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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/11/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 116 / 2022
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 17.6.2025, comunicato in pari data, l'udienza del
25.11.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalla parte attrice;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 116 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del 25.11.2025 e vertente tra tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Attilio Zitti, dichiaratosi antistatario
-attore-
e
, in qualità di titolare della CML Infissi IA (P.I. Controparte_1
) P.IVA_1
-convenuta contumace-
OGGETTO: inadempimento contrattuale
CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 25.11.2025 la parte attrice concludeva come da note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio quale titolare della CML Infissi d'IA, Controparte_2 deducendo che in data 17.3.2020 sottoscriveva con la convenuta un accordo per la fornitura di infissi di varia natura (“un portone blindato, una porta interna ed una ringhiera per scala interna ecc.”) al prezzo di €
6.190,28 (iva inclusa); di aver versato alla convenuta la somma di euro
2.500,00, a titolo di caparra, a mezzo assegno postale n. 7236197025 –
2 05; che la merce doveva essere consegnata nel mese di maggio 2021; che, nonostante i solleciti, la merce non veniva consegnata;
che, per rimediare all'inadempimento della convenuta, esborsava la somma di euro 2.074,00
a favore di un nuovo fornitore;
che, a causa dell'inadempimento della convenuta, non poteva trasferirsi presso la nuova abitazione, in quanto priva di infissi;
che era costretto a vivere in un immobile locato, pur pagando il mutuo stipulato per l'acquisto della casa;
che inutile era la richiesta di adempimento inoltrata in data 14.10.2021; che rimaneva privo di riscontro anche l'invito alla negoziazione assistita;
che era costretto ad affrontare spese non previste per l'acquisto del medesimo materiale presso un altro rivenditore.
Sulla scorta di tali deduzioni, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cassino, per tutti i motivi sopra esposti, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione:
• Accertare la responsabilità contrattuale del convenuto per aver mancato di tenere fede all'accordo sottoscritto;
• Per l'effetto, Condannare il debitore alla restituzione della somma di € 2.500,00 versata a titolo di caparra;
•
Condannare il debitore al risarcimento della somma di € 2.074,00; •
Condannare il debitore al risarcimento dei danni così come previsto ex artt.
1218 e 1223 c.c., da quantificarsi anche in via equitativa;
Il tutto oltre spese di giudizio, iva e cpa come per legge. Vinte le spese di giudizio, da distrarre in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario”.
Con ordinanza del 18.10.2023 veniva dichiarata la contumacia di CP_1
, quale titolare della CML Infissi IA.
[...]
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 25.11.2025, previa concessione alle parti di un termine per il deposito delle memorie di discussione.
2. Così ricostruito l'iter processuale, in punto di diritto si osserva che costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo
3 dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass.
n.13533/2001; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1473/2007; Cass.
n.20073/2004).
La contumacia del convenuto non esonera la parte dall'onere della prova del fatto costitutivo secondo l'insegnamento della S.C. secondo cui
“L'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema; pertanto, al convenuto, costituitosi in appello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore
a sostegno della domanda” (Cass. n. 42035/2021; Cass. n. 14623/2009;
Cass., sez. un., n. 2951/2016;).
Orbene, nel caso in esame l'attore, a fondamento della domanda, ha dedotto di aver concluso con quale titolare della CML Controparte_2
Infissi d'IA, un contratto avente ad oggetto la fornitura di infissi al prezzo di euro 6.190,28, iva inclusa, e di aver corrisposto alla convenuta l'importo di euro 2.500,00, a titolo di caparra, a mezzo assegno postale n.
7236197025 – 05, precisando che tale merce non è stata consegnata nel mese di maggio 2021, come pattuito dalle parti.
In sostanza, ha dedotto l'inadempimento della convenuta Parte_1 rispetto all'obbligazione di consegna della merce, facendo valere il proprio diritto alla restituzione dell'importo di euro 2.500,00 presuntivamente versato a titolo di caparra, al risarcimento della somma di euro 2.074,00 asseritamente pagata per l'acquisto da altro fornitore della merce non consegnata dalla convenuta nonché di non meglio specificati ulteriori danni da liquidarsi anche in via equitativa.
In base alle allegazioni di parte attrice, il rapporto negoziale dedotto in giudizio può essere qualificato come contratto di vendita, avendo ad
4 oggetto esclusivamente la fornitura degli infissi, non anche la relativa posa in opera.
