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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/03/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2999/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2999/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), in proprio e IN QUALITA'DI Parte_1 C.F._1
TIT.DELLA DITTA IND. OFFICINA MECCANICA DI (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in CORSO G. GARIBALDI 64 29121 P.IVA_1
PIACENZA presso lo studio dell'avv. DE FALCO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in
[...] P.IVA_2
pagina 1 di 14 , in via Freguglia n. 1, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale CP_1
dello Stato di CP_1
APPELLATO avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1301 pubblicata in data 27 settembre 2024 sulle seguenti conclusioni.
Per , IN PROPRIO E IN QUALITA'DI TIT.DELLA DITTA Parte_1
IND. Parte_2
“in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto, nonché per la manifesta fondatezza della presente impugnazione;
merito, riformare la sentenza, limitatamente ai capi in questa sede impugnati, emessa dal Tribunale Ordinario di Pavia, sezione Terza Civile, n. 1301/2024, pubblicata in data
26 settembre 2024, accogliendo le conclusioni formulate in primo grado;
in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva ad emettere l'atto da parte della e quindi sancire la decadenza Controparte_1
dell'ente accertatore all'emissione dell'atto; in via principale: annullare il decreto - ingiunzione per tutti i motivi in fatto ed in diritto;
in via subordinata: rideterminare la sanzione applicando il minimo edittale, la lex mitior e l'istituto della continuazione;
in ogni caso, con vittoria di spese, compensi, diritti ed onorari.”
Per il MINISTERO ECONOMIA RAGIONERIA TERRITORIALE CP_1
DELLO STATO DI MILANO
pagina 2 di 14 “ chiede il rigetto della istanza di inibitoria posto che la sentenza conferma ( o rectius riduce la sanzione determinandone in bonam partem) il minimo edittale della sanzione senza creare ulteriori ampliamenti del provvedimento originariamente inteso, considerata l'assenza del requisito della apparente fondatezza del ricorso in appello, cosi come la dimostrazione e prospettazione di controparte - al contrario - di elementi reddituali e patrimoniali tali per cui la perdurante esecutorietà dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento non costituisce oggettivamente un grave ed irreparabile pregiudizio.
Ed infine chiede il rigetto dell'appello in quanto destituito di fondamento, con condanna all'integrale refusione delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23/07/2021, il sig. riceveva notifica del Processo Verbale di Contestazione Pt_1
da parte della Guardia di Finanza di Voghera (PV), mediante il quale gli veniva contestata la ripetuta violazione dell'art. 49, D. Lgs. n. 231/2007, per aver pagato in contanti alcune fatture ad un proprio fornitore, un artigiano, tale , Persona_1
oltre il limite consentito dalla Legge.
La medesima Guardia di Finanza procedeva a un ricalcolo della sanzione, elevandola a un importo complessivo di € 227.418,00, calcolato in base a presunti pagamenti non conformi alle disposizioni normative.
Il sig. presentava memorie di replica, contestando la sanzione, rilevando Pt_1
l'infondatezza della contestazione, ed in via gradata chiedeva l'applicazione della lex mitior e contestuale applicazione dell'istituto del cumulo giuridico per effetto della cd.
Continuazione ex art. 8, L. n. 689/1981.
In data 21/12/2023, la emetteva il decreto di Controparte_1
ingiunzione n. 814814/A, irrogando la sanzione di € 149.000 per violazione dell'art. 49
pagina 3 di 14 comma 1 D.Lgs n. 231/2007 per aver effettuato plurimi pagamenti in contanti, oltre la soglia prevista dalla legge.
In data 20/03/2023, il sig. proponeva opposizione dinnanzi al Tribunale di Pt_1
Piacenza, che, tuttavia, in data 28/03/2023, rilevava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Pavia.
Il sig. riassumeva la causa innanzi al Tribunale di Pavia, eccependo, in via Pt_1
preliminare, l'incompetenza della ad emettere l'atto Controparte_1
impugnato per essere competente la Ragioneria di Bologna, essendo la contestata violazione avvenuta nel territorio del Comune di Borgonovo Val Tidone e, nel merito, la sua infondatezza, stante la natura del contratto di appalto intercorrente fra le parti e la differenza sostanziale fra la cadenza dei pagamenti (tutti sottosoglia) e la fatturazione mensile.
Nello specifico rilevava che i singoli pagamenti in contanti erano di importo inferiore al limite di legge e che non ricorreva l'ipotesi dell'“artificioso frazionamento” ex art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 231/2007, ritenuto dalla P.A resistente alla luce del mero fatto che si trattava di pagamenti in acconto di fatture emesse per un importo superiore a tale limite;
in particolare la fatturazione mensile aveva funzione solo “riepilogativa”, essendo oggetto del rapporto negoziale le ore lavorate nonché retribuite sulla base di un corrispettivo predeterminato.
Contestava, altresì, l'entità della sanzione in quanto non era stata irrogata nel minimo edittale e non erano stati applicati gli artt. 8 e 8 bis della L. n. 689/1981.
Sulla scorta di tali argomentazioni, rassegnava le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva ad emettere l'atto da parte della e quindi sancire la decadenza Controparte_1
dell'ente accertatore all'emissione dell'atto; - in via principale: annullare il decreto - ingiunzione per tutti i motivi in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: rideterminare la pagina 4 di 14 sanzione applicando il minimo edittale, la lex mitior e l'istituto della continuazione;
- in ogni caso, con vittoria di spese, compensi, diritti ed onorari.”
Si costituiva il , difeso in proprio, contestando Controparte_2
gli assunti di parte ricorrente.
Con sentenza n. 1301 pubblicata in data 27 settembre 2024 il Tribunale di Pavia così statuiva:
“I. respinge la domanda, formulata in via principale, di annullamento dell'impugnato provvedimento;
II. in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda svolta in via di subordine stabilisce l'importo totale delle sanzioni nella misura complessiva di € 119.709,13;
III. nulla per le spese.
Fissa termine di giorni sette per il deposito della motivazione”.
Osservava il Tribunale che l'eccezione preliminare, riguardante l'individuazione della
Ragioneria competente, non fosse fondata, atteso che il Tribunale di Piacenza aveva affermato che il luogo dell'illecito fosse Pavia e tale statuizione non era stata oggetto di impugnazione da parte dell'opponente e che il richiamo alle norme del codice civile, che prevedono il luogo del pagamento, non fosse pertinente, non trattandosi di obbligazione pecuniaria, ma di illecito.
Quanto al merito, il Tribunale, pur dando atto del frazionamento del pagamento, ha ancorato il limite del denaro contante al “valore oggetto di trasferimento” e quindi al contratto di appalto, affermando che “la locuzione “appaiono artificiosamente frazionati” deve essere interpretata nel senso che l'operazione deve ritenersi unitaria per tutti i pagamenti riferiti alla medesima causale, se anche effettuati in tempi diversi.
Per quanto concerne, in particolare, il carattere “artificioso” del frazionamento, ritiene il giudicante che la norma non possa essere ragionevolmente interpretata nel senso di pagina 5 di 14 onerare l'Amministrazione a fornire rigorosa prova dell'intenzione fraudolenta: la locuzione di cui sopra – ed, in particolare l'uso del verbo “appaiono”- consente di ritenere sufficiente a tal fine il ricorso a parametri oggettivi che facciano presumere
l'elusione della norma e, nella specie, tali parametri sussistono, tenuto conto che, come rilevato, le fatture erano di importo superiore alla soglia ed i relativi pagamenti in contanti effettuati, senza che di ciò sia stata fornita una solida e plausibile giustificazione, in più “ tranches” di importo inferiore alla soglia medesima”.
Quanto all'entità della sanzione, il Tribunale la ricalcolava nella misura minima, ritenendo non applicabile gli artt. 8 e 8 bis della L.n. 689/ 1981.
Avverso detta sentenza ha interposto appello , affidando il gravame a Parte_3
cinque motivi di doglianza.
Si è costituito il che ha chiesto il rigetto Controparte_2
dell'appello.
All'udienza dell'11 marzo 2025 la Corte ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo rubricato: “incompetenza ” Controparte_3
l'appellante eccepisce l'incompetenza territoriale della Controparte_1
di ad emettere l'atto impugnato per essere competente la
[...] CP_1 [...]
, con la conseguenza che quest'ultimo era decaduto Controparte_4
dall'emettere l'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 69, D.Lgs n. 231/2007.
Afferma, infatti, che la contestata violazione è avvenuta nel Territorio del Comune di
Borgonovo Val Tidone ( PC) che era anche il luogo di pagamento ai sensi dell'art. 1182, comma 4, c.c., in quanto domicilio del debitore.
Censura, quindi, la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato: “per quanto riguarda l'individuazione della competente, la circostanza che il CP_1
luogo dell'avvenuta commissione dell'illecito sia Pavia è stata affermata dal Tribunale pagina 6 di 14 di Piacenza nella suddetta ordinanza, che non risulta essere stata impugnata dall'opponente, ed, in ogni caso, il luogo di commissione dell'illecito si presume coincidente con quello dell'accertamento (Cass. n. 2307/2024); prova contraria non è stata fornita dall'opponente ed il richiamo da parte di quest'ultimo alle norme del codice civile che prevedono il luogo del pagamento è fuori luogo, in quanto ciò che rileverebbe - non trattandosi di obbligazione pecuniaria da adempiere presso un determinato luogo bensì di illecito commesso attraverso tale adempimento - è quanto effettivamente accaduto."
Con il secondo motivo rubricato “frazionamento dei pagamenti”, l'appellante lamenta che il Tribunale, pur dando atto del frazionamento del pagamento, abbia ritenuto di ancorare il limite del denaro contante al “valore oggetto di trasferimento” e, quindi, al contratto di appalto senza, tuttavia, accertare se il frazionamento avesse o meno natura
“artificiosa”, elemento, invece, necessario per accertare l'elusione della normativa.
Lamenta, quindi, che il Tribunale non abbia minimamente esaminato l'atto impugnato, dove nessuna motivazione viene resa in riferimento al frazionamento artificioso o meno del pagamento.
