Rigetto
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 01/04/2025, n. 2730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2730 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02730/2025REG.PROV.COLL.
N. 10138/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10138 del 2023, proposto dalla Lucania Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Follieri e Ilde Follieri, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
la Regione BA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Carmen Possidente, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l‘Ufficio di Rappresentanza della Regione BA in Roma, Via Nizza, n. 56;
per la riforma
della sentenza n. 392 del 2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la BA, Sezione Prima.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione BA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, la società Lucania Energia S.r.l. ha impugnato la sentenza n. 392 del 2023 del T.a.r. BA, con cui è stato respinto il ricorso dalla medesima proposto per il risarcimento dei danni quantificati in euro 11.966.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oppure, in subordine, per il risarcimento del danno da perdita di chance , in conseguenza della determinazione n. 226 del 6 marzo 2020 del Dirigente dell’Ufficio Energia della Regione BA, recante l’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21- nonies della l. n. 241 del 1990, della precedente determinazione n. 550 del 17 maggio 2017, essendo la predetta determinazione n. 226 del 6 marzo 2020 stata – a sua volta – annullata dal T.a.r. BA con la sentenza n. 770 del 23 novembre 2021, passata in giudicato in data 23 maggio 2022.
2. In punto di fatto, occorre premettere che la vicenda oggetto del presente giudizio trae origine dal progetto presentato dalla Lucania Energia S.r.l. per la realizzazione, nel territorio del Comune di Cancellara, di un impianto eolico, avente la potenza complessiva di 7,2 MW, composto da due aerogeneratori di 3,6 MW denominati A5 e A6, oltre alle opere di connessione alla rete elettrica nazionale da eseguirsi anche nel Comune di Vaglio BA.
A fronte della presentazione dell’anzidetto progetto, la Regione BA, con delibera della Giunta n. 939 del 25 luglio 2014, ha adottato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con efficacia fino al 25 luglio 2019. Successivamente, con la determinazione del Dirigente dell’Ufficio Energia n. 304 del 15 novembre 2016, è stata rilasciata l’autorizzazione ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, avente il valore di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza e di vincolo preordinato all’esproprio, per il cui tramite sono altresì state dettate le prescrizioni relative alle distanze dagli impianti vicini. Più precisamente, è stata prescritta la delocalizzazione dell’aerogeneratore A6 in posizione tale da rispettare la distanza minima di tre diametri di rotore dagli aerogeneratori di altri due impianti, come previsto dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR), approvato con la l.r. n. 1 del 2010. Inoltre, l’autorizzazione ha espressamente subordinato “ l’inizio dei lavori alla verifica di ottemperanza ” della predetta prescrizione “da parte dell’Ufficio Energia, previa presentazione della modifica al layout di impianto ”.
In data 4 aprile 2017, la Lucania Energia S.r.l. ha presentato il progetto esecutivo e, con la determinazione n. 550 del 17 maggio 2017, il Dirigente dell’Ufficio Energia della Regione ha dato atto che le prescrizioni erano state ottemperate.
Tuttavia, il medesimo Dirigente dell’Ufficio Energia, dopo aver comunicato l’avviso di avvio del procedimento con nota del 13 febbraio 2019, prot. n. 26098, ha adottato la determinazione n. 226 del 6 marzo 2020, comunicata a mezzo Pec il 10 marzo 2020, per il cui tramite ha annullato, ai sensi dell’art. 21- nonies della l. n. 241 del 1990, la precedente determinazione n. 550 del 17 maggio 2017 con cui aveva dato atto dell’adempimento delle prescrizioni, avendo rilevato che l’aerogeneratore A6 della Lucania Energia S.r.l. risultava collocato a una distanza inferiore a quella prescritta avuto riguardo alla posizione dell’aerogeneratore più vicino della società E2i S.r.l., dal momento che, con la determinazione n. 337 del 25 novembre 2016, pubblicata nel BUR del 16 dicembre 2016, l’Ufficio Energia aveva autorizzato una variante all’impianto eolico dell’anzidetta impresa, ma la Lucania Energia S.r.l., nel layout finale del progetto esecutivo, aveva considerato esclusivamente l’impianto eolico in esercizio.
3. A fronte dell’adozione dell’anzidetta determinazione n. 226 del 6 marzo 2020, la Lucania Energia S.r.l. ha proposto ricorso al T.a.r. BA chiedendone l’annullamento e il ricorso è stato accolto in ragione della violazione del termine perentorio di diciotto mesi – applicabile ratione temporis – previsto dall’art. 21- nonies della l. n. 241 del 1990 per l’adozione dei provvedimenti di annullamento in autotutela, termine che era scaduto il 17 novembre 2018.
Successivamente, in data 26 aprile 2019, la Lucania Energia S.r.l. ha presentato l’istanza volta a ottenere la proroga del giudizio favorevole di compatibilità ambientale di efficacia quinquennale ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 939 del 25 luglio 2014, sollecitandone il rilascio attraverso plurime diffide e, a fronte dell’inerzia dell’amministrazione, ha introdotto il ricorso R.G. n. 228 del 2022, avverso il silenzio inadempimento formatosi sulla suddetta istanza. Il T.a.r. BA ha accolto il ricorso con la sentenza n. 595 del 9 settembre 2022, passata in giudicato, assegnando alla Regione BA, per la conclusione del procedimento, il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
4. La Lucania Energia S.r.l. ha dunque proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, evidenziando di non aver potuto partecipare ai bandi per l’assegnazione degli incentivi pubblicati il 30 settembre 2019 e il 31 maggio 2022 e, per tale ragione, ha formulato, ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a., la sopra richiamata domanda di risarcimento del danno.
5. Con l’impugnata sentenza n. 392 del 2023, il T.a.r. ha respinto il ricorso, rilevando che la mancata partecipazione al bando per l’assegnazione degli incentivi del 30 settembre 2019 non poteva essere imputata alla Regione BA, non potendosi ritenere dimostrata la rilevanza prevalente del nesso di causalità tra il comportamento dell’amministrazione e il danno e, per converso, ha ritenuto configurabile un significativo concorso causale nel comportamento della società Lucania Energia S.r.l..
Più precisamente, il giudice di primo grado ha evidenziato che la ricorrente e odierna appellante, aveva ottenuto il rilascio sia della VIA, con la delibera della Giunta Regionale n. 939 del 25 luglio 2014 (avente efficacia fino al 25 luglio 2019), sia dell’autorizzazione ex art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, concessa con la determinazione n. 304 del 15 novembre 2016 pubblicata nel BUR del 25 novembre 2016, che aveva stabilito i termini di inizio e di ultimazione dei lavori rispettivamente al 25 novembre 2017 (ossia a distanza di un anno dalla pubblicazione nel BUR) e al 25 luglio 2019.
Tuttavia, nonostante il rilascio dei predetti provvedimenti e l’orizzonte temporale delineato dagli stessi, l’anzidetta società ha provveduto a comunicare l’inizio dei lavori solo con la nota del 4 febbraio 2019, precisando che i lavori stessi sarebbero iniziati entro la data del 15 febbraio 2019, quindi oltre la scadenza del termine per l’inizio dei lavori e, comunque, pochi mesi prima della scadenza dell’efficacia della VIA e del termine di ultimazione dei lavori stessi, entrambi fissati per il 25 luglio 2019, con la conseguenza che, secondo il T.a.r., non vi sarebbe alcun nesso causale rispetto alla perdita degli incentivi del bando del 2019 “ tenuto pure conto dei tempi di installazione degli aerogeneratori, di realizzazione delle opere di connessione alla rete elettrica nazionale e di attivazione della connessione e messa in esercizio dell’impianto e della circostanza che gli incentivi vengono corrisposti agli impianti in esercizio ”.
Ad avviso del T.a.r., difetterebbe, del pari, il nesso causale con riferimento alla mancata partecipazione al bando per l’assegnazione degli incentivi del 31 maggio 2022, posto che la società ricorrente e odierna appellante avrebbe potuto proporre più velocemente il ricorso avverso il silenzio inadempimento, formatosi sull’istanza del 26 aprile 2019, volta a ottenere la proroga del giudizio favorevole di compatibilità ambientale di efficacia quinquennale ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 939 del 25 luglio 2014 e, anche dopo la sentenza del T.a.r. BA n. 595 del 9 settembre 2022, ha comunque omesso di sollecitare il commissario ad acta .
Pertanto, sulla base delle ragioni sopra indicate, il T.a.r. ha escluso la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento dell’amministrazione e il danno e ha ritenuto che la condotta della società abbia dato un contributo causale significativo.
In ogni caso, ad avviso del T.a.r., il risarcimento non potrebbe essere riconosciuto anche perché non sarebbe noto “ l’esito del suddetto procedimento, attivato dalla ricorrente con l’istanza del 26.4.2019, volta ad ottenere la proroga della VIA ex Del. G.R. n. 939 del 25.7.2014, presentata 51 giorni dopo l’emanazione della Determinazione n. 226 del 6.3.2020, annullata da questo Tribunale con la suddetta Sentenza n. 770 del 23.11.2021, passata in giudicato il 23.5.2022, e 90 giorni prima della scadenza di efficacia della predetta VIA del 25.7.2019 ”.
Infine, un’ulteriore ragione per escludere il risarcimento sarebbe ravvisabile nella circostanza che, in caso di eventuale proroga della VIA, la società ricorrente avrebbe comunque potuto realizzare l’impianto eolico.
6. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Lucania Energia S.r.l., prospettando alcune considerazioni nella parte in fatto e formulando, poi, due distinti motivi di gravame.
6.1. Con il primo motivo di gravame, l’appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha escluso la sussistenza del nesso di causalità, dal momento che, ad avviso dell’appellante, l’apporto causale della Regione BA sarebbe stato determinante per il verificarsi del danno. Infatti, se non fosse intervenuta l’azione illegittima della Regione, ovvero se, con la comunicazione del 13 febbraio 2019, non fossero stati inibiti i lavori per la realizzazione del progetto e non fosse stato avviato il procedimento di annullamento in autotutela del titolo autorizzativo poi concluso con la determina dirigenziale n. 226 del 6 marzo 2020 successivamente annullata dal T.a.r., la Lucania Energia S.r.l., secondo il criterio del più probabile che non, con un’autorizzazione valida ed efficace (la D.D. 335/2016 e la D.D. n. 550/2017), avrebbe potuto partecipare al bando per l’assegnazione degli incentivi (per il quale le relative domande dovevano essere presentate tra il 30 settembre 2019 e il 30 ottobre 2019). Allo stesso modo, analoghe considerazioni varrebbero per la perdita della possibilità della Lucania Energia S.r.l. di partecipare all’assegnazione degli incentivi di cui al bando del 31 maggio 2022, in quanto la mancata tempestiva proroga del giudizio di compatibilità ambientale e del termine fissato per la fine dei lavori avrebbero determinato un nuovo arresto procedimentale, dovuto all’inerzia dell’amministrazione, dichiarata illegittima dal T.a.r. all’esito del giudizio avverso il silenzio inadempimento.
Ha osservato, ancora, l’appellante che la Regione ha poi concluso il procedimento di proroga della VIA con la determina n. 660 del 7 ottobre 2022 – peraltro per un solo aerogeneratore – quando era ormai scaduto il termine per la presentazione delle domande previsto dall’ultimo bando, con la conseguenza che il provvedimento tardivo di proroga della VIA avrebbe impedito alla Lucania Energia S.r.l. la partecipazione al bando del 31 maggio 2022.
Sotto un diverso profilo, l’appellante ha negato la sussistenza di un proprio apporto causale, sostenendo che non le sia addebitabile alcuna responsabilità per quanto concerne la data di inizio dei lavori, poiché l’autorizzazione unica di cui alla determinazione n. 304/2016 del 25 novembre 2016 recava una prescrizione che doveva essere ottemperata per dare inizio ai lavori e la presa d’atto dell’avvenuta ottemperanza alla prescrizione stessa è intervenuta solo con la determina dirigenziale n. 550 del 17 maggio 2017, sicché solo da tale data sarebbe stato possibile iniziare concretamente i lavori.
