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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/02/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2683/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 2683/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Manzi, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in San Gennaro Vesuviano (NA) alla Via Nola n. 204;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Annino Cucciniello, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA) alla Via Amato Costantino n. 37;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa viene decisa ai sensi e per gli effetti dell'art. 352 ult. co. c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
con riferimento alla sentenza n. 623/2024 (r.g. n. 1676/2022) del Giudice di Pace di Controparte_1
Sarno pubblicata il 31/05/24.
Giusto atto di citazione notificato il 17.10.2022, in primo grado aveva proposto Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto di pagamento di euro 4.429,80, ad egli notificato il 13.09.2022 da
Controparte_1
L'intimazione di pagamento riguarda le spese di lite liquidate dalla Corte di Cassazione con la
1 Sentenza n. 11792/2012, pubblicata il 12.07.2012.
A fondamento della dispiegata opposizione adduceva l'intervenuta la Parte_1
prescrizione del credito per essere decorsi oltre dieci anni tra la pronuncia del titolo esecutivo e la notifica del precetto e stante l'assenza medio tempore di qualsivoglia atto interruttivo del termine di prescrizione.
Ritualmente costituitasi, insisteva per la declaratoria di inammissibilità e/o Controparte_1
di infondatezza dell'opposizione per i seguenti motivi:
1) tardività dell'opposizione ex art. 617 co. 1 c.p.c., in quanto proposta a distanza di oltre venti giorni dalla ricezione del precetto;
2) infondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso che il relativo termine era stato interrotto con le diffide ad adempiere notificate il 19.02.2014 ed il 02.08.2021.
Con la sentenza impugnata il giudice a quo ha rigettato la domanda, in ragione della rituale notificazione degli atti interruttivi sopra indicati.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello , il quale ha eccepito l'erroneità Parte_1
della sentenza di primo grado per avere il giudice ritenuto valide e determinanti ai fini della decisione le diffide ad adempiere n. 721406695427 del 19.02.2014 e n. 72064721898-8 del 02.08.2021, nonostante l'odierno appellante avesse formalmente disconosciuto le sottoscrizioni poste in calce alla stesse ed avesse anche proposto querela di falso avverso gli avvisi di ricevimento.
Con comparsa depositata il 09.10.2024 si è costituita insistendo per la Controparte_1
declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, poiché proposta in spregio al termine prevista dall'art. 617 c.p.c., e ribadendo comunque l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Tanto premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata nelle forme dell'appello incidentale, inerente alla violazione del termine di giorni 20 previsto ex art. 617 c.p.c..
Difatti, quella proposta in primo grado da non è un'opposizione agli atti Parte_1 esecutivi, bensì un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. I c.p.c., avendo Parte_1
contestato il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata in virtù di un fatto estintivo della pretesa creditoria (ossia l'intervenuta prescrizione) asseritamente verificatosi successivamente alla formazione del titolo esecutivo.
Trattandosi di opposizione all'esecuzione, non trova applicazione il termine previsto dall'art. 617 co. 1 c.p.c..
Passando all'esame dell'appello principale, lo stesso va accolto.
Invero, dai verbali di udienza relativi al giudizio di primo grado si evince che l'odierno appellante avesse fin da subito formalmente disconosciuto la paternità delle sottoscrizioni poste in
2 calce agli avvisi di ricevimento del 2014 e del 2021 relativi alle due diffide ad adempiere.
Dai medesimi verbali risulta che a fronte di tale disconoscimento, non avesse CP_1
formulato alcuna istanza di verificazione delle sottoscrizioni, né avesse indicato le scritture di comparazione (cfr. art. 216 c.p.c.), limitandosi ad insistere per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza dell'opposizione.
Da tanto consegue che, stante il disconoscimento delle sottoscrizioni contenute negli avvisi ed in difetto di richiesta di verificazione, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere gli stessi non utilizzabili ai fini della decisione e non riconducibili a , con conseguente estinzione del Parte_1
credito di cui alla sentenza del 12.07.2012, per essere decorsi oltre dieci anni alla data di notifica del precetto del 13.09.2022.
Ad una diversa conclusione non conduce quanto contestato da in ordine alla CP_1 circostanza che l'avviso del 2014 fosse stato sottoscritto dalla moglie di , con Parte_1
conseguente inammissibilità del disconoscimento.
Difatti, per un verso nel citato avviso non viene specificata la qualifica del firmatario mentre, sotto un diverso ma convergente profilo, la riconducibilità della sottoscrizione ad un soggetto diverso dal destinatario avrebbe potuto accertarsi soltanto in seno al subprocedimento di verificazione.
In conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione, il credito di cui all'atto di precetto opposto va dichiarato estinto per prescrizione.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di
[...]
e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 Controparte_1
(come modificati dai d.m. n. 37/2018 e n. 149/2022).
