Decreto cautelare 23 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 20 novembre 2025
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00667/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01427/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1427 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nella sua qualità di legale rappresentante della S.r.l. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ludovica Gualtieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Annarita De Siena, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Giovanni Jannoni, 68;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 20 ottobre 2025, notificata il successivo 22 ottobre 2025, emessa dal Dirigente del Settore Attività Economiche e S.U.A.P. del Comune di Catanzaro, con la quale è stata disposta, a carico del Sig. -OMISSIS-, quale legale rappresentante del pubblico esercizio -OMISSIS-“ la chiusura temporanea del pubblico esercizio denominato -OMISSIS- sito in -OMISSIS-” a far data “dal giorno successivo della notificazione ” nonché di ogni altro atto
prodromico, consequenziale o comunque connesso, ivi compresi i provvedimenti tutti citati nell’ordinanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa RI PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato all’amministrazione resistente, l’odierno istante – premesso di essere legale rappresentante e titolare dell’esercizio commerciale denominato “-OMISSIS-” ed esercente attività di bar e ristorante-pizzeria, adibito anche a -OMISSIS- – ha riferito di aver ricevuto, il 22 ottobre 2025, l’ordinanza n. -OMISSIS- del 20 ottobre 2025, con la quale è stata disposta la chiusura temporanea dell’esercizio a decorrere dal giorno successivo alla notificazione.
Il provvedimento veniva adottato ai sensi dell’art. 666, comma 3, cod. pen., a norma del quale l’amministrazione dispone la chiusura dell’attività commerciale per un periodo non superiore a sette giorni in caso di reiterazione di violazioni amministrative. Segnatamente, ai sensi dell’art. 8-bis della legge n. 689/1981, sussisteva reiterazione essendo state contestate al ricorrente, nell’arco di cinque anni, due analoghe violazioni amministrative per violazione dell’art. 68 TULPS (svolgimento di attività di spettacolo e pubblico intrattenimento in assenza di titolo abilitativo), oggetto delle ordinanze n. -OMISSIS- del 23 maggio 2024 e n. -OMISSIS-del 18 ottobre 2024, non impugnate.
2. L’istante, pertanto, propone quale unico motivo di ricorso la “ violazione ed errata applicazione dell’art. 666, comma 3, del codice penale con riferimento al disposto di cui all’art. 8- bis della l. 689/81. eccesso di potere per illogicità manifesta. contraddittorietà. difetto di istruttoria e di motivazione ” sostenendo che le suddette ordinanze non costituirebbero un provvedimento esecutivo fintanto che non siano emanate le ordinanze di ingiunzione relative alle sanzioni pecuniarie ivi indicate.
3. Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione dell’atto presupposto immediatamente lesivo (ordinanza n.-OMISSIS- con la quale il predetto Settore ha ordinato la cessazione immediata dell’attività oggetto di censura ed anche determinato la sanzione in € 516,00 inviando al contempo i dati per il
pagamento) nonché sostenendo in ogni caso l’infondatezza nel merito.
4. Con decreto presidenziale del 23 ottobre 2025, confermato nella camera di consiglio del 19 novembre 2025, nelle more dell’apprezzamento di merito circa la sussistenza del requisito di legge della reiterazione delle violazioni ai fini dell’applicazione della misura della chiusura temporanea, è stata concessa la tutela interinale richiesta.
5. Con successiva memoria del 23 gennaio 2026 il Comune di Catanzaro, pur ribadendo le proprie difese, ha prospetto il difetto di giurisdizione del giudice adito stante la natura sanzionatorio-afflittiva del provvedimento de quo .
Il ricorrente ha replicato con memoria del 2 febbraio 2026.
6. All’udienza del 25 febbraio 2026 il giudizio è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Va in primo luogo respinta l'eccezione preliminare formulata dal Comune resistente, relativamente al difetto di giurisdizione del giudice adito. A tal riguardo, è sufficiente rilevare che il provvedimento oggetto di giudizio è l’ordinanza comunale n.-OMISSIS- del 20 ottobre 2025 emessa nell'esercizio di tipici poteri autoritativi della p.a, a fronte del quale la posizione del privato non può che essere qualificata in termini di interesse legittimo. Per tali ragioni, si versa in ipotesi di giurisdizione generale di legittimità, che ai sensi dell'art. 7 c.p.a. fonda la potestas iudicandi dell'odierno Collegio (in questo senso anche T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 24 gennaio 2013, n. 153).
2. Il ricorso è altresì ammissibile posto che l’ordinanza n. -OMISSIS- del 20 ottobre 2025 non è collegata alle precedenti ordinanze n. -OMISSIS- del 23 maggio 2024 e n. -OMISSIS- del 18 ottobre 2024 da un rapporto di presupposizione in senso tecnico, vale a dire quello per cui la mancata impugnazione dei provvedimenti a monte rende privo di interesse il ricorso avverso l’ordinanza da ultimo adottata, bensì di presupposizione solo di natura a-tecnica, ossia fattuale. Le ordinanze che attestano la violazione del primo comma dell’art. 666 c.p., infatti, costituiscono mere condizioni di legittimità dell’esercizio dei poteri inibitori di cui all’art. 666, comma 3, c.p. laddove si ha riguardo alla nozione di “ reiterazione ”. Ne consegue quindi la piena ammissibilità del ricorso.
3. Nel merito, il ricorrente deduce la violazione, ad opera dell'amministrazione resistente, delle previsioni di cui all'art. 666 c.p. e 68 TULPS, stante l'insussistenza dei presupposti normativamente richiesti per dar luogo alla chiusura temporanea (giorni sei) del locale.
Il motivo di ricorso è infondato.
L'art. 666, comma 1°, c.p. vieta la prestazione di spettacoli di intrattenimento di qualsiasi natura in locali pubblici o aperti al pubblico in assenza di titolo legittimante rilasciato dalla competente autorità amministrativa.
Ai sensi del successivo comma 3°, poi, "è sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni" .
La nozione di reiterazione, poi, è fornita dall’art. 8- bis della L. 689/81 a norma del quale “ si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole ”.
Tale essendo il quadro normativo di riferimento, parte ricorrente sostiene l’assenza di un provvedimento esecutivo presupposto, a suo dire individuabile nell’ordinanza di ingiunzione, costituente il “ titolo esecutivo”.
3.1. L’assunto tuttavia non può essere condiviso.
Il Collegio rileva, in primo luogo, che il presupposto per l’adozione del provvedimento che dispone la sospensione dell’attività ai sensi del citato art. 666 comma 3 c.p. è la reiterazione “ delle violazioni di cui al primo comma ” e che c’è reiterazione quando tale violazione sia accertata con provvedimento esecutivo. Sul punto tuttavia occorre distinguere la nozione di “ titolo esecutivo ”, cui ha riguardo l’art. 18 della L. 689/1981, e che parte ricorrente invoca, dal “ provvedimento esecutivo ”, invece richiamato dall’art. 666 comma 3 c.p.
Mentre il primo costituisce il presupposto per l’esecuzione forzata si sensi dell’art. 474 c.p.c. rispetto anche alle sanzioni pecuniarie, l’esecutività è un carattere proprio del provvedimento amministrativo, consistente nella sua idoneità ad essere portato ad esecuzione una volta divenuto efficace, indipendentemente dalla circostanza che sia legittimo o meno. Il riferimento normativo, in questo secondo caso, è all’art. 21 quater , comma 1, della L. 241/1990 secondo cui “ i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento ”.
3.2. Tanto chiarito, nel caso di specie l’amministrazione comunale ha posto a fondamento del provvedimento avversato le due ordinanze n. -OMISSIS- del 23 maggio 2024 e-OMISSIS-del 18 ottobre 2024 con le quali ha disposto la cessazione immediata dell’attività di spettacolo e pubblico intrattenimento svolta in assenza di titolo abilitativo, entrambe costituenti provvedimenti esecutivi ai sensi dell’art. 21 quater , comma 1, della L. 241/1990 e, conseguentemente, dell’art. 8- bis della L. 689/81, che testualmente fa appunto riferimento al provvedimento esecutivo e non già al titolo esecutivo.
Le considerazioni riportate sono sufficienti a respingere il ricorso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Catanzaro, che liquida in € 2.000,00, oltre spese e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD AN, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
RI PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI PA | RD AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.