Al fine di provare il suddetto contratto, parte attrice ha prodotto il preventivo n. 56, datato 17.3.2021, riguardante la fornitura di un portone blindato, una porta interna filomuro e una ringhiera per scala. Si precisa che è stata allegata esclusivamente la pagina 3 di 3. L'importo complessivo ammonta a € 6.190,28, iva inclusa.
L'allegato preventivo, sotto la dicitura “Modalità di pagamento”, reca la seguente annotazione: “Assegno postale n – 7236197025-05 Scadenza
12/05/2021 Importo Euro 2500,00 Saldo 60 gg data fattura”, con in calce sottoscrizione che parte attrice dichiara esser stata apposta per accettazione del preventivo.
Dal tenore letterale del preventivo in esame non si evince che le parti contraenti abbiano convenuto l'inserimento di una caparra, sia essa confirmatoria o penale. Si osserva, inoltre, che parte attrice, solo nella memoria conclusiva, e quindi tardivamente, ha qualifica la caparra quale
“caparra confirmatoria”.
Il preteso versamento dell'importo di € 2.500,00, effettuato a mezzo assegno postale con scadenza 12.5.2021, appare giuridicamente qualificabile quale mero acconto sul prezzo, in considerazione della mancanza di utilizzo della locuzione "caparra" da parte dei contraenti, del fatto che l'attore si è limitato a richiedere la mera restituzione dell'importo corrisposto, della presenza sul preventivo della dicitura "Saldo 60 gg data fattura", che è tipica di un pagamento dilazionato successivo a un acconto.
Conseguentemente, dalla documentazione versata in atti non risulta provata l'intenzione delle parti di perseguire le finalità tipiche e gli effetti legali previsti dall'art. 1385 c.c.
A tal riguardo, è importante evidenziare che, la Corte di cassazione ritiene che, in ipotesi di mancanza di elementi dirimenti e di specifica locuzione, nel dubbio, prevalga la qualificazione in termini di acconto (Cass. n. 1449/1976).
La qualificazione giuridica del pagamento in oggetto nel senso di mero acconto riceve ulteriore conferma nell'allegato n. 2 alla seconda memoria
5 ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata da parte attrice. Nel predetto documento risulta apposta in calce la dicitura "Assegno n.° 7236197024-
(…) A TITOLO DI ACCONTO”.
In aggiunta, si rileva che, diversamente da quanto dedotto da
[...]
(cfr. pagine 3 e 4 della citazione), il preventivo versato in atti non Pt_1 risulta sottoscritto da parte convenuta “per accettazione della somma concordata a titolo di caparra”. Né vi è corrispondenza tra il numero dell'assegno indicato nel preventivo (n. 7236197025-05) e quello riportato sul recto dell'assegno postale datato 12.5.2021, di euro 2.500,00, di cui risultano leggibili soltanto gli ultimi sette numeri “5197025”. Oltre a ciò, tale titolo è privo dell'indicazione del nominativo del beneficiario. Senza trascurare che la scansione del documento in esame è stata effettuata mediante sovrapposizione del menzionato assegno datato 12.5.2021 ad ulteriore documentazione che appare qualificabile come "proposta di commissione n. 19", con dicitura parzialmente coperta, nella cui parte superiore si fa riferimento alla fornitura di “ringhiera semi interrata”, il che pare escludere che si tratti di un unico documento, in quanto la scansione dell'allegato in esame è stata effettuata sovrapponendo alla documentazione sottostante l'assegno datato 12.5.2021. Circostanza, questa, tanto più vera se si considera la difformità tra il numero di assegno apposto a penna sul titolo e la numerazione seriale prestampata presente sullo stesso.
In ogni caso, risulta dirimente la circostanza che manca la dimostrazione della consegna del titolo alla convenuta e del relativo incasso. Né tale prova può ricavarsi dall'esame delle conversazioni “WhatsApp” in atti, dal momento che nelle stesse non si rinviene alcun riferimento certo e univoco al preteso pagamento.
Tale carenza probatoria comporta il rigetto della domanda di restituzione dell'acconto di euro 2.500,00.
Analogamente, deve essere respinta la domanda di condanna della parte convenuta al risarcimento dell'importo di € 2.074,00, che parte attrice deduce di aver corrisposto in favore di un terzo fornitore per l'acquisto della merce non consegnata. A fondamento della domanda, Parte_1
6 si è limitato a depositare il documento denominato “Preventivo Fornitura infissi ECOBONUS 50%” della SOM Forniture, datato 15.10.2021. Per un verso, manca la prova documentale del pagamento dell'importo in oggetto, che secondo quanto indicato nel citato preventivo, sarebbe dovuto avvenire viene a mezzo “bonifico anticipato per aderire allo sgravio fiscale.
