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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
Sezione XII specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
in persona del giudice onorario in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Laura Agata Crosignani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di R.G. 26289/2023, proposta da , Parte_1
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Orzinuovi (BS), Via Volturno 15/3, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Bertorelli ricorrente contro
, c.f. in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
elettivamente domiciliato in Milano, Via Freguglia 1, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA dello STATO distrettuale di MILANO, OR IS OR resistente con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
Nel termine ex art. 127 ter cpc del 08.01.2025 il ricorrente ha precisato le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente: “In via preliminare, voglia il Tribunale adito dichiarare la propria competenza territoriale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, come modificato dall'art. 1 comma 36 della legge n. 206 del 26/11/2021, in virtù della trascrizione degli atti dell'ascendente cittadino italiano presso il Comune di Cantù (CO); (2) In via principale, nel merito, voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria occorrente, in accoglimento della domanda proposta, dichiarare che il ricorrente è cittadino italiano dalla nascita;
e, per l'effetto, ordinare al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. (3) In ogni caso, voglia altresì condannare il convenuto alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori)”
Per parte resistente come da comparsa di costituzione: “Voglia il Tribunale adito, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere la pretesa attorea ove non risulti provata la sussistenza dei requisiti di legge e, in subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, compensare le spese di lite per le ragioni esposte.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre verificare la competenza territoriale-funzionale dell'adito Tribunale. Il ricorrente, infatti, allega solo di risiedere all'estero e di essere figlio della signora Persona_1
cittadina italiana, come da atto trascritto presso il Comune di Cantù (doc. 1 e 2).
[...]
Parte ricorrente, nonostante l'espresso invito a specificare a che titolo la madre sia stata riconosciuta cittadina italiana (verbale del 09.09.2024), non allega, né produce alcunché. In particolare, non evidenzia se il riconoscimento sia avvenuto iure sanguinis e, in caso affermativo, se l'avo/a fosse nato/a in uno dei comuni rientranti nel distretto della Corte d'Appello di Milano.
Ciò precisato i criteri per individuare la Sezione Specializzata in materia di Immigrazione competente in tema di riconoscimento della cittadinanza sono elencati nell'art. 4 c. 5 del D.L. 13/2017 (convertito con modificazioni dalla legge 46/2017), così come modificato dall'art. 1 c. 36 L. 206/2021, che dispone: “Le controversie di cui all'art. 3 c. 2 sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma
1 avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani.”
Il dettato normativo è chiaro, il riferimento al comune di nascita dell'ascendente non può intendersi, come prospettato da parte ricorrente, come inclusivo anche del concetto di comune di trascrizione dell'atto di nascita.
Il termine stesso “trascrizione” sottolinea la radicale differenza tra i due concetti ed infatti presso il comune di nascita si procede all'iscrizione dell'atto, mentre si dispone la trascrizione ogni qual volta l'atto di nascita sia stato redatto all'estero.
Per altro verso, se si desse ingresso all'interpretazione dell'art. 4 c. 5 del D.L. 13/2017 perorata dal ricorrente, le parti potrebbero sottrarsi al proprio giudice naturale, in violazione dell'art. 25 della Costituzione, semplicemente individuando il tribunale/comune più funzionale secondo i loro interessi ed ivi trasferirsi.
Le due sentenze allegate dall'istante sono del tutto inconferenti, non risultando sollevato, né affrontato il problema della competenza territoriale.
Ciò premesso, deve quindi dichiararsi l'incompetenza di questo Tribunale a favore del Tribunale di
Roma, risultando nata in [...] l'unica ascendente indicata, ossia madre del Persona_1
ricorrente.
In punto di spese, si ritengono sussistere giustificati motivi per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni altra domanda, eccezione, istanza, anche istruttoria, disattesa o assorbita, dichiara la propria incompetenza.
Spese compensate tra le parti.
