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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/01/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20000308/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 20000308-13 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
nato ad [...] il [...], c.f. Parte_1
e nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
, entrambi residenti in [...]
Mooshalde n. 1, rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti resa a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Matteo De Crescenzo
Attori
Contro
, , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Clemente come da Controparte_6
procura in atti
Convenuti
Conclusioni: come da verbale di udienza del 30/09/2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
affermavano che: - sono proprietari, nella misura di 1/2 ciascuno, dell'appezzamento di terreno sito in agro del Comune di Capaccio (Sa) alla località Pedale, confinante con strada Pedale Castagneto, con proprietà di , con beni , con Persona_1 Per_2
proprietà , riportato nel catasto terreni del Comune di Capaccio, in ditta non Per_3
conforme, al fl. 41. p.lla 9 di are 32.23, uliveto di 1 classe, rd € 39,12 e ra di € 13,32; - tale immobile era da loro stato acquistato dai sig.ri Controparte_7
e , con atto di compravendita per notar Controparte_8 Controparte_9
, rep. n. 52701, racc. n. 19204 del 03/10/2002; - nel mese di settembre 2012, Persona_4
attraverso una ispezione telematica presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Salerno, essi venivano a conoscenza che, in relazione a tale immobile, risultava una trascrizione di una denunzia di successione, presentata in data 28/06/2010, registro gen.
n. 26860 e reg. part. n. 19069, dai sig.ri: , nata a [...] Controparte_1
(Sa) il 28-10-1935, c.f. qualificatasi proprietaria per 5/15; C.F._3 [...]
nata a [...] il [...], c.f. , CP_2 C.F._4
qualificatasi proprietaria per 2/15; nata a [...], il [...], c.f. CP_3
, qualificatasi proprietaria per 2/15; , nato a [...] C.F._5 CP_5
(Sa) il 28-8-1962, c.f. , qualificatasi proprietaria per 2/15; C.F._6 [...]
, nata a [...] il [...], c.f. , qualificatasi CP_4 C.F._7
proprietaria per 2/15; nata a [...] il [...], Controparte_6
, qualificatasi proprietaria per 2/15; - tale trascrizione veniva CodiceFiscale_8
effettuata contro il sig. , de cuius;
- gli odierni attori, unici ed esclusivi CP_10
proprietari dell'appezzamento di terreno indicato, in forza dell'atto di compravendita sopra menzionato, hanno sempre avuto il possesso del bene immobile dalla data di acquisto e hanno provveduto anche alla manutenzione del fondo;
- il fondo è stato sempre posseduto, esclusivamente, dalle alienanti, sig.re , in proprio e tramite CP_7
conduttori, i quali coltivavano il fondo quali affittuari, provvedendo alla corresponsione di un canone;
- la aveva provveduto alla coltura del fondo, sin dal 2003 e, dalla Pt_2
pagina 2 di 8 data di acquisto, provvedeva al pagamento dell'ICI/IMU sul fondo, in qualità quindi di proprietaria, insieme al proprio coniuge;
- gli attori, successivamente all'acquisto, nell'anno 2003, presentavano al Comune di Capaccio (SA) istanza per l'accorpamento della particella suindicata con altre e inserivano il fondo nel progetto di sviluppo aziendale finalizzato allo sfruttamento agricolo.
Tanto premesso convenivano in giudizio i sig.ri , Controparte_1 CP_2
, e , al fine di ottenere l'accertamento
[...] CP_3 CP_4 CP_5
dell'esclusiva proprietà dell'appezzamento di terreno sito in agro del Comune di
Capaccio (Sa) alla località Pedale, riportato nel catasto terreni del Comune di Capaccio, in ditta non conforme, al fl. 41. p.lla 9 di are 32.23, uliveto di 1 classe, rd € 39,12 e ra di
€ 13,32, e dichiarazione circa l'inesistenza di qualsiasi diritto dei convenuti su tale appezzamento di terreno.
Veniva, inoltre, chiesto di ordinare ai convenuti la cessazione delle turbative o molestie, al Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno di procedere alla cancellazione della trascrizione della denunzia di successione sul bene in precedenza indicato e la condanna dei convenuti al risarcimento del danno in favore degli odierni attori.
In via subordinata, veniva chiesto anche di ordinare ai convenuti l'immediato rilascio del fondo (nel caso in cui questi fossero stati riconosciuti giudizialmente come possessori), con condanna degli stessi al risarcimento del danno in favore degli attori, con vittoria di spese e compensi di causa.
In data 06/06/2014, con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio i convenuti deducendo, in primis, il mancato esperimento della procedura di mediazione imposta dalla legge e, poi, la nullità dell'atto di citazione poiché asseritamente caratterizzato da un oggetto contraddittorio e indeterminato e affermando che gli attori non esercitavano mai il possesso sul terreno in lite, neppure dopo la stipula del contratto di compravendita del 2002.
Contestavano, poi, la circostanza per la quale gli attori avrebbero dovuto dimostrare l'acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte loro o di uno dei propri dante pagina 3 di 8 causa – a titolo derivativo. Vantavano, pertanto, la titolarità di un diritto di usucapione maturata mediante accessione e un possesso pacifico ed ininterrotto durato dal lontano
1985. Infine, chiedevano dichiararsi, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea poiché ritenuta carente di supporto probatorio.
Veniva espletata ordinaria istruttoria con escussione testi e, in data 30/09/2024, la causa veniva assegnata in decisione.
In ordine all'eccezione di improcedibilità per l'omessa mediazione, questa si ritiene infondata dal momento che alla data di notificazione dell'atto di citazione non era ancora entrata in vigore il d.l. 21/06/2013 convertito con l. 9-8-2013 n. 98 che ha introdotto nuovamente, a seguito della censura di incostituzionalità del d.lgs. 4-3-2010
n. 28, il procedimento di mediazione come condizione di procedibilità e l'obbligatorietà della stessa mediazione.
Nella sostanza, occorre dare il corretto inquadramento giuridico al caso riportato. Dai fatti narrati negli atti introduttivi, sembra che l'azione proposta possa e debba essere qualificata come azione negatoria ex art 949 c.c. ai sensi del quale: “Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio.”
Aggiunge il secondo comma dell'articolo che laddove sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno.
Tale azione ha mera funzione di accertamento negativo, ma anche inibitoria e di eventuale condanna al risarcimento del danno.
È posta a difesa della proprietà e mira a fare dichiarare l'inesistenza di diritti reali affermati da terzi sulla cosa e a far cessare eventuali molestie o turbative che manifestino l'esercizio di tali diritti.
L'azione non compete a chi ha sulla cosa un diritto reale di garanzia, né a chi detiene la cosa in conseguenza di un rapporto obbligatorio, come il conduttore. L'azione può essere proposta contro chiunque affermi di avere diritti sulla cosa ed ha come scopo pagina 4 di 8 quello di far dichiarare l'inesistenza dei diritti vantati e, di conseguenza, la libertà della cosa dai diritti stessi.
La Suprema Corte di Roma nel 2014 con pronuncia n. 21851 si è espressa sui profili attinenti all'onere probatorio stabilendo che, in tema di azione negatoria, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica ex art 948 c.c., essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore.
Nella fattispecie, il possesso protratto dagli odierni attori dal momento della sottoscrizione del contratto di compravendita del 2002 dimostra la sussistenza di un avvenuto acquisto a titolo originario che può determinare, ai sensi dell'art. 1159 c.c.,
l'intervenuta usucapione decennale, essendo decorsi dieci anni dall'acquisto effettuato in data 03/10/2002 ed essendo da tale data intervenuto il possesso esclusivo, pacifico e pubblico dei sig.ri attori. Tale norma prevede la c.d. usucapione abbreviata che prevede la possibilità, per chi è in buona fede, di acquistare, tramite usucapione decennale, la proprietà di un immobile, in forza di titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà.
In merito, invece, all'eccepita usucapione da parte dei convenuti, in virtù del possesso pacifico protratto dal 1985, va evidenziato che il sig. (padre dei CP_10
convenuti) era mero detentore del fondo interessato.
Successivamente, i convenuti coltivavano il fondo in qualità di affittuari, provvedendo alla corresponsione di un canone alle sig.re , sin dall'anno 1971, data della CP_7
morte del padre e sino alla data di vendita ai coniugi attori, 2002. Tale circostanza veniva confermata anche dai testimoni escussi.
pagina 5 di 8 Il sig. prima di loro, corrispondeva un canone di fitto, come risulta dalle ricevute CP_2
di versamento e, nel mentre, i suoi eredi non hanno mai posseduto né detenuto il fondo oggetto del presente giudizio.
Va posto in evidenza che la detenzione è la situazione di chi ha la disponibilità di un bene senza però avere l'intenzione di usarlo come se fosse proprio.
Chi vive in affitto ha la detenzione dell'immobile e non il possesso, in quanto egli gode dell'abitazione in ragione di un regolare contratto (locazione), di cui rispetta i limiti. La differenza più importante tra possesso e detenzione sta nelle conseguenze: solo il possesso, se prolungato nel tempo in maniera pacifica, ininterrotta e pubblica, consente l'acquisto del bene per usucapione, di cui il possessore diventa quindi proprietario.
Possono considerarsi dirimenti le dichiarazioni rilasciate dai testi all'udienza del 24 giugno 2024 durante la quale il sig. , progettista della struttura, Testimone_1
confermava che gli odierni attori acquistavano il fondo sito in Capaccio alla località
Pedale per realizzare un fabbricato rurale con l'annesso deposito agricolo, al fine di realizzare un'azienda agricola per la coltivazione di olive e mais. Veniva confermato che la pratica amministrativa per le autorizzazioni fu sospesa a causa della trascrizione della dichiarazione di successione e, in conseguenza di ciò, gli attori furono costretti a rinunciare alla realizzazione del fabbricato.
Anche il capo 7 della memoria 183 comma 6 n.2 veniva confermato relativamente all'esborso economico affrontato dai coniugi per acquistare gli attrezzi, un trattore e delle ruspe, sempre in ottica del futuro fabbricato.
Ancor più pregnante la deposizione rilasciata dal teste, sig. . Questi Testimone_2
confermava che i coniugi avevano sempre avuto l'esclusiva disponibilità del bene provvedendo alla manutenzione dello stesso in quanto (affermava) egli ricopriva la qualità di addetto alla vendita del patrimonio immobiliare della sig.ra Parte_3
che aveva una procura generale a vendere, anche a nome dei fratelli che erano tutti residenti all'estero.
pagina 6 di 8 Il teste, sul capo due della memoria 183 comma 6 n.2 affermava che: “la sig.ra
di cui non ricordo il nome, conduceva in locazione dette proprietà CP_11
pagando un canone di lire 100.000 all'anno almeno fino al 1996...”
Inoltre, riportava sul capo 4 che fino al 1996 il fondo era stato utilizzato dalla sig.ra e solo successivamente dal nipote Sia la sig.ra che il nipote CP_11 CP_2 CP_11
pagavano un fitto ai proprietari dichiarando di essere a conoscenza di ciò per aver CP_2
visto le ricevute di pagamento...e aggiungendo che loro pagavano il fitto a fronte della raccolta delle olive su 25 alberi…” Infine, confermava che, anche dopo l'acquisto, i conducevano il bene in locazione. CP_2
Pertanto, i convenuti non possono essere qualificati proprietari del fondo in nessun arco temporale, bensì meri detentori.
Alla luce di quanto appena riportato, non sembra possa considerarsi condivisibile la tesi esposta da parte dei convenuti, per cui le domande attoree meritano accoglimento.
Le spese di lite seguono da soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del
Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, accerta l'esclusiva proprietà dell'appezzamento di terreno sito in agro del Comune di Capaccio (Sa) alla località
Pedale, riportato nel catasto terreni del Comune di Capaccio, in ditta non conforme, al fl.
41. p.lla 9 di are 32.23, uliveto di 1 classe, rd € 39,12 e ra di € 13,32, in capo agli attori, dichiara l'inesistenza di qualsiasi diritto dei convenuti su tale appezzamento di terreno e, per l'effetto, ordina ai medesimi la cessazione delle turbative e molestie;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno di procedere alla cancellazione della trascrizione della denuncia di successione sul bene di cui sopra;
pagina 7 di 8 - condanna parte convenuta alla rifusione delle spese giudiziarie pari ad euro €
10.860,00 oltre competenze di causa, con gli accessori di legge.
Salerno 14 gen. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 20000308-13 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
nato ad [...] il [...], c.f. Parte_1
e nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
, entrambi residenti in [...]
Mooshalde n. 1, rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti resa a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Matteo De Crescenzo
Attori
Contro
, , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Clemente come da Controparte_6
procura in atti
Convenuti
Conclusioni: come da verbale di udienza del 30/09/2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
affermavano che: - sono proprietari, nella misura di 1/2 ciascuno, dell'appezzamento di terreno sito in agro del Comune di Capaccio (Sa) alla località Pedale, confinante con strada Pedale Castagneto, con proprietà di , con beni , con Persona_1 Per_2
proprietà , riportato nel catasto terreni del Comune di Capaccio, in ditta non Per_3
conforme, al fl. 41. p.lla 9 di are 32.23, uliveto di 1 classe, rd € 39,12 e ra di € 13,32; - tale immobile era da loro stato acquistato dai sig.ri Controparte_7
e , con atto di compravendita per notar Controparte_8 Controparte_9
, rep. n. 52701, racc. n. 19204 del 03/10/2002; - nel mese di settembre 2012, Persona_4
attraverso una ispezione telematica presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Salerno, essi venivano a conoscenza che, in relazione a tale immobile, risultava una trascrizione di una denunzia di successione, presentata in data 28/06/2010, registro gen.
n. 26860 e reg. part. n. 19069, dai sig.ri: , nata a [...] Controparte_1
(Sa) il 28-10-1935, c.f. qualificatasi proprietaria per 5/15; C.F._3 [...]
nata a [...] il [...], c.f. , CP_2 C.F._4
qualificatasi proprietaria per 2/15; nata a [...], il [...], c.f. CP_3
, qualificatasi proprietaria per 2/15; , nato a [...] C.F._5 CP_5
(Sa) il 28-8-1962, c.f. , qualificatasi proprietaria per 2/15; C.F._6 [...]
, nata a [...] il [...], c.f. , qualificatasi CP_4 C.F._7
proprietaria per 2/15; nata a [...] il [...], Controparte_6
, qualificatasi proprietaria per 2/15; - tale trascrizione veniva CodiceFiscale_8
effettuata contro il sig. , de cuius;
- gli odierni attori, unici ed esclusivi CP_10
proprietari dell'appezzamento di terreno indicato, in forza dell'atto di compravendita sopra menzionato, hanno sempre avuto il possesso del bene immobile dalla data di acquisto e hanno provveduto anche alla manutenzione del fondo;
- il fondo è stato sempre posseduto, esclusivamente, dalle alienanti, sig.re , in proprio e tramite CP_7
conduttori, i quali coltivavano il fondo quali affittuari, provvedendo alla corresponsione di un canone;
- la aveva provveduto alla coltura del fondo, sin dal 2003 e, dalla Pt_2
pagina 2 di 8 data di acquisto, provvedeva al pagamento dell'ICI/IMU sul fondo, in qualità quindi di proprietaria, insieme al proprio coniuge;
- gli attori, successivamente all'acquisto, nell'anno 2003, presentavano al Comune di Capaccio (SA) istanza per l'accorpamento della particella suindicata con altre e inserivano il fondo nel progetto di sviluppo aziendale finalizzato allo sfruttamento agricolo.
Tanto premesso convenivano in giudizio i sig.ri , Controparte_1 CP_2
, e , al fine di ottenere l'accertamento
[...] CP_3 CP_4 CP_5
dell'esclusiva proprietà dell'appezzamento di terreno sito in agro del Comune di
Capaccio (Sa) alla località Pedale, riportato nel catasto terreni del Comune di Capaccio, in ditta non conforme, al fl. 41. p.lla 9 di are 32.23, uliveto di 1 classe, rd € 39,12 e ra di
€ 13,32, e dichiarazione circa l'inesistenza di qualsiasi diritto dei convenuti su tale appezzamento di terreno.
Veniva, inoltre, chiesto di ordinare ai convenuti la cessazione delle turbative o molestie, al Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno di procedere alla cancellazione della trascrizione della denunzia di successione sul bene in precedenza indicato e la condanna dei convenuti al risarcimento del danno in favore degli odierni attori.