Acconto e saldo”. Per altro verso, la tipologia di merci specificata nel preventivo asseritamente riferibile alla convenuta (n. 1 portone blindato,
n. 1 porta scorrevole, n. 1 ringhiera) non coincide con quella elencata nel preventivo del terzo fornitore (denominato SOM Forniture Fornitura, che include n. 7 infissi in PVC e n. 7 imbotti). Tale difformità fra l'oggetto della prestazione asseritamente rimasta inadempiuta e l'oggetto della fornitura ipoteticamente sostitutiva, quand'anche parte attrice avesse assolto all'onere probatorio relativo all'esborso di € 2.074,00, non consentirebbe di affermare la sussistenza di un rapporto di causalità tra l'inadempimento della convenuta e la spesa richiesta. Di conseguenza, non è comprovabile che l'importo di € 2.074,00 sia stato corrisposto per l'acquisto di beni omogenei e fungibili rispetto alla merce non consegnata dalla convenuta.
Né, infine, il danno lamentato può essere valutato in via equitativa, posto che esso presuppone l'accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno sia legata a fattori oggettivi, non già alla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (Cass. n. 9744/2023).
In definitiva, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio relativo al danno lamentato, né ha dimostrato il nesso di causalità tra il dedotto inadempimento della parte convenuta e il preteso pregiudizio patrimoniale. Inoltre, sono rimasti a livello di mera allegazione, privi di riscontro probatorio, sia l'esborso della somma di € 2.500,00 in favore della convenuta, sia il versamento dell'importo di € 2.074,00 in favore del terzo fornitore.
Per le medesime ragioni non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento dell'ulteriore danno per l'esborso di oneri abitativi (locazione
7 e mutuo), stante l'assenza di prova in ordine all'esistenza e all'entità del danno.
Per quanto esposto le domande di parte attrice vanno rigettate, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
3. Il rigetto delle domande attoree e la mancata costituzione della convenuta giustificano l'irripetibilità delle spese sostenute da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di quale titolare della CML Controparte_1
Infissi IA;
2) rigetta le domande proposte da parte attrice;
3) nulla sulle spese.
Cassino, 25 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
8
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 17.6.2025, comunicato in pari data, l'udienza del
25.11.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalla parte attrice;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 116 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del 25.11.2025 e vertente tra tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Attilio Zitti, dichiaratosi antistatario
-attore-
e
, in qualità di titolare della CML Infissi IA (P.I. Controparte_1
) P.IVA_1
-convenuta contumace-
OGGETTO: inadempimento contrattuale
CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 25.11.2025 la parte attrice concludeva come da note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio quale titolare della CML Infissi d'IA, Controparte_2 deducendo che in data 17.3.2020 sottoscriveva con la convenuta un accordo per la fornitura di infissi di varia natura (“un portone blindato, una porta interna ed una ringhiera per scala interna ecc.”) al prezzo di €
6.190,28 (iva inclusa); di aver versato alla convenuta la somma di euro
2.500,00, a titolo di caparra, a mezzo assegno postale n. 7236197025 –
2 05; che la merce doveva essere consegnata nel mese di maggio 2021; che, nonostante i solleciti, la merce non veniva consegnata;
che, per rimediare all'inadempimento della convenuta, esborsava la somma di euro 2.074,00
a favore di un nuovo fornitore;
che, a causa dell'inadempimento della convenuta, non poteva trasferirsi presso la nuova abitazione, in quanto priva di infissi;
che era costretto a vivere in un immobile locato, pur pagando il mutuo stipulato per l'acquisto della casa;
che inutile era la richiesta di adempimento inoltrata in data 14.10.2021; che rimaneva privo di riscontro anche l'invito alla negoziazione assistita;
che era costretto ad affrontare spese non previste per l'acquisto del medesimo materiale presso un altro rivenditore.
Sulla scorta di tali deduzioni, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cassino, per tutti i motivi sopra esposti, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione:
• Accertare la responsabilità contrattuale del convenuto per aver mancato di tenere fede all'accordo sottoscritto;
• Per l'effetto, Condannare il debitore alla restituzione della somma di € 2.500,00 versata a titolo di caparra;
•
Condannare il debitore al risarcimento della somma di € 2.074,00; •
Condannare il debitore al risarcimento dei danni così come previsto ex artt.
