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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 6665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6665 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 26723/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maurizio Vodini, con cui elettivamente domicilia in San Sebastiano al Vesuvio (NA), alla Via Leonardo da Vinci n. 3;
-ATTORE -
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Paolo Grassi, Lucio Antonio Grassi e Nicoletta Grassi, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Carlo Poerio n. 53;
-CONVENUTA -
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificato il 14.12.2023
Conclusioni: all'udienza dell'11.06.2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, si è opposto all'atto Parte_1 di precetto in oggetto notificatogli ad istanza della convenuta per l'importo di € 73.800,00, oltre competenze ed accessori dell'atto di precetto, chiedendo - previa sospensione dell'efficacia del titolo azionato - l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare ed assorbente di ogni altra questione, ricorrendone i presupposti, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato ex adverso, per tutti i motivi esposti sopra e per l'effetto:
2. Accertarsi e dichiararsi che la convenuta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi Controparte_1 esposti in premessa;
3. Accertarsi e dichiararsi il diritto del dott. ad Parte_1 ottenere la restituzione dell'importo di € 91.973,96 (€ novantunomilanovecentosettantatre/96) frutto del disavanzo tra le maggiori somme illegittimamente percepite dalla Convenuta e gli importi alla stessa spettanti, in virtù delle pattuizioni di cui al ricorso congiunto ex art. art. 337 ter.c.c., iscritto al NRG 6599 / 2019 V.G. del Tribunale di Napoli, al cui esito veniva emesso decreto di accoglimento n. cronol. 4759/2020 del 30/06/2020, il tutto, come adeguatamente ed analiticamente indicato nella tabella di cui sopra e di quanto documentato con gli estratti conto all. in prod., oltre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo, con conseguente provvedimento di condanna, in favore del dott. ed in danno della convenuta;
4. Accertarsi e Parte_1 Controparte_1 dichiararsi il diritto del dott. ad ottenere, in aggiunta agli importi di cui Parte_1 al precedente punto, ex art. 96 cpc, il risarcimento del danno oltre che le spese, la cui quantificazione si rimette al prudente apprezzamento di Codesto Ill.mo Giudicante, per tutti motivi esposti sopra, con conseguente provvedimento di condanna, in favore del dott. ed in danno della convenuta;
5. Tenuto conto che la Parte_1 Controparte_1 convenuta non ricorda di aver usufruito della carta Mastercard di cui sopra, ordinarsi alla Convenuta di fornire una analitica e dettagliata rendicontazione, con indicazione delle singole imputazioni, di tutti gli esborsi effettuati per il tramite della carta Intesa San Paolo - circuito Master Card n. 5167 9531 0974 7756, con addebito sul conto corrente dell'odierno istante;
6. condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi di lite ex Controparte_1
D.M. 55/2014 e ss. mm. e ii., oltre IVA, CPA e spese generali, con conseguente provvedimento di condanna, in favore del dott. ed in danno della Parte_1 convenuta ”. Controparte_1
Il diritto di credito sotteso rinviene fondamento nel decreto di accoglimento n. cronol. 4759/2020 del 30.06.2020, emesso nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 6599/2019 V.G. del Tribunale di Napoli, su ricorso congiunto ex art. art. 337 ter c.c. delle odierne parti processuali e, segnatamente, sull'obbligo dell'odierno attore di contribuire al mantenimento dei figli minori e per l'importo di € Per_1 Per_2
1.800,00 mensili.
Secondo la prospettazione difensiva di parte attrice, l'intimazione sarebbe del tutto illegittima stante l'insussistenza del credito precettato per l'avvenuto integrale adempimento dell'obbligazione portata dal titolo. In particolare, la parte ha sostenuto di aver adempiuto la pretesa fornendo all'odierna opposta la carta Intesa San Paolo - circuito Master Card n. 5167 9531 0974 7756, con addebito sul proprio conto corrente onde consentirle di effettuare tutti i pagamenti nell'interesse della
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prole per spese ordinarie e straordinarie. Ha eccepito, altresì, che nel periodo contemplato nell'intimazione la convenuta avrebbe prelevato ed usufruito di importi eccedenti il dovuto, con una differenza indebita di € 91.973,96 di cui ha chiesto la restituzione. Ha precisato, ancora, che tali circostanze erano già state rappresentate alla difesa dell'opposta con pec del 4.12.2023 in riscontro alla missiva del 13.11.2023 nell'interesse della e che, la medesima, con precedente mail del 9.10.2023, CP_1 aveva richiesto il pagamento del solo importo di € 2.508,00 a decorrere da settembre 2023 per spese straordinarie, senza menzionare e/o sollecitare affatto il pagamento di precedenti arretrati per mantenimento ordinario. Ha quindi concluso come innanzi.
Si è costituita la parte convenuta contestando la ricostruzione operata dalla controparte. Ha negato di aver mai usufruito della carta indicata dall'attore, rilevando che i pagamenti effettuati erano imputabili al solo titolare del conto il quale, a fronte degli asseriti addebiti eccedenti il dovuto, ben avrebbe potuto bloccare la carta. Pertanto, alcun fondamento doveva essere riconosciuto alla domanda di ripetizione dei ridetti importi in danno dell'opposta. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità della domanda quanto alle doglianze relative a presunte violazioni degli obblighi pattuiti con il decreto azionato, estranee al thema decidendum e riservate alla competenza del differente giudizio di modifica di tali condizioni. Ha quindi concluso per il rigetto della domanda e della sospensiva perchè infondate in fatto e diritto, vinte le spese di lite e con condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.
Nelle more della prima udienza di comparizione l'attore ha allegato di aver proposto opposizione al D.I. n. 206/2024, emesso dal Tribunale di Napoli in data 11.01.2024 su ricorso dell'intimante per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento assunta dall'ex convivente con scrittura privata del 15.04.2019, richiedendo la riunione del procedimento di opposizione promosso avverso il D.I. al presente giudizio, nonché la sospensione di quest'ultimo ex art. 295 c.p.c. in dipendenza della proposizione di una denuncia querela nei confronti dell'opposta.
Alla prima udienza del 22 maggio 2024, valutata l'opportunità, è stata disposta la comparizione personale delle parti per tentarne la conciliazione, tentativo, però, che non sortiva l'esito auspicato (cfr. verbale dell'udienza del 19 giugno 2024).
A scioglimento della riserva assunta all'esito della comparizione, è stata rigettata l'istanza di sospensione del titolo e respinta la domanda di riunione con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. Allo stesso modo è stata disattesa la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c., disponendo rinvio per l'assunzione del deferito interrogatorio formale all'udienza del 30 ottobre 2024 (così, l'ordinanza del 19 giugno 2024).
- 3 -
Espletata l'istruttoria orale, il giudizio è pervenuto all'udienza dell'11 giugno 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione con i termini di cui all'art. 189 c.p.c., allorquando è stato trattenuto a sentenza.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va scrutinata l'idoneità di altri giudizi pendenti tra le parti ad incidere, anche in via pregiudiziale, sulla domanda in disamina, così come prospettato dall'attore.
Segnatamente, la parte ha allegato e provato la contestuale pendenza di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, oltre che del pignoramento promosso in virtù del precetto odiernamente opposto;
ha altresì allegato di aver formulato nel corso dell'espropriazione da ultimo menzionata contestazioni agli interventi operati dalla stessa creditrice pignorante in virtù di ulteriori titoli, assumendo l'attitudine di tali circostanze ad incidere sull'esistenza del credito precettato e, dunque, sui motivi sottesi al presente contenzioso.
Tuttavia, in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come già evidenziato in corso di causa (cfr. ordinanza del 19 giugno 2025), mette conto rilevare che viene in rilievo un titolo differente da quello sotteso all'intimazione qui opposta, concesso - tra l'altro - per causali diverse dall'inadempimento dell'obbligazione di mantenimento della prole, sicché le sorti di tale giudizio non influiscono sulla decisione della presente controversia.
Quanto alle contestazioni formulate nell'ambito dell'esecuzione recante R.G.E. n. 535/2024, le stesse investono differenti ragioni creditorie, tra le quali quella portata dal citato decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ovvero crediti successivi al periodo indicato nel precetto in questa sede opposto.
Pertanto, non è dato rinvenire elementi per ritenere il presente giudizio pregiudicato, anche solo eventualmente, dalla definizione degli altri allo stato pendenti.