L'assenza di attività istruttoria giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello;
2) dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito di cui all'atto di precetto opposto;
3) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
relative al primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 600,00 per compensi ed euro 125,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Manzi dichiaratosi antistatario;
4) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
3 relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 900,00 per compensi ed euro
174,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Manzi dichiaratosi antistatario;
Nocera Inferiore, 17.02.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 2683/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Manzi, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in San Gennaro Vesuviano (NA) alla Via Nola n. 204;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Annino Cucciniello, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA) alla Via Amato Costantino n. 37;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa viene decisa ai sensi e per gli effetti dell'art. 352 ult. co. c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
con riferimento alla sentenza n. 623/2024 (r.g. n. 1676/2022) del Giudice di Pace di Controparte_1
Sarno pubblicata il 31/05/24.
Giusto atto di citazione notificato il 17.10.2022, in primo grado aveva proposto Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto di pagamento di euro 4.429,80, ad egli notificato il 13.09.2022 da
Controparte_1
L'intimazione di pagamento riguarda le spese di lite liquidate dalla Corte di Cassazione con la
1 Sentenza n. 11792/2012, pubblicata il 12.07.2012.
A fondamento della dispiegata opposizione adduceva l'intervenuta la Parte_1
prescrizione del credito per essere decorsi oltre dieci anni tra la pronuncia del titolo esecutivo e la notifica del precetto e stante l'assenza medio tempore di qualsivoglia atto interruttivo del termine di prescrizione.
Ritualmente costituitasi, insisteva per la declaratoria di inammissibilità e/o Controparte_1
di infondatezza dell'opposizione per i seguenti motivi:
1) tardività dell'opposizione ex art. 617 co. 1 c.p.c., in quanto proposta a distanza di oltre venti giorni dalla ricezione del precetto;
2) infondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso che il relativo termine era stato interrotto con le diffide ad adempiere notificate il 19.02.2014 ed il 02.08.2021.
Con la sentenza impugnata il giudice a quo ha rigettato la domanda, in ragione della rituale notificazione degli atti interruttivi sopra indicati.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello , il quale ha eccepito l'erroneità Parte_1
della sentenza di primo grado per avere il giudice ritenuto valide e determinanti ai fini della decisione le diffide ad adempiere n. 721406695427 del 19.02.2014 e n. 72064721898-8 del 02.08.2021, nonostante l'odierno appellante avesse formalmente disconosciuto le sottoscrizioni poste in calce alla stesse ed avesse anche proposto querela di falso avverso gli avvisi di ricevimento.
Con comparsa depositata il 09.10.2024 si è costituita insistendo per la Controparte_1
declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, poiché proposta in spregio al termine prevista dall'art. 617 c.p.c., e ribadendo comunque l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Tanto premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata nelle forme dell'appello incidentale, inerente alla violazione del termine di giorni 20 previsto ex art. 617 c.p.c..
Difatti, quella proposta in primo grado da non è un'opposizione agli atti Parte_1 esecutivi, bensì un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. I c.p.c., avendo Parte_1
contestato il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata in virtù di un fatto estintivo della pretesa creditoria (ossia l'intervenuta prescrizione) asseritamente verificatosi successivamente alla formazione del titolo esecutivo.
Trattandosi di opposizione all'esecuzione, non trova applicazione il termine previsto dall'art. 617 co. 1 c.p.c..
Passando all'esame dell'appello principale, lo stesso va accolto.
Invero, dai verbali di udienza relativi al giudizio di primo grado si evince che l'odierno appellante avesse fin da subito formalmente disconosciuto la paternità delle sottoscrizioni poste in
2 calce agli avvisi di ricevimento del 2014 e del 2021 relativi alle due diffide ad adempiere.
Dai medesimi verbali risulta che a fronte di tale disconoscimento, non avesse CP_1
formulato alcuna istanza di verificazione delle sottoscrizioni, né avesse indicato le scritture di comparazione (cfr. art. 216 c.p.c.), limitandosi ad insistere per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza dell'opposizione.
Da tanto consegue che, stante il disconoscimento delle sottoscrizioni contenute negli avvisi ed in difetto di richiesta di verificazione, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere gli stessi non utilizzabili ai fini della decisione e non riconducibili a , con conseguente estinzione del Parte_1
credito di cui alla sentenza del 12.07.2012, per essere decorsi oltre dieci anni alla data di notifica del precetto del 13.09.2022.
Ad una diversa conclusione non conduce quanto contestato da in ordine alla CP_1 circostanza che l'avviso del 2014 fosse stato sottoscritto dalla moglie di , con Parte_1
conseguente inammissibilità del disconoscimento.
Difatti, per un verso nel citato avviso non viene specificata la qualifica del firmatario mentre, sotto un diverso ma convergente profilo, la riconducibilità della sottoscrizione ad un soggetto diverso dal destinatario avrebbe potuto accertarsi soltanto in seno al subprocedimento di verificazione.
In conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione, il credito di cui all'atto di precetto opposto va dichiarato estinto per prescrizione.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di
[...]
e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 Controparte_1
(come modificati dai d.m. n. 37/2018 e n. 149/2022).
L'assenza di attività istruttoria giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello;
2) dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito di cui all'atto di precetto opposto;
3) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
relative al primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 600,00 per compensi ed euro 125,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Manzi dichiaratosi antistatario;
4) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
3 relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 900,00 per compensi ed euro
174,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Manzi dichiaratosi antistatario;
Nocera Inferiore, 17.02.2025
Il Giudice
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