1218 e 1223 c.c., da quantificarsi anche in via equitativa;
Il tutto oltre spese di giudizio, iva e cpa come per legge. Vinte le spese di giudizio, da distrarre in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario”.
Con ordinanza del 18.10.2023 veniva dichiarata la contumacia di CP_1
, quale titolare della CML Infissi IA.
[...]
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 25.11.2025, previa concessione alle parti di un termine per il deposito delle memorie di discussione.
2. Così ricostruito l'iter processuale, in punto di diritto si osserva che costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo
3 dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass.
n.13533/2001; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1473/2007; Cass.
n.20073/2004).
La contumacia del convenuto non esonera la parte dall'onere della prova del fatto costitutivo secondo l'insegnamento della S.C. secondo cui
“L'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema; pertanto, al convenuto, costituitosi in appello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore
a sostegno della domanda” (Cass. n. 42035/2021; Cass. n. 14623/2009;
Cass., sez. un., n. 2951/2016;).
Orbene, nel caso in esame l'attore, a fondamento della domanda, ha dedotto di aver concluso con quale titolare della CML Controparte_2
Infissi d'IA, un contratto avente ad oggetto la fornitura di infissi al prezzo di euro 6.190,28, iva inclusa, e di aver corrisposto alla convenuta l'importo di euro 2.500,00, a titolo di caparra, a mezzo assegno postale n.
7236197025 – 05, precisando che tale merce non è stata consegnata nel mese di maggio 2021, come pattuito dalle parti.
In sostanza, ha dedotto l'inadempimento della convenuta Parte_1 rispetto all'obbligazione di consegna della merce, facendo valere il proprio diritto alla restituzione dell'importo di euro 2.500,00 presuntivamente versato a titolo di caparra, al risarcimento della somma di euro 2.074,00 asseritamente pagata per l'acquisto da altro fornitore della merce non consegnata dalla convenuta nonché di non meglio specificati ulteriori danni da liquidarsi anche in via equitativa.
In base alle allegazioni di parte attrice, il rapporto negoziale dedotto in giudizio può essere qualificato come contratto di vendita, avendo ad
4 oggetto esclusivamente la fornitura degli infissi, non anche la relativa posa in opera.
Al fine di provare il suddetto contratto, parte attrice ha prodotto il preventivo n. 56, datato 17.3.2021, riguardante la fornitura di un portone blindato, una porta interna filomuro e una ringhiera per scala. Si precisa che è stata allegata esclusivamente la pagina 3 di 3. L'importo complessivo ammonta a € 6.190,28, iva inclusa.
L'allegato preventivo, sotto la dicitura “Modalità di pagamento”, reca la seguente annotazione: “Assegno postale n – 7236197025-05 Scadenza
12/05/2021 Importo Euro 2500,00 Saldo 60 gg data fattura”, con in calce sottoscrizione che parte attrice dichiara esser stata apposta per accettazione del preventivo.
Dal tenore letterale del preventivo in esame non si evince che le parti contraenti abbiano convenuto l'inserimento di una caparra, sia essa confirmatoria o penale. Si osserva, inoltre, che parte attrice, solo nella memoria conclusiva, e quindi tardivamente, ha qualifica la caparra quale
“caparra confirmatoria”.
Il preteso versamento dell'importo di € 2.500,00, effettuato a mezzo assegno postale con scadenza 12.5.2021, appare giuridicamente qualificabile quale mero acconto sul prezzo, in considerazione della mancanza di utilizzo della locuzione "caparra" da parte dei contraenti, del fatto che l'attore si è limitato a richiedere la mera restituzione dell'importo corrisposto, della presenza sul preventivo della dicitura "Saldo 60 gg data fattura", che è tipica di un pagamento dilazionato successivo a un acconto.
Conseguentemente, dalla documentazione versata in atti non risulta provata l'intenzione delle parti di perseguire le finalità tipiche e gli effetti legali previsti dall'art. 1385 c.c.
A tal riguardo, è importante evidenziare che, la Corte di cassazione ritiene che, in ipotesi di mancanza di elementi dirimenti e di specifica locuzione, nel dubbio, prevalga la qualificazione in termini di acconto (Cass. n. 1449/1976).
La qualificazione giuridica del pagamento in oggetto nel senso di mero acconto riceve ulteriore conferma nell'allegato n. 2 alla seconda memoria
5 ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata da parte attrice. Nel predetto documento risulta apposta in calce la dicitura "Assegno n.° 7236197024-
(…) A TITOLO DI ACCONTO”.
In aggiunta, si rileva che, diversamente da quanto dedotto da
[...]