Censura, quindi, la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato: “
Per quanto concerne, in particolare, il carattere “artificioso” del frazionamento, ritiene il giudicante che la norma non possa essere ragionevolmente interpretata nel senso di onerare l'Amministrazione a fornire rigorosa prova dell'intenzione fraudolenta: la locuzione di cui sopra - ed, in particolare, l'uso del verbo “appaiono” – consente di ritenere sufficiente a tale fine il ricorso a parametri oggettivi che facciano presumere
l'elusione della norma e, nella specie, tali parametri sussistono, tenuto conto che, come rilevato, le fatture erano di importo superiore alla soglia ed i relativi pagamenti in contanti effettuati, senza che di ciò sia stata fornita una solida e plausibile giustificazione, in più “tranches” di importo inferiore alla soglia medesima.”
pagina 7 di 14 Con il terzo motivo, rubricato “quanto alla valutazione della Buona Fede”, l'appellante si duole che il Tribunale abbia affermato che “non risulta provata la buona fede del sig.
e abbia aggiunto che i pagamenti effettuati sarebbero stati “artificiosamente Pt_1
frazionati.”.
Afferma, invece, di aver sempre operato in buona fede, seguendo le indicazioni del fornitore, il quale ha esplicitamente richiesto tale modalità di pagamento e che la fatturazione mensile aveva valenza sostanzialmente riepilogativa delle somme pagate nel mese.
Con il quarto motivo rubricato “erronea determinazione della Sanzione”, l'appellante lamenta che il Tribunale nonostante abbia ricalcolato la sanzione nel minimo edittale, non abbia fatto applicazione dell'art. 11 della L.n. 689/1981 che richiede che la sanzione irrogata sia proporzionata alla gravità della violazione e alle condizioni personali del trasgressore.
Con il quinto motivo rubricato “applicazione della Continuazione ex art. 8, L. n.
689/1981” l'appellante lamenta che il Tribunale abbia respinto l'istanza di applicazione della continuazione, affermando che "per quanto concerne l'applicabilità della
“continuazione” di cui al comma 2° dell'art. 8 (si è chiaramente in presenza, nella specie, di più azioni), che il mero rinvio operato dall'art. 67 comma 3° D.Lgs. n.
231/2007 alle “disposizioni di cui agli articoli 8 e in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni”, non consente di ritenere superata, per la materia in argomento, la riserva di applicabilità della continuazione alla sola materia della previdenza ed assistenza obbligatoria."
Ritiene, invece, che il tenore letterale del richiamo operato dall'art. 67 del D.Lgs n.
231/2007 sia molto chiaro.
Chiede, quindi, che la sanzione sia rideterminata in euro 9.000,00 ( Pena più elevata del periodo 2016 – 2021: € 3.000,00, moltiplicata fino al terzo per € 9.000,00).
Ritiene la Corte l'appello infondato. pagina 8 di 14 Con riferimento al primo motivo di doglianza si rileva che il processo verbale di contestazione è stato elevato dalla Guardia di Finanza- Compagnia di Voghera, a seguito di verifica fiscale compiuta nei confronti della ditta individuale Controparte_5
con luogo di esercizio in provincia di Pavia. I pagamenti, quindi, si
[...]
ritengono eseguiti presso la sede di tale ditta.
Da ciò consegue la competenza territoriale della . Controparte_1
Con riferimento al secondo e terzo motivo di doglianza che possono essere congiuntamente esaminati, stante la loro stretta connessione, ritiene questa Corte che la decisione del Tribunale debba essere confermata.
Sul punto la Corte osserva quanto segue.
L'ordinamento ammette i pagamenti frazionati, qualora gli stessi non risultino fittizi ed elusivi del divieto legale, ma risultino previsti da accordi commerciali o costituiscano il risultato della libertà contrattuale delle parti, laddove quindi il frazionamento sia connaturato all'operazione stessa (in ipotesi di pagamento rateale o di contratto di somministrazione) e soltanto laddove sia possibile dimostrarlo.
L'art. 49, comma 1 del d.lgs. n. 231 del 2007 che, per quanto qui rileva, prevede che “è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e istituti di Controparte_6
pagamento” vieta il trasferimento di denaro contante anche quando sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia di legge, qualora gli stessi appaiano artificiosamente frazionati.
pagina 9 di 14 Il legislatore intende, quindi, punire la condotta di coloro che, tramite un flusso di denaro da un centro di interessi ad un altro, rendono impossibile o difficoltosa la tracciabilità delle movimentazioni di denaro allorchè esse abbiano ad oggetto somme superiori a limiti normativamente stabiliti, che sono mutati nel tempo passando da euro
12.500,00 a euro 5.000,00 a euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
Detto divieto fa, pertanto, riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale, applicandosi anche quando realizzato mediante il compimento di singole operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari alla soglia consentita (sul punto si veda Cass. 23 giugno 2021 n. 17971).
Orbene, nel caso di specie, che il sig. , a fronte di fatture emesse dalla Parte_1
ditta nei confronti della ditta Officina Meccanica Controparte_5
O.M.T., abbia effettuato il pagamento in contanti rappresenta circostanza pacificamente riconosciuta dallo stesso, il quale ha però sostenuto che tale modalità di pagamento era stata richiesta dal sig. per problematiche di natura personale, come, peraltro, dal Per_1
medesimo ammesso durante le attività di verifica.
Precisa, peraltro, che le fatture emesse dal superiori al limite consentito del Per_1
pagamento in contanti, si riferiscono a prestazioni di manodopera di saldatura e carpenteria meccanica, effettuate presso la sede della OMT, con mezzi e strumentazione messa a disposizione della medesima e che, per accordo delle parti, il pagamento veniva pattuito in vari acconti, in forma rateale con riepilogativo periodico, solitamente mensile. La OMT versava, quindi, vari acconti in contanti in funzione delle ore lavorate.
Secondo la difesa dell'appellante, quindi, alla base dei pagamenti vi era un appalto di manodopera in cui l'ora lavorata costituiva non solo il parametro per calcolare il corrispettivo, bensì l'oggetto della prestazione.
Rileva la Corte, come già correttamente valutato dal Tribunale, che la tesi dell'appellante è rimasta circostanza solo allegata, rimasta del tutto priva di alcun riscontro probatorio. pagina 10 di 14 Parte appellante, non ha, comunque, dimostrato la ricorrenza di una delle ipotesi rispetto alle quali l'ordinamento ammette il pagamento frazionato, ovvero quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa (c. di somministrazione) ovvero è avvenuto in esecuzione di un preventivo accordo di rateizzazione validamente stipulato tra le parti, con la conseguenza che non sussiste l'illegittimità dell'ingiunzione per violazione di legge.
Va, in ogni caso, evidenziato che i pagamenti contestati, anche se frazionati, fanno riferimento a distinte fatture, ciascuna di importo pari o superiore alla soglia stabilita dalla norma e, pertanto, si considerano parti di un'unica operazione.
Il comportamento assunto dall'opponente, oggi appellante, è sanzionabile, in quanto il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
Tali pagamenti devono ritenersi artificiosamente frazionati in quanto sono tra loro funzionalmente ed economicamente collegati per realizzare un'unica operazione di movimentazione di valuta di valore ben superiore ai limiti di legge e non consentita dall'ordinamento.
Da ciò la violazione della norma che prevede il divieto di trasferimento in contanti quando il valore da trasferire è complessivamente superiore alla soglia di legge.
Lamenta l'appellante che il Tribunale non abbia effettuato alcuna indagine per verificare che il frazionamento non avesse natura artificiosa.
La doglianza non può essere condivisa atteso che il giudizio di artificiosità del frazionamento si rivela poi in tutta la sua chiarezza dalla sistematicità delle operazioni rilevate e dal numero di versamenti, inferiori o pari al massimo consentito, effettuati dall'appellante, evidenziando come si trattasse di un modus operandi attuato in via indiscriminata e a prescindere dall'entità delle fatture e neppure giustificabile con intenti di rateizzazione dei pagamenti.
pagina 11 di 14 Priva di rilievo risulta quindi l'affermazione dell'appellante secondo cui sarebbe evidente la sua buona fede per aver agito in conformità a quanto a lui richiesto dal fornitore, trattandosi di pagamenti effettuati in contrasto con la previsione normativa antiriciclaggio.
Quanto al quarto motivo di appello relativo all'erronea determinazione della sanzione, lo stesso risulta destituito di fondamento atteso che il Tribunale ha applicato il minimo edittale e l'appellante non ha neppure indicato quale sarebbe la sanzione da lui ritenuta equa ex art. 11 L. n. 689/ 1981, limitandosi a richiamare la sua buona fede.
E' altresì infondato il quinto motivo circa l'erroneo calcolo dell'entità della sanzione.
L'art. 8 comma 1 L. 689/1981, infatti, fa riferimento al caso in cui più violazioni di una stessa disposizione siano compiute con una sola azione o omissione, laddove nel caso di specie, le sanzioni riguardano diverse operazioni economiche ciascuna delle quali, a sua volta frazionata, comporta una violazione della normativa.
I commi successivi, invece, riguardanti le ipotesi di diverse violazioni compiute con più azioni od omissioni, si riferiscono alle sole norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
Nel caso di specie va condivisa la valutazione del Tribunale laddove afferma che il mero rinvio operato dall'art. 67 comma 3° D.Lgs n. 231/2007 alle disposizioni di cui all'art. 8
e in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni,
“non consente di ritenere superata, per la materia in argomento, la riserva di applicabilità della continuazione alla sola materia della previdenza ed assistenza obbligatorio”.
Per i motivi su esposti l'appello deve essere rigettato e la sentenza appellata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante ed in favore della parte appellata.
Esse si liquidano, tenuto conto del valore della controversia dato dall'entità della sanzione amministrativa erogata, dell'attività defensionale svolta e dei parametri previsti pagina 12 di 14 dal D.M. n. 147/2022, reputandosi equo assumere quale parametro quello dell'importo complessivo medio per le fasi di studio ed introduttiva e quello dell'importo minimo per la fase di trattazione e di decisione, considerato che si sono entrambe esaurite nell'unica udienza di discussione, in complessivi euro 9.603,00 di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 2.552,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Sussistono da ultimo i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del
24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale “Officina Parte_1
Meccanica O.M.T. di Tang Van Tung” avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n.