Venendo, dunque, alla disamina del merito dell'opposizione, parte opponente ha sostenuto l'insussistenza del diritto di credito precettato per l'avvenuto integrale adempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli minori disposto con il decreto azionato. Ha dedotto, nello specifico, di aver consegnato all'opposta, dietro sua richiesta, la carta Intesa San Paolo - circuito Master Card n. 5167 9531 0974 7756, con addebito sul conto corrente ad egli intestato, impiegata nel periodo considerato dall'ex convivente proprio per provvedere al mantenimento della prole. Ha
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sostenuto, ancor più nel dettaglio, che nello stesso periodo la convenuta avrebbe prelevato ed usufruito di un importo complessivo pari ad € 165.773,96, con una differenza di € 91.973,96 eccedente il dovuto, richiedendone la ripetizione.
Il compendio documentale in atti, unitamente all'esito dell'interrogatorio formale, non supportano però l'eccezione attorea di adempimento.
Innanzitutto, non appaiono dirimenti gli estratti del conto intrattenuto con Intesa San Paolo relativi al periodo considerato nell'intimazione, dal momento che le causali relative alle movimentazioni della carta di credito su menzionata recano la dicitura
“pagamento POS”, non assistita da ulteriore specifica motivazione del pagamento, né
– ovviamente – dalla paternità dell'operazione.
Non solo non v'è prova che la carta intestata all'attore sia stata consegnata all'ex convivente agli scopi riferiti, ma neppure si evince dai predetti estratti conto alcuna indicazione utile a suffragare gli assunti attorei, ovvero l'adempimento dell'obbligazione di mantenimento.
Anzi, le causali degli ulteriori movimenti di conto ivi indicate attestano spese verosimilmente eseguite nell'esclusivo interesse dell'intestatario della carta, debitore intimato, cosicché anche l'ulteriore domanda di ripetizione dei maggiori importi di cui avrebbe usufruito indebitamente l'opposta risulta privo di riscontro probatorio.
Sul punto, non giovano neppure gli altri elementi istruttori richiamati dall'attore a supporto del motivo addotto.
Questi ha depositato una e-mail del 9.10.2023, nella quale l'odierna convenuta aveva specificato le spese straordinarie sostenute per il mese di settembre 2023, richiedendo il pagamento della metà di pertinenza dell'ex convivente e contestualmente invitandolo “ad essere regolare con quelle ordinarie”.
Il documento, però, ha rilievo esclusivo per le spese straordinarie, estranee alla causale degli importi precettati, laddove invece per il mantenimento ordinario si limita ad esortare l'intimato/obbligato ad adempiervi con regolarità, finendo quindi per corroborare la fondatezza dell'inadempimento di tale obbligazione.
Infine, agli atti risulta depositato un messaggio audio inviato tramite Whatsapp in cui la convenuta si lamenta che “la carta non può né prelevare né pagare”, con invito all'ex convivente a risolvere la problematica.
Ma anche tale elemento non è utile a confortare la tesi attorea: la genericità e ambiguità del contenuto del messaggio non permettono il riferimento specifico alla
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carta in questione e all'adempimento dell'obbligazione pretesa con l'intimazione opposta.
Va osservato, da ultimo, che la documentazione prodotta con le memorie conclusionali, anche nella parte relativa al periodo considerato in precetto, non può essere utilizzata al fine di valutare l'adempimento perché tardiva.
Se è vero che l'eccezione di pagamento è rilevabile d'ufficio, anche in assenza di richiesta della parte, è pur vero che la relativa prova deve risultare ritualmente acquisita agli atti.
Fermo quanto precede in via del tutto assorbente, dagli estratti conto depositati unitamente alla memoria conclusionale si ricava l'assolvimento di talune spese straordinarie, ma non si evince il pagamento degli emolumenti mensilmente dovuti per il mantenimento della prole.
In definitiva, l'opposizione risulta infondata e va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in ragione dello scaglione di riferimento (€ 52.001-260.000) e della effettiva attività processuale espletata nei valori minimi per l'assenza di questioni complesse.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande riunite proposte da nei confronti di iscritta al n. 26723/2023 del Parte_1 Controparte_1
R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli il 2 luglio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 26723/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maurizio Vodini, con cui elettivamente domicilia in San Sebastiano al Vesuvio (NA), alla Via Leonardo da Vinci n. 3;
-ATTORE -
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Paolo Grassi, Lucio Antonio Grassi e Nicoletta Grassi, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Carlo Poerio n. 53;
-CONVENUTA -
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificato il 14.12.2023
Conclusioni: all'udienza dell'11.06.2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, si è opposto all'atto Parte_1 di precetto in oggetto notificatogli ad istanza della convenuta per l'importo di € 73.800,00, oltre competenze ed accessori dell'atto di precetto, chiedendo - previa sospensione dell'efficacia del titolo azionato - l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare ed assorbente di ogni altra questione, ricorrendone i presupposti, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato ex adverso, per tutti i motivi esposti sopra e per l'effetto:
2. Accertarsi e dichiararsi che la convenuta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi Controparte_1 esposti in premessa;
3. Accertarsi e dichiararsi il diritto del dott. ad Parte_1 ottenere la restituzione dell'importo di € 91.973,96 (€ novantunomilanovecentosettantatre/96) frutto del disavanzo tra le maggiori somme illegittimamente percepite dalla Convenuta e gli importi alla stessa spettanti, in virtù delle pattuizioni di cui al ricorso congiunto ex art. art. 337 ter.c.c., iscritto al NRG 6599 / 2019 V.G. del Tribunale di Napoli, al cui esito veniva emesso decreto di accoglimento n. cronol. 4759/2020 del 30/06/2020, il tutto, come adeguatamente ed analiticamente indicato nella tabella di cui sopra e di quanto documentato con gli estratti conto all. in prod., oltre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo, con conseguente provvedimento di condanna, in favore del dott. ed in danno della convenuta;
4. Accertarsi e Parte_1 Controparte_1 dichiararsi il diritto del dott. ad ottenere, in aggiunta agli importi di cui Parte_1 al precedente punto, ex art. 96 cpc, il risarcimento del danno oltre che le spese, la cui quantificazione si rimette al prudente apprezzamento di Codesto Ill.mo Giudicante, per tutti motivi esposti sopra, con conseguente provvedimento di condanna, in favore del dott. ed in danno della convenuta;
5. Tenuto conto che la Parte_1 Controparte_1 convenuta non ricorda di aver usufruito della carta Mastercard di cui sopra, ordinarsi alla Convenuta di fornire una analitica e dettagliata rendicontazione, con indicazione delle singole imputazioni, di tutti gli esborsi effettuati per il tramite della carta Intesa San Paolo - circuito Master Card n. 5167 9531 0974 7756, con addebito sul conto corrente dell'odierno istante;
6. condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi di lite ex Controparte_1
D.M. 55/2014 e ss. mm. e ii., oltre IVA, CPA e spese generali, con conseguente provvedimento di condanna, in favore del dott. ed in danno della Parte_1 convenuta ”. Controparte_1
Il diritto di credito sotteso rinviene fondamento nel decreto di accoglimento n. cronol. 4759/2020 del 30.06.2020, emesso nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 6599/2019 V.G. del Tribunale di Napoli, su ricorso congiunto ex art. art. 337 ter c.c. delle odierne parti processuali e, segnatamente, sull'obbligo dell'odierno attore di contribuire al mantenimento dei figli minori e per l'importo di € Per_1 Per_2
1.800,00 mensili.
Secondo la prospettazione difensiva di parte attrice, l'intimazione sarebbe del tutto illegittima stante l'insussistenza del credito precettato per l'avvenuto integrale adempimento dell'obbligazione portata dal titolo. In particolare, la parte ha sostenuto di aver adempiuto la pretesa fornendo all'odierna opposta la carta Intesa San Paolo - circuito Master Card n. 5167 9531 0974 7756, con addebito sul proprio conto corrente onde consentirle di effettuare tutti i pagamenti nell'interesse della
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prole per spese ordinarie e straordinarie. Ha eccepito, altresì, che nel periodo contemplato nell'intimazione la convenuta avrebbe prelevato ed usufruito di importi eccedenti il dovuto, con una differenza indebita di € 91.973,96 di cui ha chiesto la restituzione. Ha precisato, ancora, che tali circostanze erano già state rappresentate alla difesa dell'opposta con pec del 4.12.2023 in riscontro alla missiva del 13.11.2023 nell'interesse della e che, la medesima, con precedente mail del 9.10.2023, CP_1 aveva richiesto il pagamento del solo importo di € 2.508,00 a decorrere da settembre 2023 per spese straordinarie, senza menzionare e/o sollecitare affatto il pagamento di precedenti arretrati per mantenimento ordinario. Ha quindi concluso come innanzi.
Si è costituita la parte convenuta contestando la ricostruzione operata dalla controparte. Ha negato di aver mai usufruito della carta indicata dall'attore, rilevando che i pagamenti effettuati erano imputabili al solo titolare del conto il quale, a fronte degli asseriti addebiti eccedenti il dovuto, ben avrebbe potuto bloccare la carta. Pertanto, alcun fondamento doveva essere riconosciuto alla domanda di ripetizione dei ridetti importi in danno dell'opposta. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità della domanda quanto alle doglianze relative a presunte violazioni degli obblighi pattuiti con il decreto azionato, estranee al thema decidendum e riservate alla competenza del differente giudizio di modifica di tali condizioni. Ha quindi concluso per il rigetto della domanda e della sospensiva perchè infondate in fatto e diritto, vinte le spese di lite e con condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.
Nelle more della prima udienza di comparizione l'attore ha allegato di aver proposto opposizione al D.I. n. 206/2024, emesso dal Tribunale di Napoli in data 11.01.2024 su ricorso dell'intimante per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento assunta dall'ex convivente con scrittura privata del 15.04.2019, richiedendo la riunione del procedimento di opposizione promosso avverso il D.I. al presente giudizio, nonché la sospensione di quest'ultimo ex art. 295 c.p.c. in dipendenza della proposizione di una denuncia querela nei confronti dell'opposta.
Alla prima udienza del 22 maggio 2024, valutata l'opportunità, è stata disposta la comparizione personale delle parti per tentarne la conciliazione, tentativo, però, che non sortiva l'esito auspicato (cfr. verbale dell'udienza del 19 giugno 2024).
A scioglimento della riserva assunta all'esito della comparizione, è stata rigettata l'istanza di sospensione del titolo e respinta la domanda di riunione con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. Allo stesso modo è stata disattesa la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c., disponendo rinvio per l'assunzione del deferito interrogatorio formale all'udienza del 30 ottobre 2024 (così, l'ordinanza del 19 giugno 2024).
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Espletata l'istruttoria orale, il giudizio è pervenuto all'udienza dell'11 giugno 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione con i termini di cui all'art. 189 c.p.c., allorquando è stato trattenuto a sentenza.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va scrutinata l'idoneità di altri giudizi pendenti tra le parti ad incidere, anche in via pregiudiziale, sulla domanda in disamina, così come prospettato dall'attore.
Segnatamente, la parte ha allegato e provato la contestuale pendenza di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, oltre che del pignoramento promosso in virtù del precetto odiernamente opposto;
ha altresì allegato di aver formulato nel corso dell'espropriazione da ultimo menzionata contestazioni agli interventi operati dalla stessa creditrice pignorante in virtù di ulteriori titoli, assumendo l'attitudine di tali circostanze ad incidere sull'esistenza del credito precettato e, dunque, sui motivi sottesi al presente contenzioso.
Tuttavia, in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come già evidenziato in corso di causa (cfr. ordinanza del 19 giugno 2025), mette conto rilevare che viene in rilievo un titolo differente da quello sotteso all'intimazione qui opposta, concesso - tra l'altro - per causali diverse dall'inadempimento dell'obbligazione di mantenimento della prole, sicché le sorti di tale giudizio non influiscono sulla decisione della presente controversia.
Quanto alle contestazioni formulate nell'ambito dell'esecuzione recante R.G.E. n. 535/2024, le stesse investono differenti ragioni creditorie, tra le quali quella portata dal citato decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ovvero crediti successivi al periodo indicato nel precetto in questa sede opposto.
Pertanto, non è dato rinvenire elementi per ritenere il presente giudizio pregiudicato, anche solo eventualmente, dalla definizione degli altri allo stato pendenti.
Venendo, dunque, alla disamina del merito dell'opposizione, parte opponente ha sostenuto l'insussistenza del diritto di credito precettato per l'avvenuto integrale adempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli minori disposto con il decreto azionato. Ha dedotto, nello specifico, di aver consegnato all'opposta, dietro sua richiesta, la carta Intesa San Paolo - circuito Master Card n. 5167 9531 0974 7756, con addebito sul conto corrente ad egli intestato, impiegata nel periodo considerato dall'ex convivente proprio per provvedere al mantenimento della prole. Ha
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sostenuto, ancor più nel dettaglio, che nello stesso periodo la convenuta avrebbe prelevato ed usufruito di un importo complessivo pari ad € 165.773,96, con una differenza di € 91.973,96 eccedente il dovuto, richiedendone la ripetizione.
Il compendio documentale in atti, unitamente all'esito dell'interrogatorio formale, non supportano però l'eccezione attorea di adempimento.
Innanzitutto, non appaiono dirimenti gli estratti del conto intrattenuto con Intesa San Paolo relativi al periodo considerato nell'intimazione, dal momento che le causali relative alle movimentazioni della carta di credito su menzionata recano la dicitura
“pagamento POS”, non assistita da ulteriore specifica motivazione del pagamento, né
– ovviamente – dalla paternità dell'operazione.
Non solo non v'è prova che la carta intestata all'attore sia stata consegnata all'ex convivente agli scopi riferiti, ma neppure si evince dai predetti estratti conto alcuna indicazione utile a suffragare gli assunti attorei, ovvero l'adempimento dell'obbligazione di mantenimento.
Anzi, le causali degli ulteriori movimenti di conto ivi indicate attestano spese verosimilmente eseguite nell'esclusivo interesse dell'intestatario della carta, debitore intimato, cosicché anche l'ulteriore domanda di ripetizione dei maggiori importi di cui avrebbe usufruito indebitamente l'opposta risulta privo di riscontro probatorio.
Sul punto, non giovano neppure gli altri elementi istruttori richiamati dall'attore a supporto del motivo addotto.
Questi ha depositato una e-mail del 9.10.2023, nella quale l'odierna convenuta aveva specificato le spese straordinarie sostenute per il mese di settembre 2023, richiedendo il pagamento della metà di pertinenza dell'ex convivente e contestualmente invitandolo “ad essere regolare con quelle ordinarie”.
Il documento, però, ha rilievo esclusivo per le spese straordinarie, estranee alla causale degli importi precettati, laddove invece per il mantenimento ordinario si limita ad esortare l'intimato/obbligato ad adempiervi con regolarità, finendo quindi per corroborare la fondatezza dell'inadempimento di tale obbligazione.
Infine, agli atti risulta depositato un messaggio audio inviato tramite Whatsapp in cui la convenuta si lamenta che “la carta non può né prelevare né pagare”, con invito all'ex convivente a risolvere la problematica.
Ma anche tale elemento non è utile a confortare la tesi attorea: la genericità e ambiguità del contenuto del messaggio non permettono il riferimento specifico alla
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carta in questione e all'adempimento dell'obbligazione pretesa con l'intimazione opposta.
Va osservato, da ultimo, che la documentazione prodotta con le memorie conclusionali, anche nella parte relativa al periodo considerato in precetto, non può essere utilizzata al fine di valutare l'adempimento perché tardiva.
Se è vero che l'eccezione di pagamento è rilevabile d'ufficio, anche in assenza di richiesta della parte, è pur vero che la relativa prova deve risultare ritualmente acquisita agli atti.
Fermo quanto precede in via del tutto assorbente, dagli estratti conto depositati unitamente alla memoria conclusionale si ricava l'assolvimento di talune spese straordinarie, ma non si evince il pagamento degli emolumenti mensilmente dovuti per il mantenimento della prole.
In definitiva, l'opposizione risulta infondata e va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in ragione dello scaglione di riferimento (€ 52.001-260.000) e della effettiva attività processuale espletata nei valori minimi per l'assenza di questioni complesse.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande riunite proposte da nei confronti di iscritta al n. 26723/2023 del Parte_1 Controparte_1
R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli il 2 luglio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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