Art. 12. Garanzie di accesso delle donne vittime di violenza di genere al patrocinio a spese dello Stato 1. All'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , dopo le parole: «di cui agli articoli 572,» sono inserite le seguenti: « 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, nella forma tentata, 577-bis, nella forma tentata, ». 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 56.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Note all'art. 12:
- Per i riferimenti all' articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , si vedano le note all'articolo 4 della presente legge.
Note all'art. 12:
- Per i riferimenti all' articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , si vedano le note all'articolo 4 della presente legge.