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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 26/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Paola Costa Presidente dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1898/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], residente in [...]di Parte_1
OG (VE), via Bellini n. 31, con C.F.: , rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Nicoletta Bovi ricorrente contro nato a [...] il [...], residente a [...]di OG (VE), Controparte_1
via Bellini n. 31, con C.F.: C.F._2
resistente - contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio rimessa in decisione nell'udienza del giorno 14/1/2025, nella quale parte ricorrente, richiamando l'atto introduttivo, ha precisato seguenti conclusioni:
“Nel merito: − dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
− assegnare la casa coniugale, ubicata in SS di OG (VE), via Bellini n. 31, alla signora che ne è Parte_1
proprietaria esclusiva, affinché la stessa possa viverci insieme alla figlia ivi stabilmente convivente,
1 fissando un termine entro cui il marito debba allontanarsi dalla stessa;
− dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
− disporre che il mantenimento dei figli maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti, rimanga a carico della madre;
− spese ed onorari di lite rifusi
CHIEDE INOLTRE che, decorso il termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi per la fase della separazione, la causa sia rimessa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice relatore, ovvero autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, PRONUNCIARE Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di SS di
OG;
2. Confermare l'assegnazione dell'ex dimora coniugale ubicata nel Comune di
SS di OG, in via Bellini n. 31 a favore della proprietaria esclusiva e Parte_1 nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto
l'autosufficienza economica;
3. dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
4. disporre che il mantenimento dei figli maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti, rimanga a carico della madre, sino alla loro emancipazione economica;
5. spese ed onorari di lite rifusi.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21/10/24, allegando l'intollerabilità della Parte_1
prosecuzione della convivenza “… a causa delle intemperanze caratteriali del marito ed al clima di non serenità che lo stesso provoca …”, ha chiesto la separazione dal coniuge , con Controparte_1
il quale aveva contratto matrimonio concordatario in data 20/4/1997, in regime di separazione dei beni.
La ricorrente ha rappresentato che dei quattro figli della coppia, tutti maggiorenni, i tre più grandi sono andati a vivere a casa della nonna materna, per sottrarsi al difficile clima familiare, mentre le più piccola vive ancora in casa con lei. Nel ricorso è stato aggiunto che solo la figlia maggiore ha acquisito indipendenza economica, lavorando part-time nell'azienda familiare della madre, mentre
2 il secondogenito è laureato ed è in cerca di lavoro e i due figli più giovani sono ancora studenti universitari.
Sotto il profilo economico, ha allegato la propria indipendenza economica e Parte_1
ha fornito le proprie indicazioni reddituali e patrimoniali, affermando di non conoscere la situazione reddituale del marito, il quale sarebbe “… titolare di diverse società …”.
La ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione personale e l'assegnazione della casa familiare, di sua esclusiva proprietà, in quanto da lei abitata con la figlia non economicamente autosufficiente. Quanto ai profili economici, non ha formulato alcuna richiesta, né per sé, né per i figli, anzi chiedendo che il Tribunale disponga a suo carico il mantenimento della prole, dichiarando che intende provvedervi integralmente da sola, come ormai avviene da diversi anni.
Avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha anche proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Parte resistente non si è costituita ed è rimasta contumace, pur essendo personalmente intervenuta nell'udienza di comparizione, nella quale non ha interloquito.
Nella stessa udienza, precisate le conclusioni e adottati i provvedimenti temporanei e urgenti, la causa è stata rimessa in decisione.
2. In primo luogo, va accolta la domanda di separazione personale, perché parte ricorrente, senza essere contestata sul punto, ha rappresentato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
I figli della coppia sono tutti maggiorenni, per cui non si deve disporre sul loro affidamento e collocamento.
Parte ricorrente ha allegato e documentato che la figlia più piccola vive con lei nella casa familiare di sua esclusiva proprietà (doc. 2 e 17 allegati al ricorso). Ha anche aggiunto che da anni provvede in via esclusiva al mantenimento della stessa e degli altri figli non economicamente autosufficienti.
Per questo motivo, la casa familiare deve esserle assegnata così come richiesto, costituendo la convivenza, e quindi la stabile dimora della figlia maggiorenne presso l'abitazione materna, il presupposto per l'assegnazione della casa familiare, misura che deve tener conto del prioritario interesse dei figli, anche maggiorenni se non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini
3 di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate. L'assegnazione è già stata temporaneamente disposta con i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., con i quali è stato anche concesso un termine congruo al resistente per rilasciare l'immobile. Non essendo ancora scaduto il termine concesso, la statuizione deve essere replicata in questa sede, ovviamente senza alcuna proroga, considerato l'arco temporale già trascorso dal giorno dell'udienza, dal quale il resistente ha potuto attivarsi per reperire una nuova sistemazione abitativa.
Per quel che riguarda gli aspetti economici, parte ricorrente non ha formulato alcuna richiesta, sostenendo di essere economicamente autonoma e affermando di voler continuare a mantenere i figli in via integrale ed esclusiva, come già, secondo la sua ricostruzione, avviene da anni. Anche sotto quest'ultimo profilo la domanda può essere accolta, non essendovi contestazioni sul punto, né configurandosi i presupposti per un intervento officioso del Tribunale.
Ovviamente, stante la contumacia della parte resistente, quest'ultima non ha a propria volta formulato alcuna domanda di contributo economico a proprio favore.
3. La ricorrente ha anche richiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla scadenza del termine previsto dall'art. 3 legge n.898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, per cui la causa va rimessa in istruttoria, per la prosecuzione del giudizio. Conseguentemente, la decisione sulle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in SS di OG (VE) il 20.04.1997;
manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SS di OG (VE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno 1997, numero
6, parte II, Seria A);
4 2) assegna la casa coniugale sita in SS di OG via Bellini n. 31 a Parte_1
quale genitore con il quale vive la figlia maggiorenne ma non economicamente Persona_1
autosufficiente;
3) ribadisce l'ordine a (già emesso con provvedimenti di data 1/1/25) di rilasciare la Controparte_1
casa coniugale, con prelievo degli effetti personali e degli eventuali strumenti di lavoro, entro e non oltre il 15 marzo 2025;
4) dispone che, come da richiesta, la madre provveda in via esclusiva al Parte_1
mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
5) rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza;
6) riserva alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 25/2/25
Il Presidente
dr.ssa Maria Paola Costa
Il Giudice relatore dott. Giorgio Cozzarini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Paola Costa Presidente dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1898/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], residente in [...]di Parte_1
OG (VE), via Bellini n. 31, con C.F.: , rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Nicoletta Bovi ricorrente contro nato a [...] il [...], residente a [...]di OG (VE), Controparte_1
via Bellini n. 31, con C.F.: C.F._2
resistente - contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio rimessa in decisione nell'udienza del giorno 14/1/2025, nella quale parte ricorrente, richiamando l'atto introduttivo, ha precisato seguenti conclusioni:
“Nel merito: − dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
− assegnare la casa coniugale, ubicata in SS di OG (VE), via Bellini n. 31, alla signora che ne è Parte_1
proprietaria esclusiva, affinché la stessa possa viverci insieme alla figlia ivi stabilmente convivente,
1 fissando un termine entro cui il marito debba allontanarsi dalla stessa;
− dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
− disporre che il mantenimento dei figli maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti, rimanga a carico della madre;
− spese ed onorari di lite rifusi
CHIEDE INOLTRE che, decorso il termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi per la fase della separazione, la causa sia rimessa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice relatore, ovvero autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, PRONUNCIARE Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di SS di
OG;
2. Confermare l'assegnazione dell'ex dimora coniugale ubicata nel Comune di
SS di OG, in via Bellini n. 31 a favore della proprietaria esclusiva e Parte_1 nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto
l'autosufficienza economica;
3. dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
4. disporre che il mantenimento dei figli maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti, rimanga a carico della madre, sino alla loro emancipazione economica;
5. spese ed onorari di lite rifusi.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21/10/24, allegando l'intollerabilità della Parte_1
prosecuzione della convivenza “… a causa delle intemperanze caratteriali del marito ed al clima di non serenità che lo stesso provoca …”, ha chiesto la separazione dal coniuge , con Controparte_1
il quale aveva contratto matrimonio concordatario in data 20/4/1997, in regime di separazione dei beni.
La ricorrente ha rappresentato che dei quattro figli della coppia, tutti maggiorenni, i tre più grandi sono andati a vivere a casa della nonna materna, per sottrarsi al difficile clima familiare, mentre le più piccola vive ancora in casa con lei. Nel ricorso è stato aggiunto che solo la figlia maggiore ha acquisito indipendenza economica, lavorando part-time nell'azienda familiare della madre, mentre
2 il secondogenito è laureato ed è in cerca di lavoro e i due figli più giovani sono ancora studenti universitari.
Sotto il profilo economico, ha allegato la propria indipendenza economica e Parte_1
ha fornito le proprie indicazioni reddituali e patrimoniali, affermando di non conoscere la situazione reddituale del marito, il quale sarebbe “… titolare di diverse società …”.
La ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione personale e l'assegnazione della casa familiare, di sua esclusiva proprietà, in quanto da lei abitata con la figlia non economicamente autosufficiente. Quanto ai profili economici, non ha formulato alcuna richiesta, né per sé, né per i figli, anzi chiedendo che il Tribunale disponga a suo carico il mantenimento della prole, dichiarando che intende provvedervi integralmente da sola, come ormai avviene da diversi anni.
Avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha anche proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Parte resistente non si è costituita ed è rimasta contumace, pur essendo personalmente intervenuta nell'udienza di comparizione, nella quale non ha interloquito.
Nella stessa udienza, precisate le conclusioni e adottati i provvedimenti temporanei e urgenti, la causa è stata rimessa in decisione.
2. In primo luogo, va accolta la domanda di separazione personale, perché parte ricorrente, senza essere contestata sul punto, ha rappresentato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
I figli della coppia sono tutti maggiorenni, per cui non si deve disporre sul loro affidamento e collocamento.
Parte ricorrente ha allegato e documentato che la figlia più piccola vive con lei nella casa familiare di sua esclusiva proprietà (doc. 2 e 17 allegati al ricorso). Ha anche aggiunto che da anni provvede in via esclusiva al mantenimento della stessa e degli altri figli non economicamente autosufficienti.
Per questo motivo, la casa familiare deve esserle assegnata così come richiesto, costituendo la convivenza, e quindi la stabile dimora della figlia maggiorenne presso l'abitazione materna, il presupposto per l'assegnazione della casa familiare, misura che deve tener conto del prioritario interesse dei figli, anche maggiorenni se non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini
3 di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate. L'assegnazione è già stata temporaneamente disposta con i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., con i quali è stato anche concesso un termine congruo al resistente per rilasciare l'immobile. Non essendo ancora scaduto il termine concesso, la statuizione deve essere replicata in questa sede, ovviamente senza alcuna proroga, considerato l'arco temporale già trascorso dal giorno dell'udienza, dal quale il resistente ha potuto attivarsi per reperire una nuova sistemazione abitativa.
Per quel che riguarda gli aspetti economici, parte ricorrente non ha formulato alcuna richiesta, sostenendo di essere economicamente autonoma e affermando di voler continuare a mantenere i figli in via integrale ed esclusiva, come già, secondo la sua ricostruzione, avviene da anni. Anche sotto quest'ultimo profilo la domanda può essere accolta, non essendovi contestazioni sul punto, né configurandosi i presupposti per un intervento officioso del Tribunale.
Ovviamente, stante la contumacia della parte resistente, quest'ultima non ha a propria volta formulato alcuna domanda di contributo economico a proprio favore.
3. La ricorrente ha anche richiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla scadenza del termine previsto dall'art. 3 legge n.898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, per cui la causa va rimessa in istruttoria, per la prosecuzione del giudizio. Conseguentemente, la decisione sulle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in SS di OG (VE) il 20.04.1997;
manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SS di OG (VE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno 1997, numero
6, parte II, Seria A);
4 2) assegna la casa coniugale sita in SS di OG via Bellini n. 31 a Parte_1
quale genitore con il quale vive la figlia maggiorenne ma non economicamente Persona_1
autosufficiente;
3) ribadisce l'ordine a (già emesso con provvedimenti di data 1/1/25) di rilasciare la Controparte_1
casa coniugale, con prelievo degli effetti personali e degli eventuali strumenti di lavoro, entro e non oltre il 15 marzo 2025;
4) dispone che, come da richiesta, la madre provveda in via esclusiva al Parte_1
mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
5) rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza;
6) riserva alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 25/2/25
Il Presidente
dr.ssa Maria Paola Costa
Il Giudice relatore dott. Giorgio Cozzarini
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