Milano, 13 gennaio 2025
Il Giudice onorario
Laura Agata Crosignani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
Sezione XII specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
in persona del giudice onorario in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Laura Agata Crosignani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di R.G. 26289/2023, proposta da , Parte_1
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Orzinuovi (BS), Via Volturno 15/3, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Bertorelli ricorrente contro
, c.f. in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
elettivamente domiciliato in Milano, Via Freguglia 1, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA dello STATO distrettuale di MILANO, OR IS OR resistente con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
Nel termine ex art. 127 ter cpc del 08.01.2025 il ricorrente ha precisato le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente: “In via preliminare, voglia il Tribunale adito dichiarare la propria competenza territoriale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, come modificato dall'art. 1 comma 36 della legge n. 206 del 26/11/2021, in virtù della trascrizione degli atti dell'ascendente cittadino italiano presso il Comune di Cantù (CO); (2) In via principale, nel merito, voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria occorrente, in accoglimento della domanda proposta, dichiarare che il ricorrente è cittadino italiano dalla nascita;
e, per l'effetto, ordinare al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. (3) In ogni caso, voglia altresì condannare il convenuto alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori)”
Per parte resistente come da comparsa di costituzione: “Voglia il Tribunale adito, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere la pretesa attorea ove non risulti provata la sussistenza dei requisiti di legge e, in subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, compensare le spese di lite per le ragioni esposte.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre verificare la competenza territoriale-funzionale dell'adito Tribunale. Il ricorrente, infatti, allega solo di risiedere all'estero e di essere figlio della signora Persona_1
cittadina italiana, come da atto trascritto presso il Comune di Cantù (doc. 1 e 2).
[...]
Parte ricorrente, nonostante l'espresso invito a specificare a che titolo la madre sia stata riconosciuta cittadina italiana (verbale del 09.09.2024), non allega, né produce alcunché. In particolare, non evidenzia se il riconoscimento sia avvenuto iure sanguinis e, in caso affermativo, se l'avo/a fosse nato/a in uno dei comuni rientranti nel distretto della Corte d'Appello di Milano.
Ciò precisato i criteri per individuare la Sezione Specializzata in materia di Immigrazione competente in tema di riconoscimento della cittadinanza sono elencati nell'art. 4 c. 5 del D.L. 13/2017 (convertito con modificazioni dalla legge 46/2017), così come modificato dall'art. 1 c. 36 L. 206/2021, che dispone: “Le controversie di cui all'art. 3 c. 2 sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma
1 avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani.”
Il dettato normativo è chiaro, il riferimento al comune di nascita dell'ascendente non può intendersi, come prospettato da parte ricorrente, come inclusivo anche del concetto di comune di trascrizione dell'atto di nascita.
Il termine stesso “trascrizione” sottolinea la radicale differenza tra i due concetti ed infatti presso il comune di nascita si procede all'iscrizione dell'atto, mentre si dispone la trascrizione ogni qual volta l'atto di nascita sia stato redatto all'estero.
Per altro verso, se si desse ingresso all'interpretazione dell'art. 4 c. 5 del D.L. 13/2017 perorata dal ricorrente, le parti potrebbero sottrarsi al proprio giudice naturale, in violazione dell'art. 25 della Costituzione, semplicemente individuando il tribunale/comune più funzionale secondo i loro interessi ed ivi trasferirsi.
Le due sentenze allegate dall'istante sono del tutto inconferenti, non risultando sollevato, né affrontato il problema della competenza territoriale.
Ciò premesso, deve quindi dichiararsi l'incompetenza di questo Tribunale a favore del Tribunale di
Roma, risultando nata in [...] l'unica ascendente indicata, ossia madre del Persona_1
ricorrente.
In punto di spese, si ritengono sussistere giustificati motivi per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni altra domanda, eccezione, istanza, anche istruttoria, disattesa o assorbita, dichiara la propria incompetenza.
Spese compensate tra le parti.
Milano, 13 gennaio 2025
Il Giudice onorario
Laura Agata Crosignani