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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/03/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Sezione Specializzata in Materia di Impresa composta dai seguenti Magistrati:
Alberto BINETTI Presidente rel.
Paolo RIZZI Consigliere
Maristella SARDONE Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Impugnazione ELle ELiberazioni ELl'assemblea e EL CdA ELle società, ELle mutue assicuratrici e ELle società cooperative” iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 375 ELl'anno 2023
TRA
in persona EL legale rappresentante pro tempore, Parte_1 assistito e difeso dall'avv. Marco Lancieri, in forza di procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato in Bari al c.so Cavour, 124, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona dei curatori fallimentari, rappresentato e difeso, giusta
[...] procura alle liti e autorizzazione EL G.D. EL Tribunale di Foggia in atti, dall'avv.
Michele Di Carlo ed elettivamente domiciliato in Foggia al v.le Michelangelo n. 95, nonché al domicilio digitale Email_2
APPELLATO
N O N C H E'
; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza collegiale EL 4 febbraio 2025, il Consigliere Istruttore, previo deposito ELle parti ELle memorie conclusionali ex art. 352 c.p.c., si è riservato di riferire al
1 Collegio per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori ELle parti costituite
Svolgimento EL processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il evocava Parte_1 Con in giudizio la (di Controparte_1 seguito, per brevità, , nonché il CP_1 Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in Materia di
[...]
Impresa, al fine di ottenere la declaratoria di nullità - per illiceità e nei limiti di interesse – a) ELla ELiberazione assembleare ELla EL 21 giugno CP_1
2018 e EL relativo bilancio consuntivo;
b) ELla ELiberazione assembleare EL
FG4 EL 14 settembre 2018 e EL relativo Controparte_1 rendiconto di gestione, con condanna dei convenuti al pagamento ELle spese e competenze di giudizio.
In particolare, il lamentava la illiceità ELl'oggetto Parte_1 ELla ELibera assembleare (e EL relativo bilancio chiuso al 31 dicembre 2017), Con nella parte in cui la , che era una società costituita dal
[...]
, che ELla detta società era socio unico, allo scopo di Controparte_1 affidare alla stessa la gestione unitaria dei rifiuti solidi urbani dei Comuni consorziati – tra cui l'attore –, aveva dichiarato la Parte_1 sussistenza di un credito per €. 650.000,00, in virtù di una transazione con l'Ente Territoriale attore, che, però, nella realtà non si era mai perfezionata.
Conseguentemente, l'attore lamentava l'illeceità e nullità derivata ELla ELiberazione con la quale il in questione aveva approvato il proprio CP_1 rendiconto di gestione per l'esercizio 2017, integralmente recependo le risultanze EL Bilancio SIA per il 2017.
Nel costituirsi in giudizio, i convenuti contestavano le domande attoree ed, eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione e la decadenza per tardività ELl'impugnazione ed il difetto di legittimazione attiva – il solo
- nonché l'infondatezza nel merito, chiedevano rigettarsi le CP_1 domande attoree nei loro confronti.
Dichiarato interrotto per il ME ELla il giudizio veniva riassunto CP_1 nei confronti ELla curatela fallimentare.
La causa, infine, senza ulteriori approfondimenti istruttori veniva decisa con la sentenza n. 231/2023 EL 16 gennaio 2023, con la quale il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, in composizione collegiale, rigettava le domande attoree, condannando il alla Parte_1 rifusione ELle spese sostenute dalla curatela fallimentare e dal CP_1 nella misura di €. 7.000,00, oltre accessori di legge, per ciascuno di essi.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 23 marzo 2023, il chiedendo, Parte_1 per i motivi di seguito indicati ed in riforma ELl'impugnata decisione,
2 accogliere le domande di nullità proposte in primo grado, con vittoria di spese e competenze EL doppio grado di giudizio.
Il non si è costituito nel giudizio d'appello, sicché Controparte_1 ne va dichiarata la contumacia.
Con Al contrario, nel costituirsi in giudizio, la EL ME , eccepita CP_2 preliminarmente l'inammissibilità ELle eccezioni nuove avanzate nell'atto di citazione in appello e ELla tardiva produzione documentale allegata per la prima volta in sede di gravame, nonché la nullità ELl'atto di citazione EL giudizio di primo grado e la inammissibilità ELla domanda per carenza ELl'interesse ad agire, ha chiesto, nel merito, il rigetto ELl'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale ELla sentenza impugnata e con vittoria di spese EL giudizio.
In assenza di approfondimenti istruttori, all'udienza EL 4 febbraio 2025, fissata ai sensi EL novellato art. 352 c.p.c. ed in esito al deposito degli scritti conclusionali, il Consigliere Istruttore, si è riservato di riferire al collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti costituite.
Ragioni ELla decisione
Con primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Bari, sulla base EL principio – consolidato nella giurisprudenza di legittimità - ELla “ragione più liquida”, avrebbe erroneamente ritenuto insussistente in capo all'attore l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
In particolare, il giudice di prime cure, dopo avere ricordato che “l'interesse ad agire per l'impugnazione ELle ELibere di cui all'art. 2379 cod. civ. non deve, e non può, essere circoscritto alla mera aspettativa di un più favorevole risultato economico ELl'esercizio cui il bilancio si riferisce. Al contrario, può attenere anche solo alla corretta informazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria ELl'impresa”, ha precisato che, ai fini ELl'impugnazione ELle ELibere nulle, “non è sufficiente un generico interesse al rispetto ELla legalità, laddove ne venga denunciato la nullità, ma è necessaria l'allegazione di un'incidenza negativa nella sfera giuridica EL soggetto agente ELle irregolarità denunciate riguardo al risultato economico ELla gestione sociale”, per concludere che l'interesse ad agire ai sensi ELl'art. 100 c.p.c., “implica, dunque, a carico ELl'attore l'onere di dimostrare l'attualità ELla lesione di un proprio diritto ed il conseguente pregiudizio derivante dalla decisione impugnata, alla cui eliminazione è diretto il provvedimento giurisdizionale richiesto”; interesse che, con le caratteristiche descritte, non è stato rinvenuto dal Tribunale di Bari in capo all'attore Parte_1
L'appellante, quindi, ha dedotto, da un lato, che il Tribunale, dopo avere individuato la ricorrenza ELl'interesse ex art. 100 c.p.c. anche in quello alla corretta informazione sulla situazione patrimoniale, avesse contraddittoriamente richiesto che il Comune attore allegasse e dimostrasse il pregiudizio in concreto subito o subendo dalla ELiberazione, ovvero il vantaggio concreto che conseguirebbe dall'annullamento ELla stessa;
e, dall'altro, che erroneamente il primo giudice
3 avrebbe escluso l'interesse ad agire che, in primo grado, invece era stato prospettato dalle seguenti circostanze.
In primo luogo, i curatori EL avrebbero potuto agire – come si CP_1 accingevano a fare effettivamente1 –, avvalendosi ELl'inserimento nel bilancio EL 2017 ELla voce di credito nei confronti EL per il recupero Parte_1 ELle somme in questione, sicchè l' appellante si sarebbe trovato Parte_2 esposto alle richieste di pagamento, che non trovavano fondamento in alcun titolo.
Sotto diverso profilo, l'appellante aveva dedotto che l'impugnativa ELla ELibera di approvazione EL bilancio era un atto necessario, dal momento che la mancata contestazione sul punto avrebbe potuto rappresentare riconoscimento EL debito ex art. 1988 cod. civ.
Inoltre, l'appellante si è doluto anche EL fatto che il primo giudice avesse escluso la ricorrenza ELl'interesse concreto ad agire sulla base ELla circostanza che essendo esso un terzo e non un socio ELla avrebbe dovuto allegare e CP_1 dimostrare “l'esistenza di un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale discendente direttamente dal bilancio approvato dalla società alla cui eliminazione è volta la declaratoria di nullità”, e ciò senza considerare che la era una società CP_1
c.d. in house di enti locali ai sensi ELl'art. 16 d.lgs n. 175/2016, sicché l'Ente in questione aveva obblighi di controllo, di inserimento nella propria contabilità ed in tema di bilancio consolidato che avrebbero costretto l'odierno appellante ad un riconoscimento EL debito nei confronti di che, invece, nella realtà era CP_1 pienamente contestato.
Sotto ulteriore versante, l'appellante ha censurato l'affermazione EL primo giudice, secondo cui l'inesistenza ELl'interesse ad agire sarebbe dimostrata proprio dal fatto che l'attore non avrebbe – neppure in via incidentale – proposto una azione di accertamento negativo EL credito.
Sul punto, infatti, il appellante ha dedotto come “il contenuto sostanziale Pt_1 ELla domanda giudiziale di nullità EL bilancio proposta fosse a tutti gli effetti coincidente con tale richiesta di accertamento o quanto meno la presupponesse”.
Il motivo di appello è fondato e va accolto.
Infatti, ritiene la Corte che, effettivamente, l'interesse ex art. 100 c.p.c. per la declaratoria di nullità di una ELiberazione assembleare non può risiedere nel generico interesse alla veridicità ELle dichiarazioni inserite nel bilancio che con la ELiberazione viene approvato, che, ragionando in tal modo, potrebbe giustificare una azione giudiziaria da parte di un qualsiasi terzo che venisse a conoscenza ELla falsità di un dato inserito in un qualsiasi bilancio di una qualsiasi società.
Al contrario, si richiede che il terzo, per agire in giudizio, debba allegare e dimostrare sotto quale profilo la permanenza nel bilancio ELla dichiarazione non veridica rappresenti un pregiudizio al proprio diritto, ovvero in che modo 1 In sede in opposizione allo stato passivo i curatori avevano già manifestato l'intenzione di recuperare tutti i crediti vantati nei confronti EL Pt_1 4 l'eliminazione ELla medesima dichiarazione assicurerebbe un vantaggio e, dunque, la pronuncia in questione consentirebbe all'attore di evitare il detto pregiudizio o di conseguire lo specifico vantaggio.
Sotto tale profilo, la Corte concorda con le affermazioni di principio assunte dagli orientamenti prevalenti ELla giurisprudenza di legittimità richiamati nella gravata pronuncia.
L'errore in cui è incorso il Tribunale, a parere ELla Corte consiste, invece, nel non avere rinvenuto in capo al l'interesse testè descritto. Parte_1
In particolare, è pur vero che l'inserimento ELla voce di credito da parte dalla CP_1 nei confronti ELl'Ente Locale attore, non attribuisce, di per sé una particolare
[...] forza al credito prospettato, nel senso che l'approvazione EL bilancio non costituisce un accertamento giudiziale o stragiudiziale EL credito, tale da poter sostenere una azione di recupero, né tanto meno dota il creditore di un titolo esecutivo.
In altri termini, la – ora la curatela EL ME – per ottenere CP_1 CP_1
l'adempimento ELl'obbligazione deve sempre dimostrare la fonte ELla stessa che è la assunta transazione e non la ELibera che approva il bilancio nel quale la voce è inserita, sicché in assenza di valida transazione nessuna somma potrà essere richiesta.
Tuttavia, nel caso specifico, non va trascurata la circostanza che il
[...] faceva parte – unitamente ai Comuni di , , Parte_1 CP_3 CP_4 CP_5
, , , , e, più tardi,
[...] CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9 di - EL , che, a sua volta, era socio CP_10 Controparte_1 unico ELla società in house ELl'ente locale. CP_1
Proprio per la particolare posizione EL attore, una sua acquiescenza alla Pt_1 ELiberazione approvata dal socio unico ELla avrebbe potuto essere letta CP_1 come un riconoscimento EL credito, dal momento che, in assenza di una fase specifica nella quale il avesse potuto formulare osservazioni rispetto al Pt_1 bilancio, allo stesso non rimaneva che impugnare la ELiberazione di nullità al fine di lasciare traccia EL proprio dissenso.
D'altro canto, l'obiettivo dichiarato ELl'azione giudiziaria in primo grado non era l'accertamento – in via principale o incidentale – ELla inesistenza EL diritto di credito (accertamento pure necessario per giungere all'affermazione di non veridicità e, quindi, di nullità EL bilancio in parte qua), bensì la nullità ELla ELiberazione al fine di eliminare ogni eventuale posizione di vantaggio ELla CP_1 nell'affermazione EL suo diritto ed a tali fini l'interesse ex art. 100 c.p.c. deve ritenersi sussistente.
Sul punto, peraltro, l'appellato ME non ha spiegato difese efficaci, in quanto ha argomentato l'insussistenza ELl'interesse ad agire dal fatto che il aveva Pt_1 già proceduto al “formale disconoscimento EL debito de qua, tanto da non averlo nemmeno sottoposto alla asseverazione EL proprio organo di revisione e,
5 conseguentemente, da non averlo inserito nelle proprie scritture contabili” il che avrebbe tenuto l'Ente al riparo dal temuto “pericolo di riconoscimento implicito EL debito in presenza” avendo già posto in essere “un espresso atto di disconoscimento ELlo stesso”.
L'argomento, come detto, non convince, dal momento che il non avere inserito il credito nella proprie scritture contabili non può avere la stessa portata di una azione giudiziale tendente alla eliminazione ELla voce di debito dal bilancio EL creditore, che, a differenza ELla prima, potrebbe, quanto meno, porre il presunto creditore in una posizione di vantaggio laddove fosse necessario un accertamento giudiziale EL credito, posizione di vantaggio che è esattamente quello che il
[...] intende evitare con il presente giudizio. Parte_1
L'accoglimento EL primo motivo di appello sotto il profilo dianzi descritto assorbe tutte le ulteriori considerazioni.
Con il secondo motivo di appello, dunque, il ha riproposto Parte_1 le domande di nullità che erano state assorbite dalla pronuncia in ordine all'assenza ELl'interesse ad agire;
di modo che, la Corte deve pronunciarsi sulle stesse.
E' noto che “la domanda volta a far dichiarare la nullità ELla ELiberazione assembleare con cui è stato approvato il bilancio d'esercizio di una società di capitali
o di una cooperativa non redatto secondo i precetti inderogabili di legge si fonda sul disposto ELl'art. 2379 c.c., nella parte in cui siffatta norma prevede appunto la nullità ELle ELiberazioni assembleari aventi un oggetto illecito. Tale domanda - che lo espliciti o meno - necessariamente muove infatti dall'assunto che il bilancio redatto in difformità dai surriferiti precetti (chiarezza, veridicità o correttezza di una o più poste contenute – v. art. 2423 cod. civ. - ndr) sia illecito, onde EL pari illecito debba considerarsi l'oggetto ELl'anzidetta ELiberazione assembleare approvativa.
Da ciò discende che i vizi sulla cui eventuale esistenza il giudice è chiamato a pronunciarsi non possono che essere riferiti al contenuto EL bilancio, perchè è questo che forma oggetto ELla ELiberazione assembleare ed è perciò suscettibile di esser considerato lecito o illecito”2.
La denunciata non veridicità EL bilancio limitatamente all'indicazione EL credito vantato da per €. 650.000,00 nei confronti EL sulla CP_1 Parte_1 scorta di una “transazione non eseguita”, risiede allora nella circostanza che nessuna transazione era stata sottoscritta dal e, quindi, Parte_1 nessuna obbligazione a suo carico era sorta.
Sul punto, l'odierna appellata ribadisce che l'accordo transattivo sarebbe contenuto nel verbale di riunione EL 10 ottobre 2017, nel quale le parti oggi in giudizio ( e in bonis) avrebbero trovato un punto di incontro Parte_1 CP_1 ELle rispettive posizioni, assumendo precisi obblighi, senza apporre alcuna condizione sospensiva all'efficacia ELl'intesa.
Orbene, la lettura EL più volte citato verbale di riunione EL 10 ottobre 2017 consente di affermare che le parti in causa si incontrarono presso la sala giunta EL Comune di al fine di discutere di alcune “criticità rilevate nell'esecuzione Parte_1 EL contratto” che avevano condotto l'Ente ad assumere provvedimenti nei confronti ELla che, a sua volta si era opposta avviando azioni giudiziali di CP_1 annullamento.
In tale occasione, previa illustrazione ELle rispettive posizioni, “le parti si accordano su di un costo complessivo di 650.000,00 + Iva (risultanti dall'accordo su quanto Con ancora dovuto a per la gestione dei rifiuti e quanto da corrispondersi per il miglioramento qualitativo dei servizi come verrà dettagliatamente specificato e quantificato nell'atto transattivo) da corrispondersi in 5 rate annuali a decorrere dal 2018 con modalità da definire nell'atto di transazione”.
La proposta di intesa viene fatta propria dal Sindaco di , presente nella CP_4 qualità di Presidente EL , il quale, a sua volta “chiede ai presenti di CP_1 chiudere la trattativa per l'importo complessivo di €. 650.000,00 + iva assicurando il miglioramento dei servizi richiesti dal Comune di . Parte_1
A questo punto, il Sindaco (di “accoglie la richiesta”. Pt_3 Parte_1
Orbene, il tenore EL verbale consente di escludere che con lo stesso il Sindaco di possa avere vincolato l'Ente ad una obbligazione nascente da Parte_1 transazione.
Infatti, non solo nella intesa si indica che il “miglioramento qualitativo” e le modalità di pagamento ELle rate annuali saranno dettagliate soltanto con un futuro atto di transazione, ma, subito dopo l'accoglimento ELla richiesta da parte EL Sindaco di le parti “si impegnano a sottoscrivere l'atto transattivo” che, dunque, non Parte_1 può coincidere con il verbale ELla riunione.
Infine, nell'ultimo capoverso EL verbale, le parti danno espressamente “mandato agli uffici di redigere con l'assistenza degli avvocati presenti, un atto transattivo che recepisca quanto sopra (ivi compreso la rinuncia ai contenziosi pendenti) che sarà sottoposto alla approvazione degli organi collegiali competenti”, il che rende ancora più manifesta la circostanza che non si è trattato di una vera transazione fonte di obbligazioni vincolanti per il (che avrebbe necessitato di una Parte_1 apposita ELibera autorizzativa da parte ELla Giunta Comunale), ma soltanto di una intesa preliminare e di massima che obbligava eventualmente il a Pt_1 sottoscrivere la transazione.
La mancata sottoscrizione ELla transazione è dimostrata dall'ulteriore carteggio (depositato dalla in primo grado) dal quale emerge che ancora al 18 dicembre CP_1
2017 non solo non era stata sottoscritta la transazione, ma il Sindaco di Parte_1 Con informava il Presidente EL – oltre che la – che la “proposta non era CP_1
7 stata sottoposta a ELiberazione” proprio perchè la sottoscrizione ELla transazione doveva essere differita, su consiglio EL proprio difensore3.
Sulla scorta di tali premesse, l'inserimento nel bilancio ELla – chiuso al 31 CP_1 dicembre 2017 - di un credito nei confronti EL di €. Parte_1
650.000,00 in forza di una transazione non eseguita ed individuata nel verbale EL 10 ottobre 2017, appare carente EL requisito di veridicità e rende il bilancio (e la ELiberazione di approvazione EL bilancio) in parte qua con oggetto illecito e, quindi, nullo ex art. 2379 cod. civ.
A cascata, anche la ELiberazione assembleare EL Controparte_1
FG4 – che ELla era socio unico - EL 14 settembre 2018 di
[...] CP_1 approvazione EL relativo rendiconto di gestione al 31 dicembre 2017 sono affetti dallo stesso vizio e vanno dichiarati nulli nella medesima parte.
In conclusione, accolto l'appello, la sentenza impugnata va integralmente riformata con accoglimento ELle domande di nullità proposte in primo grado dal
[...]
e con ogni conseguenza in ordine alle spese EL doppio grado di giudizio Parte_1 che seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 23 marzo 2023, da
[...]
avverso la sentenza n. 231/2023 EL 23 gennaio 2023 EL Tribunale Parte_1 di Bari, Sezione Specializzata in Materia di Impresa,
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto,
a. Dichiara la contumacia EL;
Controparte_1
b. Accoglie le domande ELl'attore ed, in integrale riforma ELla impugnata sentenza, dichiara la nullità, per illiceità ELl'oggetto ed in parte qua, ELla Deliberazione assembleare ELla EL 21 giugno 2018 e EL relativo Bilancio CP_1 consuntivo, nonché ELla Deliberazione assembleare EL Controparte_1
FG4 EL 14 settembre 2018 e EL relativo rendiconto di
[...] gestione;
c. Condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione ELle spese processuali EL doppio grado, in favore ELl'appellante, spese che liquida, quanto al primo grado, in complessivi €. 10.860,00, per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge e, quanto al secondo grado, in complessivi €. 12.156,00, per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge. 33 V. la pec inviata il 15 dicembre 2017 dall'avv. Lancieri con la quale si rappresentava l'ulteriore rinvio di un giudizio dinanzi al Consiglio di Stato che era pregiudizale rispetto all'accordo e non erano stati definiti ulteriori dettagli. 8 Così decisa il 18 marzo 2025 nella camera di consiglio ELla Sezione Specializzata in Materia di Impresa.
Il Presidente rel.
Alberto Binetti
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 V. Cass. Civ., sez. I, 9 maggio 2008, n.11554, in motivazione.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Sezione Specializzata in Materia di Impresa composta dai seguenti Magistrati:
Alberto BINETTI Presidente rel.
Paolo RIZZI Consigliere
Maristella SARDONE Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Impugnazione ELle ELiberazioni ELl'assemblea e EL CdA ELle società, ELle mutue assicuratrici e ELle società cooperative” iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 375 ELl'anno 2023
TRA
in persona EL legale rappresentante pro tempore, Parte_1 assistito e difeso dall'avv. Marco Lancieri, in forza di procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato in Bari al c.so Cavour, 124, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona dei curatori fallimentari, rappresentato e difeso, giusta
[...] procura alle liti e autorizzazione EL G.D. EL Tribunale di Foggia in atti, dall'avv.
Michele Di Carlo ed elettivamente domiciliato in Foggia al v.le Michelangelo n. 95, nonché al domicilio digitale Email_2
APPELLATO
N O N C H E'
; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza collegiale EL 4 febbraio 2025, il Consigliere Istruttore, previo deposito ELle parti ELle memorie conclusionali ex art. 352 c.p.c., si è riservato di riferire al
1 Collegio per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori ELle parti costituite
Svolgimento EL processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il evocava Parte_1 Con in giudizio la (di Controparte_1 seguito, per brevità, , nonché il CP_1 Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in Materia di
[...]
Impresa, al fine di ottenere la declaratoria di nullità - per illiceità e nei limiti di interesse – a) ELla ELiberazione assembleare ELla EL 21 giugno CP_1
2018 e EL relativo bilancio consuntivo;
b) ELla ELiberazione assembleare EL
FG4 EL 14 settembre 2018 e EL relativo Controparte_1 rendiconto di gestione, con condanna dei convenuti al pagamento ELle spese e competenze di giudizio.
In particolare, il lamentava la illiceità ELl'oggetto Parte_1 ELla ELibera assembleare (e EL relativo bilancio chiuso al 31 dicembre 2017), Con nella parte in cui la , che era una società costituita dal
[...]
, che ELla detta società era socio unico, allo scopo di Controparte_1 affidare alla stessa la gestione unitaria dei rifiuti solidi urbani dei Comuni consorziati – tra cui l'attore –, aveva dichiarato la Parte_1 sussistenza di un credito per €. 650.000,00, in virtù di una transazione con l'Ente Territoriale attore, che, però, nella realtà non si era mai perfezionata.
Conseguentemente, l'attore lamentava l'illeceità e nullità derivata ELla ELiberazione con la quale il in questione aveva approvato il proprio CP_1 rendiconto di gestione per l'esercizio 2017, integralmente recependo le risultanze EL Bilancio SIA per il 2017.
Nel costituirsi in giudizio, i convenuti contestavano le domande attoree ed, eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione e la decadenza per tardività ELl'impugnazione ed il difetto di legittimazione attiva – il solo
- nonché l'infondatezza nel merito, chiedevano rigettarsi le CP_1 domande attoree nei loro confronti.
Dichiarato interrotto per il ME ELla il giudizio veniva riassunto CP_1 nei confronti ELla curatela fallimentare.
La causa, infine, senza ulteriori approfondimenti istruttori veniva decisa con la sentenza n. 231/2023 EL 16 gennaio 2023, con la quale il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, in composizione collegiale, rigettava le domande attoree, condannando il alla Parte_1 rifusione ELle spese sostenute dalla curatela fallimentare e dal CP_1 nella misura di €. 7.000,00, oltre accessori di legge, per ciascuno di essi.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 23 marzo 2023, il chiedendo, Parte_1 per i motivi di seguito indicati ed in riforma ELl'impugnata decisione,
2 accogliere le domande di nullità proposte in primo grado, con vittoria di spese e competenze EL doppio grado di giudizio.
Il non si è costituito nel giudizio d'appello, sicché Controparte_1 ne va dichiarata la contumacia.
Con Al contrario, nel costituirsi in giudizio, la EL ME , eccepita CP_2 preliminarmente l'inammissibilità ELle eccezioni nuove avanzate nell'atto di citazione in appello e ELla tardiva produzione documentale allegata per la prima volta in sede di gravame, nonché la nullità ELl'atto di citazione EL giudizio di primo grado e la inammissibilità ELla domanda per carenza ELl'interesse ad agire, ha chiesto, nel merito, il rigetto ELl'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale ELla sentenza impugnata e con vittoria di spese EL giudizio.
In assenza di approfondimenti istruttori, all'udienza EL 4 febbraio 2025, fissata ai sensi EL novellato art. 352 c.p.c. ed in esito al deposito degli scritti conclusionali, il Consigliere Istruttore, si è riservato di riferire al collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti costituite.
Ragioni ELla decisione
Con primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Bari, sulla base EL principio – consolidato nella giurisprudenza di legittimità - ELla “ragione più liquida”, avrebbe erroneamente ritenuto insussistente in capo all'attore l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
In particolare, il giudice di prime cure, dopo avere ricordato che “l'interesse ad agire per l'impugnazione ELle ELibere di cui all'art. 2379 cod. civ. non deve, e non può, essere circoscritto alla mera aspettativa di un più favorevole risultato economico ELl'esercizio cui il bilancio si riferisce. Al contrario, può attenere anche solo alla corretta informazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria ELl'impresa”, ha precisato che, ai fini ELl'impugnazione ELle ELibere nulle, “non è sufficiente un generico interesse al rispetto ELla legalità, laddove ne venga denunciato la nullità, ma è necessaria l'allegazione di un'incidenza negativa nella sfera giuridica EL soggetto agente ELle irregolarità denunciate riguardo al risultato economico ELla gestione sociale”, per concludere che l'interesse ad agire ai sensi ELl'art. 100 c.p.c., “implica, dunque, a carico ELl'attore l'onere di dimostrare l'attualità ELla lesione di un proprio diritto ed il conseguente pregiudizio derivante dalla decisione impugnata, alla cui eliminazione è diretto il provvedimento giurisdizionale richiesto”; interesse che, con le caratteristiche descritte, non è stato rinvenuto dal Tribunale di Bari in capo all'attore Parte_1
L'appellante, quindi, ha dedotto, da un lato, che il Tribunale, dopo avere individuato la ricorrenza ELl'interesse ex art. 100 c.p.c. anche in quello alla corretta informazione sulla situazione patrimoniale, avesse contraddittoriamente richiesto che il Comune attore allegasse e dimostrasse il pregiudizio in concreto subito o subendo dalla ELiberazione, ovvero il vantaggio concreto che conseguirebbe dall'annullamento ELla stessa;
e, dall'altro, che erroneamente il primo giudice
3 avrebbe escluso l'interesse ad agire che, in primo grado, invece era stato prospettato dalle seguenti circostanze.
In primo luogo, i curatori EL avrebbero potuto agire – come si CP_1 accingevano a fare effettivamente1 –, avvalendosi ELl'inserimento nel bilancio EL 2017 ELla voce di credito nei confronti EL per il recupero Parte_1 ELle somme in questione, sicchè l' appellante si sarebbe trovato Parte_2 esposto alle richieste di pagamento, che non trovavano fondamento in alcun titolo.
Sotto diverso profilo, l'appellante aveva dedotto che l'impugnativa ELla ELibera di approvazione EL bilancio era un atto necessario, dal momento che la mancata contestazione sul punto avrebbe potuto rappresentare riconoscimento EL debito ex art. 1988 cod. civ.
Inoltre, l'appellante si è doluto anche EL fatto che il primo giudice avesse escluso la ricorrenza ELl'interesse concreto ad agire sulla base ELla circostanza che essendo esso un terzo e non un socio ELla avrebbe dovuto allegare e CP_1 dimostrare “l'esistenza di un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale discendente direttamente dal bilancio approvato dalla società alla cui eliminazione è volta la declaratoria di nullità”, e ciò senza considerare che la era una società CP_1
c.d. in house di enti locali ai sensi ELl'art. 16 d.lgs n. 175/2016, sicché l'Ente in questione aveva obblighi di controllo, di inserimento nella propria contabilità ed in tema di bilancio consolidato che avrebbero costretto l'odierno appellante ad un riconoscimento EL debito nei confronti di che, invece, nella realtà era CP_1 pienamente contestato.
Sotto ulteriore versante, l'appellante ha censurato l'affermazione EL primo giudice, secondo cui l'inesistenza ELl'interesse ad agire sarebbe dimostrata proprio dal fatto che l'attore non avrebbe – neppure in via incidentale – proposto una azione di accertamento negativo EL credito.
Sul punto, infatti, il appellante ha dedotto come “il contenuto sostanziale Pt_1 ELla domanda giudiziale di nullità EL bilancio proposta fosse a tutti gli effetti coincidente con tale richiesta di accertamento o quanto meno la presupponesse”.
Il motivo di appello è fondato e va accolto.
Infatti, ritiene la Corte che, effettivamente, l'interesse ex art. 100 c.p.c. per la declaratoria di nullità di una ELiberazione assembleare non può risiedere nel generico interesse alla veridicità ELle dichiarazioni inserite nel bilancio che con la ELiberazione viene approvato, che, ragionando in tal modo, potrebbe giustificare una azione giudiziaria da parte di un qualsiasi terzo che venisse a conoscenza ELla falsità di un dato inserito in un qualsiasi bilancio di una qualsiasi società.
Al contrario, si richiede che il terzo, per agire in giudizio, debba allegare e dimostrare sotto quale profilo la permanenza nel bilancio ELla dichiarazione non veridica rappresenti un pregiudizio al proprio diritto, ovvero in che modo 1 In sede in opposizione allo stato passivo i curatori avevano già manifestato l'intenzione di recuperare tutti i crediti vantati nei confronti EL Pt_1 4 l'eliminazione ELla medesima dichiarazione assicurerebbe un vantaggio e, dunque, la pronuncia in questione consentirebbe all'attore di evitare il detto pregiudizio o di conseguire lo specifico vantaggio.
Sotto tale profilo, la Corte concorda con le affermazioni di principio assunte dagli orientamenti prevalenti ELla giurisprudenza di legittimità richiamati nella gravata pronuncia.
L'errore in cui è incorso il Tribunale, a parere ELla Corte consiste, invece, nel non avere rinvenuto in capo al l'interesse testè descritto. Parte_1
In particolare, è pur vero che l'inserimento ELla voce di credito da parte dalla CP_1 nei confronti ELl'Ente Locale attore, non attribuisce, di per sé una particolare
[...] forza al credito prospettato, nel senso che l'approvazione EL bilancio non costituisce un accertamento giudiziale o stragiudiziale EL credito, tale da poter sostenere una azione di recupero, né tanto meno dota il creditore di un titolo esecutivo.
In altri termini, la – ora la curatela EL ME – per ottenere CP_1 CP_1
l'adempimento ELl'obbligazione deve sempre dimostrare la fonte ELla stessa che è la assunta transazione e non la ELibera che approva il bilancio nel quale la voce è inserita, sicché in assenza di valida transazione nessuna somma potrà essere richiesta.
Tuttavia, nel caso specifico, non va trascurata la circostanza che il
[...] faceva parte – unitamente ai Comuni di , , Parte_1 CP_3 CP_4 CP_5
, , , , e, più tardi,
[...] CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9 di - EL , che, a sua volta, era socio CP_10 Controparte_1 unico ELla società in house ELl'ente locale. CP_1
Proprio per la particolare posizione EL attore, una sua acquiescenza alla Pt_1 ELiberazione approvata dal socio unico ELla avrebbe potuto essere letta CP_1 come un riconoscimento EL credito, dal momento che, in assenza di una fase specifica nella quale il avesse potuto formulare osservazioni rispetto al Pt_1 bilancio, allo stesso non rimaneva che impugnare la ELiberazione di nullità al fine di lasciare traccia EL proprio dissenso.
D'altro canto, l'obiettivo dichiarato ELl'azione giudiziaria in primo grado non era l'accertamento – in via principale o incidentale – ELla inesistenza EL diritto di credito (accertamento pure necessario per giungere all'affermazione di non veridicità e, quindi, di nullità EL bilancio in parte qua), bensì la nullità ELla ELiberazione al fine di eliminare ogni eventuale posizione di vantaggio ELla CP_1 nell'affermazione EL suo diritto ed a tali fini l'interesse ex art. 100 c.p.c. deve ritenersi sussistente.
Sul punto, peraltro, l'appellato ME non ha spiegato difese efficaci, in quanto ha argomentato l'insussistenza ELl'interesse ad agire dal fatto che il aveva Pt_1 già proceduto al “formale disconoscimento EL debito de qua, tanto da non averlo nemmeno sottoposto alla asseverazione EL proprio organo di revisione e,
5 conseguentemente, da non averlo inserito nelle proprie scritture contabili” il che avrebbe tenuto l'Ente al riparo dal temuto “pericolo di riconoscimento implicito EL debito in presenza” avendo già posto in essere “un espresso atto di disconoscimento ELlo stesso”.
L'argomento, come detto, non convince, dal momento che il non avere inserito il credito nella proprie scritture contabili non può avere la stessa portata di una azione giudiziale tendente alla eliminazione ELla voce di debito dal bilancio EL creditore, che, a differenza ELla prima, potrebbe, quanto meno, porre il presunto creditore in una posizione di vantaggio laddove fosse necessario un accertamento giudiziale EL credito, posizione di vantaggio che è esattamente quello che il
[...] intende evitare con il presente giudizio. Parte_1
L'accoglimento EL primo motivo di appello sotto il profilo dianzi descritto assorbe tutte le ulteriori considerazioni.
Con il secondo motivo di appello, dunque, il ha riproposto Parte_1 le domande di nullità che erano state assorbite dalla pronuncia in ordine all'assenza ELl'interesse ad agire;
di modo che, la Corte deve pronunciarsi sulle stesse.
E' noto che “la domanda volta a far dichiarare la nullità ELla ELiberazione assembleare con cui è stato approvato il bilancio d'esercizio di una società di capitali
o di una cooperativa non redatto secondo i precetti inderogabili di legge si fonda sul disposto ELl'art. 2379 c.c., nella parte in cui siffatta norma prevede appunto la nullità ELle ELiberazioni assembleari aventi un oggetto illecito. Tale domanda - che lo espliciti o meno - necessariamente muove infatti dall'assunto che il bilancio redatto in difformità dai surriferiti precetti (chiarezza, veridicità o correttezza di una o più poste contenute – v. art. 2423 cod. civ. - ndr) sia illecito, onde EL pari illecito debba considerarsi l'oggetto ELl'anzidetta ELiberazione assembleare approvativa.
Da ciò discende che i vizi sulla cui eventuale esistenza il giudice è chiamato a pronunciarsi non possono che essere riferiti al contenuto EL bilancio, perchè è questo che forma oggetto ELla ELiberazione assembleare ed è perciò suscettibile di esser considerato lecito o illecito”2.
La denunciata non veridicità EL bilancio limitatamente all'indicazione EL credito vantato da per €. 650.000,00 nei confronti EL sulla CP_1 Parte_1 scorta di una “transazione non eseguita”, risiede allora nella circostanza che nessuna transazione era stata sottoscritta dal e, quindi, Parte_1 nessuna obbligazione a suo carico era sorta.
Sul punto, l'odierna appellata ribadisce che l'accordo transattivo sarebbe contenuto nel verbale di riunione EL 10 ottobre 2017, nel quale le parti oggi in giudizio ( e in bonis) avrebbero trovato un punto di incontro Parte_1 CP_1 ELle rispettive posizioni, assumendo precisi obblighi, senza apporre alcuna condizione sospensiva all'efficacia ELl'intesa.
Orbene, la lettura EL più volte citato verbale di riunione EL 10 ottobre 2017 consente di affermare che le parti in causa si incontrarono presso la sala giunta EL Comune di al fine di discutere di alcune “criticità rilevate nell'esecuzione Parte_1 EL contratto” che avevano condotto l'Ente ad assumere provvedimenti nei confronti ELla che, a sua volta si era opposta avviando azioni giudiziali di CP_1 annullamento.
In tale occasione, previa illustrazione ELle rispettive posizioni, “le parti si accordano su di un costo complessivo di 650.000,00 + Iva (risultanti dall'accordo su quanto Con ancora dovuto a per la gestione dei rifiuti e quanto da corrispondersi per il miglioramento qualitativo dei servizi come verrà dettagliatamente specificato e quantificato nell'atto transattivo) da corrispondersi in 5 rate annuali a decorrere dal 2018 con modalità da definire nell'atto di transazione”.
La proposta di intesa viene fatta propria dal Sindaco di , presente nella CP_4 qualità di Presidente EL , il quale, a sua volta “chiede ai presenti di CP_1 chiudere la trattativa per l'importo complessivo di €. 650.000,00 + iva assicurando il miglioramento dei servizi richiesti dal Comune di . Parte_1
A questo punto, il Sindaco (di “accoglie la richiesta”. Pt_3 Parte_1
Orbene, il tenore EL verbale consente di escludere che con lo stesso il Sindaco di possa avere vincolato l'Ente ad una obbligazione nascente da Parte_1 transazione.
Infatti, non solo nella intesa si indica che il “miglioramento qualitativo” e le modalità di pagamento ELle rate annuali saranno dettagliate soltanto con un futuro atto di transazione, ma, subito dopo l'accoglimento ELla richiesta da parte EL Sindaco di le parti “si impegnano a sottoscrivere l'atto transattivo” che, dunque, non Parte_1 può coincidere con il verbale ELla riunione.
Infine, nell'ultimo capoverso EL verbale, le parti danno espressamente “mandato agli uffici di redigere con l'assistenza degli avvocati presenti, un atto transattivo che recepisca quanto sopra (ivi compreso la rinuncia ai contenziosi pendenti) che sarà sottoposto alla approvazione degli organi collegiali competenti”, il che rende ancora più manifesta la circostanza che non si è trattato di una vera transazione fonte di obbligazioni vincolanti per il (che avrebbe necessitato di una Parte_1 apposita ELibera autorizzativa da parte ELla Giunta Comunale), ma soltanto di una intesa preliminare e di massima che obbligava eventualmente il a Pt_1 sottoscrivere la transazione.
La mancata sottoscrizione ELla transazione è dimostrata dall'ulteriore carteggio (depositato dalla in primo grado) dal quale emerge che ancora al 18 dicembre CP_1
2017 non solo non era stata sottoscritta la transazione, ma il Sindaco di Parte_1 Con informava il Presidente EL – oltre che la – che la “proposta non era CP_1
7 stata sottoposta a ELiberazione” proprio perchè la sottoscrizione ELla transazione doveva essere differita, su consiglio EL proprio difensore3.
Sulla scorta di tali premesse, l'inserimento nel bilancio ELla – chiuso al 31 CP_1 dicembre 2017 - di un credito nei confronti EL di €. Parte_1
650.000,00 in forza di una transazione non eseguita ed individuata nel verbale EL 10 ottobre 2017, appare carente EL requisito di veridicità e rende il bilancio (e la ELiberazione di approvazione EL bilancio) in parte qua con oggetto illecito e, quindi, nullo ex art. 2379 cod. civ.
A cascata, anche la ELiberazione assembleare EL Controparte_1
FG4 – che ELla era socio unico - EL 14 settembre 2018 di
[...] CP_1 approvazione EL relativo rendiconto di gestione al 31 dicembre 2017 sono affetti dallo stesso vizio e vanno dichiarati nulli nella medesima parte.
In conclusione, accolto l'appello, la sentenza impugnata va integralmente riformata con accoglimento ELle domande di nullità proposte in primo grado dal
[...]
e con ogni conseguenza in ordine alle spese EL doppio grado di giudizio Parte_1 che seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 23 marzo 2023, da
[...]
avverso la sentenza n. 231/2023 EL 23 gennaio 2023 EL Tribunale Parte_1 di Bari, Sezione Specializzata in Materia di Impresa,
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto,
a. Dichiara la contumacia EL;
Controparte_1
b. Accoglie le domande ELl'attore ed, in integrale riforma ELla impugnata sentenza, dichiara la nullità, per illiceità ELl'oggetto ed in parte qua, ELla Deliberazione assembleare ELla EL 21 giugno 2018 e EL relativo Bilancio CP_1 consuntivo, nonché ELla Deliberazione assembleare EL Controparte_1
FG4 EL 14 settembre 2018 e EL relativo rendiconto di
[...] gestione;
c. Condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione ELle spese processuali EL doppio grado, in favore ELl'appellante, spese che liquida, quanto al primo grado, in complessivi €. 10.860,00, per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge e, quanto al secondo grado, in complessivi €. 12.156,00, per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge. 33 V. la pec inviata il 15 dicembre 2017 dall'avv. Lancieri con la quale si rappresentava l'ulteriore rinvio di un giudizio dinanzi al Consiglio di Stato che era pregiudizale rispetto all'accordo e non erano stati definiti ulteriori dettagli. 8 Così decisa il 18 marzo 2025 nella camera di consiglio ELla Sezione Specializzata in Materia di Impresa.
Il Presidente rel.
Alberto Binetti
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 V. Cass. Civ., sez. I, 9 maggio 2008, n.11554, in motivazione.
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