TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 26/11/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Nella persona della Dott.ssa IA Tavolieri, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'esito dell'udienza del 28/10/2025, svolta mediante il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno 2024, al n.3932, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Alatri, Via Parte_1 C.F._1 via Campello n. 55, presso lo studio dell'Avv. FONTANA DANILO, che lo rappresenta e difende in forza di delega a margine del ricorso
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti MAUGERI GIOVANNA e LUCIANO GIUSEPPE CAPUTO, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo/rendita da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/11/2024, ha dedotto che: 1) ha svolto Parte_1 attività operaio edile e termoidraulico per 40 anni, dal 1971 al 2017 alle dipendenze di varie ditte;
2) tale attività, svolta 10 ore al giorno per 6 giorni settimanali, ha comportato il sollevamento e la posa di tubazioni in ferro asfaltato o zincato, l'apertura e chiusura di chiusini, il trasporto di bombole di 30/40 kg, l'utilizzo di martello pneumatico, pala e piccone ed è stata effettuata con qualsiasi
1 condizione climatica;
3) il sig. è stato quindi sottoposto a MMC ed a posture incongrue a Parte_1 carico degli arti superiori;
4) tale attività ha determinato l'insorgenza di una Spondilodiscoartrosi Lombare, da considerare quale malattia professionale, per la quale ha presentato denuncia di malattia professionale all' ma senza esito. CP_1
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalla suddetta malattia, nella misura dell'8%, l'attore ha chiesto al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' a liquidare la predetta CP_1 prestazione, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' negando CP_1 l'eziologia lavorativa della malattia del ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Subentrato questo giudice sul ruolo, in data 18.9.2025, all'esito della discussione svolta all'udienza del 28.10.2025 mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Come è noto, per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000).
A seguito dell'introduzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) del sistema
“misto” in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. Tabellate, denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione ope legis circa l'origine lavorativa della patologia, e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità per le quali grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta.
Quanto al nesso causale, la S.C. ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen. per cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità.
In particolare, si è affermato che “Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (Cass. nn. 14770/2008 e 13361/2011; in termini analoghi vd. anche Cass. 21021/2007 e 1135/2011).
Ai fini del giudizio rilevano sia gli elementi emersi dalle deposizioni testimoniali rese nell'ambito del procedimento n. RG 1022/2022, i cui verbali sono stati acquisiti nel presente procedimento, sia le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dal Dott. Per_1
Al riguardo si osserva che dalla deposizione del testimone non sono emersi Testimone_1
2 elementi indicativi tali da far ritenere che il ricorrente fosse sottoposto a movimentazione manuale di carichi, a posture incongrue a carico degli arti superiori o a vibrazioni “ sono lontano parente del ricorrente. Il ricorrente ha sempre lavorato come idraulico, facendo lavori di manutenzione, oltre che lavori di manovalanza. So che ha lavorato su impianti industriali, saldava tubi, per tre anni ha lavorato con la L'attività di manutenzione poteva riguardare sia lavori importanti, Parte_2 sia lavori più leggeri. Non so con precisione se facesse anche le tracce per gli impianti, credo di sì. Dal 2010 al 2013 io ho lavorato per la ISOPOAN, il ricorrente lavorava con una ditta esterna che faceva lavori per la ISOPAN. Lo stabilimento era grande, ma si girava nello stabilimento e quindi potevo vedere i lavori che faceva il ricorrente“”.
Neppure la deposizione resa dal testimone che ha dichiarato che il ricorrente si Testimone_2 occupava di spostare e alzare tubature pesanti, risulta idonea a fornire la prova delle circostanze di fatto allegate in ricorso, in quanto la deposizione è generica con riferimento alla frequenza e alla continuità con cui il ricorrente era sottoposto a movimentazione di carichi, inoltre si riferisce a fatti relativi a periodi molto più brevi rispetto a quelli indicati nel ricorso e, infine, non fa riferimento all'assunzione di posture incongrue da parte del ricorrente né alla esposizione a vibrazioni nello svolgimento delle sue mansioni ““Il ricorrente è stato mio dipendente dal luglio 2015 all'aprile 2017, faceva lavori su impianti industriali termici e idraulici, lavorava, saldava e montava tubazioni pesanti, usava la saldatrice. Andavano spostati tubature pesanti che andavano prese, messe su banco, alzate per il montaggio. Dal 1986 al 1990 il ricorrente ha svolto questo stesso lavoro in una società di cui eravamo entrambi soci e poi abbiamo lavorato insieme, facendo questo stesso lavoro, anche dal 1980 al 1986 con una ditta di Ferentino”.”
Dalla perizia effettuata emerge che il ricorrente risulta affetto da una spondilodiscoartrosi lombare, tuttavia, ad avviso dell'esperto la stessa non ha eziologia professionale.
Il perito ha evidenziato, in particolare, che la mancata dimostrazione delle caratteristiche della lavorazione svolta, quanto alla sottoposizione a movimentazione manuale di carichi, a posture incongrue e all'utilizzo di strumenti vibranti, non gli ha consentito di stabilire un nesso causale tra l'attività svolta e la patologia denunciata.
Per quanto esposto, il C.T.U. ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta che, peraltro, risulta attestata da esame RMN della colonna LS del 24.4.2023, in atti, eseguito a distanza di oltre sei anni dal termine dell'attività lavorativa.
Il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Peraltro, la difesa attrice non ha fornito fatti e circostanze concludenti in senso diverso per cui, essendo emersa l'infondatezza dei presupposti su cui era fondato il ricorso, lo stesso deve essere rigettato.
L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell' restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
3 definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 25/11/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa IA Tavolieri
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Nella persona della Dott.ssa IA Tavolieri, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'esito dell'udienza del 28/10/2025, svolta mediante il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno 2024, al n.3932, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Alatri, Via Parte_1 C.F._1 via Campello n. 55, presso lo studio dell'Avv. FONTANA DANILO, che lo rappresenta e difende in forza di delega a margine del ricorso
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti MAUGERI GIOVANNA e LUCIANO GIUSEPPE CAPUTO, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo/rendita da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/11/2024, ha dedotto che: 1) ha svolto Parte_1 attività operaio edile e termoidraulico per 40 anni, dal 1971 al 2017 alle dipendenze di varie ditte;
2) tale attività, svolta 10 ore al giorno per 6 giorni settimanali, ha comportato il sollevamento e la posa di tubazioni in ferro asfaltato o zincato, l'apertura e chiusura di chiusini, il trasporto di bombole di 30/40 kg, l'utilizzo di martello pneumatico, pala e piccone ed è stata effettuata con qualsiasi
1 condizione climatica;
3) il sig. è stato quindi sottoposto a MMC ed a posture incongrue a Parte_1 carico degli arti superiori;
4) tale attività ha determinato l'insorgenza di una Spondilodiscoartrosi Lombare, da considerare quale malattia professionale, per la quale ha presentato denuncia di malattia professionale all' ma senza esito. CP_1
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalla suddetta malattia, nella misura dell'8%, l'attore ha chiesto al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' a liquidare la predetta CP_1 prestazione, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' negando CP_1 l'eziologia lavorativa della malattia del ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Subentrato questo giudice sul ruolo, in data 18.9.2025, all'esito della discussione svolta all'udienza del 28.10.2025 mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Come è noto, per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000).
A seguito dell'introduzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) del sistema
“misto” in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. Tabellate, denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione ope legis circa l'origine lavorativa della patologia, e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità per le quali grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta.
Quanto al nesso causale, la S.C. ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen. per cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità.
In particolare, si è affermato che “Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (Cass. nn. 14770/2008 e 13361/2011; in termini analoghi vd. anche Cass. 21021/2007 e 1135/2011).
Ai fini del giudizio rilevano sia gli elementi emersi dalle deposizioni testimoniali rese nell'ambito del procedimento n. RG 1022/2022, i cui verbali sono stati acquisiti nel presente procedimento, sia le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dal Dott. Per_1
Al riguardo si osserva che dalla deposizione del testimone non sono emersi Testimone_1
2 elementi indicativi tali da far ritenere che il ricorrente fosse sottoposto a movimentazione manuale di carichi, a posture incongrue a carico degli arti superiori o a vibrazioni “ sono lontano parente del ricorrente. Il ricorrente ha sempre lavorato come idraulico, facendo lavori di manutenzione, oltre che lavori di manovalanza. So che ha lavorato su impianti industriali, saldava tubi, per tre anni ha lavorato con la L'attività di manutenzione poteva riguardare sia lavori importanti, Parte_2 sia lavori più leggeri. Non so con precisione se facesse anche le tracce per gli impianti, credo di sì. Dal 2010 al 2013 io ho lavorato per la ISOPOAN, il ricorrente lavorava con una ditta esterna che faceva lavori per la ISOPAN. Lo stabilimento era grande, ma si girava nello stabilimento e quindi potevo vedere i lavori che faceva il ricorrente“”.
Neppure la deposizione resa dal testimone che ha dichiarato che il ricorrente si Testimone_2 occupava di spostare e alzare tubature pesanti, risulta idonea a fornire la prova delle circostanze di fatto allegate in ricorso, in quanto la deposizione è generica con riferimento alla frequenza e alla continuità con cui il ricorrente era sottoposto a movimentazione di carichi, inoltre si riferisce a fatti relativi a periodi molto più brevi rispetto a quelli indicati nel ricorso e, infine, non fa riferimento all'assunzione di posture incongrue da parte del ricorrente né alla esposizione a vibrazioni nello svolgimento delle sue mansioni ““Il ricorrente è stato mio dipendente dal luglio 2015 all'aprile 2017, faceva lavori su impianti industriali termici e idraulici, lavorava, saldava e montava tubazioni pesanti, usava la saldatrice. Andavano spostati tubature pesanti che andavano prese, messe su banco, alzate per il montaggio. Dal 1986 al 1990 il ricorrente ha svolto questo stesso lavoro in una società di cui eravamo entrambi soci e poi abbiamo lavorato insieme, facendo questo stesso lavoro, anche dal 1980 al 1986 con una ditta di Ferentino”.”
Dalla perizia effettuata emerge che il ricorrente risulta affetto da una spondilodiscoartrosi lombare, tuttavia, ad avviso dell'esperto la stessa non ha eziologia professionale.
Il perito ha evidenziato, in particolare, che la mancata dimostrazione delle caratteristiche della lavorazione svolta, quanto alla sottoposizione a movimentazione manuale di carichi, a posture incongrue e all'utilizzo di strumenti vibranti, non gli ha consentito di stabilire un nesso causale tra l'attività svolta e la patologia denunciata.
Per quanto esposto, il C.T.U. ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta che, peraltro, risulta attestata da esame RMN della colonna LS del 24.4.2023, in atti, eseguito a distanza di oltre sei anni dal termine dell'attività lavorativa.
Il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Peraltro, la difesa attrice non ha fornito fatti e circostanze concludenti in senso diverso per cui, essendo emersa l'infondatezza dei presupposti su cui era fondato il ricorso, lo stesso deve essere rigettato.
L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell' restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
3 definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 25/11/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa IA Tavolieri
4