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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/06/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Segue verbale del 16 giugno 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale
nel giudizio di Appello nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
2130/2024
Tra
Parte_1
(C.F. , C.F._1 nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco MASI (C.F. ) e C.F._2
Marco ELIA (C.F. ) C.F._3
Appellante
CONTRO
Pag. 1 a 5
(C.F. ) P.IVA_1 nella persona del Sindaco pro tempore con sede in Piazza Matteotti n. 1, contumace
Appellato
PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA
n. 117/2024 del 24.01.2024, depositata in cancelleria il 30.01.2024 ed emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di nella persona del Giudice VILEI Francesca (Cfr. All. 1), nel procedimento CP_1 recante R.G. n. 3595/2023 tra le parti sopra indicate con cui:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il verbale impugnato;
- spese compensate.
Ricostruzione del Fatto.
Con opposizione ex art. 204 bis C.d.S., depositata in cancelleria in data 20 settembre 2023, l'odierno appellante chiedeva l'annullamento del verbale n.
001363/Z/23 e n. 001357/Z/23 notificati in data 26.06.2023 con cui la Polizia Locale di contestava al ricorrente la presunta violazione dell'art. 126 bis c. 2 del C.D.S. CP_1 sull'autoveicolo targato EJ919BV, in quanto “in qualità di proprietario del veicolo ometteva di fornire i dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione”.
Al ricorrente veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 291,00 oltre € 15,00 per spese postali e procedurali per un totale di € 306,00.
I predetti verbali prevedevano il pagamento della somma complessiva pari ad €
612,00.
Con sentenza n. 117/2024 del 24.01.2024, depositata in cancelleria il 30.01.2024 ed emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di nel procedimento recante R.G. n. CP_1
3595/2023 tra le parti sopra indicate, il Giudice accoglieva il ricorso e compensava le spese di causa.
La sentenza indicata è stata censurata per il governo delle spese giudiziali in quanto nella decisione del Giudice di Pace si ravvisa la violazione e falsa applicazione del principio della soccombenza di cui agli art. 91 e 92 c.p.c. unitamente al vizio della sentenza, rectius, contraddittorietà della motivazione.
Pag. 2 a 5 Ha, quindi, chiesto l'appellante la riforma della sentenza n. 117/2024 depositata in cancelleria il 30.01.2024 ed emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di nel procedimento recante R.G. n. 3595/2023 tra le parti sopra indicate, in cui CP_1 compensa le spese di lite e non rimborsa il contributo unificato.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, rifondendo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in conformità della nota spese depositata, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del sorgere del diritto e sino all'effettivo soddisfo, con distrazione diretta in favore dei procuratori, sopra indicati, dichiaratisi anticipatari.
All'udienza del 16.6. 2025, dopo la discussione, la causa è stata decisa con la presente sentenza a verbale, contestuale.
Motivi della Decisione
Inesistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Nel caso di specie non vi erano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
La compensazione delle spese, infatti, poteva essere disposta dal giudice di primo grado, al di fuori dell'ipotesi di soccombenza parziale, soltanto in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, per tali da intendersi non un generico riferimento alla peculiarità della materia, o ai giusti motivi, non indicati, ma specifiche circostanze, consentendo così di verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma.
La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere parzialmente riformata, nella parte in cui ha compensato le spese di causa.
Le spese di primo grado e del presente grado di giudizio.
Pag. 3 a 5 Vanno poste a carico dell'appellata amministrazione e liquidate in favore dell'appellante, come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dello stesso, dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello definitivamente, decidendo sull'appello interposto da
Parte_1
(C.F. , C.F._1 nato a [...] [...] ed ivi residente a[...], CP_1 nei confronti del
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1 nella persona del Sindaco pro tempore con sede in Piazza Matteotti n. 1, avverso la sentenza n. 117/2024 del 24.01.2024, depositata in cancelleria il
30.01.2024 ed emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di nel procedimento CP_1 recante R.G. n. 3595/2023 tra le parti sopra indicate, così provvede:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il CP_1 al pagamento degli onorari, in favore dell'appellante, che liquida in
[...] complessivi € 173,00 oltre c.u. ed accessori, come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Marco MASI (C.F. ) e Marco ELIA, C.F._2 dichiaratisi anticipatari.
2) Condanna il in persona del sindaco pro-tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese di questo grado di giudizio, in favore dell'appellante, che liquida in complessivi € 332,00, oltre accessori, come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Marco MASI (C.F. ) e C.F._2
Marco ELIA, dichiaratisi anticipatari.
Brindisi 16.6.2025 Il Giudice
Dott. Antonio Sardiello
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