In via subordinata, veniva chiesto anche di ordinare ai convenuti l'immediato rilascio del fondo (nel caso in cui questi fossero stati riconosciuti giudizialmente come possessori), con condanna degli stessi al risarcimento del danno in favore degli attori, con vittoria di spese e compensi di causa.
In data 06/06/2014, con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio i convenuti deducendo, in primis, il mancato esperimento della procedura di mediazione imposta dalla legge e, poi, la nullità dell'atto di citazione poiché asseritamente caratterizzato da un oggetto contraddittorio e indeterminato e affermando che gli attori non esercitavano mai il possesso sul terreno in lite, neppure dopo la stipula del contratto di compravendita del 2002.
Contestavano, poi, la circostanza per la quale gli attori avrebbero dovuto dimostrare l'acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte loro o di uno dei propri dante pagina 3 di 8 causa – a titolo derivativo. Vantavano, pertanto, la titolarità di un diritto di usucapione maturata mediante accessione e un possesso pacifico ed ininterrotto durato dal lontano
1985. Infine, chiedevano dichiararsi, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea poiché ritenuta carente di supporto probatorio.
Veniva espletata ordinaria istruttoria con escussione testi e, in data 30/09/2024, la causa veniva assegnata in decisione.
In ordine all'eccezione di improcedibilità per l'omessa mediazione, questa si ritiene infondata dal momento che alla data di notificazione dell'atto di citazione non era ancora entrata in vigore il d.l. 21/06/2013 convertito con l. 9-8-2013 n. 98 che ha introdotto nuovamente, a seguito della censura di incostituzionalità del d.lgs. 4-3-2010
n. 28, il procedimento di mediazione come condizione di procedibilità e l'obbligatorietà della stessa mediazione.
Nella sostanza, occorre dare il corretto inquadramento giuridico al caso riportato. Dai fatti narrati negli atti introduttivi, sembra che l'azione proposta possa e debba essere qualificata come azione negatoria ex art 949 c.c. ai sensi del quale: “Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio.”
Aggiunge il secondo comma dell'articolo che laddove sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno.
Tale azione ha mera funzione di accertamento negativo, ma anche inibitoria e di eventuale condanna al risarcimento del danno.
È posta a difesa della proprietà e mira a fare dichiarare l'inesistenza di diritti reali affermati da terzi sulla cosa e a far cessare eventuali molestie o turbative che manifestino l'esercizio di tali diritti.
L'azione non compete a chi ha sulla cosa un diritto reale di garanzia, né a chi detiene la cosa in conseguenza di un rapporto obbligatorio, come il conduttore. L'azione può essere proposta contro chiunque affermi di avere diritti sulla cosa ed ha come scopo pagina 4 di 8 quello di far dichiarare l'inesistenza dei diritti vantati e, di conseguenza, la libertà della cosa dai diritti stessi.
La Suprema Corte di Roma nel 2014 con pronuncia n. 21851 si è espressa sui profili attinenti all'onere probatorio stabilendo che, in tema di azione negatoria, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica ex art 948 c.c., essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore.
Nella fattispecie, il possesso protratto dagli odierni attori dal momento della sottoscrizione del contratto di compravendita del 2002 dimostra la sussistenza di un avvenuto acquisto a titolo originario che può determinare, ai sensi dell'art. 1159 c.c.,
l'intervenuta usucapione decennale, essendo decorsi dieci anni dall'acquisto effettuato in data 03/10/2002 ed essendo da tale data intervenuto il possesso esclusivo, pacifico e pubblico dei sig.ri attori. Tale norma prevede la c.d. usucapione abbreviata che prevede la possibilità, per chi è in buona fede, di acquistare, tramite usucapione decennale, la proprietà di un immobile, in forza di titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà.
In merito, invece, all'eccepita usucapione da parte dei convenuti, in virtù del possesso pacifico protratto dal 1985, va evidenziato che il sig. (padre dei CP_10
convenuti) era mero detentore del fondo interessato.
Successivamente, i convenuti coltivavano il fondo in qualità di affittuari, provvedendo alla corresponsione di un canone alle sig.re , sin dall'anno 1971, data della CP_7
morte del padre e sino alla data di vendita ai coniugi attori, 2002. Tale circostanza veniva confermata anche dai testimoni escussi.
pagina 5 di 8 Il sig. prima di loro, corrispondeva un canone di fitto, come risulta dalle ricevute CP_2
di versamento e, nel mentre, i suoi eredi non hanno mai posseduto né detenuto il fondo oggetto del presente giudizio.
Va posto in evidenza che la detenzione è la situazione di chi ha la disponibilità di un bene senza però avere l'intenzione di usarlo come se fosse proprio.
Chi vive in affitto ha la detenzione dell'immobile e non il possesso, in quanto egli gode dell'abitazione in ragione di un regolare contratto (locazione), di cui rispetta i limiti. La differenza più importante tra possesso e detenzione sta nelle conseguenze: solo il possesso, se prolungato nel tempo in maniera pacifica, ininterrotta e pubblica, consente l'acquisto del bene per usucapione, di cui il possessore diventa quindi proprietario.
Possono considerarsi dirimenti le dichiarazioni rilasciate dai testi all'udienza del 24 giugno 2024 durante la quale il sig. , progettista della struttura, Testimone_1
confermava che gli odierni attori acquistavano il fondo sito in Capaccio alla località
Pedale per realizzare un fabbricato rurale con l'annesso deposito agricolo, al fine di realizzare un'azienda agricola per la coltivazione di olive e mais. Veniva confermato che la pratica amministrativa per le autorizzazioni fu sospesa a causa della trascrizione della dichiarazione di successione e, in conseguenza di ciò, gli attori furono costretti a rinunciare alla realizzazione del fabbricato.
Anche il capo 7 della memoria 183 comma 6 n.2 veniva confermato relativamente all'esborso economico affrontato dai coniugi per acquistare gli attrezzi, un trattore e delle ruspe, sempre in ottica del futuro fabbricato.
Ancor più pregnante la deposizione rilasciata dal teste, sig. . Questi Testimone_2
confermava che i coniugi avevano sempre avuto l'esclusiva disponibilità del bene provvedendo alla manutenzione dello stesso in quanto (affermava) egli ricopriva la qualità di addetto alla vendita del patrimonio immobiliare della sig.ra Parte_3
che aveva una procura generale a vendere, anche a nome dei fratelli che erano tutti residenti all'estero.
pagina 6 di 8 Il teste, sul capo due della memoria 183 comma 6 n.2 affermava che: “la sig.ra
di cui non ricordo il nome, conduceva in locazione dette proprietà CP_11
pagando un canone di lire 100.000 all'anno almeno fino al 1996...”
Inoltre, riportava sul capo 4 che fino al 1996 il fondo era stato utilizzato dalla sig.ra e solo successivamente dal nipote Sia la sig.ra che il nipote CP_11 CP_2 CP_11
pagavano un fitto ai proprietari dichiarando di essere a conoscenza di ciò per aver CP_2
visto le ricevute di pagamento...e aggiungendo che loro pagavano il fitto a fronte della raccolta delle olive su 25 alberi…” Infine, confermava che, anche dopo l'acquisto, i conducevano il bene in locazione. CP_2
Pertanto, i convenuti non possono essere qualificati proprietari del fondo in nessun arco temporale, bensì meri detentori.
Alla luce di quanto appena riportato, non sembra possa considerarsi condivisibile la tesi esposta da parte dei convenuti, per cui le domande attoree meritano accoglimento.
Le spese di lite seguono da soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del
Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, accerta l'esclusiva proprietà dell'appezzamento di terreno sito in agro del Comune di Capaccio (Sa) alla località
Pedale, riportato nel catasto terreni del Comune di Capaccio, in ditta non conforme, al fl.
41. p.lla 9 di are 32.23, uliveto di 1 classe, rd € 39,12 e ra di € 13,32, in capo agli attori, dichiara l'inesistenza di qualsiasi diritto dei convenuti su tale appezzamento di terreno e, per l'effetto, ordina ai medesimi la cessazione delle turbative e molestie;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno di procedere alla cancellazione della trascrizione della denuncia di successione sul bene di cui sopra;
pagina 7 di 8 - condanna parte convenuta alla rifusione delle spese giudiziarie pari ad euro €
10.860,00 oltre competenze di causa, con gli accessori di legge.
Salerno 14 gen. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
pagina 8 di 8