con l'aggiornamento in base agli indici Istat, fatta ovviamente salva la prima applicazione dei nuovi criteri con decorrenza dal 1° gennaio 2007 per tutti i titoli concessori»;
quanto al ricorso n. 1623 del 2018:
- della nota prot. n. 2018/51496 del 28.8.2018, della scheda di calcolo allegata, nonché dell'ordine di introito 125/2018, anch'esso allegato, ricevuta a mezzo raccomandata a/r in data 5.9.2018, con cui il Comune di Camaiore, Settore 4^, Gestione del territorio, Servizio 12, UO Demanio marittimo, ha liquidato e richiesto alla ricorrente il canone per l'anno 2018 e la correlata imposta regionale relativamente alla concessione demaniale della quale la medesima ricorrente è titolare, quantificati, rispettivamente, in € 36.039,396 e € 8.197,19;
- della circolare n. 22 del 25.5.2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per i porti, Divisione 4^, avente a oggetto «Nuove disposizione per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime – Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) – Articolo 04 della legge 4 dicembre 1993, n. 494 – Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime – Anno 2009», nella parte in cui si afferma (par. 3.6, pag. 8): «… si ritiene che in sede di rilascio o di rinnovo della concessione si debba determinare il canone secondo i valori di mercato come sopra ricordato e per gli anni successivi e di validità del titolo concessorio si proceda con l'aggiornamento in base agli indici Istat, fatta ovviamente salva la prima applicazione dei nuovi criteri con decorrenza dal 1° gennaio 2007 per tutti i titoli concessori»;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
e per l'accertamento della legittima misura del canone demaniale relativo all'area in concessione alla ricorrente;
quanto al ricorso n. 433 del 2020:
- della nota prot. n. 2019/49016 del 20.8.2019, della scheda di calcolo allegata, nonché dell’ordine di introito 124/2019, anch’esso allegato, con cui il Comune di Camaiore, Settore 4^, Gestione del territorio, Servizio 12, UO Demanio marittimo, ha liquidato e richiesto alla ricorrente il canone per l’anno 2019 e la correlata imposta regionale relativamente alla concessione demaniale della quale la medesima ricorrente è titolare, quantificati, rispettivamente, in € 36.721,97 e € 9.180,493;
- della circolare n. 22 del 25.5.2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per i porti, Divisione 4^, avente a oggetto «Nuove disposizione per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime – Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) – Articolo 04 della legge 4 dicembre 1993, n. 494 – Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime – Anno 2009», nella parte in cui si afferma (par. 3.6, pag. 8): «… si ritiene che in sede di rilascio o di rinnovo della concessione si debba determinare il canone secondo i valori di mercato come sopra ricordato e per gli anni successivi e di validità del titolo concessorio si proceda con l’aggiornamento in base agli indici Istat, fatta ovviamente salva la prima applicazione dei nuovi criteri con decorrenza dal 1° gennaio 2007 per tutti i titoli concessori»;
- ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
e per l’accertamento della legittima misura del canone demaniale relativo all’area in concessione alla ricorrente.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e del Comune di Camaiore;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2020 il dott. Pierpaolo Grauso;
1. La signora NA IT è titolare sin dal 1971, nella località di Lido di Camaiore, della concessione demaniale marittima relativa a un’area sulla quale insiste una costruzione, anch’essa di proprietà demaniale, facente parte di un più ampio complesso adibito a stabilimento balneare e bar-ristorante (“Cristallo”).
Il canone dovuto per l’utilizzo della costruzione predetta, pari a 5.960,17 euro annui nell’anno 2006, è successivamente aumentato in applicazione della disciplina dettata in materia dalla legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007).
La nuova quantificazione del canone è stata contestata dalla ricorrente, la quale, dopo aver corrisposto l’importo di 178.327,42 euro per le annualità dal 2007 al 2013, ha impugnato dinanzi a questo T.A.R. gli ordini di introito emessi dal Comune di Camaiore in ordine ai canoni maturati per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.
I giudizi sono stati definiti con le sentenze nn. 1123, 1125, 1126 e 1128 del 6 luglio 2016, di rigetto delle impugnative.
I ricorsi in epigrafe hanno ad oggetto gli ordini di introito emessi dal Comune per gli anni 2016 (r.g. 1328/2016), 2017 (r.g. 1424/2017), 2018 (r.g. 1623/2018) e 2019 (r.g. 433/2020, originato da trasposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica).
Essi investono, altresì, la presupposta circolare ministeriale n. 22 del 25 maggio 2009, nella parte in cui vi si afferma che, ai fini della determinazione dei canoni di concessione demaniale marittima, in sede di rilascio o rinnovo della concessione debba farsi riferimento ai valori di mercato attuali, mentre, per gli anni di validità del titolo concessorio, il canone vada aggiornato secondo gli indici ISTAT.
1.1. In ciascuno dei giudizi si sono costituiti il Comune di Camaiore e la Direzione Regionale dell’Agenzia, unitamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1.2. Le cause sono state trattenute per la decisione nell’udienza del 10 dicembre 2020, tenutasi da remoto in video conferenza nel rispetto delle disposizioni emergenziali di contrasto dell’epidemia da Covid-19 dettate, per la giustizia amministrativa, dagli articoli 25 del d.l. n. 137/2020 e 4 del d.l. n. 28/2020.
2. Come riferito in narrativa, le controversie in trattazione riguardano gli ordini di introito dei canoni dovuti dalla ricorrente per gli anni dal 2016 al 2019 a fronte della concessione dell’area demaniale, con soprastante manufatto di proprietà dello Stato, occupata dallo stabilimento balneare “Cristallo”, in località Lido di Camaiore.
Evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva rendono opportuna la riunione dei ricorsi.
In via pregiudiziale, occorre dare conto dell’istanza di rinvio della decisione, presentata dalla ricorrente a seguito della sua adesione alla facoltà di definire le liti pendenti mediante il versamento del 30% degli importi dovuti, introdotta con dichiarate finalità deflattive del contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative dall’art. 100 co. 7 e seguenti del d.l. n. 104/2020, convertito con modificazioni in legge n. 126/2020.
La signora IT ha documentato di essersi avvalsa di tale facoltà mediante domanda depositata il 12 novembre 2020, nel termine stabilito dalle disposizioni appena richiamate.
I riflessi della presentazione della domanda di definizione sono peraltro direttamente disciplinati dal decimo comma dell’art. 100 cit., in forza del quale “ La presentazione della domanda nel termine di cui al comma 8 sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma 7, compresi quelli di riscossione coattiva nonché i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato. Il mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio ”.
Il termine per il versamento di quanto dovuto dall’interessata è stabilito al 30 settembre 2021. La ricorrente, per inciso, assume di aver già versato per le annualità in questione importi superiori al 30% e di essere, pertanto, creditrice nei confronti dell’amministrazione.
In ogni caso, allo stato non può che dichiararsi la sospensione dei giudizi riuniti, in conformità a quanto previsto dal legislatore.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), riuniti i giudizi, li sospende.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierpaolo Grauso | Saverio Romano |
IL SEGRETARIO