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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/02/2025, n. 3020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3020 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2008 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione nell'udienza del 17.12.2024 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Monica Femiano e Parte_1 C.F._1
Stefano Nardone
ATTORE
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa PA P.IVA_1
dall'Avv. Mara Mandrè
CONVENUTA
E
(c.f. ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: risarcimento danno.
CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024, celebratasi nella forma cartolare, i procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ritualmente depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
ed il signor esponendo che il giorno 27.09.2018 a Roma, alle ore 23.30 PA Controparte_2
circa, stava attraversando sulle strisce pedonali via della Magliana all'altezza del Vicolo di Santa Passera
quando, improvvisamente, veniva investito da un autoveicolo modello Alfa Romeo, targato CS604XB, di proprietà e condotto dal signor assicurato con Controparte_2 CP_1
A seguito della caduta il signor ha riportato lesioni come refertate presso il C.T.O. “ Parte_1 Per_1
di Roma.
L'attore, quindi, ha dedotto che in virtù di polizza infortuni con veniva dalla stessa Controparte_3
indennizzato per le lesioni subite nell'occorso della somma di € 25.800,00.
Risultato vano qualsivoglia procedimento di mediazione, l'attore ha citato in giudizio innanzi a questo
Tribunale la e , chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei CP_1 Controparte_2
danni subiti.
Si è costituita in giudizio la contestando l'avversa domanda, ritenendola PA
infondata e non provata, con conseguente richiesta di rigetto della stessa.
Nessuno si è costituito per che è stato dichiarato contumace. Controparte_2
Nel corso del procedimento è stato escusso il teste indicato dall'attore ed affidato incarico al CTU Dr.
affinché procedesse alla stima delle lesioni subite dall'attore in occasione del sinistro. Persona_2
Quindi, all'udienza di precisazione delle conclusioni, celebratasi il 17.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Ritiene il giudicante che la domanda di parte attrice sia fondata e, pertanto, debba essere accolta nei termini che seguono.
Va rilevato al riguardo che le modalità dell'incidente risultano sufficientemente accertate a seguito della confessione del teste escusso le cui dichiarazioni coincidono con la ricostruzione della dinamica del fatto articolata dall'attore da cui si può dedurre che il giorno 27.09.2018 l'Alfa Romeo targata CS604XB, non rispettando il segnale semaforico verde per i pedoni, investiva sulle strisce pedonali il signor
[...]
il quale cadeva in terra riportando lesioni. Così il teste il quale, escusso all'udienza Parte_1 Testimone_1
del 9.5.2023 confermava i capitoli B2 (“Vero è che l'Alfa Romeo targata CS604XB investiva sulla strisce
pedonali il signor […]”) e B3 (“Vero è che l'attraversamento pedonale è regolato da un Parte_1
impianto semaforico ed al momento era rosso per le auto”), delle memorie istruttorie di parte attrice.
A completamento del corredo probatorio a sostegno della domanda attorea si pone la documentazione versata in atti e costituita dal modello CAI, sottoscritto da entrambe le parti danneggiante e danneggiato, che già di per sé assume consistente valore probatorio sgombrando definitivamente il campo da ogni dubbio circa la responsabilità del sinistro in capo al conducente della vettura Alfa Romeo sopra descritta.
Non va dimenticato, infatti, che il modulo di constatazione amichevole di incidente genera una presunzione iuris tantum avente valore confessorio nei confronti dell'assicuratore il quale potrà superarla solamente fornendo la prova contraria (Cass. Civ. SS.UU. n. 10311/2006).
Il comportamento inerte delle parti convenute (il convenuto signor è rimasto contumace e non si è _2
reso disponibile a rendere interrogatorio formale) accompagnato dalla sterilità delle eccezioni non debitamente coltivate nel corso del procedimento (successivamente al disconoscimento di firma da parte del signor della denuncia di sinistro avvenuta nel corso del libero interrogatorio all'udienza del Parte_1
24.10.2023, la non ha instato per la verificazione della firma risultando tale documento CP_4
inutilizzabile ex art. 214 e ss. c.p.c.) fornisce definitivo conforto alle ragioni della parte attrice che merita di essere risarcita del danno patito. Le rettifiche contenute nel verbale di Pronto Soccorso, come osservato dalla convenuta, non assumono di per sé alcun valore screditante della tesi attorea ben potendo l'attore, ancora sotto shock per l'evento, aver riportato confusamente dei fatti ai sanitari che hanno prestato intervento.
Accertata la sussistenza dell'an della pretesa, può procedersi alla quantificazione del danno subito dall'attore per cui si può fare integrale e sicuro riferimento alle risultanze della CTU espletata nel corso del procedimento.
Tali risultanze appaiono invero tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con corretti criteri e con iter logico ineccepibile.
Esse possono quindi essere tranquillamente condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere in questo procedimento considerato che nella relazione definitiva il CTU ha accertato la sussistenza di un danno permanente sulla persona dell'attore nella misura del 10% con una inabilità temporanea assoluta in 30 gg. al 100%; una inabilità temporanea parziale di 30 gg. al 75% 3d una inabilità parziale di 30 gg. al 50%.
Il CTU ha in particolare accertato che le lesioni riportate dal signor consistite in “Frattura Parte_1
con cuneizzazione del muro anteriore del soma vertebrale di L1” cui sono residuati postumi permanenti sono collegate da rapporto di causa ed effetto con l'evento sinistro “Lesioni causalmente compatibili con il
sinistro del 27/09/2018” (cfr. pag. 7 elaborato peritale).
Sulla base di tali dati si può dunque procedere alla quantificazione del danno.
Quanto al danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata,
in quanto incidente sul valore della persona in tutta la sua concreta dimensione, si ritiene di dover liquidare lo stesso sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Roma attualmente in uso e tenuto conto del fatto che all'epoca del sinistro il danneggiato aveva 46 anni, l'importo di € 19.896,58 al valore attuale.
Nell'ambito del danno biologico, ma con autonoma liquidazione, deve poi farsi rientrare il periodo di incapacità temporanea - assoluta e relativa - sofferto dall'istante, non potendosi pretermettere la valutazione degli effetti prodotti medio tempore dalle menomazioni sulla complessiva validità del soggetto leso. A tale riguardo si liquida l'ulteriore somma di € 8.644,73 al valore attuale, considerando il valore di €
128,07 per ogni giorno di ITA e ITP.
Il danno non patrimoniale deve essere determinato tenendo conto di tutti i pregiudizi non patrimoniali sofferti dall'attore in ossequio all'insegnamento ultimo della Corte di Cassazione - che, con la pronuncia a
Sezioni Unite n. 26972 del 2008, alla luce anche della successiva sentenza n. 20292 del 2012, ha inteso,
senza escludere la sussistenza del danno morale soggettivo (cioè la sofferenza interiore) e senza riconoscersi l'esistenza dell'autonoma categoria del danno "esistenziale" (Cfr. Cass. n. 3290 del 2013), ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione della integrità psicofisica del soggetto vittima di un illecito (nel caso in esame integrante anche gli estremi del reato di lesioni colpose) -
sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete, valutate anche dal punto di vista relazionale ed esistenziale (danno dinamico-relazionale), consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane patite da parte attrice;
si ritiene equo, quindi, maggiorare, nel caso in esame, il danno biologico complessivo,
applicando il parametro minimo di riferimento, attesa la lieve entità delle lesioni, di cui alle tabelle di questo
Tribunale in base agli scaglioni di danno biologico, in misura pari al 5,09% per complessive € 1.452,75 al valore attuale.
Quanto a titolo di spese mediche sostenute va, invece, riconosciuta la somma accertata dal CTU in sede di indagini, pari ad € 542,70; trattandosi di debito di valore, tale somma deve essere rivalutata ad oggi in base agli indici Istat del costo della vita, per cui si ottiene l'importo di € 637,00.
La somma riconosciuta in favore del signor a titolo di danno non patrimoniale pari ad Parte_1
€ 30.631,00 deve, poi, essere defalcata della somma dall'attore già ricevuta a titolo di indennizzo dalla pari ad € 25.800,00, per cui all'attore deve essere liquidata la residua somma di € 4.831,00. CP_3
Occorre, a tal proposito, richiamare il noto orientamento giurisprudenziale in tema di compensatio lucri
cum damno – a cui questo giudice aderisce – secondo cui l'evento foriero di danno non deve costituire elemento di indebita locupletazione da parte del soggetto danneggiato (Corte di Cassazione a Sezioni Unite,
sentenza 22 maggio 2018, n. 12565). Tale indirizzo ha confermato il divieto di cumulo tra gli importi percepiti in ragione di polizza assicurativa sugli infortuni e quanto percepito a titolo di risarcimento dal terzo danneggiante, a prescindere dall'esercizio o meno della surroga. Infatti, le Sezioni Unite sostengono che, pur trattandosi di due titoli diversi, indennità e risarcimento assolvono alla stessa funzione risarcitoria.
Vero è che in caso di cumulo giuridico di polizze assicurative, l'ammontare del valore versato a titolo di indennità/risarcimento non può superare il valore dell'effettivo danno subito.
All'attore va liquidato, inoltre, il danno per lucro cessante (in tal senso deve interpretarsi la domanda relativa agli interessi sulla somma capitale rivalutata) conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data dell'illecito alla presente decisione e consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato avrebbero potuto ritrarre - ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente - dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (Cfr. SS.UU.
1712/95, Cass. 7272/97, 10300/01, 3747/05).
A tal fine si riconosce, in via necessariamente equitativa, ex art. 2056, 2° comma, c.c., un ulteriore 2%
annuo - in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma -, assumendo come base di calcolo la somma intermedia tra il valore del bene perduto alla data dell'illecito (€ 4.102,00 al 2018) ed il valore dello stesso rivalutato ad oggi (pari ad € 4.831,00) ottenendosi così l'ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno per lucro cessante di € 625,00..
Pertanto, la e devono essere condannati, in solido tra loro, a PA Controparte_2
corrispondere all'attore la somma complessiva di € 5.456,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Non risultano depositate ricevute di pagamento e/o altri documenti equipollenti ragion per cui non è
possibile liquidare la somma per l'attività stragiudiziale svolta dal difensore dell'attore.
Le spese per la CTU, quantificate in € 976,00 ed anticipate dal signor dovranno essere Parte_1
rimborsate in favore dell'attore dai convenuti in solido Alla soccombenza segue la condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, spese che si liquidano come da dispositivo e che si distraggono in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché PA
, in solido tra loro, a corrispondere a la somma di € 5.456,00, oltre Controparte_2 Parte_1
interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
b) condanna, altresì, la in persona come sopra, nonché , in PA Controparte_2
solido tra loro, a corrispondere a la somma di € 976,00 a titolo di spese per la Consulenza Parte_1
Tecnica d'Ufficio;
c) condanna, infine, la in persona come sopra, nonché PA _2
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 545,00 per spese esenti,
[...]
ed € 3.900,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge, spese da distrarsi in favore degli avvocati Monica Femiano e Stefano Nardone in solido tra loro ex art. 93
c.p.c..
Roma, 27/02/2025
Il Giudice
Sergio Pannunzio