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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 12/12/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2137/2025.
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico TE AN,
viste le note scritte depositate;
visti e applicati gli artt.127ter, comma 5, e 128 c.p.c.;
emette e deposita,
con riferimento all'udienza per trattazione scritta dell'11/12/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello iscritta al R.G. n. 2137/2025 pendente tra:
parte appellante: codice Parte_1
fiscale: , rappresentato e difeso dall'avv. AUTARIELLO P.IVA_1
GABRIELLA; parte appellata: Controparte_1
, codice fiscale: , contumace in
[...] P.IVA_2
fase di appello;
OGGETTO:
Appello contro la sentenza del Giudice di Pace di n. 14/2025 CP_1
del 15/01/2025, pubblicata nella stessa data;
CONCLUSIONI:
per parte appellante:
Il Tribunale di Bolzano “disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
voglia
1) in totale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del
presente appello, annullare tutti i verbali impugnati per tutte le motivazioni
addotte
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto, confermare le
sanzioni pecuniarie nella misura del minimo edittale
3) condannare la parte appellata alla refusione delle spese di entrambi i
gradi di giudizio”.
Pag. 2 di 12 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello, depositato il 14/07/2025, la
[...]
ha presentato appello contro la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di n. 14/2025, emessa in data 15/01/2025 e CP_1
depositata in cancelleria nella stessa data. La detta sentenza aveva deciso sulla causa di opposizione, iscritta al n. R.G. 5110/2023, avverso 85 verbali di contestazione (elencati nella sentenza e nel ricorso in appello, pp. 1 ss.),
tutti emessi dalla Polizia Stradale di e relativi ad asserite CP_1
violazioni dell'art. 126bis, comma 2, C.d.S. (per omessa comunicazione,
nei termini, alla competente autorità, dei dati personali e della patente del conducente, come intimato nei verbali emessi per violazioni dell'art. 176,
commi 11 e 21, del C.d.S.), confermandoli tutti (e stabilendo “l'importo
della sanzione amministrativa per tutti i verbali nel minimo edittale”
(sentenza appellata, p. 9: doc. 1 della parte appellante). Nonostante regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza per l'11/12/2025
non si è costituito il Controparte_1
, per cui dev'essere dichiarato contumace.
[...]
2. Risultano fondati il terzo e il quarto motivo, esposti nel ricorso d'appello, per cui lo stesso dev'essere accolto con riferimento al richiesto
Pag. 3 di 12 annullamento dei verbali oggetto dell'opposizione proposta in primo grado.
Il terzo motivo riguarda la recente (ma nel frattempo confermata)
giurisprudenza di legittimità, che ha fissato il principio di diritto secondo cui i verbali di contestazione ai sensi dell'art. 126bis, comma 2, C.d.S. (per omessa comunicazione, nei termini, alla competente autorità dei dati personali e della patente di guida del conducente in caso di mancata identificazione dello stesso) sono strettamente legati alle vicende giudiziarie a cui sono sottoposti i verbali presupposti, riguardanti, appunto,
le violazioni del C.d.S. sanzionate con la decurtazione dei punti. Il quarto motivo, invece, riguarda la circostanza di fatto che tutti i verbali presupposti in questione sono stati opposti davanti al Giudice di Pace e, nei limiti in cui le opposizioni sono state rigettate dal Giudice di prime cure, di seguito appellati davanti al Tribunale di Bolzano, con l'esito che gli stessi sono stati tutti annullati.
3. Il Giudice di Pace nella sentenza appellata, invero, diversamente da altre sentenze di colleghi giudici dello stesso ufficio (cfr. le tre sentenze allegate:
docc. 7, 8 e 9 di parte appellante), non ha tenuto conto dell'innovativo filone giurisprudenziale di legittimità che ha avuto inizio con Cass. civ.,
Sez. II, Ordinanza, 03/08/2022, n. 24012: “In materia di illeciti stradali, la
violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. - consistente nella
Pag. 4 di 12 mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del
verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del
conducente al momento della commessa violazione presupposta - si
configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o
amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente
infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei
termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il
ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad
emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i
sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata
disposizione; mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del
verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione
della violazione. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 05/06/2019)”. Il
riferito principio di diritto ha capovolto il precedente orientamento maggioritario, che aveva slegato la decorrenza dei termini di sessanta giorni dai rimedi amministrativi e/o giurisprudenziali esperiti nei confronti dei verbali presupposti (cfr. tra le ultime in questo senso: Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 09/07/2018, n. 18027), e ha trovato seguito di recente (cfr.
Cass. civ., Sez. II, Sent., 01/02/2024, n. 30221 e Cass. civ., Sez. II,
Pag. 5 di 12 Ordinanza, 11/10/2024, n. 265532). Nel caso di specie, la considerazione del principio di diritto esposto avrebbe dovuto portare all'accoglimento dell'opposizione contro i verbali in questione (come nelle sentenze dei giudici colleghi), dato che tutti i rispettivi verbali presupposti, senza eccezione alcuna, erano sub iudice (cfr. il ricorso al Giudice di Pace: doc. 3
di parte appellante).
4. Rapportato il diritto alla situazione fattuale, esposta in modo accurato e dettagliato dalla parte appellante, con la suddivisione degli ottantacinque verbali di cui al presente appello e dei loro verbali presupposti nei diversi
“gruppi”, tutti approdati, nel frattempo, attraverso il Giudice di Pace e il
Tribunale, al relativo annullamento, non sussiste alcuna base per mantenere in vigore le sanzioni amministrative in questione. È di tutta evidenza,
infatti, che l'illecito amministrativo consistente nella mancata
giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis comma
2 C.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua”.
Pag. 6 di 12 comunicazione dei dati personali del conducente e degli estremi della sua patente di guida non ha più ragion d'essere quando l'illecito presupposto,
sanzionato, appunto, con la decurtazione dei punti della patente, non sussiste più. Infatti, “indipendentemente dall'invito al proprietario a
comunicare le generalità del conducente, ove la contestazione presupposta
venga tratta ad oggetto di opposizione e il procedimento si definisca con
l'annullamento, non si dà perdita di punteggio, né si deve dare quindi
sanzione per la mancata comunicazione dei dati personali relativi al
conducente. Infatti, non si può retribuire la violazione dell'obbligo di
collaborazione nell'accertamento dell'autore dell'illecito stradale, se non
sussiste più quest'ultimo” (Cass. civ., Sez. II, Sent., 01/02/2024, n. 3022).
5. Data la recente evoluzione giurisprudenziale sopra richiamata, si ritiene equo compensare, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., le spese processuali del presente grado, tenuto conto, peraltro, che il Giudice di primo grado le ha già compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 2137/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pag. 7 di 12 1. in riforma dell'impugnata sentenza n. 14/2025 del 15/01/2025,
depositata nella stessa data, del Giudice di Pace di , e in CP_1
accoglimento del presente appello, annulla i seguenti verbali di contestazione (nell'ordine crescente di numero, come elencati nella sentenza appellata):
Verbale n. 1260001018892 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018893 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018896 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018899 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018900 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018902 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018904 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018908 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018911 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018912 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018913 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018914 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018915 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018917 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018920 del 05.09.2023
Pag. 8 di 12 Verbale n. 1260001018921 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018923 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018931 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018935 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018938 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018944 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018953 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018956 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018958 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018959 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018970 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018972 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018995 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001019006 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001019007 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001019028 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019029 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019030 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019032 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019033 del 06.09.2023
Pag. 9 di 12 Verbale n. 1260001019034 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019035 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019037 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019038 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019040 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019042 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019043 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019045 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019051 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019052 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019054 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019056 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019058 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019059 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019060 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019061 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019062 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019063 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019065 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019066 del 06.09.2023
Pag. 10 di 12 Verbale n. 1260001019067 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019068 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019069 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019070 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019071 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019073 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019074 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019075 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019078 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019079 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019080 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019081 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019082 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019084 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019085 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019087 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019088 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019092 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019093 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019094 del 06.09.2023
Pag. 11 di 12 Verbale n. 1260001019095 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019097 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019098 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019099 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019100 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019101 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019102 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019103 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019107 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019113 del 06.09.2023;
2. compensa le spese di lite del grado d'appello.
Così deciso in (BZ), il 12/12/2025, a seguito di udienza per CP_1
trattazione scritta, tenutasi l'11/12/2025.
Il Giudice
TE AN
(firma digitale)
Pag. 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “La violazione ex art. 126-bis comma 2 C.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti 2 “In materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, C.d.S. - consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta - si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione;
mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2137/2025.
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico TE AN,
viste le note scritte depositate;
visti e applicati gli artt.127ter, comma 5, e 128 c.p.c.;
emette e deposita,
con riferimento all'udienza per trattazione scritta dell'11/12/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello iscritta al R.G. n. 2137/2025 pendente tra:
parte appellante: codice Parte_1
fiscale: , rappresentato e difeso dall'avv. AUTARIELLO P.IVA_1
GABRIELLA; parte appellata: Controparte_1
, codice fiscale: , contumace in
[...] P.IVA_2
fase di appello;
OGGETTO:
Appello contro la sentenza del Giudice di Pace di n. 14/2025 CP_1
del 15/01/2025, pubblicata nella stessa data;
CONCLUSIONI:
per parte appellante:
Il Tribunale di Bolzano “disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
voglia
1) in totale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del
presente appello, annullare tutti i verbali impugnati per tutte le motivazioni
addotte
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto, confermare le
sanzioni pecuniarie nella misura del minimo edittale
3) condannare la parte appellata alla refusione delle spese di entrambi i
gradi di giudizio”.
Pag. 2 di 12 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello, depositato il 14/07/2025, la
[...]
ha presentato appello contro la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di n. 14/2025, emessa in data 15/01/2025 e CP_1
depositata in cancelleria nella stessa data. La detta sentenza aveva deciso sulla causa di opposizione, iscritta al n. R.G. 5110/2023, avverso 85 verbali di contestazione (elencati nella sentenza e nel ricorso in appello, pp. 1 ss.),
tutti emessi dalla Polizia Stradale di e relativi ad asserite CP_1
violazioni dell'art. 126bis, comma 2, C.d.S. (per omessa comunicazione,
nei termini, alla competente autorità, dei dati personali e della patente del conducente, come intimato nei verbali emessi per violazioni dell'art. 176,
commi 11 e 21, del C.d.S.), confermandoli tutti (e stabilendo “l'importo
della sanzione amministrativa per tutti i verbali nel minimo edittale”
(sentenza appellata, p. 9: doc. 1 della parte appellante). Nonostante regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza per l'11/12/2025
non si è costituito il Controparte_1
, per cui dev'essere dichiarato contumace.
[...]
2. Risultano fondati il terzo e il quarto motivo, esposti nel ricorso d'appello, per cui lo stesso dev'essere accolto con riferimento al richiesto
Pag. 3 di 12 annullamento dei verbali oggetto dell'opposizione proposta in primo grado.
Il terzo motivo riguarda la recente (ma nel frattempo confermata)
giurisprudenza di legittimità, che ha fissato il principio di diritto secondo cui i verbali di contestazione ai sensi dell'art. 126bis, comma 2, C.d.S. (per omessa comunicazione, nei termini, alla competente autorità dei dati personali e della patente di guida del conducente in caso di mancata identificazione dello stesso) sono strettamente legati alle vicende giudiziarie a cui sono sottoposti i verbali presupposti, riguardanti, appunto,
le violazioni del C.d.S. sanzionate con la decurtazione dei punti. Il quarto motivo, invece, riguarda la circostanza di fatto che tutti i verbali presupposti in questione sono stati opposti davanti al Giudice di Pace e, nei limiti in cui le opposizioni sono state rigettate dal Giudice di prime cure, di seguito appellati davanti al Tribunale di Bolzano, con l'esito che gli stessi sono stati tutti annullati.
3. Il Giudice di Pace nella sentenza appellata, invero, diversamente da altre sentenze di colleghi giudici dello stesso ufficio (cfr. le tre sentenze allegate:
docc. 7, 8 e 9 di parte appellante), non ha tenuto conto dell'innovativo filone giurisprudenziale di legittimità che ha avuto inizio con Cass. civ.,
Sez. II, Ordinanza, 03/08/2022, n. 24012: “In materia di illeciti stradali, la
violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. - consistente nella
Pag. 4 di 12 mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del
verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del
conducente al momento della commessa violazione presupposta - si
configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o
amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente
infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei
termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il
ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad
emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i
sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata
disposizione; mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del
verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione
della violazione. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 05/06/2019)”. Il
riferito principio di diritto ha capovolto il precedente orientamento maggioritario, che aveva slegato la decorrenza dei termini di sessanta giorni dai rimedi amministrativi e/o giurisprudenziali esperiti nei confronti dei verbali presupposti (cfr. tra le ultime in questo senso: Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 09/07/2018, n. 18027), e ha trovato seguito di recente (cfr.