(cfr. pagine 3 e 4 della citazione), il preventivo versato in atti non Pt_1 risulta sottoscritto da parte convenuta “per accettazione della somma concordata a titolo di caparra”. Né vi è corrispondenza tra il numero dell'assegno indicato nel preventivo (n. 7236197025-05) e quello riportato sul recto dell'assegno postale datato 12.5.2021, di euro 2.500,00, di cui risultano leggibili soltanto gli ultimi sette numeri “5197025”. Oltre a ciò, tale titolo è privo dell'indicazione del nominativo del beneficiario. Senza trascurare che la scansione del documento in esame è stata effettuata mediante sovrapposizione del menzionato assegno datato 12.5.2021 ad ulteriore documentazione che appare qualificabile come "proposta di commissione n. 19", con dicitura parzialmente coperta, nella cui parte superiore si fa riferimento alla fornitura di “ringhiera semi interrata”, il che pare escludere che si tratti di un unico documento, in quanto la scansione dell'allegato in esame è stata effettuata sovrapponendo alla documentazione sottostante l'assegno datato 12.5.2021. Circostanza, questa, tanto più vera se si considera la difformità tra il numero di assegno apposto a penna sul titolo e la numerazione seriale prestampata presente sullo stesso.
In ogni caso, risulta dirimente la circostanza che manca la dimostrazione della consegna del titolo alla convenuta e del relativo incasso. Né tale prova può ricavarsi dall'esame delle conversazioni “WhatsApp” in atti, dal momento che nelle stesse non si rinviene alcun riferimento certo e univoco al preteso pagamento.
Tale carenza probatoria comporta il rigetto della domanda di restituzione dell'acconto di euro 2.500,00.
Analogamente, deve essere respinta la domanda di condanna della parte convenuta al risarcimento dell'importo di € 2.074,00, che parte attrice deduce di aver corrisposto in favore di un terzo fornitore per l'acquisto della merce non consegnata. A fondamento della domanda, Parte_1
6 si è limitato a depositare il documento denominato “Preventivo Fornitura infissi ECOBONUS 50%” della SOM Forniture, datato 15.10.2021. Per un verso, manca la prova documentale del pagamento dell'importo in oggetto, che secondo quanto indicato nel citato preventivo, sarebbe dovuto avvenire viene a mezzo “bonifico anticipato per aderire allo sgravio fiscale.
Acconto e saldo”. Per altro verso, la tipologia di merci specificata nel preventivo asseritamente riferibile alla convenuta (n. 1 portone blindato,
n. 1 porta scorrevole, n. 1 ringhiera) non coincide con quella elencata nel preventivo del terzo fornitore (denominato SOM Forniture Fornitura, che include n. 7 infissi in PVC e n. 7 imbotti). Tale difformità fra l'oggetto della prestazione asseritamente rimasta inadempiuta e l'oggetto della fornitura ipoteticamente sostitutiva, quand'anche parte attrice avesse assolto all'onere probatorio relativo all'esborso di € 2.074,00, non consentirebbe di affermare la sussistenza di un rapporto di causalità tra l'inadempimento della convenuta e la spesa richiesta. Di conseguenza, non è comprovabile che l'importo di € 2.074,00 sia stato corrisposto per l'acquisto di beni omogenei e fungibili rispetto alla merce non consegnata dalla convenuta.
Né, infine, il danno lamentato può essere valutato in via equitativa, posto che esso presuppone l'accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno sia legata a fattori oggettivi, non già alla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (Cass. n. 9744/2023).
In definitiva, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio relativo al danno lamentato, né ha dimostrato il nesso di causalità tra il dedotto inadempimento della parte convenuta e il preteso pregiudizio patrimoniale. Inoltre, sono rimasti a livello di mera allegazione, privi di riscontro probatorio, sia l'esborso della somma di € 2.500,00 in favore della convenuta, sia il versamento dell'importo di € 2.074,00 in favore del terzo fornitore.
Per le medesime ragioni non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento dell'ulteriore danno per l'esborso di oneri abitativi (locazione
7 e mutuo), stante l'assenza di prova in ordine all'esistenza e all'entità del danno.
Per quanto esposto le domande di parte attrice vanno rigettate, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
3. Il rigetto delle domande attoree e la mancata costituzione della convenuta giustificano l'irripetibilità delle spese sostenute da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di quale titolare della CML Controparte_1
Infissi IA;
2) rigetta le domande proposte da parte attrice;
3) nulla sulle spese.
Cassino, 25 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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