Articolo 242 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici
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Art. 242. Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

(art. 214, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il progetto preliminare consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonche' dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro delle conoscenze e' la risultante della lettura dello stato esistente e consiste nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e ambientale.
2. Sono documenti del progetto preliminare:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) indagini e ricerche preliminari;
d) planimetria generale ed elaborati grafici;
e) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;
f) calcolo sommario della spesa;
g) quadro economico di progetto.
3. Il progetto preliminare comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonche' per la stima del costo dell'intervento medesimo.
4. Le indagini e ricerche di cui al comma 3 riguardano:
a) l'analisi storico - critica;
b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
c) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti;
d) la diagnostica;
e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti;
f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.
5. In ragione della complessita' dell'intervento in relazione allo stato di conservazione ed ai caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto preliminare puo' limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi costi di intervento.
6. Qualora ne sia prevista la redazione, le schede tecniche di cui all'articolo 202, comma 1, del codice, costituiscono la base per la predisposizione del progetto preliminare. Esse descrivono esattamente le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei manufatti su cui si interviene, nonche' eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo delle caratteristiche del bene, e forniscono inoltre indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare.
7. Nel caso di contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice e di concessioni, ivi comprese quelle affidate secondo le procedure previste dall'articolo 153 del codice in attuazione dell'articolo 197, comma 3, del codice, il progetto preliminare comprende necessariamente le indagini finalizzate alla corretta comprensione dell'intervento in tutte le sue componenti, nonche' una relazione, corredata dei pertinenti elaborati grafici, che illustrino l'incidenza dell'intervento stesso sul bene tutelato, con particolare riferimento alla localizzazione degli impianti ed alle soluzioni tecniche adottate per la realizzazione, ed e' integrato dal capitolato speciale prestazionale e dallo schema di contratto.
8. Alle concessioni, ivi comprese quelle affidate secondo le procedure previste dall'articolo 153 del codice in attuazione dell'articolo 197, comma 3, del codice, si applica l'articolo 17, comma 4, del presente regolamento.
(16) ((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite. --------------- AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 22 agosto 2017, n. 154 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "Ai sensi dell' articolo 216, comma 19, del Codice dei contratti pubblici , dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo XI, Capi I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all' articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ".
Entrata in vigore il 11 novembre 2017
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