Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 07/08/2025, n. 6971
CS
Rigetto
Sentenza 7 agosto 2025

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Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, ha pronunciato la presente sentenza in un giudizio di appello avverso una decisione del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva rigettato i ricorsi presentati dalla società appellante. L'originaria ricorrente aveva impugnato una serie di atti del Comune di Siderno: un provvedimento di rigetto dell'istanza di riattivazione di una concessione demaniale marittima e di inserimento nel piano spiaggia, un'ordinanza di demolizione di opere abusive, e un provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale delle opere stesse a seguito di inottemperanza all'ordine di demolizione. Il TAR aveva ritenuto infondati i ricorsi, evidenziando in particolare l'omessa impugnazione del provvedimento di rigetto di un ricorso gerarchico avverso la dichiarazione di decadenza della concessione demaniale, considerato un atto lesivo che avrebbe dovuto essere tempestivamente contestato. Il giudice di prime cure aveva altresì ritenuto che l'ordinanza di demolizione trovasse autonoma giustificazione nell'inottemperanza all'ingiunzione di sgombero, e che l'acquisizione delle opere fosse una conseguenza necessaria della mancata demolizione.

La società appellante ha contestato la sentenza di primo grado, sostenendo di non aver avuto alcun onere di impugnare il provvedimento dell'Amministrazione provinciale di rigetto del ricorso gerarchico, qualificandolo come nullo ed inesistente per essere stato emesso tardivamente, dopo la formazione di un silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, comma 4, della L.R. Calabria n. 17/2005, e in violazione dell'art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990. Ha altresì argomentato che l'ordinanza di demolizione e l'ingiunzione di sgombero erano prive di oggetto e presupposto, essendo caducate dall'annullamento della decadenza del titolo concessorio. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, ritenendo infondate le doglianze dell'appellante. Il Collegio ha confermato la correttezza della decisione del TAR nel ritenere che i vizi procedurali lamentati non configurassero nullità ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990 e che, pertanto, il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, in quanto lesivo, avrebbe dovuto essere impugnato tempestivamente. Ha altresì ribadito che, in materia urbanistica, i vizi procedurali hanno minima rilevanza a fronte della repressione degli abusi, confermando la validità dell'ordinanza di demolizione e degli atti conseguenti. Di conseguenza, l'appello è stato rigettato, confermando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante alle spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 07/08/2025, n. 6971
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 6971
    Data del deposito : 7 agosto 2025
    Fonte ufficiale :

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