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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/01/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Merj Giuri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 474 del ruolo generale del contenzioso dell'anno 2019, avente per oggetto “Altri istituti del diritto delle locazioni” discussa e decisa all'udienza di trattazione scritta del 21.1.2025
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Valente Angelo mandato in atti Parte_1
RICORRENTE
, rappresentato e difeso dall'Avv. Caputo Rocco, mandato in atti CP_1
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo. Va ritenuta legittima la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (scrive Cass. 27.7.2006 n. 17145: “La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica e adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito”); le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Conclusioni: All'odierna udienza le parti discutevano oralmente la causa.
Con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo servizio postale, la SI.ra citava in Parte_2 giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce, la SI.ra al fine di sentirla condannare al rilascio Parte_3 dell'immobile sito in Taviano, in via Saffi n.21, che riferiva essere stato completamente arredato e concesso in uso alla convenuta per un periodo transitorio e provvisorio non superiore a tre-quattro mesi. Nello specifico la ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare la detenzione senza titolo dell'immobile sito in Taviano, alla via Saffi n. 21, posta in essere dalla IG.ra ; 2) Per l'effetto condannare la SI.ra , al rilascio dell'immobile sito in Parte_3 Parte_3
Taviano, alla via A. Saffi n. 21, in favore della IG.ra , e al risarcimento del danno a titolo di indennità Parte_2 di occupazione quantificato in €. 6.000,00, o di quell'altra somma, maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio, anche in via equitativa”.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la SI.ra la quale Parte_3 contestava tutto quanto esposto da parte attrice, affermando che era intercorso con la SI.ra un Pt_2 contratto di locazione verbale, dichiarando altresì che l'abitazione era completamente danneggiata dal punto di vista strutturale, avanzando richiesta di risarcimento danni da liquidarsi in via equitativa. Con la comparsa di costituzione e risposta, datata 7/5/2019, l'odierna convenuta, per il tramite del suo procuratore comunicava, altresì, di aver provveduto al rilascio dell'immobile oggetto del presente giudizio mettendo a disposizione le relative chiavi di accesso. In data 14/5/2019 in contraddittorio delle parti, previa verifica delle condizioni nelle quali si trovava l'immobile, lo stesso veniva riconsegnato all'odierna attrice. Il giudizio proseguiva nelle forme ordinarie con l'espletamento dei mezzi istruttori articolati con le memorie ex art. 183 c.p.c.. In data 22/01/2022 intercorreva tra le parti atto di transazione (depositato) in virtù del quale la SI.ra
“pur non riconoscendo nulla”, si impegnava a corrispondere alla SI.ra Parte_3 Parte_2 per ogni pretesa fatta valere nel giudizio, per le quali avanzava una richiesta di €. 6.000,00, la somma di
€. 2.500,00 da corrispondersi, quanto ad €. 500,00 alla sottoscrizione della transazione, la rimanente somma in venti rate da €. 100,00 cadauna a partire dal mese successivo al primo versamento. Di fatto la SI.ra corrispondeva complessivamente, a fronte dell'importo concordato solo €. 1.700,00 Pt_3 residuando la somma di €. 800,00. Ciò posto, questo giudice non ha più la necessità di pronunciarsi sul rilascio dell'immobile sito in Taviano, alla via A. Saffi n. 21, in favore della IG.ra avendovi la provveduto Parte_2 Pt_3 spontaneamente. In ordine invece alla richiesta di condannare la convenuta al pagamento di una indennità di occupazione, rileva evidenziare come la , sebbene abbia sostenuto nella comparsa di occupare l'immobile per Pt_3 effetto un contratto di locazione “verbale” che prevedeva un canone mensile di 400,00 euro, di fatto, non ha fornito nel presente giudizio alcun elemento di prova capace di confermarlo. Secondo un orientamento consolidato della Cassazione il comodante che agisce in giudizio per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario ha soltanto l'onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, mentre spetta al convenuto dare la prova di un diverso titolo per il suo godimento (Cassazione civile, sez. III, 12 maggio 2003, n. 7195), oppure dell'esistenza di un termine per la restituzione della consegna non ancora scaduto (Cassazione civile, sez. III, 21 giugno 2001, n. 8482). Ciò posto deve quindi ritenersi che la stessa abbia occupato l'immobile nel periodo indicato in citazione in virtù di un contratto di comodato d'uso, e che dalla data della racc. A/R 18.12.2018 al momento del rilascio 14.5.2019 la ebbe ad occupare l'immobile sine titulo, ragion per cui la stessa si Parte_3 ritiene vada condannata ad una indennità di occupazione che si ritiene equo equiparare alla somma che le parti in via transattiva hanno pattuito nell'accordo sottoscritto in data 22.1.2022, di cui residuano solo 800,00 euro.
Sulle spese di lite. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, per i motivi di cui in narrativa:
1.Dichiara risolto il contratto di comodato d'uso intervenuto tra le parti;
2. condanna a pagare in favore di a titolo di indennità di occupazione, Parte_3 Parte_2 la somma residua di euro 800,00.
3. condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da che liquida in Parte_3 Parte_2 complessive euro 1.278,00 per competenze professionali, oltre ad euro 300,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Sentenza pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. Lecce 21.1.2025 Il Giudice On.
Dott.ssa Merj Giuri