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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 568/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente
PESCINO PASQUALE, RE
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3325/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006384444000 IRPEF-IRAP-IVA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120020211767000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130031313425000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140033094657000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140034721147000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150005820366000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150005820366000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150005820366000 IRPEF-ALTRO 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150005820366000 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, residente a [...]alla Indirizzo_1 – C.F. CF_Ricorrente_1, elettivamente domiciliato in Luogo_2 alla Indirizzo_2 presso lo studio dell'avv.to Difensore_1 – C.F. CF_Difensore_1, propone ricorso avverso l 'intimazione di pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate riscossione di Caserta contenente le cartelle di pagamento relative a IRAP-IRPEF-IVA, per un totale di euro 61.679,51, notificata in data 23.05.2025.
Il ricorrente eccepisce nel merito la prescrizione e la decadenza del diritto di ADER alla riscossione delle somme richieste, in quanto abbondantemente spirati i termini prescrizionali e decadenziali previsti. Il ricorrente sostiene di non essere mai venuto a conoscenza delle cartelle esattoriali indicate nella intimazione di pagamento oggi impugnata. Pertanto si eccepisce comunque la nullità della notifica di esse cartelle. La predetta eccezione di prescrizione deve essere riferita sia al periodo precedente che al periodo successivo alla presunta notifica delle cartelle di pagamento.
Conclude con la richiesta in via principale di accogliersi il ricorso, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione, per l'effetto dichiarare l'annullamento Intimazione di pagamento n.
02820259006384444000 (limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 02820120020211767000 -
02820130031313425000 – 02820140033094657000 - 02820140034721147000 – 02820150005820366000)
B)- In via subordinata dichiarare, comunque la nullità, illegittimità ed inefficacia dell'iscrizione a ruolo e relative alle cartelle di pagamento, per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto nonché per tutti quelli che ci si riserva di sviluppare ed aggiungere, anche all'esito del comportamento processuale dei resistenti;
c)- Condannarsi,
i resistenti al pagamento delle spese diritti ed onorari, I.V.A. e C.P.A. nonché 15 % per spese generali su diritti e onorari come per legge con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.
L' AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE si costituisce in persona del Responsabile Contenzioso
Campania, il Dott. Nominativo_2 ed elett.te dom.ta alla Indirizzo_3 in Luogo_3 presso lo studio dell'Avv. Difensore_2, C.F. CF_Difensore_2, la quale in via preliminare chiede disporre la riunione dei giudizi pendenti ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.Lgs. nr. 546/1992, avverso la stessa intimazione di pagamento nr.
02820259006384444000 un altro giudizio di opposizione rubricato con nrg. 3327/2025 seppure con riferimento a differenti cartelle esattoriali.
Nel merito eccepisce la regolare notifica, e pertanto la mancata impugnazione nei termini di legge delle cartelle esattoriali in contestazione e dei successivi atti esattoriali elencati al capo che precede ha creato acquiescenza sulle questioni sollevate in questa sede. Ciò posto, la pretesa creditoria è divenuta definitiva e non più contestabile. Sicchè la intimazione di pagamento nr. 02820259006384444000 poteva essere impugnata solo per vizi propri e non già, per far valere in questa sede, vizi di notifica della cartella esattoriale e la prescrizione della relativa pretesa creditoria.
Conclude con la richiesta di cccertare e dichiarare la connessione soggettiva ed oggettiva del presente procedimento con quello recante nrg. 3327/2025 e disporne la riunione ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.
Lgs. nr. 546/1992; 2. Rigettare la richiesta di sospensione degli atti impugnati per assenza dei requisiti di legge;
3. accertare e dichiarare la domanda inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti innanzi;
4. condannare parte opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorso è infondato.
La intimazione di pagamento impugnata risulta precedute da atti interruttivi come da documentazione versata in atti e precisamente, comunicazione preventiva di fermo amministrativo nr. 02880201400004845000, notificata ai sensi dell'art. 139 cpc nelle mani dell'addetto alla casa il 14.03.2015; l'intimazione di pagamento nr. 02820169011863222000, notificata a mezzo pec il 03.11.2016; 3. comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca nr. 02876201900000327000, notificata ai sensi dell'art. 139 c.p.c. nelle mani del figlio il 18.03.2019.
La Cassazione ha stabilito che l'intimazione di pagamento non è facoltativa, ma un atto tributario tipico da impugnare obbligatoriamente se si vogliono contestare vizi precedenti, come la prescrizione o la mancata notifica delle cartelle. Non impugnarla entro i termini la rende definitiva, "cristallizzando" il debito e precludendo ogni eccezione futura al successivo pignoramento, che diviene inattaccabile nei suoi presupposti.
Se il contribuente non impugna l'intimazione di pagamento nei termini previsti, quella pretesa tributaria si considera consolidata o, per usare il termine tecnico impiegato dalla Corte, "cristallizzata". Questo principio
è cruciale: significa che, una volta che l'intimazione di pagamento diventa definitiva per mancata impugnazione, non si possono più sollevare contestazioni relative a vizi o a eventi estintivi (come la prescrizione) che si sono verificati prima o contestualmente alla notifica di quell'atto.
Anche per loro vale lo stesso principio esposto innanzi ovvero che la pretesa creditoria si è cristallizzata sino alla notifica dell'ultimo atto esattoriale ovvero la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca nr.
02876201900000327000.
Pertanto a far data dalla sua notifica (18.03.2019) alla notifica della intimazione di pagamento nr.
02820259006384444000 (23.05.2025) è evidente che non è decorso alcun termine prescrizionale
Va inoltre evidenziato che l'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 (nel testo risultante dalle numerose modifiche apportate nel tempo, da ultimo con l'art. 9, comma 1, del D.L. n. 73/2021) ha disposto “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie”, la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo emessi dell'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dagli avvisi di addebito emessi dall'INPS, dalle ingiunzioni di cui al RD n. 639/1910, “emesse dagli enti territoriali”, e dagli avvisi esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore diADER che liquida in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente
PESCINO PASQUALE, RE
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3325/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006384444000 IRPEF-IRAP-IVA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120020211767000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130031313425000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140033094657000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140034721147000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150005820366000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150005820366000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150005820366000 IRPEF-ALTRO 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150005820366000 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, residente a [...]alla Indirizzo_1 – C.F. CF_Ricorrente_1, elettivamente domiciliato in Luogo_2 alla Indirizzo_2 presso lo studio dell'avv.to Difensore_1 – C.F. CF_Difensore_1, propone ricorso avverso l 'intimazione di pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate riscossione di Caserta contenente le cartelle di pagamento relative a IRAP-IRPEF-IVA, per un totale di euro 61.679,51, notificata in data 23.05.2025.
Il ricorrente eccepisce nel merito la prescrizione e la decadenza del diritto di ADER alla riscossione delle somme richieste, in quanto abbondantemente spirati i termini prescrizionali e decadenziali previsti. Il ricorrente sostiene di non essere mai venuto a conoscenza delle cartelle esattoriali indicate nella intimazione di pagamento oggi impugnata. Pertanto si eccepisce comunque la nullità della notifica di esse cartelle. La predetta eccezione di prescrizione deve essere riferita sia al periodo precedente che al periodo successivo alla presunta notifica delle cartelle di pagamento.
Conclude con la richiesta in via principale di accogliersi il ricorso, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione, per l'effetto dichiarare l'annullamento Intimazione di pagamento n.
02820259006384444000 (limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 02820120020211767000 -
02820130031313425000 – 02820140033094657000 - 02820140034721147000 – 02820150005820366000)
B)- In via subordinata dichiarare, comunque la nullità, illegittimità ed inefficacia dell'iscrizione a ruolo e relative alle cartelle di pagamento, per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto nonché per tutti quelli che ci si riserva di sviluppare ed aggiungere, anche all'esito del comportamento processuale dei resistenti;
c)- Condannarsi,
i resistenti al pagamento delle spese diritti ed onorari, I.V.A. e C.P.A. nonché 15 % per spese generali su diritti e onorari come per legge con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.
L' AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE si costituisce in persona del Responsabile Contenzioso
Campania, il Dott. Nominativo_2 ed elett.te dom.ta alla Indirizzo_3 in Luogo_3 presso lo studio dell'Avv. Difensore_2, C.F. CF_Difensore_2, la quale in via preliminare chiede disporre la riunione dei giudizi pendenti ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.Lgs. nr. 546/1992, avverso la stessa intimazione di pagamento nr.
02820259006384444000 un altro giudizio di opposizione rubricato con nrg. 3327/2025 seppure con riferimento a differenti cartelle esattoriali.
Nel merito eccepisce la regolare notifica, e pertanto la mancata impugnazione nei termini di legge delle cartelle esattoriali in contestazione e dei successivi atti esattoriali elencati al capo che precede ha creato acquiescenza sulle questioni sollevate in questa sede. Ciò posto, la pretesa creditoria è divenuta definitiva e non più contestabile. Sicchè la intimazione di pagamento nr. 02820259006384444000 poteva essere impugnata solo per vizi propri e non già, per far valere in questa sede, vizi di notifica della cartella esattoriale e la prescrizione della relativa pretesa creditoria.
Conclude con la richiesta di cccertare e dichiarare la connessione soggettiva ed oggettiva del presente procedimento con quello recante nrg. 3327/2025 e disporne la riunione ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.
Lgs. nr. 546/1992; 2. Rigettare la richiesta di sospensione degli atti impugnati per assenza dei requisiti di legge;
3. accertare e dichiarare la domanda inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti innanzi;
4. condannare parte opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorso è infondato.
La intimazione di pagamento impugnata risulta precedute da atti interruttivi come da documentazione versata in atti e precisamente, comunicazione preventiva di fermo amministrativo nr. 02880201400004845000, notificata ai sensi dell'art. 139 cpc nelle mani dell'addetto alla casa il 14.03.2015; l'intimazione di pagamento nr. 02820169011863222000, notificata a mezzo pec il 03.11.2016; 3. comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca nr. 02876201900000327000, notificata ai sensi dell'art. 139 c.p.c. nelle mani del figlio il 18.03.2019.
La Cassazione ha stabilito che l'intimazione di pagamento non è facoltativa, ma un atto tributario tipico da impugnare obbligatoriamente se si vogliono contestare vizi precedenti, come la prescrizione o la mancata notifica delle cartelle. Non impugnarla entro i termini la rende definitiva, "cristallizzando" il debito e precludendo ogni eccezione futura al successivo pignoramento, che diviene inattaccabile nei suoi presupposti.
Se il contribuente non impugna l'intimazione di pagamento nei termini previsti, quella pretesa tributaria si considera consolidata o, per usare il termine tecnico impiegato dalla Corte, "cristallizzata". Questo principio
è cruciale: significa che, una volta che l'intimazione di pagamento diventa definitiva per mancata impugnazione, non si possono più sollevare contestazioni relative a vizi o a eventi estintivi (come la prescrizione) che si sono verificati prima o contestualmente alla notifica di quell'atto.
Anche per loro vale lo stesso principio esposto innanzi ovvero che la pretesa creditoria si è cristallizzata sino alla notifica dell'ultimo atto esattoriale ovvero la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca nr.
02876201900000327000.
Pertanto a far data dalla sua notifica (18.03.2019) alla notifica della intimazione di pagamento nr.
02820259006384444000 (23.05.2025) è evidente che non è decorso alcun termine prescrizionale
Va inoltre evidenziato che l'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 (nel testo risultante dalle numerose modifiche apportate nel tempo, da ultimo con l'art. 9, comma 1, del D.L. n. 73/2021) ha disposto “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie”, la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo emessi dell'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dagli avvisi di addebito emessi dall'INPS, dalle ingiunzioni di cui al RD n. 639/1910, “emesse dagli enti territoriali”, e dagli avvisi esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore diADER che liquida in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge.