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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12220 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11739 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. DE GENNARO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
(C.F.: ) rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. DI SALVO VINCENZO presso cui elettivamente domicilia,
RESISTENTE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/05/2025 , premesso: Parte_1
-di aver contratto matrimonio il 06/07/1988 a Napoli;
-che dal matrimonio erano nati tre figli: il 29.08.1991, il 01.06.1993 e Per_1 Per_2
il 28.05.2001, tutti maggiorenni;
Per_3
-che il Tribunale di Napoli con sentenza n.10139/2015 del 13/07/2015 aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-che in virtù della sentenza di divorzio era stato previsto:
“ a carico dell'avv. la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli Parte_1
all'epoca maggiorenne ma non ancora autosufficiente, e all'epoca minorenne, pari a Per_4 Per_3
complessivi € 1000,00 equamente suddiviso tra i due figli;
oltre rimborso 50% delle spese straordinarie da concordarsi tra i genitori;
-che il figlio , dopo il conseguimento della Laurea Magistrale in Economia Per_4
Aziendale, ha reperito occupazione stabile presso la Controparte_2
-che il figlio ha reperito occupazione lavorativa presso la Per_3 Controparte_2
tutto ciò premesso, chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, ed in particolare, chiedeva la revoca e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso,
l'obbligazione di pagamento gravante su quale contributo al Parte_1
mantenimento dei propri figli.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla revoca dell'assegno di mantenimento per entrambi i figli.
All'udienza cartolare del 25.11.2025 le parti dichiaravano di aver aggiunto un accordo e il
Giudice rinviava per consentire alle stesse di depositare l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. All'udienza del 04.12.2025 depositata la documentazione richiesta, il GI rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza termini.
Pertanto, le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“1. in revisione della sentenza n. 10139/2015 del 03-13.07.2015, resa dall'On. Le Tribunale di
Napoli in relazione al giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio recante N. R.G.
34172/2014, disporre la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del sig. Parte_1
in favore della sig.ra , quale contributo per il mantenimento del figlio con CP_1 Per_4
decorrenza dalla proposizione della domanda;
La sig.ra , a tal uopo, dichiara di rinunziare, come in effetti rinunzia, ad ogni richiesta, CP_1
diritto, azione, nessuna esclusa, volta al pagamento degli importi maturati, per detta causale, sino al maggio 2025, riconoscendo espressamente che la interruzione, da parte del sig. , della contribuzione Pt_1
per il mantenimento del figlio è avvenuta con il pieno consenso e acquiescenza della medesima Per_4
sig.ra ; CP_1
2. in revisione della sentenza n. 10139/2015 del 03-13.07.2015, resa dall'On. Le Tribunale di Napoli in relazione al giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio recante N.R.G. 34172/2014, disporre la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del sig. in favore della Parte_1
sig.ra , quale contributo per il mantenimento del figlio con decorrenza dal luglio CP_1 Per_3
2025;
3. che, pertanto, i sig.ri e non hanno null'altro a pretendere Parte_1 CP_1
reciprocamente a qualsiasi titolo, diritto e ragione;
4. compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
- omologa le condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti a modifica della sentenza di divorzio n.10139/2015; - spese compensate.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino