Ordinanza collegiale 20 maggio 2022
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 11/03/2026, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00550/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00537/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 537 del 2022, proposto da
Cerba Hc Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Emanuele Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Pietro Palmieri, 40;
contro
Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi per il Piemonte, Direzione Regionale Piemonte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
Comando dei Vigili del Fuoco di Novara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e presso la stessa ex lege domiciliato in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del parere tecnico conclusivo espresso dalla Direzione Regionale per il Piemonte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile in data 2 febbraio 2022, prot. 0003956, che ha respinto l'istanza in deroga presentata dalla Società ricorrente per l'attività sita in Novara, Via Dante Alighieri n. 43/A;
nonché degli atti tutti antecedenti, connessi, preordinati e consequenziali del procedimento, ivi compreso il parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi per il Piemonte nella seduta del 27 gennaio 2022 e la comunicazione di preavviso di parere contrario in data 17 dicembre 2021, n. 32612 ed il parere preliminare del Comitato Tecnico Regionale in data 16 dicembre 2021, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando dei Vigili del Fuoco di Novara;
Vista la nota depositata in giudizio il 14.01.2026, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 febbraio 2026 il dott. Marco OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Atteso che parte ricorrente con nota depositata il 14.01.2026 – richiamata nella istanza di passaggio in decisione depositata il 26.2.2026 - ha dato atto di aver “ottenuto il parere favorevole del Comando Vigili del Fuoco di Novara in data 3 novembre 2022 ” e dichiarato “di non avere più interesse alla decisione della controversia” , con conseguente richiesta che il ricorso “sia dichiarato improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse. Con la compensazione delle spese” ;
Ritenuto, pertanto, il ricorso improcedibile per sopraggiunta carenza di interesse;
Valutato congruo disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la complessità tecnica della fattispecie e l’espressa richiesta in tal senso di parte deducente, cui la difesa erariale non si è opposta
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA LU, Presidente
Marco OS, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco OS | IA LU |
IL SEGRETARIO