1301 pubblicata in data 27 settembre 2024, così dispone:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna , in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale Parte_1
“Officina Meccanica O.M.T. di Tang Van Tung” al pagamento delle spese di lite in favore del che si liquidano in Controparte_2 complessivi euro 9.603,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, Iva e c.p.a come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso in Milano l'11 marzo 2025
pagina 13 di 14 Il Consigliere est. Il Presidente
Elena Mara Grazioli Maria Grazia Federici
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2999/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), in proprio e IN QUALITA'DI Parte_1 C.F._1
TIT.DELLA DITTA IND. OFFICINA MECCANICA DI (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in CORSO G. GARIBALDI 64 29121 P.IVA_1
PIACENZA presso lo studio dell'avv. DE FALCO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in
[...] P.IVA_2
pagina 1 di 14 , in via Freguglia n. 1, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale CP_1
dello Stato di CP_1
APPELLATO avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1301 pubblicata in data 27 settembre 2024 sulle seguenti conclusioni.
Per , IN PROPRIO E IN QUALITA'DI TIT.DELLA DITTA Parte_1
IND. Parte_2
“in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto, nonché per la manifesta fondatezza della presente impugnazione;
merito, riformare la sentenza, limitatamente ai capi in questa sede impugnati, emessa dal Tribunale Ordinario di Pavia, sezione Terza Civile, n. 1301/2024, pubblicata in data
26 settembre 2024, accogliendo le conclusioni formulate in primo grado;
in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva ad emettere l'atto da parte della e quindi sancire la decadenza Controparte_1
dell'ente accertatore all'emissione dell'atto; in via principale: annullare il decreto - ingiunzione per tutti i motivi in fatto ed in diritto;
in via subordinata: rideterminare la sanzione applicando il minimo edittale, la lex mitior e l'istituto della continuazione;
in ogni caso, con vittoria di spese, compensi, diritti ed onorari.”
Per il MINISTERO ECONOMIA RAGIONERIA TERRITORIALE CP_1
DELLO STATO DI MILANO
pagina 2 di 14 “ chiede il rigetto della istanza di inibitoria posto che la sentenza conferma ( o rectius riduce la sanzione determinandone in bonam partem) il minimo edittale della sanzione senza creare ulteriori ampliamenti del provvedimento originariamente inteso, considerata l'assenza del requisito della apparente fondatezza del ricorso in appello, cosi come la dimostrazione e prospettazione di controparte - al contrario - di elementi reddituali e patrimoniali tali per cui la perdurante esecutorietà dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento non costituisce oggettivamente un grave ed irreparabile pregiudizio.
Ed infine chiede il rigetto dell'appello in quanto destituito di fondamento, con condanna all'integrale refusione delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23/07/2021, il sig. riceveva notifica del Processo Verbale di Contestazione Pt_1
da parte della Guardia di Finanza di Voghera (PV), mediante il quale gli veniva contestata la ripetuta violazione dell'art. 49, D. Lgs. n. 231/2007, per aver pagato in contanti alcune fatture ad un proprio fornitore, un artigiano, tale , Persona_1
oltre il limite consentito dalla Legge.
La medesima Guardia di Finanza procedeva a un ricalcolo della sanzione, elevandola a un importo complessivo di € 227.418,00, calcolato in base a presunti pagamenti non conformi alle disposizioni normative.
Il sig. presentava memorie di replica, contestando la sanzione, rilevando Pt_1
l'infondatezza della contestazione, ed in via gradata chiedeva l'applicazione della lex mitior e contestuale applicazione dell'istituto del cumulo giuridico per effetto della cd.
Continuazione ex art. 8, L. n. 689/1981.
In data 21/12/2023, la emetteva il decreto di Controparte_1
ingiunzione n. 814814/A, irrogando la sanzione di € 149.000 per violazione dell'art. 49
pagina 3 di 14 comma 1 D.Lgs n. 231/2007 per aver effettuato plurimi pagamenti in contanti, oltre la soglia prevista dalla legge.
In data 20/03/2023, il sig. proponeva opposizione dinnanzi al Tribunale di Pt_1
Piacenza, che, tuttavia, in data 28/03/2023, rilevava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Pavia.
Il sig. riassumeva la causa innanzi al Tribunale di Pavia, eccependo, in via Pt_1
preliminare, l'incompetenza della ad emettere l'atto Controparte_1
impugnato per essere competente la Ragioneria di Bologna, essendo la contestata violazione avvenuta nel territorio del Comune di Borgonovo Val Tidone e, nel merito, la sua infondatezza, stante la natura del contratto di appalto intercorrente fra le parti e la differenza sostanziale fra la cadenza dei pagamenti (tutti sottosoglia) e la fatturazione mensile.
Nello specifico rilevava che i singoli pagamenti in contanti erano di importo inferiore al limite di legge e che non ricorreva l'ipotesi dell'“artificioso frazionamento” ex art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 231/2007, ritenuto dalla P.A resistente alla luce del mero fatto che si trattava di pagamenti in acconto di fatture emesse per un importo superiore a tale limite;
in particolare la fatturazione mensile aveva funzione solo “riepilogativa”, essendo oggetto del rapporto negoziale le ore lavorate nonché retribuite sulla base di un corrispettivo predeterminato.
Contestava, altresì, l'entità della sanzione in quanto non era stata irrogata nel minimo edittale e non erano stati applicati gli artt. 8 e 8 bis della L. n. 689/1981.
Sulla scorta di tali argomentazioni, rassegnava le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva ad emettere l'atto da parte della e quindi sancire la decadenza Controparte_1
dell'ente accertatore all'emissione dell'atto; - in via principale: annullare il decreto - ingiunzione per tutti i motivi in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: rideterminare la pagina 4 di 14 sanzione applicando il minimo edittale, la lex mitior e l'istituto della continuazione;
- in ogni caso, con vittoria di spese, compensi, diritti ed onorari.”
Si costituiva il , difeso in proprio, contestando Controparte_2
gli assunti di parte ricorrente.
Con sentenza n. 1301 pubblicata in data 27 settembre 2024 il Tribunale di Pavia così statuiva:
“I. respinge la domanda, formulata in via principale, di annullamento dell'impugnato provvedimento;
II. in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda svolta in via di subordine stabilisce l'importo totale delle sanzioni nella misura complessiva di € 119.709,13;
III. nulla per le spese.
Fissa termine di giorni sette per il deposito della motivazione”.
Osservava il Tribunale che l'eccezione preliminare, riguardante l'individuazione della
Ragioneria competente, non fosse fondata, atteso che il Tribunale di Piacenza aveva affermato che il luogo dell'illecito fosse Pavia e tale statuizione non era stata oggetto di impugnazione da parte dell'opponente e che il richiamo alle norme del codice civile, che prevedono il luogo del pagamento, non fosse pertinente, non trattandosi di obbligazione pecuniaria, ma di illecito.
Quanto al merito, il Tribunale, pur dando atto del frazionamento del pagamento, ha ancorato il limite del denaro contante al “valore oggetto di trasferimento” e quindi al contratto di appalto, affermando che “la locuzione “appaiono artificiosamente frazionati” deve essere interpretata nel senso che l'operazione deve ritenersi unitaria per tutti i pagamenti riferiti alla medesima causale, se anche effettuati in tempi diversi.
Per quanto concerne, in particolare, il carattere “artificioso” del frazionamento, ritiene il giudicante che la norma non possa essere ragionevolmente interpretata nel senso di pagina 5 di 14 onerare l'Amministrazione a fornire rigorosa prova dell'intenzione fraudolenta: la locuzione di cui sopra – ed, in particolare l'uso del verbo “appaiono”- consente di ritenere sufficiente a tal fine il ricorso a parametri oggettivi che facciano presumere
l'elusione della norma e, nella specie, tali parametri sussistono, tenuto conto che, come rilevato, le fatture erano di importo superiore alla soglia ed i relativi pagamenti in contanti effettuati, senza che di ciò sia stata fornita una solida e plausibile giustificazione, in più “ tranches” di importo inferiore alla soglia medesima”.
Quanto all'entità della sanzione, il Tribunale la ricalcolava nella misura minima, ritenendo non applicabile gli artt. 8 e 8 bis della L.n. 689/ 1981.
Avverso detta sentenza ha interposto appello , affidando il gravame a Parte_3
cinque motivi di doglianza.
Si è costituito il che ha chiesto il rigetto Controparte_2
dell'appello.
All'udienza dell'11 marzo 2025 la Corte ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo rubricato: “incompetenza ” Controparte_3
l'appellante eccepisce l'incompetenza territoriale della Controparte_1
di ad emettere l'atto impugnato per essere competente la
[...] CP_1 [...]
, con la conseguenza che quest'ultimo era decaduto Controparte_4
dall'emettere l'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 69, D.Lgs n. 231/2007.
Afferma, infatti, che la contestata violazione è avvenuta nel Territorio del Comune di
Borgonovo Val Tidone ( PC) che era anche il luogo di pagamento ai sensi dell'art. 1182, comma 4, c.c., in quanto domicilio del debitore.
Censura, quindi, la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato: “per quanto riguarda l'individuazione della competente, la circostanza che il CP_1
luogo dell'avvenuta commissione dell'illecito sia Pavia è stata affermata dal Tribunale pagina 6 di 14 di Piacenza nella suddetta ordinanza, che non risulta essere stata impugnata dall'opponente, ed, in ogni caso, il luogo di commissione dell'illecito si presume coincidente con quello dell'accertamento (Cass. n. 2307/2024); prova contraria non è stata fornita dall'opponente ed il richiamo da parte di quest'ultimo alle norme del codice civile che prevedono il luogo del pagamento è fuori luogo, in quanto ciò che rileverebbe - non trattandosi di obbligazione pecuniaria da adempiere presso un determinato luogo bensì di illecito commesso attraverso tale adempimento - è quanto effettivamente accaduto."
Con il secondo motivo rubricato “frazionamento dei pagamenti”, l'appellante lamenta che il Tribunale, pur dando atto del frazionamento del pagamento, abbia ritenuto di ancorare il limite del denaro contante al “valore oggetto di trasferimento” e, quindi, al contratto di appalto senza, tuttavia, accertare se il frazionamento avesse o meno natura
“artificiosa”, elemento, invece, necessario per accertare l'elusione della normativa.
Lamenta, quindi, che il Tribunale non abbia minimamente esaminato l'atto impugnato, dove nessuna motivazione viene resa in riferimento al frazionamento artificioso o meno del pagamento.
Censura, quindi, la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato: “
Per quanto concerne, in particolare, il carattere “artificioso” del frazionamento, ritiene il giudicante che la norma non possa essere ragionevolmente interpretata nel senso di onerare l'Amministrazione a fornire rigorosa prova dell'intenzione fraudolenta: la locuzione di cui sopra - ed, in particolare, l'uso del verbo “appaiono” – consente di ritenere sufficiente a tale fine il ricorso a parametri oggettivi che facciano presumere
l'elusione della norma e, nella specie, tali parametri sussistono, tenuto conto che, come rilevato, le fatture erano di importo superiore alla soglia ed i relativi pagamenti in contanti effettuati, senza che di ciò sia stata fornita una solida e plausibile giustificazione, in più “tranches” di importo inferiore alla soglia medesima.”
pagina 7 di 14 Con il terzo motivo, rubricato “quanto alla valutazione della Buona Fede”, l'appellante si duole che il Tribunale abbia affermato che “non risulta provata la buona fede del sig.
e abbia aggiunto che i pagamenti effettuati sarebbero stati “artificiosamente Pt_1
frazionati.”.
Afferma, invece, di aver sempre operato in buona fede, seguendo le indicazioni del fornitore, il quale ha esplicitamente richiesto tale modalità di pagamento e che la fatturazione mensile aveva valenza sostanzialmente riepilogativa delle somme pagate nel mese.
Con il quarto motivo rubricato “erronea determinazione della Sanzione”, l'appellante lamenta che il Tribunale nonostante abbia ricalcolato la sanzione nel minimo edittale, non abbia fatto applicazione dell'art. 11 della L.n. 689/1981 che richiede che la sanzione irrogata sia proporzionata alla gravità della violazione e alle condizioni personali del trasgressore.
Con il quinto motivo rubricato “applicazione della Continuazione ex art. 8, L. n.
689/1981” l'appellante lamenta che il Tribunale abbia respinto l'istanza di applicazione della continuazione, affermando che "per quanto concerne l'applicabilità della
“continuazione” di cui al comma 2° dell'art. 8 (si è chiaramente in presenza, nella specie, di più azioni), che il mero rinvio operato dall'art. 67 comma 3° D.Lgs. n.
231/2007 alle “disposizioni di cui agli articoli 8 e in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni”, non consente di ritenere superata, per la materia in argomento, la riserva di applicabilità della continuazione alla sola materia della previdenza ed assistenza obbligatoria."
Ritiene, invece, che il tenore letterale del richiamo operato dall'art. 67 del D.Lgs n.
231/2007 sia molto chiaro.
Chiede, quindi, che la sanzione sia rideterminata in euro 9.000,00 ( Pena più elevata del periodo 2016 – 2021: € 3.000,00, moltiplicata fino al terzo per € 9.000,00).
Ritiene la Corte l'appello infondato. pagina 8 di 14 Con riferimento al primo motivo di doglianza si rileva che il processo verbale di contestazione è stato elevato dalla Guardia di Finanza- Compagnia di Voghera, a seguito di verifica fiscale compiuta nei confronti della ditta individuale Controparte_5
con luogo di esercizio in provincia di Pavia. I pagamenti, quindi, si
[...]
ritengono eseguiti presso la sede di tale ditta.
Da ciò consegue la competenza territoriale della . Controparte_1
Con riferimento al secondo e terzo motivo di doglianza che possono essere congiuntamente esaminati, stante la loro stretta connessione, ritiene questa Corte che la decisione del Tribunale debba essere confermata.
Sul punto la Corte osserva quanto segue.
L'ordinamento ammette i pagamenti frazionati, qualora gli stessi non risultino fittizi ed elusivi del divieto legale, ma risultino previsti da accordi commerciali o costituiscano il risultato della libertà contrattuale delle parti, laddove quindi il frazionamento sia connaturato all'operazione stessa (in ipotesi di pagamento rateale o di contratto di somministrazione) e soltanto laddove sia possibile dimostrarlo.
L'art. 49, comma 1 del d.lgs. n. 231 del 2007 che, per quanto qui rileva, prevede che “è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e istituti di Controparte_6
pagamento” vieta il trasferimento di denaro contante anche quando sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia di legge, qualora gli stessi appaiano artificiosamente frazionati.
pagina 9 di 14 Il legislatore intende, quindi, punire la condotta di coloro che, tramite un flusso di denaro da un centro di interessi ad un altro, rendono impossibile o difficoltosa la tracciabilità delle movimentazioni di denaro allorchè esse abbiano ad oggetto somme superiori a limiti normativamente stabiliti, che sono mutati nel tempo passando da euro
12.500,00 a euro 5.000,00 a euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
Detto divieto fa, pertanto, riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale, applicandosi anche quando realizzato mediante il compimento di singole operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari alla soglia consentita (sul punto si veda Cass. 23 giugno 2021 n. 17971).
Orbene, nel caso di specie, che il sig. , a fronte di fatture emesse dalla Parte_1
ditta nei confronti della ditta Officina Meccanica Controparte_5
O.M.T., abbia effettuato il pagamento in contanti rappresenta circostanza pacificamente riconosciuta dallo stesso, il quale ha però sostenuto che tale modalità di pagamento era stata richiesta dal sig. per problematiche di natura personale, come, peraltro, dal Per_1
medesimo ammesso durante le attività di verifica.
Precisa, peraltro, che le fatture emesse dal superiori al limite consentito del Per_1
pagamento in contanti, si riferiscono a prestazioni di manodopera di saldatura e carpenteria meccanica, effettuate presso la sede della OMT, con mezzi e strumentazione messa a disposizione della medesima e che, per accordo delle parti, il pagamento veniva pattuito in vari acconti, in forma rateale con riepilogativo periodico, solitamente mensile. La OMT versava, quindi, vari acconti in contanti in funzione delle ore lavorate.
Secondo la difesa dell'appellante, quindi, alla base dei pagamenti vi era un appalto di manodopera in cui l'ora lavorata costituiva non solo il parametro per calcolare il corrispettivo, bensì l'oggetto della prestazione.
Rileva la Corte, come già correttamente valutato dal Tribunale, che la tesi dell'appellante è rimasta circostanza solo allegata, rimasta del tutto priva di alcun riscontro probatorio. pagina 10 di 14 Parte appellante, non ha, comunque, dimostrato la ricorrenza di una delle ipotesi rispetto alle quali l'ordinamento ammette il pagamento frazionato, ovvero quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa (c. di somministrazione) ovvero è avvenuto in esecuzione di un preventivo accordo di rateizzazione validamente stipulato tra le parti, con la conseguenza che non sussiste l'illegittimità dell'ingiunzione per violazione di legge.
Va, in ogni caso, evidenziato che i pagamenti contestati, anche se frazionati, fanno riferimento a distinte fatture, ciascuna di importo pari o superiore alla soglia stabilita dalla norma e, pertanto, si considerano parti di un'unica operazione.
Il comportamento assunto dall'opponente, oggi appellante, è sanzionabile, in quanto il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
Tali pagamenti devono ritenersi artificiosamente frazionati in quanto sono tra loro funzionalmente ed economicamente collegati per realizzare un'unica operazione di movimentazione di valuta di valore ben superiore ai limiti di legge e non consentita dall'ordinamento.
Da ciò la violazione della norma che prevede il divieto di trasferimento in contanti quando il valore da trasferire è complessivamente superiore alla soglia di legge.
Lamenta l'appellante che il Tribunale non abbia effettuato alcuna indagine per verificare che il frazionamento non avesse natura artificiosa.
La doglianza non può essere condivisa atteso che il giudizio di artificiosità del frazionamento si rivela poi in tutta la sua chiarezza dalla sistematicità delle operazioni rilevate e dal numero di versamenti, inferiori o pari al massimo consentito, effettuati dall'appellante, evidenziando come si trattasse di un modus operandi attuato in via indiscriminata e a prescindere dall'entità delle fatture e neppure giustificabile con intenti di rateizzazione dei pagamenti.
pagina 11 di 14 Priva di rilievo risulta quindi l'affermazione dell'appellante secondo cui sarebbe evidente la sua buona fede per aver agito in conformità a quanto a lui richiesto dal fornitore, trattandosi di pagamenti effettuati in contrasto con la previsione normativa antiriciclaggio.
Quanto al quarto motivo di appello relativo all'erronea determinazione della sanzione, lo stesso risulta destituito di fondamento atteso che il Tribunale ha applicato il minimo edittale e l'appellante non ha neppure indicato quale sarebbe la sanzione da lui ritenuta equa ex art. 11 L. n. 689/ 1981, limitandosi a richiamare la sua buona fede.
E' altresì infondato il quinto motivo circa l'erroneo calcolo dell'entità della sanzione.
L'art. 8 comma 1 L. 689/1981, infatti, fa riferimento al caso in cui più violazioni di una stessa disposizione siano compiute con una sola azione o omissione, laddove nel caso di specie, le sanzioni riguardano diverse operazioni economiche ciascuna delle quali, a sua volta frazionata, comporta una violazione della normativa.
I commi successivi, invece, riguardanti le ipotesi di diverse violazioni compiute con più azioni od omissioni, si riferiscono alle sole norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
Nel caso di specie va condivisa la valutazione del Tribunale laddove afferma che il mero rinvio operato dall'art. 67 comma 3° D.Lgs n. 231/2007 alle disposizioni di cui all'art. 8
e in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni,
“non consente di ritenere superata, per la materia in argomento, la riserva di applicabilità della continuazione alla sola materia della previdenza ed assistenza obbligatorio”.
Per i motivi su esposti l'appello deve essere rigettato e la sentenza appellata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante ed in favore della parte appellata.
Esse si liquidano, tenuto conto del valore della controversia dato dall'entità della sanzione amministrativa erogata, dell'attività defensionale svolta e dei parametri previsti pagina 12 di 14 dal D.M. n. 147/2022, reputandosi equo assumere quale parametro quello dell'importo complessivo medio per le fasi di studio ed introduttiva e quello dell'importo minimo per la fase di trattazione e di decisione, considerato che si sono entrambe esaurite nell'unica udienza di discussione, in complessivi euro 9.603,00 di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 2.552,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Sussistono da ultimo i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del
24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale “Officina Parte_1
Meccanica O.M.T. di Tang Van Tung” avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n.
1301 pubblicata in data 27 settembre 2024, così dispone:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna , in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale Parte_1
“Officina Meccanica O.M.T. di Tang Van Tung” al pagamento delle spese di lite in favore del che si liquidano in Controparte_2 complessivi euro 9.603,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, Iva e c.p.a come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso in Milano l'11 marzo 2025
pagina 13 di 14 Il Consigliere est. Il Presidente
Elena Mara Grazioli Maria Grazia Federici
pagina 14 di 14