Tuttavia, l’effettivo inizio è stato comunicato solo il 4 febbraio 2019, non per inerzia, negligenza o noncuranza dell’appellante, bensì perché l’appellante medesima aveva presentato, in data 7 giugno 2018, un’istanza di variante non sostanziale per lo spostamento dell’aerogeneratore A5, per rimuovere un’interferenza con l’elettrodotto di Terna S.p.a. e la Regione aveva omesso di riscontrare tale istanza. Tuttavia, la società ha poi rinunciato a questa variante e ne ha presentata un’altra, in data 11 gennaio 2019, ai sensi della nuova previsione introdotta dall’art. 52 della l.r. n. 38 del 22 novembre 2018, legge rispetto alla quale è stata poi sollevata questione di legittimità costituzionale, con la conseguenza che la Lucania Energia S.r.l. “ non potendo ottenere la variante, in data 4 febbraio 2019, preannunciava l’inizio dei lavori dell’impianto assentito con la D.D. n. 304/2016 e la successiva D.D. n. 550/2017 ”. Inoltre, secondo l’appellante, il termine di inizio dei lavori, alla data della comunicazione del 4 febbraio 2019, non risultava scaduto in quanto oggetto di “ regolari richieste di proroga assentite dalla Regione BA ”.
Con riferimento, infine, alla mancata partecipazione al bando per l’assegnazione degli incentivi del 31 maggio 2022 non vi sarebbe, del pari, alcun apporto causale della società rispetto al verificarsi del danno, in quanto il ricorso avverso il silenzio inadempimento formatosi sull’istanza del 26 aprile 2019 volta a ottenere la proroga del giudizio di compatibilità ambientale è stato notificato solo il 14 aprile 2022 in ragione dell’annullamento del titolo autorizzativo dell’impianto e la società ha introdotto il ricorso solo “ quando si è resa definitivamente conto che gli atti regionali erano nella sostanza volti a procrastinare l’iter, ma non vi era la volontà di definirlo ”.
6.2. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il T.a.r. ha ritenuto che non potesse essere corrisposto alcun risarcimento, non essendo noto l’esito del procedimento di proroga della VIA e poiché, comunque, in caso di eventuale proroga della VIA stessa, la società potrebbe comunque realizzare l’impianto.
Per contro, l’appellante ha chiarito di aver ottenuto, con la determina dirigenziale n. 660 del 7 ottobre 2022, la proroga del giudizio di compatibilità ambientale, tuttavia per un solo aerogeneratore a causa di sopravvenienze normative e di fatto che hanno impedito la proroga per entrambe le torri, costringendo la Lucania Energia S.r.l. a rinunciare a una di esse.
6.3. Dopo aver formulato i predetti due motivi di gravame, l’appellante ha riproposto “ le parti ” del ricorso di primo grado non esaminate dal T.a.r..
7. Si è costituita in giudizio la Regione BA, evidenziando che il provvedimento di annullamento in autotutela era indispensabile per assicurare il rispetto delle distanze tra gli aerogeneratori, anche tenuto conto della circostanza che il procedimento era stato sospeso su richiesta della stessa società ricorrente e odierna appellante a causa della presentazione della sopra menzionata variante non sostanziale. Inoltre, la Regione ha richiamato la sentenza Cons. Stato, Sez V, 23 settembre 2019, n. 6330, secondo cui il potere di autotutela può essere esercitato anche oltre il termine di diciotto mesi quando l’erroneità dei presupposti non sia imputabile all’amministrazione ma alla colpa della parte e, sul punto, ha rilevato che la Lucania Energia S.r.l., nel presentare gli elaborati utili alla verifica di ottemperanza della prescrizione, aveva fornito una rappresentazione dell’impianto eolico della società E2i S.r.l. ormai superata a causa della ricostruzione dello stesso approvata con la determina dirigenziale n. 337/2016 ed espressamente richiamata a pagina 9 della delibera di autorizzazione, con conseguente elusione della prescrizione di cui la punto 3, che stabiliva la necessità di rispettare tutte le distanze stabilite dal PIEAR.
8. Con la memoria del 20 dicembre 2024, l’appellante ha eccepito l’inammissibilità delle prospettazioni della Regione circa il provvedimento di annullamento in autotutela sostenendo che le stesse siano coperte dal giudicato.
9. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 23 gennaio 2025 – reputa che l’appello non sia fondato per le ragioni che di seguito si espongono.
10. In via preliminare – poiché, come si è anticipato, l’appellante ha prospettato talune considerazioni critiche nell’ambito della parte in fatto del proprio atto di appello – si rende necessario rammentare i principi già affermati da questo Consiglio di Stato, a mente dei quali i motivi di ricorso e di appello debbono essere formulati in un’apposita parte dell’atto, espressamente dedicata alla loro illustrazione. Si tratta, infatti, di una regola che la giurisprudenza desume dall’art. 40 c.p.a. e che non solo costituisce attuazione del più generale dovere di chiarezza nella redazione degli atti processuali previsto dall’art. 3 c.p.a., ma risulta altresì funzionale a prevenire i c.d. “ motivi intrusi ” e il conseguente rischio che la sentenza incorra in un errore di fatto suscettibile di determinarne la revocazione.
Sempre in via preliminare, va respinta l’eccezione, sollevata dall’appellante, di “inammissibilità” delle prospettazioni della Regione in quanto asseritamente contrarie al giudicato. Benché, infatti, la sentenza del T.a.r. BA n. 770 del 23 novembre 2021 sia certamente passata in giudicato, va comunque rilevato che le anzidette prospettazioni non possono essere considerate inammissibili poiché risulta coperta dal giudicato l’accertata violazione del termine per l’annullamento in autotutela ma non anche l’illiceità del comportamento complessivamente considerato ai fini della configurabilità del risarcimento del danno.
11. Nel merito, ritiene il Collegio che l’appello sia infondato, con la precisazione che i due motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente in quanto afferenti entrambi agli elementi costitutivi dell’asserito illecito.
Come rilevato in modo condivisibile dal giudice di primo grado, la perdita della possibilità di presentare la domanda per il primo bando per l’assegnazione degli incentivi non può essere imputata alla Regione BA dal momento che la comunicazione di inizio dei lavori è intervenuta solo il 4 febbraio 2019, quindi con considerevole ritardo rispetto al momento originariamente previsto per l’inizio e per l’ultimazione dei lavori medesimi (rispettivamente il 25 novembre 2017 e il 25 luglio 2019). Per contro, non assume rilievo alcuno la circostanza che i predetti termini siano stati prorogati, posto che, in primo luogo, il fatto che siano intervenute tali proroghe non è rilevante in questa sede, dal momento che non si discute della legittimità del momento di inizio dei lavori, bensì del mero dato cronologico, ossia del fatto che i lavori siano stati, in concreto, avviati in epoca molto prossima al termine previsto dal bando, rendendo inverosimile la concreta possibilità di conseguire gli incentivi, anche a prescindere dal contestato provvedimento di annullamento in autotutela.
In secondo luogo, tali proroghe sono state disposte proprio su richiesta dell’odierna appellante, sicché quest’ultima, con riferimento alla questione della dilatazione dei tempi per l’inizio dei lavori, non può ora addurre, a giustificazione del proprio ritardo, l’adozione dei predetti provvedimenti di proroga, posto che è stata essa stessa a richiederli.
Sotto un ulteriore profilo va, comunque, evidenziato il comportamento poco lineare dell’appellante che, in data 7 giugno 2018, ha presentato un’istanza di variante non sostanziale per lo spostamento dell’aerogeneratore A5, ma ha, poi, rinunciato a questa variante e ne ha presentata un’altra, in data 11 gennaio 2019. Analogamente, con atto del 18 luglio 2019 ha presentato un altro progetto di variante, che prevedeva l’eliminazione dell’aerogeneratore A6 e la modifica di quello denominato A5, salvo poi rinunciare anche all’istanza del 18 luglio 2019 con nota del 4 febbraio 2020. Tale rinuncia, peraltro, secondo l’Ufficio Energia ha implicato “ la riviviscenza del mancato rispetto delle distanze stabilite dal PIEAR non ottemperate ”.
Infine, occorre rilevare che l’appellante, ai fini della verifica di ottemperanza, ha presentato gli elaborati progettuali con nota prot. n. 0058832/23AF del 4 aprile 2017, quindi in un momento successivo alla pubblicazione sul BUR del provvedimento con cui era stata autorizzata la variante con riferimento all’impianto eolico della società E2i S.r.l., posto che, come già rilevato, detta pubblicazione è intervenuta il 16 dicembre 2016.
Anche con riferimento al secondo bando, ossia a quello del 2022, non si può ritenere sussistente il nesso causale tra il comportamento dell’amministrazione e il danno, dal momento che, come del pari correttamente rilevato dal T.a.r., la società si è attivata con rilevante ritardo nel proporre il ricorso avverso il silenzio formatosi sull’istanza del 26 aprile 2019 (essendo il ricorso stato notificato il 14 aprile 2022).
Il comportamento della Lucania Energia S.r.l., dunque, considerato nel suo complesso, risulta non lineare e di per sé rilevante sul piano causale rispetto al mancato conseguimento degli incentivi, con la conseguenza che l’appellante non può pretendere che sia la Regione a tenerla indenne da un esito che appare addebitabile alla sua stessa condotta.
L’assenza del nesso causale tra la condotta dell’amministrazione e il danno esclude di per sé la configurabilità della responsabilità dell’amministrazione e consente, dunque, di prescindere dall’esame del secondo motivo di appello, volto a contestare la parte della sentenza in cui il T.a.r. ha negato la stessa configurabilità di un danno, sul presupposto che non fosse ancora intervenuto il provvedimento di proroga e che restasse comunque la possibilità di accedere agli incentivi ove il provvedimento fosse successivamente intervenuto. Poiché, infatti, dalle considerazioni che precedono è possibile escludere la configurabilità del nesso causale, la questione della concreta configurabilità di conseguenze dannose perde qualsiasi rilevanza, poiché ove anche esse fossero configurabili non sarebbero comunque imputabili al presunto danneggiante proprio in ragione dell’assenza del nesso causale.
12. Le considerazioni che precedono sono di per sé sufficienti ai fini del rigetto dell’appello. Tuttavia, ritiene il Collegio che si possa ulteriormente osservare come in capo all’amministrazione non sussista l’elemento soggettivo dell’illecito aquiliano, circostanza che integra un’ulteriore – e autonoma – ragione idonea a escludere la responsabilità della Regione, non essendo ravvisabile neppure tale ulteriore elemento costitutivo della sua responsabilità.
Nel caso di specie, infatti, non può ritenersi sussistente la colpa della Regione BA (che, del resto, non è stata accertata neppure dal T.a.r. nell’ambito della sentenza n. 770 del 2021, che si è limitata a valutare il profilo del superamento del termine di diciotto mesi per l’esercizio del potere di autotutela), poiché l’annullamento in autotutela è stato determinato dalla complessa situazione di fatto e in particolare dalle complesse interferenze emerse nella fase di istruttoria tecnica dell’istanza di variante presentata dalla società appellante in data 7 giugno 2018 avuto riguardo all’impianto eolico della E2i S.r.l., in quanto è stato rilevato che tra l’aerogeneratore A6 della Lucania Energia S.r.l. e il più vicino aerogeneratore autorizzato alla società E2i S.r.l. vi era una distanza pari a 259 metri, dunque inferiore a quella minima prescritta dal PIEAR.
È evidente, pertanto, che la complessità ravvisabile nella necessità di individuare le predette interferenze al fine di assicurare il rispetto delle distanze – vieppiù tenuto conto della sovrapposizione dei progetti e delle rispettive varianti – è suscettibile di essere valutata alla stregua di una situazione di fatto particolarmente complessa, idonea a escludere l’elemento soggettivo dell’illecito e tale profilo integra, come anticipato, un’autonoma e ulteriore ragione per il rigetto dell’appello, tenuto conto, peraltro, della condotta collaborativa dell’amministrazione che, come ammesso dalla stessa appellante, ha accolto l’istanza di proroga del termine per l’inizio dei lavori presentata dalla Lucania Energia S.r.l..
13. Dalle considerazioni che precedono discende dunque il rigetto dell’appello, posto che il rilevato difetto tanto del nesso di causalità quanto dell’elemento soggettivo dell’illecito escludono la possibilità di accogliere sia la domanda di risarcimento del danno quantificato dall’appellante sia quella concernente il ristoro della perdita di chance .
14. In considerazione della particolare complessità della questione in punto di fatto, sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO