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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 22/11/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 551/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Ombretta Paini Consigliere dott. Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
C.F. ) Parte_4 C.F._4
tutti assistiti e difesi dall'Avv. PICUTI GIOVANNI elettivamente domiciliati in
Perugia Via del Sole n. 8 presso lo studio del difensore appellanti/attori in riassunzione e
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA
elettivamente domiciliato in VIA DEGLI OFFICI, 14 PERUGIA presso lo studio del difensore appellato /convenuto in riassunzione
CONCLUSIONI: per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia adita, contrariis rejectis, confermare la sentenza n° 617/2021 resa dalla Corte di Appello di Perugia in data 28.10.2021 e pubblicata il 5.11.2021 nella parte in cui ha riconosciuto il diritto degli attori al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e, per l'effetto, ha condannato il , in persona del Ministro pro tempore, al suo Controparte_1 risarcimento e, in applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte Suprema di
Cassazione nell'ordinanza n° 18462/24 resa in camera di consiglio in data 19.4.2024 e pubblicata il 5.7.2024, in parziale riforma, in parte qua, della citata sentenza n°
617/2021 della Corte di Appello di Perugia, CONDANNARE il , Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento dei seguenti danni in favore dei concludenti: - quali unici eredi dell'altro attore , deceduto a UA NO Persona_1 in data 17.5.2021: 1) danno da perdita parentale (coniuge convivente non separato): €
200.000,00 cui andranno decurtati € 77.468,53 quale indennizzo percepito da
[...]
ex L. n° 210/1992 e, così, CONDANNARE il convenuto al Per_1 CP_1 pagamento della somma di € 122.531,47 - iure proprio, a titolo di danno da perdita parentale (madre): CONDANNARE il , in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, al pagamento in favore di ciascun figlio della somma di € 168.000,00 ciascuno per un totale di € 794.531,47 o condannare il convenuto al CP_1 pagamento di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, anche mediante ricorso ai criteri equitativi, sempre tenuto conto e ponendo in compensazione, in applicazione del principio di diritto di cui alla citata ordinanza della Corte di
Cassazione, la somma percepita da a titolo di indennità ex legge Persona_1
n.210/1992, modif. dalla legge n. 238/97; somme tutte maggiorate dagli interessi sulla somma devalutata all'ottobre 1998 (momento del decesso) e rivalutata di anno in anno fino alla sentenza e oltre interessi sulle somme così ottenute dalla sentenza al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio e compensazione delle spese del giudizio di legittimità n° 28551/2021 Registro generale”.
Per l'appellato : CP_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte con ordinanza n.18462/2024, rideterminare l'importo risarcitorio secondo i principi di diritto ivi affermati, detraendo l'importo riconosciuto a titolo di indennizzo ex L.210/92 ed escludendo la duplicazione della pag. 2/11 rivalutazione, così contenendo la condanna entro una misura inferiore a quella di cui alla pronuncia cassata, con compensazione integrale delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26.11.2003 (coniuge di Persona_1 Per_2
deceduta il 3 ottobre 1998) e gli odierni ricorrenti in riassunzione (figli di
[...]
convenivano in giudizio il al fine di sentirlo Persona_2 Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, sia in proprio che jure successionis, patiti in seguito al decesso, per cirrosi epatica HCV correlata, della loro rispettivamente moglie e madre, assumendo che detta patologia fosse conseguita a trasfusioni effettuate presso l'ospedale di Assisi nell'anno 1975 e che il CP_1 avesse colposamente omesso di vigilare sulla produzione, importazione, commercializzazione e distribuzione del sangue e degli emoderivati. Gli attori chiedevano altresì la condanna del al pagamento delle rate di indennizzo CP_1 maturate dalla data di presentazione della domanda al decesso. Si costituiva in giudizio il che, in riferimento a detta ultima domanda, eccepiva Controparte_1
l'incompetenza funzionale del Giudice ordinario in favore del Giudice del Lavoro.
Veniva altresì eccepita la prescrizione e sostenuta l'infondatezza di tutte le domande svolte.
Esperita l'istruttoria anche tramite una CTU, il Tribunale di Perugia con sentenza n°
1555/2013 dichiarava la propria incompetenza sulla domanda relativa alla richiesta di indennizzo ex lege 210/92 e respingeva la domanda risarcitoria avanzata dagli attori per intervenuta prescrizione del diritto, compensando le spese di giudizio. Per Avverso tale sentenza i signori proponevano appello e la sentenza conclusiva di tale giudizio, la n. 223/17 della Corte di Appello di Perugia, rigettava la domanda seppure sulla base di una diversa ricostruzione: affermava che era prescritta la domanda proposta jure haereditatis, non quella jure proprio dei congiunti, ma quest'ultima veniva rigettata nel merito per assenza di colpa del , atteso che solo a partire dal 1988 CP_1 furono disponibili i primi test per diagnosticare l'epatite C. Per I signori ricorrevano in Cassazione avverso tale decisione e la Suprema Corte con ordinanza n. 7067/2019, in accoglimento parziale del ricorso, cassava la pronuncia: confermata la prescrizione del danno jure haereditatis (dovendosi il termine far pag. 3/11 decorrere, al più, dalla presentazione della domanda di indennizzo ex lege 210), quanto al danno jure proprio non prescritto la Cassazione riteneva che la Corte di Appello non avesse correttamente valutato il principio secondo cui, in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, anche prima dell'anno 1978, in cui il virus dell'epatite
B fu definitivamente identificato in sede scientifica con conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del
[...]
per l'omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue CP_1 per uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato in data 24.5.2019
[...]
, , , e citavano dunque il Per_1 Parte_3 Parte_1 Parte_4 Parte_2
dinanzi alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione, Controparte_1 rinunciando ai danni chiesti jure haereditatis e chiedendo il risarcimento dei danni jure proprio così specificati:
-danno da perdita del congiunto € 250.000,00 in favore del marito , € Persona_1
170.000,00 in favore di ciascun figlio;
-danno non patrimoniale “c.d. esistenziale riflesso”: spettanti iure proprio agli attori, per la permanente alterazione dell'equilibrio del nucleo familiare e per i disagi a loro procurati durante gli anni della malattia, dato lo sconvolgimento delle loro abitudini e delle normali aspettative, quantificati in € 50.000,00 per ciascun concludente;
-danno biologico-psichico in favore del solo consistito nell'impossibilità di Persona_1 intrattenere rapporti sessuali con la moglie senza l'adozione delle necessarie precauzioni per il fondato timore del contagio, incidente sulla qualità e sulla stessa capacità di avere rapporti, quantificato, sempre sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Milano, in €
59.295,00. per un totale di € 1.239.295,00 o la somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, anche mediante ricorso ai criteri equitativi, indipendentemente ed in aggiunta a quanto parzialmente percepito a titolo di indennità ex legge n.210/1992.
Il contestava la domanda ed in particolare eccepiva la compensatio lucri cum CP_1 damno con quanto frattanto liquidato in favore dei congiunti ex L.210/92. pag. 4/11 La Corte di Appello di Perugia, con sentenza n.617/2021, condannava il Controparte_1
al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale, in favore di
[...]
della somma di Euro 200.000,00 all'attualità, oltre rivalutazione ed Persona_1 interessi sulla somma devalutata all'ottobre 1998 (momento del decesso) e rivalutata di anno in anno fino alla sentenza, oltre interessi sulla somma così ottenuta dalla sentenza al saldo;
sempre a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale, condannava il al pagamento in favore di , , e CP_1 Parte_3 Parte_1 Parte_4 Pt_2
, della somma di Euro 168.000,00 ciascuno, all'attualità, oltre rivalutazione ed
[...] interessi sulla somma devalutata all'ottobre 1998 (momento del decesso) e rivalutata di anno in anno fino alla sentenza, oltre interessi sulle somme così ottenute, dalla sentenza al saldo;
rigettava nel resto le domande svolte dagli attori;
poneva a carico del CP_1 le spese del giudizio di Cassazione e compensava quelle di appello per 1/3, condannando il a pagare i restanti 2/3. CP_1
Avverso la sentenza appena citata il ricorreva per Cassazione Controparte_1 articolando tre motivi, lamentando essenzialmente che la Corte di Appello, nella liquidazione del danno da perdita parentale in favore di avesse escluso Persona_1 erroneamente la compensazione con le somme pagate a titolo di assegno ex L. n°
210/1992; inoltre la Corte aveva errato nel riconoscere il danno da perdita parentale
“all'attualità”, riconoscendo però nuovamente la rivalutazione su tale somma in aggiunta agli interessi sulla somma devalutata alla data del decesso .
Con ordinanza n. 18462/2024 la Suprema Corte ha cassato tale decisione ritenendo fondati tutti i motivi di impugnazione, sia con riguardo al mancato accoglimento dell'eccezione di compensatio lucri cum damno sia con riguardo al profilo dell'erronea attribuzione, sugli importi liquidati all'attualità, dell'ulteriore rivalutazione monetaria.
Deceduto nelle more , gli attori in epigrafe, sia in proprio che nella qualità Persona_1 di unici eredi di e di , hanno riassunto il giudizio ex art. 392 Persona_2 Persona_1
c.p.c. con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, concludendo come in epigrafe riportato.
Gli stessi, in particolare, hanno osservato che la quantificazione del danno parentale in loro favore mediante le tabelle milanesi non è stata impugnata ed è quindi definitiva.
pag. 5/11 Applicati i principi stabiliti dalla Cassazione, poiché l'indennizzo ex L. 210/92 è pari ad
€ 77.468,53 ed esso è stato corrisposto in favore di , hanno chiesto la Persona_1 condanna del a pagare in loro favore, quali eredi del padre la somma di € CP_1
122.531,47 ed € 168.000 ciascuno per il danno parentale proprio, il tutto oltre interessi sulla somma devalutata all'ottobre 1998 (momento del decesso) e rivalutata di anno in anno fino alla sentenza e oltre interessi sulle somme così ottenute dalla sentenza al saldo.
