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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/04/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale Ordinario di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli, nell'udienza del 8 aprile 2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo nella causa iscritta al n. 547 del Ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 2023
TRA
, con l'avv. Pierluigi Alessandrini Parte_1
Ricorrente
E
in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Floridia Monforte, Donato De
Rosa, Ceccarelli Sandra, Intorcia Giovanna, Valeria Corsetti, Geron Matteo,
Vincenzo Battaglia, Anna Napoli, Laura Sarno
Resistente
E
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., con l'avv. Maria Grazia Vivinetto
Resistente
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – ha proposto ricorso dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
1 formulando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertato quanto in narrativa, dichiarare: - dichiarare nulla la notifica del verbale di contestazione del 08/04/2014 e per l'effetto dichiarare la cartella esattoriale n.
0972021011012733600 nulla e inefficace poiché senza titolo e/o perché la pretesa è prescritta.
Con riserva di querela di falso della firma sul verbale di contestazione che si dice notificato il
08/04/2014. Nel merito: - stante quanto evidenziato in merito ai contributi del 2013 si chiede dichiarare la nullità della cartella esattoriale poiché nulla è dovuto a titolo di sanzioni. –
Condannare le controparti, al pagamento delle spese di lite, onorari e competenza del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali da distrarsi in favore dell'Avv. Pierluigi
Alessandrini che si dichiara antistatario”.
2. – Il ricorrente ha lamentato nella specie: di non aver mai ricevuto la notificazione del “verbale unico di accertamento e notificazione” in atti, deducendo non essere a sé riconducibile la sottoscrizione apposta sulla cartolina postale e datata
8.4.2014; che “le sanzioni per mancato pagamento dei contributi di tutti i lavoratori del 2013 non sono dovute perché la ha usufruito della CA e nulla Controparte_3 Parte_2
doveva per gli oneri contributi dei lavoratori”, deducendo ulteriormente che “Tale circostanza si è cristallizzata solamente nel 2022 con la sentenza di Appello con la quale la
Corte di Appello di Roma Sezione lavoro ha revocato il decreto ingiuntivo della Parte_3
affermando che i contributi non erano dovuti poiché la nel 2013 aveva usufruito CP_4
della CA . Parte_2
3. – Si è costituito in giudizio l' , Controparte_1
contestando quanto dedotto da parte ricorrente e articolando le seguenti conclusioni: “in via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità del ricorso;
in via principale e gradata, confermare la cartella esattoriale n. 0972021011012733600; condannare
l'opponente alle spese di lite ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs.
149/2015, nonché per lite temeraria”.
4. – Si è costituita in giudizio l' , così Controparte_2
concludendo: “disattesa ogni contraria istanza rigettare la richiesta preliminare di sospensiva
2 per carenza di fumus e/o di periculum in mora;
ove ritenesse non necessario per il caso che qui occupa, la proposizione della querela di falso, disporre la verificazione della sottoscrizione della notifica del verbale dell ai sensi dell'art. 216 cpc secondo le modalità indicate nel corpo CP_1
della presente memoria difensiva;
nel merito e con qualsiasi statuizione rigettare il ricorso per cui è lite perché infondato e condannare controparte, e, in caso di riconoscimento di responsabilità, anche
l'Ente Impositore, alle spese del giudizio, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”.
5. – Con ordinanza del 15.1.2024 è stata respinta l'istanza di sospensiva formulata da parte ricorrente.
6. – Nel corso del giudizio, non è stata proposta in via incidentale querela di falso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorso proposto da deve essere respinto alla luce dei Parte_1
seguenti motivi.
1.1. – Per quanto concerne la doglianza circa la nullità della notificazione, in data
8.4.2014, del “verbale unico di accertamento e notificazione” in atti, osserva il Tribunale come, a mezzo di tale verbale, sia stata contestata a la Parte_1
trasgressione posta a base della successiva ordinanza-ingiunzione n. 2/2019 emessa dall' di a carico del predetto, la cui Controparte_1 CP_1
notificazione non risulta specificamente contestata.
1.2. – Conseguentemente, l'eventuale vizio afferente alla suddetta ordinanza- ingiunzione, per non essere stata preceduta dalla rituale notificazione del verbale propedeutico all'emissione della stessa, avrebbe dovuto esser contestato mediante opposizione, nel previsto termine decadenziale, alla menzionata ordinanza, atto conclusivo del procedimento sanzionatorio, non potendo ridondare, in mancanza di tale opposizione, quale vizio derivato afferente alla cartella di pagamento recante le somme di cui all'ordinanza ingiunzione.
2. – Quanto al merito delle doglianze di parte ricorrente, osserva il Tribunale
3 come occorra distinguere l'oggetto della sentenza della Corte d'appello di Roma n.
n. 240/2022, pronunziata tra e la in sede di Parte_1 Controparte_5
opposizione a decreto ingiuntivo, dall'oggetto dell'ordinanza ingiunzione n.
2/2019, emessa dall' di alla quale riferisce Controparte_1 CP_1
la cartella di pagamento di cui al ricorso del Pt_1
2.1. – Nel contestare la cartella di pagamento, l'odierno ricorrente richiama la menzionata sentenza, deducendo come con quest'ultima si sia affermato che i contributi per i lavoratori dal 2013 al 2014 non sono dovuti per aver la CP_3 [...]
usufruito della cassa integrazione. CP_3
2.2. – Ebbene, la cartella di pagamento impugnata contempla, come detto, quale titolo alla stessa presupposto, l'ordinanza ingiunzione n. 2/2019 dell'
[...]
, come risulta dal tenore testuale della cartella, ove sul punto Controparte_1
si indica quanto segue:
2.3. – Alla stregua di quanto indicato nella menzionata ordinanza ingiunzione n.
2/2019, prodotta in copia in atti, le violazioni riscontrate dall'autorità amministrativa e per le quali è stata ingiunta la sanzione sono le seguenti:
4 2.4. – Emerge, dunque, che l'ordinanza-ingiunzione posta a base della cartella di pagamento ha per oggetto violazioni relative alla normativa sulla regolare costituzione e gestione dei rapporti di lavoro e non il pagamento di contributi previdenziali.
2.5. – D'altro canto, eventuali contestazioni nei confronti dell'ordinanza- ingiunzione n. 2/2019 avrebbero dovuto se del caso esser fatte valere mediante opposizione alla stessa nel termine decadenziale previsto dalla legge, non potendo beninteso recuperarsi la mancata attivazione di tale rimedio attraverso la contestazione della cartella di pagamento per l'allegata erroneità del presupposto atto sanzionatorio non impugnato e di cui non si contesta la notificazione.
3. – Il ricorso deve dunque essere respinto.
Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
4. – Quanto all'istanza di condanna per lite temeraria proposta dall'
[...]
, si osserva quanto segue. Controparte_1
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, non è possibile procedere alla condanna per lite temeraria se il danneggiato non alleghi e dimostri il pregiudizio concretamente sofferto in ragione della condotta di parte avversaria
(cfr. Cass. civ. n. 21798/2015).
Nel caso di specie, detta prova non è stata fornita, essendosi la parte limitata a censurare una condotta temeraria, senza nulla specificamente addurre ed asseverare in punto di danno risarcibile.
Pertanto, l'istanza deve essere disattesa.
5. – Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, alla luce dell'attività difensiva effettivamente svolta, nonché del disposto dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2015, seguono la soccombenza e se ne dispone in parte qua la distrazione in favore del procuratore
5 dell , dichiaratosi antistatario. Controparte_2
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore Parte_1
dell' e dell' Controparte_1 Controparte_6
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., che liquida in
[...]
euro 2.600,00 per compensi per l' ed in euro Controparte_2
2.100,00 per compensi per l' , oltre Controparte_1
accessori come per legge;
- dispone la distrazione delle spese del giudizio sopra liquidate per l'
[...]
in favore dell'avv. Maria Grazia Vivinetto, Controparte_2
dichiaratasi antistataria.
Motivazione in giorni 60.