Cass. civ., Sez. II, Sent., 01/02/2024, n. 30221 e Cass. civ., Sez. II,
Pag. 5 di 12 Ordinanza, 11/10/2024, n. 265532). Nel caso di specie, la considerazione del principio di diritto esposto avrebbe dovuto portare all'accoglimento dell'opposizione contro i verbali in questione (come nelle sentenze dei giudici colleghi), dato che tutti i rispettivi verbali presupposti, senza eccezione alcuna, erano sub iudice (cfr. il ricorso al Giudice di Pace: doc. 3
di parte appellante).
4. Rapportato il diritto alla situazione fattuale, esposta in modo accurato e dettagliato dalla parte appellante, con la suddivisione degli ottantacinque verbali di cui al presente appello e dei loro verbali presupposti nei diversi
“gruppi”, tutti approdati, nel frattempo, attraverso il Giudice di Pace e il
Tribunale, al relativo annullamento, non sussiste alcuna base per mantenere in vigore le sanzioni amministrative in questione. È di tutta evidenza,
infatti, che l'illecito amministrativo consistente nella mancata
giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis comma
2 C.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua”.
Pag. 6 di 12 comunicazione dei dati personali del conducente e degli estremi della sua patente di guida non ha più ragion d'essere quando l'illecito presupposto,
sanzionato, appunto, con la decurtazione dei punti della patente, non sussiste più. Infatti, “indipendentemente dall'invito al proprietario a
comunicare le generalità del conducente, ove la contestazione presupposta
venga tratta ad oggetto di opposizione e il procedimento si definisca con
l'annullamento, non si dà perdita di punteggio, né si deve dare quindi
sanzione per la mancata comunicazione dei dati personali relativi al
conducente. Infatti, non si può retribuire la violazione dell'obbligo di
collaborazione nell'accertamento dell'autore dell'illecito stradale, se non
sussiste più quest'ultimo” (Cass. civ., Sez. II, Sent., 01/02/2024, n. 3022).
5. Data la recente evoluzione giurisprudenziale sopra richiamata, si ritiene equo compensare, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., le spese processuali del presente grado, tenuto conto, peraltro, che il Giudice di primo grado le ha già compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 2137/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pag. 7 di 12 1. in riforma dell'impugnata sentenza n. 14/2025 del 15/01/2025,
depositata nella stessa data, del Giudice di Pace di , e in CP_1
accoglimento del presente appello, annulla i seguenti verbali di contestazione (nell'ordine crescente di numero, come elencati nella sentenza appellata):
Verbale n. 1260001018892 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018893 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018896 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018899 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018900 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018902 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018904 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018908 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018911 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018912 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018913 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018914 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018915 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018917 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018920 del 05.09.2023
Pag. 8 di 12 Verbale n. 1260001018921 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018923 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018931 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018935 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018938 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018944 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018953 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018956 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018958 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018959 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018970 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018972 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001018995 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001019006 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001019007 del 05.09.2023
Verbale n. 1260001019028 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019029 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019030 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019032 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019033 del 06.09.2023
Pag. 9 di 12 Verbale n. 1260001019034 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019035 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019037 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019038 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019040 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019042 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019043 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019045 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019051 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019052 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019054 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019056 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019058 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019059 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019060 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019061 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019062 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019063 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019065 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019066 del 06.09.2023
Pag. 10 di 12 Verbale n. 1260001019067 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019068 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019069 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019070 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019071 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019073 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019074 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019075 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019078 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019079 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019080 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019081 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019082 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019084 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019085 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019087 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019088 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019092 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019093 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019094 del 06.09.2023
Pag. 11 di 12 Verbale n. 1260001019095 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019097 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019098 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019099 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019100 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019101 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019102 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019103 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019107 del 06.09.2023
Verbale n. 1260001019113 del 06.09.2023;
2. compensa le spese di lite del grado d'appello.
Così deciso in (BZ), il 12/12/2025, a seguito di udienza per CP_1
trattazione scritta, tenutasi l'11/12/2025.
Il Giudice
TE AN
(firma digitale)
Pag. 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “La violazione ex art. 126-bis comma 2 C.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti 2 “In materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, C.d.S. - consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta - si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione;
mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione”.