In merito alle spese processuali, i riassumenti hanno chiesto la compensazione di quelle del giudizio di legittimità n° 28551/2021 e la vittoria di spese nel presente giudizio di rinvio.
Il si è costituito richiamando i principi di diritto esposti dalla S.C. Controparte_1
e concludendo per la propria condanna al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella della sentenza cassata, detraendo l'importo riconosciuto a titolo di indennizzo ex
L.210/92 ed escludendo la duplicazione della rivalutazione. In particolare il CP_1 ha dedotto che l'importo di € 77.468,53, liquidato con DDG del 21/07/2003, come richiesto dagli stessi riassumenti, deve essere detratto dall'importo già riconosciuto a titolo risarcitorio in favore di di € 200.000,00, così dovendo ridursi la Persona_1 condanna del ad € 122.531,47, oltre interessi legali sull'importo devalutato ed CP_1 annualmente rivalutato.
In merito alle spese processuali il convenuto in riassunzione ha dichiarato di aderire alla richiesta di compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità, chiedendo disporsi la compensazione delle spese anche del presente grado di giudizio, resosi necessario in conseguenza dell'accoglimento del ricorso proposto dal ai fini CP_1 della corretta quantificazione dell'importo risarcitorio, tenuto conto altresì della soccombenza parziale con riguardo all'esito complessivo della lite.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., all'esito del deposito delle comparse conclusionali e repliche.
Preliminarmente va definito l'ambito di cognizione della Corte, alla luce del contenuto dell'ordinanza di rinvio.
pag. 6/11 A norma dell'art. 384 cod. proc. civ. il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunziato dalla Corte di Cassazione quando viene accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, mentre qualora la sentenza sia stata annullata per difetto di attività del giudice di merito (come nel caso di omesso esame di un punto decisivo) il giudice di rinvio è pienamente libero nel riesame della controversia, salvo l'ulteriore sindacato in sede di cassazione in ordine al difetto di attività in cui egli sia a sua volta incorso (Cass. Sez. 3, 27/04/1995, n. 4643).
Deve ulteriormente osservarsi che la cognizione della Corte è vincolata sulla base dei motivi di appello originariamente proposti e qui reiterati, che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
Ciò premesso, tenuto conto del giudicato formatosi in ordine alla prescrizione del diritto al risarcimento dei danni patiti da e rivendicati dai propri eredi jure Persona_2 successionis, nonché in ordine alla non spettanza delle ulteriori voci di danno “riflesso” dei congiunti, rilevato altresì che alla luce dei motivi di impugnazione proposti dal dinanzi alla Suprema Corte non viene in contestazione né l'an debeatur e CP_1 neppure la quantificazione del danno parentale operata mediante le tabelle in uso al
Tribunale di Milano, l'oggetto del presente giudizio è limitato ai profili indicati dall'ordinanza di rinvio, cioè in relazione ai due aspetti che erano stati oggetti di ricorso del : mancata decurtazione dell'importo dell'assegno “una tantum”, erogato ai CP_1 sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 210/92 al coniuge superstite;
erronea attribuzione della rivalutazione monetaria sugli importi già quantificati “all'attualità” e dunque già comprensivi della rivalutazione monetaria.
Gli attori in riassunzione hanno quantificato il dovuto in € 122.531,47, oltre interessi legali sull'importo devalutato ad ottobre 1998 ed annualmente rivalutato, quali eredi del padre ed € 168.000 pro capite, oltre interessi legali sull'importo devalutato Persona_1 ad ottobre 1998 ed annualmente rivalutato, a titolo di danno parentale proprio. Il
non ha contestato tale conteggio, ma non è intervenuta alcuna transazione e CP_1 non può dirsi cessata la materia del contendere, non avendo provveduto il a CP_1 versare neppure gli importi riconosciuti come dovuti (vedi conclusionale attori).
pag. 7/11 A fronte di ciò, la Corte non può esimersi dal rilevare che il calcolo prospettato dai riassumenti e condiviso dal è matematicamente errato. Poiché infatti il danno CP_1 per è stato determinato – in misura non contestata e quindi da ritenersi Persona_1 definitiva – in euro 200.000, valore aggiornato alla data del 28.10.2021 ovvero alla data della pronuncia di questa stessa Corte n. 617/21, mentre l'indennizzo ex lege 210 è stato corrisposto nel 2003, i due valori devono essere resi omogenei alla medesima data.
Deve infatti trovare applicazione lo stesso meccanismo con cui si detraggono gli acconti percepiti e si liquidano gli interessi compensativi, aderendo all'orientamento sancito da
Cass. sez. 3 , Ordinanza n. 16027 del 18/05/2022 (conforme Sez. 3 -
, Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023): qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.
Innanzitutto vanno quindi determinati all'attualità sia l'acconto che la somma dovuta a titolo risarcitorio, quantificata in 200.000 a ottobre 2021. Effettuata tale operazione di rivalutazione, secondo l'ultimo indice istat FOI disponibile (ottobre 2025), si ricava che il credito risarcitorio all'attualità è pari ad € 231.000, l'acconto ad € 114.421,02 e la differenza tra le due somme è pari ad € 116.578,98 attuali.
Oltre a questa sorte capitale, spetteranno agli eredi di gli interessi al tasso Persona_1 legale calcolati sulla somma di € 139.745,92 (pari al credito risarcitorio devalutato alla data dell'illecito), progressivamente rivalutata anno per anno in base agli indici Istat
FOI fino al 21/7/2003. A tale data andrà quindi previamente detratto dal totale come calcolato l'acconto di € 77.468,53 e sull'importo residuo andranno calcolati gli interessi sulla somma annualmente via via rivalutata e ciò fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
pag. 8/11 Dal deposito della presente sentenza sino al saldo saranno dovuti gli interessi al tasso legale, nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto.
Analogo calcolo va effettuato per il danno parentale subito dai figli della danneggiata.
La somma di € 168.000, determinata dalla sentenza 617/21 ed ormai definitiva, va attualizzata ad oggi e risulta pari ad euro 194.040,00. Sulla stessa decorreranno gli interessi al tasso legale calcolati sulla somma di € 117.386,57 (così devalutata alla data del decesso), progressivamente rivalutata anno per anno in base agli indici Istat
FOI fino alla data della pubblicazione della sentenza ed oltre gli ulteriori interessi al tasso legale (art. 1284 comma 4 c.c.) dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, avendo la sentenza di annullamento disposto che questa Corte provveda anche a quelle relative al giudizio di legittimità, occorre tenere presente il consolidato principio secondo il quale "il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a statuire sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado" nonché dell'insegnamento pacifico per cui "il principio fissato dall'art. 336, primo comma, c. p. c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte cassata (cosiddetto effetto espansivo), comporta che l'annullamento, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello, anche se limitato ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali;
con la conseguenza che il giudice di rinvio, investito del riesame della causa, deve rinnovare la decisione su di esse, alla stregua del criterio della soccombenza, avendo riguardo all'esito finale della lite, considerato globalmente e non in relazione alle singole fasi giudiziali (Cass. Civ. nn. 15868/2015; 26084/2005;
9783/2003; 9690/2003; Ord. 1407/2020).
Orbene, deve osservarsi che la pretesa originaria degli attori è stata fortemente limitata in quanto alcune delle originarie domande sono state rigettate per intervenuta prescrizione, altre nel merito, essendo stata accolta l'eccezione di prescrizione ed anche pag. 9/11 quella di compensatio, che ha comportato l'ulteriore riduzione della somma dovuta dal
. Quest'ultimo però, benché vittorioso in Cassazione, non ha provveduto ad CP_1 erogare neppure i compensi riconosciuti come dovuti all'esito di tale pronuncia ed ha quindi dato causa alla presente lite.
Valutati tutti tali elementi, le spese di tutti i gradi di giudizio vanno compensate per metà e la residua metà posta a carico del , soccombente, e liquidata come da CP_1 dispositivo, in conformità alle note spese in atti salvo che per il secondo giudizio in
Cassazione per il quale si procede d'ufficio, in mancanza di specifica, escluso soltanto l'aumento per difesa di più parti in quanto si reputa che tale potere discrezionale di maggiorazione debba essere esercitato non per la mera presenza di più assistiti ma in presenza di altre ragioni giustificanti l'esercizio del potere in questione, che nella fattispecie non sono state indicate (Cass. 16153/2010).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento delle domande proposte da , , Parte_1 Parte_2 [...]
e condanna il a pagare in loro favore le Parte_3 Parte_4 Controparte_1 seguenti somme:
-€ 116.578,98;
-interessi al tasso legale calcolati sulla somma di € 139.745,92 alla data dell'illecito, progressivamente rivalutata anno per anno in base agli indici Istat FOI fino al
21/7/2003;
- interessi al tasso legale calcolati sulla somma residua (risultante dalla detrazione della somma di € 77.468,53) rivalutata anno per anno in base agli indici Istat dal 22/7/2003 fino alla data della pubblicazione della sentenza, oltre gli ulteriori interessi al tasso legale (art. 1284 comma 4 c.c.) dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
-pro capite, € 194.040,00 all'attualità, oltre gli interessi al tasso legale calcolati sulla somma di € 117.386,57 (così devalutata alla data del decesso), progressivamente rivalutata anno per anno in base agli indici Istat FOI fino alla data della pubblicazione della sentenza ed oltre gli ulteriori interessi al tasso legale (art. 1284 comma 4 c.c.) dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
pag. 10/11 dichiara le spese processuali compensate per la metà e condanna il Controparte_1
al rimborso, in favore della parte attrice in riassunzione della residua metà delle
[...] spese che liquida (quanto all'intero) in € 34.560,00 per il primo grado, € 13.560,00 per il primo appello, € 13.339,00 per il primo giudizio in cassazione, € 17.628,00 per il secondo appello, € 10.000,00 per il secondo giudizio in Cassazione, € 14.239,00 per il presente giudizio di rinvio ed € 2.556,00 per esborsi, il tutto oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio in data 05/11/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Arianna De Martino Dott. Claudio Baglioni
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 551/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Ombretta Paini Consigliere dott. Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
C.F. ) Parte_4 C.F._4
tutti assistiti e difesi dall'Avv. PICUTI GIOVANNI elettivamente domiciliati in
Perugia Via del Sole n. 8 presso lo studio del difensore appellanti/attori in riassunzione e
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA
elettivamente domiciliato in VIA DEGLI OFFICI, 14 PERUGIA presso lo studio del difensore appellato /convenuto in riassunzione
CONCLUSIONI: per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia adita, contrariis rejectis, confermare la sentenza n° 617/2021 resa dalla Corte di Appello di Perugia in data 28.10.2021 e pubblicata il 5.11.2021 nella parte in cui ha riconosciuto il diritto degli attori al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e, per l'effetto, ha condannato il , in persona del Ministro pro tempore, al suo Controparte_1 risarcimento e, in applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte Suprema di
Cassazione nell'ordinanza n° 18462/24 resa in camera di consiglio in data 19.4.2024 e pubblicata il 5.7.2024, in parziale riforma, in parte qua, della citata sentenza n°
617/2021 della Corte di Appello di Perugia, CONDANNARE il , Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento dei seguenti danni in favore dei concludenti: - quali unici eredi dell'altro attore , deceduto a UA NO Persona_1 in data 17.5.2021: 1) danno da perdita parentale (coniuge convivente non separato): €
200.000,00 cui andranno decurtati € 77.468,53 quale indennizzo percepito da
[...]
ex L. n° 210/1992 e, così, CONDANNARE il convenuto al Per_1 CP_1 pagamento della somma di € 122.531,47 - iure proprio, a titolo di danno da perdita parentale (madre): CONDANNARE il , in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, al pagamento in favore di ciascun figlio della somma di € 168.000,00 ciascuno per un totale di € 794.531,47 o condannare il convenuto al CP_1 pagamento di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, anche mediante ricorso ai criteri equitativi, sempre tenuto conto e ponendo in compensazione, in applicazione del principio di diritto di cui alla citata ordinanza della Corte di
Cassazione, la somma percepita da a titolo di indennità ex legge Persona_1
n.210/1992, modif. dalla legge n. 238/97; somme tutte maggiorate dagli interessi sulla somma devalutata all'ottobre 1998 (momento del decesso) e rivalutata di anno in anno fino alla sentenza e oltre interessi sulle somme così ottenute dalla sentenza al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio e compensazione delle spese del giudizio di legittimità n° 28551/2021 Registro generale”.
Per l'appellato : CP_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte con ordinanza n.18462/2024, rideterminare l'importo risarcitorio secondo i principi di diritto ivi affermati, detraendo l'importo riconosciuto a titolo di indennizzo ex L.210/92 ed escludendo la duplicazione della pag. 2/11 rivalutazione, così contenendo la condanna entro una misura inferiore a quella di cui alla pronuncia cassata, con compensazione integrale delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26.11.2003 (coniuge di Persona_1 Per_2
deceduta il 3 ottobre 1998) e gli odierni ricorrenti in riassunzione (figli di
[...]
convenivano in giudizio il al fine di sentirlo Persona_2 Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, sia in proprio che jure successionis, patiti in seguito al decesso, per cirrosi epatica HCV correlata, della loro rispettivamente moglie e madre, assumendo che detta patologia fosse conseguita a trasfusioni effettuate presso l'ospedale di Assisi nell'anno 1975 e che il CP_1 avesse colposamente omesso di vigilare sulla produzione, importazione, commercializzazione e distribuzione del sangue e degli emoderivati. Gli attori chiedevano altresì la condanna del al pagamento delle rate di indennizzo CP_1 maturate dalla data di presentazione della domanda al decesso. Si costituiva in giudizio il che, in riferimento a detta ultima domanda, eccepiva Controparte_1
l'incompetenza funzionale del Giudice ordinario in favore del Giudice del Lavoro.
Veniva altresì eccepita la prescrizione e sostenuta l'infondatezza di tutte le domande svolte.
Esperita l'istruttoria anche tramite una CTU, il Tribunale di Perugia con sentenza n°
1555/2013 dichiarava la propria incompetenza sulla domanda relativa alla richiesta di indennizzo ex lege 210/92 e respingeva la domanda risarcitoria avanzata dagli attori per intervenuta prescrizione del diritto, compensando le spese di giudizio. Per Avverso tale sentenza i signori proponevano appello e la sentenza conclusiva di tale giudizio, la n. 223/17 della Corte di Appello di Perugia, rigettava la domanda seppure sulla base di una diversa ricostruzione: affermava che era prescritta la domanda proposta jure haereditatis, non quella jure proprio dei congiunti, ma quest'ultima veniva rigettata nel merito per assenza di colpa del , atteso che solo a partire dal 1988 CP_1 furono disponibili i primi test per diagnosticare l'epatite C. Per I signori ricorrevano in Cassazione avverso tale decisione e la Suprema Corte con ordinanza n. 7067/2019, in accoglimento parziale del ricorso, cassava la pronuncia: confermata la prescrizione del danno jure haereditatis (dovendosi il termine far pag. 3/11 decorrere, al più, dalla presentazione della domanda di indennizzo ex lege 210), quanto al danno jure proprio non prescritto la Cassazione riteneva che la Corte di Appello non avesse correttamente valutato il principio secondo cui, in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, anche prima dell'anno 1978, in cui il virus dell'epatite
B fu definitivamente identificato in sede scientifica con conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del
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per l'omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue CP_1 per uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato in data 24.5.2019
[...]
, , , e citavano dunque il Per_1 Parte_3 Parte_1 Parte_4 Parte_2
dinanzi alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione, Controparte_1 rinunciando ai danni chiesti jure haereditatis e chiedendo il risarcimento dei danni jure proprio così specificati:
-danno da perdita del congiunto € 250.000,00 in favore del marito , € Persona_1
170.000,00 in favore di ciascun figlio;
-danno non patrimoniale “c.d. esistenziale riflesso”: spettanti iure proprio agli attori, per la permanente alterazione dell'equilibrio del nucleo familiare e per i disagi a loro procurati durante gli anni della malattia, dato lo sconvolgimento delle loro abitudini e delle normali aspettative, quantificati in € 50.000,00 per ciascun concludente;
-danno biologico-psichico in favore del solo consistito nell'impossibilità di Persona_1 intrattenere rapporti sessuali con la moglie senza l'adozione delle necessarie precauzioni per il fondato timore del contagio, incidente sulla qualità e sulla stessa capacità di avere rapporti, quantificato, sempre sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Milano, in €
59.295,00. per un totale di € 1.239.295,00 o la somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, anche mediante ricorso ai criteri equitativi, indipendentemente ed in aggiunta a quanto parzialmente percepito a titolo di indennità ex legge n.210/1992.
Il contestava la domanda ed in particolare eccepiva la compensatio lucri cum CP_1 damno con quanto frattanto liquidato in favore dei congiunti ex L.210/92. pag. 4/11 La Corte di Appello di Perugia, con sentenza n.617/2021, condannava il Controparte_1
al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale, in favore di
[...]
della somma di Euro 200.000,00 all'attualità, oltre rivalutazione ed Persona_1 interessi sulla somma devalutata all'ottobre 1998 (momento del decesso) e rivalutata di anno in anno fino alla sentenza, oltre interessi sulla somma così ottenuta dalla sentenza al saldo;
sempre a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale, condannava il al pagamento in favore di , , e CP_1 Parte_3 Parte_1 Parte_4 Pt_2
, della somma di Euro 168.000,00 ciascuno, all'attualità, oltre rivalutazione ed
[...] interessi sulla somma devalutata all'ottobre 1998 (momento del decesso) e rivalutata di anno in anno fino alla sentenza, oltre interessi sulle somme così ottenute, dalla sentenza al saldo;
rigettava nel resto le domande svolte dagli attori;
poneva a carico del CP_1 le spese del giudizio di Cassazione e compensava quelle di appello per 1/3, condannando il a pagare i restanti 2/3. CP_1
Avverso la sentenza appena citata il ricorreva per Cassazione Controparte_1 articolando tre motivi, lamentando essenzialmente che la Corte di Appello, nella liquidazione del danno da perdita parentale in favore di avesse escluso Persona_1 erroneamente la compensazione con le somme pagate a titolo di assegno ex L. n°
210/1992; inoltre la Corte aveva errato nel riconoscere il danno da perdita parentale
“all'attualità”, riconoscendo però nuovamente la rivalutazione su tale somma in aggiunta agli interessi sulla somma devalutata alla data del decesso .
Con ordinanza n. 18462/2024 la Suprema Corte ha cassato tale decisione ritenendo fondati tutti i motivi di impugnazione, sia con riguardo al mancato accoglimento dell'eccezione di compensatio lucri cum damno sia con riguardo al profilo dell'erronea attribuzione, sugli importi liquidati all'attualità, dell'ulteriore rivalutazione monetaria.
Deceduto nelle more , gli attori in epigrafe, sia in proprio che nella qualità Persona_1 di unici eredi di e di , hanno riassunto il giudizio ex art. 392 Persona_2 Persona_1
c.p.c. con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, concludendo come in epigrafe riportato.
Gli stessi, in particolare, hanno osservato che la quantificazione del danno parentale in loro favore mediante le tabelle milanesi non è stata impugnata ed è quindi definitiva.
pag. 5/11 Applicati i principi stabiliti dalla Cassazione, poiché l'indennizzo ex L. 210/92 è pari ad
€ 77.468,53 ed esso è stato corrisposto in favore di , hanno chiesto la Persona_1 condanna del a pagare in loro favore, quali eredi del padre la somma di € CP_1
122.531,47 ed € 168.000 ciascuno per il danno parentale proprio, il tutto oltre interessi sulla somma devalutata all'ottobre 1998 (momento del decesso) e rivalutata di anno in anno fino alla sentenza e oltre interessi sulle somme così ottenute dalla sentenza al saldo.
In merito alle spese processuali, i riassumenti hanno chiesto la compensazione di quelle del giudizio di legittimità n° 28551/2021 e la vittoria di spese nel presente giudizio di rinvio.
Il si è costituito richiamando i principi di diritto esposti dalla S.C. Controparte_1
e concludendo per la propria condanna al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella della sentenza cassata, detraendo l'importo riconosciuto a titolo di indennizzo ex
L.210/92 ed escludendo la duplicazione della rivalutazione. In particolare il CP_1 ha dedotto che l'importo di € 77.468,53, liquidato con DDG del 21/07/2003, come richiesto dagli stessi riassumenti, deve essere detratto dall'importo già riconosciuto a titolo risarcitorio in favore di di € 200.000,00, così dovendo ridursi la Persona_1 condanna del ad € 122.531,47, oltre interessi legali sull'importo devalutato ed CP_1 annualmente rivalutato.
In merito alle spese processuali il convenuto in riassunzione ha dichiarato di aderire alla richiesta di compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità, chiedendo disporsi la compensazione delle spese anche del presente grado di giudizio, resosi necessario in conseguenza dell'accoglimento del ricorso proposto dal ai fini CP_1 della corretta quantificazione dell'importo risarcitorio, tenuto conto altresì della soccombenza parziale con riguardo all'esito complessivo della lite.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., all'esito del deposito delle comparse conclusionali e repliche.
Preliminarmente va definito l'ambito di cognizione della Corte, alla luce del contenuto dell'ordinanza di rinvio.
pag. 6/11 A norma dell'art. 384 cod. proc. civ. il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunziato dalla Corte di Cassazione quando viene accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, mentre qualora la sentenza sia stata annullata per difetto di attività del giudice di merito (come nel caso di omesso esame di un punto decisivo) il giudice di rinvio è pienamente libero nel riesame della controversia, salvo l'ulteriore sindacato in sede di cassazione in ordine al difetto di attività in cui egli sia a sua volta incorso (Cass. Sez. 3, 27/04/1995, n. 4643).
Deve ulteriormente osservarsi che la cognizione della Corte è vincolata sulla base dei motivi di appello originariamente proposti e qui reiterati, che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
Ciò premesso, tenuto conto del giudicato formatosi in ordine alla prescrizione del diritto al risarcimento dei danni patiti da e rivendicati dai propri eredi jure Persona_2 successionis, nonché in ordine alla non spettanza delle ulteriori voci di danno “riflesso” dei congiunti, rilevato altresì che alla luce dei motivi di impugnazione proposti dal dinanzi alla Suprema Corte non viene in contestazione né l'an debeatur e CP_1 neppure la quantificazione del danno parentale operata mediante le tabelle in uso al
Tribunale di Milano, l'oggetto del presente giudizio è limitato ai profili indicati dall'ordinanza di rinvio, cioè in relazione ai due aspetti che erano stati oggetti di ricorso del : mancata decurtazione dell'importo dell'assegno “una tantum”, erogato ai CP_1 sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 210/92 al coniuge superstite;
erronea attribuzione della rivalutazione monetaria sugli importi già quantificati “all'attualità” e dunque già comprensivi della rivalutazione monetaria.
Gli attori in riassunzione hanno quantificato il dovuto in € 122.531,47, oltre interessi legali sull'importo devalutato ad ottobre 1998 ed annualmente rivalutato, quali eredi del padre ed € 168.000 pro capite, oltre interessi legali sull'importo devalutato Persona_1 ad ottobre 1998 ed annualmente rivalutato, a titolo di danno parentale proprio. Il
non ha contestato tale conteggio, ma non è intervenuta alcuna transazione e CP_1 non può dirsi cessata la materia del contendere, non avendo provveduto il a CP_1 versare neppure gli importi riconosciuti come dovuti (vedi conclusionale attori).
pag. 7/11 A fronte di ciò, la Corte non può esimersi dal rilevare che il calcolo prospettato dai riassumenti e condiviso dal è matematicamente errato. Poiché infatti il danno CP_1 per è stato determinato – in misura non contestata e quindi da ritenersi Persona_1 definitiva – in euro 200.000, valore aggiornato alla data del 28.10.2021 ovvero alla data della pronuncia di questa stessa Corte n. 617/21, mentre l'indennizzo ex lege 210 è stato corrisposto nel 2003, i due valori devono essere resi omogenei alla medesima data.
Deve infatti trovare applicazione lo stesso meccanismo con cui si detraggono gli acconti percepiti e si liquidano gli interessi compensativi, aderendo all'orientamento sancito da
Cass. sez. 3 , Ordinanza n. 16027 del 18/05/2022 (conforme Sez. 3 -
, Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023): qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.
Innanzitutto vanno quindi determinati all'attualità sia l'acconto che la somma dovuta a titolo risarcitorio, quantificata in 200.000 a ottobre 2021. Effettuata tale operazione di rivalutazione, secondo l'ultimo indice istat FOI disponibile (ottobre 2025), si ricava che il credito risarcitorio all'attualità è pari ad € 231.000, l'acconto ad € 114.421,02 e la differenza tra le due somme è pari ad € 116.578,98 attuali.
Oltre a questa sorte capitale, spetteranno agli eredi di gli interessi al tasso Persona_1 legale calcolati sulla somma di € 139.745,92 (pari al credito risarcitorio devalutato alla data dell'illecito), progressivamente rivalutata anno per anno in base agli indici Istat
FOI fino al 21/7/2003. A tale data andrà quindi previamente detratto dal totale come calcolato l'acconto di € 77.468,53 e sull'importo residuo andranno calcolati gli interessi sulla somma annualmente via via rivalutata e ciò fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
pag. 8/11 Dal deposito della presente sentenza sino al saldo saranno dovuti gli interessi al tasso legale, nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto.
Analogo calcolo va effettuato per il danno parentale subito dai figli della danneggiata.
La somma di € 168.000, determinata dalla sentenza 617/21 ed ormai definitiva, va attualizzata ad oggi e risulta pari ad euro 194.040,00. Sulla stessa decorreranno gli interessi al tasso legale calcolati sulla somma di € 117.386,57 (così devalutata alla data del decesso), progressivamente rivalutata anno per anno in base agli indici Istat
FOI fino alla data della pubblicazione della sentenza ed oltre gli ulteriori interessi al tasso legale (art. 1284 comma 4 c.c.) dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, avendo la sentenza di annullamento disposto che questa Corte provveda anche a quelle relative al giudizio di legittimità, occorre tenere presente il consolidato principio secondo il quale "il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a statuire sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado" nonché dell'insegnamento pacifico per cui "il principio fissato dall'art. 336, primo comma, c. p. c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte cassata (cosiddetto effetto espansivo), comporta che l'annullamento, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello, anche se limitato ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali;
con la conseguenza che il giudice di rinvio, investito del riesame della causa, deve rinnovare la decisione su di esse, alla stregua del criterio della soccombenza, avendo riguardo all'esito finale della lite, considerato globalmente e non in relazione alle singole fasi giudiziali (Cass. Civ. nn. 15868/2015; 26084/2005;
9783/2003; 9690/2003; Ord. 1407/2020).
Orbene, deve osservarsi che la pretesa originaria degli attori è stata fortemente limitata in quanto alcune delle originarie domande sono state rigettate per intervenuta prescrizione, altre nel merito, essendo stata accolta l'eccezione di prescrizione ed anche pag. 9/11 quella di compensatio, che ha comportato l'ulteriore riduzione della somma dovuta dal
. Quest'ultimo però, benché vittorioso in Cassazione, non ha provveduto ad CP_1 erogare neppure i compensi riconosciuti come dovuti all'esito di tale pronuncia ed ha quindi dato causa alla presente lite.
Valutati tutti tali elementi, le spese di tutti i gradi di giudizio vanno compensate per metà e la residua metà posta a carico del , soccombente, e liquidata come da CP_1 dispositivo, in conformità alle note spese in atti salvo che per il secondo giudizio in
Cassazione per il quale si procede d'ufficio, in mancanza di specifica, escluso soltanto l'aumento per difesa di più parti in quanto si reputa che tale potere discrezionale di maggiorazione debba essere esercitato non per la mera presenza di più assistiti ma in presenza di altre ragioni giustificanti l'esercizio del potere in questione, che nella fattispecie non sono state indicate (Cass. 16153/2010).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento delle domande proposte da , , Parte_1 Parte_2 [...]
e condanna il a pagare in loro favore le Parte_3 Parte_4 Controparte_1 seguenti somme:
-€ 116.578,98;
-interessi al tasso legale calcolati sulla somma di € 139.745,92 alla data dell'illecito, progressivamente rivalutata anno per anno in base agli indici Istat FOI fino al
21/7/2003;
- interessi al tasso legale calcolati sulla somma residua (risultante dalla detrazione della somma di € 77.468,53) rivalutata anno per anno in base agli indici Istat dal 22/7/2003 fino alla data della pubblicazione della sentenza, oltre gli ulteriori interessi al tasso legale (art. 1284 comma 4 c.c.) dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
-pro capite, € 194.040,00 all'attualità, oltre gli interessi al tasso legale calcolati sulla somma di € 117.386,57 (così devalutata alla data del decesso), progressivamente rivalutata anno per anno in base agli indici Istat FOI fino alla data della pubblicazione della sentenza ed oltre gli ulteriori interessi al tasso legale (art. 1284 comma 4 c.c.) dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
pag. 10/11 dichiara le spese processuali compensate per la metà e condanna il Controparte_1
al rimborso, in favore della parte attrice in riassunzione della residua metà delle
[...] spese che liquida (quanto all'intero) in € 34.560,00 per il primo grado, € 13.560,00 per il primo appello, € 13.339,00 per il primo giudizio in cassazione, € 17.628,00 per il secondo appello, € 10.000,00 per il secondo giudizio in Cassazione, € 14.239,00 per il presente giudizio di rinvio ed € 2.556,00 per esborsi, il tutto oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio in data 05/11/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Arianna De Martino Dott. Claudio Baglioni
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