Tivoli, 8 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale Ordinario di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli, nell'udienza del 8 aprile 2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo nella causa iscritta al n. 547 del Ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 2023
TRA
, con l'avv. Pierluigi Alessandrini Parte_1
Ricorrente
E
in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Floridia Monforte, Donato De
Rosa, Ceccarelli Sandra, Intorcia Giovanna, Valeria Corsetti, Geron Matteo,
Vincenzo Battaglia, Anna Napoli, Laura Sarno
Resistente
E
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., con l'avv. Maria Grazia Vivinetto
Resistente
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – ha proposto ricorso dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
1 formulando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertato quanto in narrativa, dichiarare: - dichiarare nulla la notifica del verbale di contestazione del 08/04/2014 e per l'effetto dichiarare la cartella esattoriale n.
0972021011012733600 nulla e inefficace poiché senza titolo e/o perché la pretesa è prescritta.
Con riserva di querela di falso della firma sul verbale di contestazione che si dice notificato il
08/04/2014. Nel merito: - stante quanto evidenziato in merito ai contributi del 2013 si chiede dichiarare la nullità della cartella esattoriale poiché nulla è dovuto a titolo di sanzioni. –
Condannare le controparti, al pagamento delle spese di lite, onorari e competenza del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali da distrarsi in favore dell'Avv. Pierluigi
Alessandrini che si dichiara antistatario”.
2. – Il ricorrente ha lamentato nella specie: di non aver mai ricevuto la notificazione del “verbale unico di accertamento e notificazione” in atti, deducendo non essere a sé riconducibile la sottoscrizione apposta sulla cartolina postale e datata
8.4.2014; che “le sanzioni per mancato pagamento dei contributi di tutti i lavoratori del 2013 non sono dovute perché la ha usufruito della CA e nulla Controparte_3 Parte_2
doveva per gli oneri contributi dei lavoratori”, deducendo ulteriormente che “Tale circostanza si è cristallizzata solamente nel 2022 con la sentenza di Appello con la quale la
Corte di Appello di Roma Sezione lavoro ha revocato il decreto ingiuntivo della Parte_3
affermando che i contributi non erano dovuti poiché la nel 2013 aveva usufruito CP_4
della CA . Parte_2
3. – Si è costituito in giudizio l' , Controparte_1
contestando quanto dedotto da parte ricorrente e articolando le seguenti conclusioni: “in via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità del ricorso;
in via principale e gradata, confermare la cartella esattoriale n. 0972021011012733600; condannare
l'opponente alle spese di lite ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs.
149/2015, nonché per lite temeraria”.
4. – Si è costituita in giudizio l' , così Controparte_2
concludendo: “disattesa ogni contraria istanza rigettare la richiesta preliminare di sospensiva
2 per carenza di fumus e/o di periculum in mora;
ove ritenesse non necessario per il caso che qui occupa, la proposizione della querela di falso, disporre la verificazione della sottoscrizione della notifica del verbale dell ai sensi dell'art. 216 cpc secondo le modalità indicate nel corpo CP_1
della presente memoria difensiva;
nel merito e con qualsiasi statuizione rigettare il ricorso per cui è lite perché infondato e condannare controparte, e, in caso di riconoscimento di responsabilità, anche
l'Ente Impositore, alle spese del giudizio, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”.
5. – Con ordinanza del 15.1.2024 è stata respinta l'istanza di sospensiva formulata da parte ricorrente.
6. – Nel corso del giudizio, non è stata proposta in via incidentale querela di falso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorso proposto da deve essere respinto alla luce dei Parte_1
seguenti motivi.
1.1. – Per quanto concerne la doglianza circa la nullità della notificazione, in data
8.4.2014, del “verbale unico di accertamento e notificazione” in atti, osserva il Tribunale come, a mezzo di tale verbale, sia stata contestata a la Parte_1
trasgressione posta a base della successiva ordinanza-ingiunzione n. 2/2019 emessa dall' di a carico del predetto, la cui Controparte_1 CP_1
notificazione non risulta specificamente contestata.
1.2. – Conseguentemente, l'eventuale vizio afferente alla suddetta ordinanza- ingiunzione, per non essere stata preceduta dalla rituale notificazione del verbale propedeutico all'emissione della stessa, avrebbe dovuto esser contestato mediante opposizione, nel previsto termine decadenziale, alla menzionata ordinanza, atto conclusivo del procedimento sanzionatorio, non potendo ridondare, in mancanza di tale opposizione, quale vizio derivato afferente alla cartella di pagamento recante le somme di cui all'ordinanza ingiunzione.
2. – Quanto al merito delle doglianze di parte ricorrente, osserva il Tribunale
3 come occorra distinguere l'oggetto della sentenza della Corte d'appello di Roma n.
n. 240/2022, pronunziata tra e la in sede di Parte_1 Controparte_5
opposizione a decreto ingiuntivo, dall'oggetto dell'ordinanza ingiunzione n.
2/2019, emessa dall' di alla quale riferisce Controparte_1 CP_1
la cartella di pagamento di cui al ricorso del Pt_1
2.1. – Nel contestare la cartella di pagamento, l'odierno ricorrente richiama la menzionata sentenza, deducendo come con quest'ultima si sia affermato che i contributi per i lavoratori dal 2013 al 2014 non sono dovuti per aver la CP_3 [...]
usufruito della cassa integrazione. CP_3
2.2. – Ebbene, la cartella di pagamento impugnata contempla, come detto, quale titolo alla stessa presupposto, l'ordinanza ingiunzione n. 2/2019 dell'
[...]
, come risulta dal tenore testuale della cartella, ove sul punto Controparte_1
si indica quanto segue:
2.3. – Alla stregua di quanto indicato nella menzionata ordinanza ingiunzione n.
2/2019, prodotta in copia in atti, le violazioni riscontrate dall'autorità amministrativa e per le quali è stata ingiunta la sanzione sono le seguenti:
4 2.4. – Emerge, dunque, che l'ordinanza-ingiunzione posta a base della cartella di pagamento ha per oggetto violazioni relative alla normativa sulla regolare costituzione e gestione dei rapporti di lavoro e non il pagamento di contributi previdenziali.
2.5. – D'altro canto, eventuali contestazioni nei confronti dell'ordinanza- ingiunzione n. 2/2019 avrebbero dovuto se del caso esser fatte valere mediante opposizione alla stessa nel termine decadenziale previsto dalla legge, non potendo beninteso recuperarsi la mancata attivazione di tale rimedio attraverso la contestazione della cartella di pagamento per l'allegata erroneità del presupposto atto sanzionatorio non impugnato e di cui non si contesta la notificazione.
3. – Il ricorso deve dunque essere respinto.
Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
4. – Quanto all'istanza di condanna per lite temeraria proposta dall'
[...]
, si osserva quanto segue. Controparte_1
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, non è possibile procedere alla condanna per lite temeraria se il danneggiato non alleghi e dimostri il pregiudizio concretamente sofferto in ragione della condotta di parte avversaria
(cfr. Cass. civ. n. 21798/2015).
Nel caso di specie, detta prova non è stata fornita, essendosi la parte limitata a censurare una condotta temeraria, senza nulla specificamente addurre ed asseverare in punto di danno risarcibile.
Pertanto, l'istanza deve essere disattesa.
5. – Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, alla luce dell'attività difensiva effettivamente svolta, nonché del disposto dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2015, seguono la soccombenza e se ne dispone in parte qua la distrazione in favore del procuratore
5 dell , dichiaratosi antistatario. Controparte_2
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore Parte_1
dell' e dell' Controparte_1 Controparte_6
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., che liquida in
[...]
euro 2.600,00 per compensi per l' ed in euro Controparte_2
2.100,00 per compensi per l' , oltre Controparte_1
accessori come per legge;
- dispone la distrazione delle spese del giudizio sopra liquidate per l'
[...]
in favore dell'avv. Maria Grazia Vivinetto, Controparte_2
dichiaratasi antistataria.
Motivazione in giorni 60.
Tivoli, 8 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
6