Rigetto
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 07/08/2025, n. 6971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6971 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06971/2025REG.PROV.COLL.
N. 00721/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 721 del 2025, proposto da
Desirèe S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Corrado Morrone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale XXI Aprile 11
contro
Comune di Siderno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Parrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 649/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Siderno;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la nota in data 20 giugno 2025 con la quale la parte appellata ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Vista la nota in data 23 giugno 2025 con la quale la parte appellante ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 il Cons. Marco Valentini;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l’originaria ricorrente, odierna appellante, ha chiesto l’annullamento:
quanto al ricorso n. 89 del 2022
- del provvedimento prot. n. 32667 del 22 novembre 2021, notificato il 26 novembre 2021, di rigetto dell’istanza presentata il 28 ottobre 2021 volta ad ottenere la riattivazione della validità della concessione demaniale marittima rilasciata il 29 giugno 2001 alla soc. ‘Club Paradise’ s.a.s. e licenza di subingresso n. 212 del 3 novembre 2004 rilasciata in favore della società ricorrente, e l’inserimento della stessa nel piano spiaggia del Comune;
quanto al ricorso n. 653 del 2023
- dell’ordinanza del Comune di Siderno n. 76 del 5 ottobre 2023 di demolizione di opere abusive ai sensi degli artt. 31 e 35 del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i;
quanto al ricorso n. 371 del 2024
- del provvedimento del 21 marzo 2024, notificato in data 22 marzo 2024, con cui il Comune di Siderno, previo accertamento, con verbale del 18 marzo 2024, dell’inottemperanza della società ricorrente all’ordinanza di demolizione n. 76 del 5 ottobre 2023, disponeva l’acquisizione al proprio patrimonio delle opere medesime e di quanto al loro interno contenuto;
-nonché avverso ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche ove non conosciuto.
Il primo giudice ha rigettato i ricorsi riuniti, avendo rilevato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 70 c.p.a., in quanto infondati.
Quanto al primo di essi, avente ad oggetto il provvedimento con il quale il Comune di Siderno rigettava l’istanza volta ad ottenere la riattivazione della concessione demaniale marittima di cui la ricorrente era titolare e il relativo inserimento nel vigente piano spiaggia, il Collegio di prime cure ha ritenuto esiziale l’omessa impugnazione del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico presentato, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 17 del 2005, avverso la determina del 20 febbraio 2015 dichiarativa della decadenza della concessione demaniale.
Le doglianze difensive risultano, invero, incentrate, secondo il TAR, in via esclusiva sull’asserita inefficacia della decisione tardivamente assunta dall’amministrazione provinciale di Reggio Calabria sull’anzidetto ricorso gerarchico, come tale inidonea a travolgere il provvedimento tacito di accoglimento formatosi ai sensi dell’art. 20, co. 4, L.R. n. 17/2005.
Respinte le prospettazioni difensive, il giudice di prime cure ha ribadito che la società ricorrente ha omesso di impugnare in sede giurisdizionale con il ricorso rigettato in rito con l’anzidetta sentenza il provvedimento dell’Amministrazione provinciale dell’11 maggio 2015 di rigetto del ricorso gerarchico, promuovendo detta controversia esclusivamente avverso la determina del Comune del 20 febbraio 2015 di decadenza della concessione demaniale nonché avverso l’ingiunzione di sgombero dell’1 aprile 2015.
Al riguardo, il primo giudice ha considerato sufficiente considerare l’inesistenza, all’epoca dei fatti di cui è causa, di una previsione normativa che sanzionasse con l’inefficacia l’esercizio tardivo del potere da parte della pubblica amministrazione in fattispecie procedimentali regolate dal modulo del silenzio-assenso ex art. 20 della legge n. 241/90, essendo stato introdotto il comma 8- bis dell’art. 2 (in tema di inefficacia dei provvedimenti sopravvenuti) soltanto con il decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020.
L’eventuale provvedimento negativo adottato tardivamente, privo dei caratteri formali e sostanziali di un atto di autotutela, avrebbe dovuto, soggiunge il TAR, considerarsi annullabile per violazione di legge, non potendo al contrario considerarsi inefficace, stante la mancanza di una previsione che riconnettesse al vizio in questione una siffatta sanzione.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha ritenuto che sarebbe stato allora onere della società ricorrente di impugnare, nell’osservanza del prescritto termine di decadenza, il diniego tardivo espresso dall’Amministrazione provinciale sul ricorso gerarchico avverso la determina del Comune resistente dichiarativa della decadenza della concessione demaniale, dovendo ritenersi tale esercizio tardivo del potere, in mancanza di una diversa e specifica sanzione, viziato ai sensi dell’art. 21- octies della legge n. 241/90, con conseguente annullabilità del provvedimento in cui esso si è estrinsecato per violazione di legge.
Ne consegue che i provvedimenti de quibus (atto di decadenza della concessione e ingiunzione di sgombero) conservano, per il TAR, tuttora piena efficacia e validità.
Quanto al secondo ricorso, instaurato dalla società ricorrente avverso l’ordinanza di demolizione n. 76 del 5 ottobre 2023, esso va pure, secondo il TAR, rigettato, non essendo state articolate doglianze diverse da quelle prospettate in seno al primo ricorso, trovando applicazione nella presente vicenda il principio elaborato dalla giurisprudenza nel caso di provvedimento plurimotivato. ossia di atto fondato su distinte ragioni, ciascuna autonomamente in grado di sorreggerne il IS .
Il rigetto del secondo motivo di ricorso, con il quale la società ricorrente ha reiterato le critiche alla prima impugnativa avverso la determina comunale dichiarativa della decadenza della concessione demaniale, consente, allora, ad avviso del primo giudice, di non procedere allo scrutinio delle rimanenti doglianze, risultando la parte motivazionale del provvedimento che richiama l’inottemperanza all’ingiunzione di sgombero del 31 marzo 2015 da sé sola sufficiente a giustificarne e sorreggerne l’adozione.
In conclusione, secondo il TAR, non v’è dubbio che l’ordinanza di demolizione abbia trovato autonoma giustificazione giuridica nell’inottemperanza all’ingiunzione di sgombero dell’area demaniale abusivamente occupata, emessa sul presupposto della cessazione della validità della concessione richiamandosi le disposizioni del codice della navigazione.
Quanto al terzo ricorso, avente ad oggetto il provvedimento del 21 marzo 2024 con il quale il Comune di Siderno, accertata l’inottemperanza da parte della società ricorrente all’ordinanza di demolizione n. 76 del 5 ottobre .2023, disponeva l’acquisizione gratuita e di diritto al proprio patrimonio dei due manufatti insistenti sull’area demaniale di cui trattasi e di “quanto in ivi contenuto”, il TAR è giunto ad identiche conclusioni, rilevando che l’atto in questione veniva emesso dal Comune procedente ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, cioè quale passaggio conclusivo del procedimento volto alla repressione degli abusi di natura edilizia.
Il Comune di Siderno non poteva fare altro, ha argomentato il TAR, che disporre l’acquisizione delle opere edilizie nello stato in cui esse si trovavano con quanto contenuto al relativo interno, non potendo d’altronde l’azione amministrativa essere paralizzata dal mancato sgombero, nonostante i plurimi solleciti, degli arredi e delle attrezzature ivi presenti, da considerarsi, stante il disinteresse manifestato dal proprietario, quali res derelictae .
L’analitica inventariazione dei beni anzidetti presenti all’interno delle due strutture, effettuata dal personale del Comune in seno al verbale di consistenza del 18 marzo 2024, di cui si dà puntualmente conto nella motivazione del provvedimento impugnato, potrà comunque consentire alla società, ove dovesse averne interesse, di chiederne la consegna nel rispetto delle pertinenti disposizioni di legge e previo pagamento delle spese sostenute dall’Ente per il relativo smontaggio e la custodia.
Avverso la sentenza impugnata in data 28 gennaio 2025 è stato proposto ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio il Comune di Siderno.
In data 22 maggio 2025 ha depositato memoria il Comune di Siderno.
In data 3 giugno 2025 ha depositato memoria la parte appellante.
All’udienza pubblica del 24 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello, è stato dedotto:
Error in judicando, violazione di legge e dei principi informatori che regolano la materia. Difetto di motivazione. Contraddittorietà ed illogicità. Infrapetizione
Argomenta l’appellante che, contrariamente a quanto sarebbe stato ritenuto in modo erroneo dal TAR, la società non aveva alcun onere di impugnare un provvedimento nullo ed inesistente, e quindi privo di efficacia sia giuridica che pratica, quale quello adottato dall’Amministrazione provinciale dopo l’avvenuta consumazione del potere di pronunciarsi sul ricorso gerarchico, per essere già intervenuta in precedenza la pronuncia favorevole di accoglimento dello stesso per silentium ai sensi dell’art. 20, comma 4, della L.R. Calabria n. 17/2025.
Il TAR avrebbe negletto il punto decisivo, cioè che la decisione dell’Amministrazione provinciale di tardivo rigetto del ricorso gerarchico, proposto in data 27 marzo 2015 avverso la determina del Comune di Siderno dichiarativa della decadenza della concessione demaniale, stante la scadenza del termine di 30 giorni per la formazione del provvedimenti tacito di accoglimento, sarebbe ed è tamquam non esset e priva di effetti, per avvenuta consumazione del potere amministrativo, non più ulteriormente esercitabile, ai sensi del citato art. 20, comma 4, della L.R. n. 17/2005.
Troverebbe, secondo l’appellante, applicazione alla fattispecie anche la regola, di carattere generale, dettata dal comma 8- bis dell’art. 2 della legge. n. 241/90 che ha recepito, codificato e fatto propri gli insegnamenti e gli approdi pregressi sul punto della giurisprudenza amministrativa, che aveva correttamente qualificato come nulli o inesistenti, e quindi inefficaci, i provvedimenti tardivi assunti dall’amministrazione dopo l’avvenuta formazione del provvedimento tacito di assenso all’istanza dell’interessato, in quanto emessi in carenza assoluta di potere e difetto di attribuzione, adottati in assenza di potere siccome esaurito, ovvero nulli e tamquam non esset perché privi di oggetto lecito o ad oggetto impossibile e quindi comunque carenti dei requisiti essenziali ex art. 21- septies della legge n. 241/1990 per assenza e nullità di oggetto e di causa e pertanto improduttivi di effetti giuridici.
Sarebbe, secondo l’appellante, illogico e del tutto irragionevole onerare di impugnazione un atto nullo o inesistente privo di efficacia giuridica e pratica, così come gli atti ad esso presupposti, come la determinazione n. 3 del 20 febbraio 2005 di pretesa decadenza della concessione, atto che sarebbe già annullato, e posto nel nulla, dalla decisione di accoglimento del ricorso gerarchico, così come l’ingiunzione di sgombero del 1° aprile 2015 conseguente alla prima e rimasta priva di oggetto e di presupposto, nonché travolta e caducata dall’avvenuto annullamento della determinazione presupposta n. 3/2015, che ne ha costituito l’unico presupposto ed oggetto.
Ne discenderebbe che il diniego tardivo espresso dall’Amministrazione provinciale sul ricorso gerarchico avverso la determina del Comune dichiarativa della pretesa decadenza della concessione, non era bisognevole, per l’appellante, di alcuna impugnazione, con conseguente illegittimità degli atti a valle emessi dal Comune ed impugnati dalla ricorrente e piena validità della concessione demaniale esistente.
Secondo l’appellante, la conclusione adottata dal TAR, secondo cui l’ordinanza di demolizione avrebbe trovato autonoma giustificazione giuridica nell’inottemperanza all’ingiunzione di sgombero dell’area demaniale, risulterebbe del tutto ingiusta ed erronea, atteso che non poteva e doveva essere prestata alcuna ottemperanza ad un provvedimento privo di oggetto e di presupposto in quanto caducato dall’annullamento della decadenza del titolo concessorio cui strettamente conseguiva, essendo semmai più che giustificata la relativa non ottemperanza in costanza di un’occupazione legittima e non abusiva dell’area concessa.
Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2025 la causa è stata rinviata al merito.
L’appello è infondato.
Osserva il Collegio che il primo giudice ha correttamente dichiarato infondata la prospettazione difensiva, dirimente ai fini della decisione, volta a sostenere che l’originario ricorrente, odierno appellante, non avesse alcun onere di impugnare un provvedimento in tesi “nullo e inesistente”, atteso che i casi di nullità in ambito amministrativo sono tipizzati e nella fattispecie non appare ricorrere alcuna delle ipotesi tipiche di cui all’articolo 21 septies della legge n. 241/1990.
Ad avviso del Collegio, dunque, il primo giudice ha correttamente rilevato la mancata impugnazione di un provvedimento certamente lesivo e che, altrettanto certamente, avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato.
Si soggiunge che, per giurisprudenza consolidata, i lamentati vizi procedimentali hanno minima rilevanza in ambito urbanistico, a fronte della doverosa repressione degli abusi.
Ne consegue che ad avviso del Collegio la sentenza impugnata sia esente da censure, sia per ciò che concerne il rigetto dell’impugnativa avverso l’ordine di demolizione, sia relativamente alla contestata inottemperanza a tale ordine.
L’appello, pertanto, va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata quantificate in euro 4000,00 (quattromila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO