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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/04/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43/2025
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesca Miconi Presidente dott. Maria Carla Corvetta Giudice est. dott. Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
nel procedimento n. r.g. 43/2025 per apertura di Liquidazione controllata proposto da
CF Parte_1 C.F._1
Avv A. Mancini ha adottato il seguente provvedimento. richiamato in toto il precedente decreto di questo Tribunale emesso in data
6.2/17.2.2025 con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del precedente ricorso promosso dalla per l'apertura della liquidazione controllata del proprio Pt_1 patrimonio a norma dell'art 268 e ss CCII in ragione del fatto che la misura dell'attivo disponibile al netto delle spese di procedura (€ 13.000,00), sarebbe stato tale da rendere antieconomica l'apertura della liquidazione controllata;
rilevato che , con ricorso del 12.3.2025, ha nuovamente chiesto la Parte_1 apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio a norma dell'art 268
e ss CCII, a norma dell'art 268 e ss CCII, deducendo: di essere stata socia illimitatamente responsabile di società di persone, nonché titolare di ditta individuale, imprese cessate e cancellate da tempo da RRII;
che il suo nucleo familiare è composto da lei stessa, disoccupata e priva di qualsiasi reddito (se non un dividendo annuo di € 400 circa) o pensione, e dal coniuge, anch'egli disoccupato ma proprietario di beni immobili il cui rendimento consente di mantenere la famiglia;
di avere un debito complessivo, residuato dalle predette qualità di socia e di garante delle società, di € 550.622,15; di non essere titolare di beni di sorta, né immobili né mobili - ad eccezione di un motociclo del 2011 valutabile dagli € 3000 agli € 1900, ma per il quale il coniuge aveva formulato offerta di acquisto per € 3000 - nonché di una somma di denaro, in precedenza intestata fiduciariamente al coniuge ed ora rientrata nella sua disponibilità con un vaglia postale non trasferibile depositato presso il Gestore, di €
15.000,00, e di una partecipazione sociale nella N.D. Srls del valore nominale di €
10(valore di mercato € 15); al fine di favorire il buon esito della procedura, inoltre, il marito della ricorrente ha corrisposto a fondo perduto e con rinuncia al regresso in data 27.02.2025 sul c/c presso intestato alla moglie una somma Controparte_1 di € 5.500,00, aggiuntiva ed ulteriore all'attivo già disponibile o comunque prontamente realizzabile;
di avere necessità mensili di mantenimento di € 2160 complessive, di cui il marito si
è impegnato a sostenere l'intero carico;
ha esposto spese di procedura per complessivi € 4.000, oltre accessori (€ 2.500 per il gestore, compresa la fase di liquidazione, ed € 1500 per il legale); ha prospettato la possibilità di mettere a disposizione della procedura un attivo complessivo di € 24.000 circa; ritenuto che sussista la competenza del Tribunale di Rimini in base all'art. 27, comma
2, CCI;
rilevato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCII;
rilevato che risultano allegati i documenti di cui all'art. 39 CCI (come rilevanti nel caso di specie in considerazione del soggetto qui ricorrente), nonché la relazione particolareggiata depositata dal professionista incaricato dall'Organismo di Composizione della Crisi, dott. contenente Persona_1 tutte le indicazioni di cui all'art. 269 CCII;
che il professionista nominato ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;
rilevato che non risultano depositate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
considerato – in punto di ammissibilità della procedura alla luce del nuovo testo dell'art. 283 CCII, come modificato dal Dlgs 136/2024 (applicabile ratione temporis alla fattispecie), che regola l'esdebitazione dell'incapiente e che definisce il soggetto incapiente – che: avendo la debitrice un nucleo familiare di due persone, l'importo massimo delle “eccedenze” – da valere come parametro di individuazione della esistenza di “attivo da distribuire ai creditori “ex art. 268 comma 3 CCII – ammonta ad € 10.504,50 (assegno sociale di € 538,69 per 13 mensilità) x 1,57
- € 16.387,00; la debitrice non ha redditi né pensioni e le sue esigenze di mantenimento sono soddisfatte dalle entrate del marito;
quindi l'importo di cui sopra può considerarsi al netto delle necessità di mantenimento;
l'attivo che potrà essere tratto dalla procedura liquidatoria, come attestato dal Gestore, ammonta oggi ad € 24.000 (v pag 14 della relazione OCC ); al netto delle spese di procedura (esposte in € 1500 più accessori per l'Avvocato; 2500 più accessori per l'OCC, e pari, quindi , a circa € 5.500)
l'attivo distribuibile ai creditori ammonta prevedibilmente a circa € 18.500: somma che è, seppur di poco, superiore alle eccedenze che il sovraindebitato con solo reddito può conservare per sé; poichè la presente procedura liquidatoria – riferita a debitrice munita di solo reddito – consente di distribuire più dell'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE di cui al DPCM 159/2013, la medesima deve ritenersi ammissibile, non potendo ssere qualificata “incapiente” ai sensi e per gli effetti di cui al Parte_1 novellato art. 283 comma 2 CCII;
ribadito come la procedura ex artt. 268 e ss CCI, determinando la liquidazione dell'intero patrimonio salvo le ipotesi di cui all'art. 270 co. 2 lett. e) CCI, non consenta al debitore di formulare una proposta di liquidazione selettiva dei propri beni;
ritenuto, dunque, che non possa essere sottratto ai creditori parte del ricavato della liquidazione dei beni se non per pagare i costi della procedura, non trovando, peraltro, applicazione nella procedura di liquidazione controllata la previsione di cui all'art. 147 co.1 CCI;
ricordato che ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCI, dalla data di apertura della presente liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
visto l'art. 270 CCI;
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
CF C.F._1
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Maria Carla CORVETTA
NOMINA
Liquidatore il dott. invitandolo a relazionare semestralmente Persona_1 sullo stato della procedura ex art. 275 co. 1 CCI;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
ORDINA
La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,
FISSA in euro 2160,00 le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCI;
DISPONE che la domanda sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a norma dell'art. 270, comma 4, CCI;
DISPONE
L'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Rimini;
ORDINA
La trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.
Si comunichi.
Rimini, camera di consiglio del 20.3.2025.
Il giudice relatore
Dott. Maria Carla Corvetta
Il Presidente
Dott. Francesca Miconi
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesca Miconi Presidente dott. Maria Carla Corvetta Giudice est. dott. Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
nel procedimento n. r.g. 43/2025 per apertura di Liquidazione controllata proposto da
CF Parte_1 C.F._1
Avv A. Mancini ha adottato il seguente provvedimento. richiamato in toto il precedente decreto di questo Tribunale emesso in data
6.2/17.2.2025 con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del precedente ricorso promosso dalla per l'apertura della liquidazione controllata del proprio Pt_1 patrimonio a norma dell'art 268 e ss CCII in ragione del fatto che la misura dell'attivo disponibile al netto delle spese di procedura (€ 13.000,00), sarebbe stato tale da rendere antieconomica l'apertura della liquidazione controllata;
rilevato che , con ricorso del 12.3.2025, ha nuovamente chiesto la Parte_1 apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio a norma dell'art 268
e ss CCII, a norma dell'art 268 e ss CCII, deducendo: di essere stata socia illimitatamente responsabile di società di persone, nonché titolare di ditta individuale, imprese cessate e cancellate da tempo da RRII;
che il suo nucleo familiare è composto da lei stessa, disoccupata e priva di qualsiasi reddito (se non un dividendo annuo di € 400 circa) o pensione, e dal coniuge, anch'egli disoccupato ma proprietario di beni immobili il cui rendimento consente di mantenere la famiglia;
di avere un debito complessivo, residuato dalle predette qualità di socia e di garante delle società, di € 550.622,15; di non essere titolare di beni di sorta, né immobili né mobili - ad eccezione di un motociclo del 2011 valutabile dagli € 3000 agli € 1900, ma per il quale il coniuge aveva formulato offerta di acquisto per € 3000 - nonché di una somma di denaro, in precedenza intestata fiduciariamente al coniuge ed ora rientrata nella sua disponibilità con un vaglia postale non trasferibile depositato presso il Gestore, di €
15.000,00, e di una partecipazione sociale nella N.D. Srls del valore nominale di €
10(valore di mercato € 15); al fine di favorire il buon esito della procedura, inoltre, il marito della ricorrente ha corrisposto a fondo perduto e con rinuncia al regresso in data 27.02.2025 sul c/c presso intestato alla moglie una somma Controparte_1 di € 5.500,00, aggiuntiva ed ulteriore all'attivo già disponibile o comunque prontamente realizzabile;
di avere necessità mensili di mantenimento di € 2160 complessive, di cui il marito si
è impegnato a sostenere l'intero carico;
ha esposto spese di procedura per complessivi € 4.000, oltre accessori (€ 2.500 per il gestore, compresa la fase di liquidazione, ed € 1500 per il legale); ha prospettato la possibilità di mettere a disposizione della procedura un attivo complessivo di € 24.000 circa; ritenuto che sussista la competenza del Tribunale di Rimini in base all'art. 27, comma
2, CCI;
rilevato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCII;
rilevato che risultano allegati i documenti di cui all'art. 39 CCI (come rilevanti nel caso di specie in considerazione del soggetto qui ricorrente), nonché la relazione particolareggiata depositata dal professionista incaricato dall'Organismo di Composizione della Crisi, dott. contenente Persona_1 tutte le indicazioni di cui all'art. 269 CCII;
che il professionista nominato ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;
rilevato che non risultano depositate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
considerato – in punto di ammissibilità della procedura alla luce del nuovo testo dell'art. 283 CCII, come modificato dal Dlgs 136/2024 (applicabile ratione temporis alla fattispecie), che regola l'esdebitazione dell'incapiente e che definisce il soggetto incapiente – che: avendo la debitrice un nucleo familiare di due persone, l'importo massimo delle “eccedenze” – da valere come parametro di individuazione della esistenza di “attivo da distribuire ai creditori “ex art. 268 comma 3 CCII – ammonta ad € 10.504,50 (assegno sociale di € 538,69 per 13 mensilità) x 1,57
- € 16.387,00; la debitrice non ha redditi né pensioni e le sue esigenze di mantenimento sono soddisfatte dalle entrate del marito;
quindi l'importo di cui sopra può considerarsi al netto delle necessità di mantenimento;
l'attivo che potrà essere tratto dalla procedura liquidatoria, come attestato dal Gestore, ammonta oggi ad € 24.000 (v pag 14 della relazione OCC ); al netto delle spese di procedura (esposte in € 1500 più accessori per l'Avvocato; 2500 più accessori per l'OCC, e pari, quindi , a circa € 5.500)
l'attivo distribuibile ai creditori ammonta prevedibilmente a circa € 18.500: somma che è, seppur di poco, superiore alle eccedenze che il sovraindebitato con solo reddito può conservare per sé; poichè la presente procedura liquidatoria – riferita a debitrice munita di solo reddito – consente di distribuire più dell'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE di cui al DPCM 159/2013, la medesima deve ritenersi ammissibile, non potendo ssere qualificata “incapiente” ai sensi e per gli effetti di cui al Parte_1 novellato art. 283 comma 2 CCII;
ribadito come la procedura ex artt. 268 e ss CCI, determinando la liquidazione dell'intero patrimonio salvo le ipotesi di cui all'art. 270 co. 2 lett. e) CCI, non consenta al debitore di formulare una proposta di liquidazione selettiva dei propri beni;
ritenuto, dunque, che non possa essere sottratto ai creditori parte del ricavato della liquidazione dei beni se non per pagare i costi della procedura, non trovando, peraltro, applicazione nella procedura di liquidazione controllata la previsione di cui all'art. 147 co.1 CCI;
ricordato che ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCI, dalla data di apertura della presente liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
visto l'art. 270 CCI;
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
CF C.F._1
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Maria Carla CORVETTA
NOMINA
Liquidatore il dott. invitandolo a relazionare semestralmente Persona_1 sullo stato della procedura ex art. 275 co. 1 CCI;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
ORDINA
La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,
FISSA in euro 2160,00 le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCI;
DISPONE che la domanda sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a norma dell'art. 270, comma 4, CCI;
DISPONE
L'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Rimini;
ORDINA
La trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.
Si comunichi.
Rimini, camera di consiglio del 20.3.2025.
Il giudice relatore
Dott. Maria Carla Corvetta
Il Presidente
Dott. Francesca Miconi